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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
NO MO, LA
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6705/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820249010362942000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ubicato in Luogo_1 al Indirizzo_1, impugnava l'intimazione di pagamento 028/2024/90103629/42/000 notificata da Agenzia Entrate – IS in data
10/10/2024 per euro 21.280,28 e relativa alle cartelle di pagamento n.028/2011/00296101/27/000,
n.028/2012/00384444/21/000, n. 028/2016/00231045/04/000,n.028/2017/00260145/71/000,n.028/2019/0005052/64/000
e n.028/2020/00082559/64/000 per richiesta di pagamento da parte della Amministrazione Finanziaria e facente riferimento a ritenute Irpef ed Ires, per gli anni 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Con l'unico motivo di ricorso lamentava la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'AE IS protestando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
Le cartelle che si contestano sono state tutte regolarmente notificate cosi come risulta dalla copiosa documentazione allegata agli atti, nella specie dalle relate di notifica prodotte, con conseguente regolarità della catena procedimentale precedente alla intimazione impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese atteso che con pec del 25/10/2024 allegata al ricorso, il Ricorrente_1, a mezzo dell'amministratore p.t. sig. Nominativo_2, faceva richiesta di copia delle relate di notifica di tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione in oggetto all'Agenzia Entrate
IS, senza avere riscontro nei termini utili per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
NO MO, LA
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6705/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820249010362942000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ubicato in Luogo_1 al Indirizzo_1, impugnava l'intimazione di pagamento 028/2024/90103629/42/000 notificata da Agenzia Entrate – IS in data
10/10/2024 per euro 21.280,28 e relativa alle cartelle di pagamento n.028/2011/00296101/27/000,
n.028/2012/00384444/21/000, n. 028/2016/00231045/04/000,n.028/2017/00260145/71/000,n.028/2019/0005052/64/000
e n.028/2020/00082559/64/000 per richiesta di pagamento da parte della Amministrazione Finanziaria e facente riferimento a ritenute Irpef ed Ires, per gli anni 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Con l'unico motivo di ricorso lamentava la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'AE IS protestando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
Le cartelle che si contestano sono state tutte regolarmente notificate cosi come risulta dalla copiosa documentazione allegata agli atti, nella specie dalle relate di notifica prodotte, con conseguente regolarità della catena procedimentale precedente alla intimazione impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese atteso che con pec del 25/10/2024 allegata al ricorso, il Ricorrente_1, a mezzo dell'amministratore p.t. sig. Nominativo_2, faceva richiesta di copia delle relate di notifica di tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione in oggetto all'Agenzia Entrate
IS, senza avere riscontro nei termini utili per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.