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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che nessuna richiesta di collegamento via Teams è pervenuta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata a [...]/SP Brasile, il 15/11/2000, residente in R. Pedro Parte_1
Noel, 120 - Jardim das Acacias, São Paulo - SP, 04703-030, Brasile;
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig.
[...] cittadino italiano per nascita e per l'effetto ordinare al Persona_1 [...]
intimato e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di
Salara (RO), entro 30 giorni, della cittadinanza di figlia di Parte_1
e , nata a [...]/SP Brasile, il Parte_2 Parte_3
15/11/2000, stato civile nubile, residente e domiciliata in R. Pedro Noel, 120 - Jardim das
Acacias, São Paulo - SP, 04703-030, Brasile N. RG: 38.520.695-1, N. CPF: , N. P.IVA_1
Telefono: 55 11”. Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire alcunché.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto che venga dichiarato lo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da (o o o Persona_1 Persona_1 Persona_1
o nato a [...] il [...], successivamente emigrato Persona_2 Persona_3 in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire della ricorrente deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1 fascicolo del ricorrente). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “[…] La ricorrente, infatti, è discendente del cittadino italiano nato in [...]
Italia nel Comune di Salara (RO) il 22/11/1876 (doc. 1), figlio di e di Persona_4 Per_5 [...] lendovisi definitivamente senza tuttavia
[...] acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza mai rinunciare a quella italiana (doc. 2), fino al giorno del decesso avvenuto in data 23/03/1964, a Guzolândia/SP - brasile (doc. 3), - In data 16/09/1900, contraeva matrimonio con Persona_1
a Salara (RO) (doc. 4), e in costanza del predetto matrimonio nasceva: Persona_6
- in data 30/11/1916, a Mococa/SP (Brasile) (doc. 5), il quale in data Persona_7
02/01/1939, contraeva matrimonio con a Controparte_2 Persona_8
(Brasile), passando la moglie a firmarsi (doc. 6), dall'unione nasceva: Controparte_3
- in data 29/12/1939, a Brasile (doc. 7), la quale in Persona_9 Persona_8 data 15/09/1962, contraeva matrimonio con a Persona_10 Persona_8
(Brasile), passando la moglie a firmarsi AU AG RA (doc. 8), Dall'unione nasceva:
- , in data 11/10/1964, a Auriflama/SP, Brasile, (doc. Persona_11
9), e dall'unione sentimentale con nasceva: Parte_2
- in data 15/11/2000, odierno ricorrente, a São Paulo/SP Parte_1
Brasile, (doc. 10) […]”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 5, 7, 9, 10 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_9 la quale ha contratto matrimonio con in data 15/09/1962 (cfr. docc. 7 e 8 Parte_4 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento tramite istanza inviata via pec al Consolato Generale d'Italia a Sao
Paulo ad ottobre 2024 ( cfr. doc. 12 fascicolo dei ricorrenti) e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa R.G. 542/2025, promossa da contro il Parte_1
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...] di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1 registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria Aupp. Dott.ssa Silvia Faccio.
Venezia, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che nessuna richiesta di collegamento via Teams è pervenuta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata a [...]/SP Brasile, il 15/11/2000, residente in R. Pedro Parte_1
Noel, 120 - Jardim das Acacias, São Paulo - SP, 04703-030, Brasile;
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig.
[...] cittadino italiano per nascita e per l'effetto ordinare al Persona_1 [...]
intimato e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di
Salara (RO), entro 30 giorni, della cittadinanza di figlia di Parte_1
e , nata a [...]/SP Brasile, il Parte_2 Parte_3
15/11/2000, stato civile nubile, residente e domiciliata in R. Pedro Noel, 120 - Jardim das
Acacias, São Paulo - SP, 04703-030, Brasile N. RG: 38.520.695-1, N. CPF: , N. P.IVA_1
Telefono: 55 11”. Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire alcunché.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto che venga dichiarato lo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da (o o o Persona_1 Persona_1 Persona_1
o nato a [...] il [...], successivamente emigrato Persona_2 Persona_3 in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire della ricorrente deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1 fascicolo del ricorrente). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “[…] La ricorrente, infatti, è discendente del cittadino italiano nato in [...]
Italia nel Comune di Salara (RO) il 22/11/1876 (doc. 1), figlio di e di Persona_4 Per_5 [...] lendovisi definitivamente senza tuttavia
[...] acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza mai rinunciare a quella italiana (doc. 2), fino al giorno del decesso avvenuto in data 23/03/1964, a Guzolândia/SP - brasile (doc. 3), - In data 16/09/1900, contraeva matrimonio con Persona_1
a Salara (RO) (doc. 4), e in costanza del predetto matrimonio nasceva: Persona_6
- in data 30/11/1916, a Mococa/SP (Brasile) (doc. 5), il quale in data Persona_7
02/01/1939, contraeva matrimonio con a Controparte_2 Persona_8
(Brasile), passando la moglie a firmarsi (doc. 6), dall'unione nasceva: Controparte_3
- in data 29/12/1939, a Brasile (doc. 7), la quale in Persona_9 Persona_8 data 15/09/1962, contraeva matrimonio con a Persona_10 Persona_8
(Brasile), passando la moglie a firmarsi AU AG RA (doc. 8), Dall'unione nasceva:
- , in data 11/10/1964, a Auriflama/SP, Brasile, (doc. Persona_11
9), e dall'unione sentimentale con nasceva: Parte_2
- in data 15/11/2000, odierno ricorrente, a São Paulo/SP Parte_1
Brasile, (doc. 10) […]”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 5, 7, 9, 10 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_9 la quale ha contratto matrimonio con in data 15/09/1962 (cfr. docc. 7 e 8 Parte_4 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento tramite istanza inviata via pec al Consolato Generale d'Italia a Sao
Paulo ad ottobre 2024 ( cfr. doc. 12 fascicolo dei ricorrenti) e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa R.G. 542/2025, promossa da contro il Parte_1
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...] di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1 registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria Aupp. Dott.ssa Silvia Faccio.
Venezia, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo