Versione
30 luglio 1973
30 luglio 1973
Art. 2. (Presentatori)
Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , a mezzo di presentatori.
I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale .
Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , a mezzo di presentatori.
I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale .
Commentari • 3
- 1. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019 · 5.624661
[…] che non comprende i reati di falso; II) l'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale nel predetto titolo è incluso l'art. 357 cod. pen. che detta la nozione di pubblico ufficiale, non considerava il chiaro rinvio dell'art. 2 legge n. 349 del 1973 alle sole norme incriminatrici presenti nel titolo in esame, introducendo erroneamente un secondo rinvio per effetto dell'art. 357, che ha carattere esclusivamente definitorio; c) vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato stante il fatto che: 1) secondo la stessa ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/06/2019, n. 24906Provvedimento: […] che non comprende i reati di falso;- l'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale nel predetto titolo è incluso l'art. 357 cod. pen. che detta la nozione di pubblico ufficiale, non considerava il chiaro rinvio dell'art. 2 legge n. 349 del 1973 alle sole norme incriminatrici presenti nel titolo in esame, introducendo erroneamente un secondo rinvio per effetto dell'art. 357, che ha carattere esclusivamente definitorio.Leggi di più...
- aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. – contestazione – requisiti – indicazione·
- falso in atto pubblico·
- reato·
- aggravanti in genere·
- circostanze