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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 868/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taormina - Casa Comunale 98039 Taormina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2006
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2007
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249030448858000, portante la cartella di pagamento n. 29320140016650981000, concernente ICI anni di imposta 2006-2008, di spettanza del Comune di Taormina, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.175,13, notificata il 06/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Taormina, a mezzo pec del 17/01/2025, deduceva: “1) Decadenza e mancanza del prodromico avviso di accertamento e della cartella di pagamento”;
“2) Prescrizione della pretesa”; “3) Errata applicazione di sanzione e interessi di mora”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 03/01/2026 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per essere stata notificata al contribuente la cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. È agli atti copia della relata di notifica della cartella di pagamento n.
29320140016650981000, dalla quale si evince che la stessa risulta regolarmente notificata al contribuente in data 25/07/2014. È fondata, pertanto, la censura relativa alla c. d. prescrizione successiva, poiché, trattandosi di tributo locale, il termine quinquennale (art. 1, comma 162, l. n. 296/2006) è maturato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento oggi avversata (06/12/2024). L'accoglimento della censura esonera dallo scrutinio degli altri motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agente della riscossione al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio che liquida in € 120,00 (centoventi).
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 868/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taormina - Casa Comunale 98039 Taormina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2006
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2007
- INTIM. PAG. n. 29320249030448858000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249030448858000, portante la cartella di pagamento n. 29320140016650981000, concernente ICI anni di imposta 2006-2008, di spettanza del Comune di Taormina, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.175,13, notificata il 06/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Taormina, a mezzo pec del 17/01/2025, deduceva: “1) Decadenza e mancanza del prodromico avviso di accertamento e della cartella di pagamento”;
“2) Prescrizione della pretesa”; “3) Errata applicazione di sanzione e interessi di mora”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 03/01/2026 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per essere stata notificata al contribuente la cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. È agli atti copia della relata di notifica della cartella di pagamento n.
29320140016650981000, dalla quale si evince che la stessa risulta regolarmente notificata al contribuente in data 25/07/2014. È fondata, pertanto, la censura relativa alla c. d. prescrizione successiva, poiché, trattandosi di tributo locale, il termine quinquennale (art. 1, comma 162, l. n. 296/2006) è maturato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento oggi avversata (06/12/2024). L'accoglimento della censura esonera dallo scrutinio degli altri motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agente della riscossione al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio che liquida in € 120,00 (centoventi).