CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria DI STEFANO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bo- naviri;
appellante contro
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_1
Etneo (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina CodiceFiscale_1
Triscali;
e nei confronti di
, anche nell'af- Controparte_2
fermata qualità di mandatario di (c.f.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza;
Controparte_4
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale e legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Gio- vanni Sicuso;
appellati
La causa veniva posta in decisione in data 8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4449 del 26 ottobre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da Parte_2
avverso n. 8 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di addebito, relativi a contributi
[...]
IVS e premi per annualità diverse, asseritamente mai notificati, di cui aveva CP_4
avuto conoscenza a seguito di un controllo della propria posizione presso gli uffici di
CP_5
Segnatamente, sulla scorta delle allegazioni e della produzione di parte resistente, attestante la regolare notifica dei titoli e lo sgravio parziale di alcune partite di ruolo, il giudice del lavoro – valutata la fondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – così statuiva: “Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 293 2000 0033907187000, 293 2007 0107275 366 000, 293 2005 007
6959327000, 293 2006 0116789788000; cartella n. 293 2008 0083401946000 – car- tella n. 293 2011 0001403282000 che sono state oggetto di annullamento automatico parziale ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/ 2018 e n. cartella 293
2007 0107275366 000 oggetto di sgravio solo per alcune partite.
Accoglie, nel resto l'opposizione e dichiara prescritta ogni pretesa creditoria degli enti resistenti, sottesa a tutte le cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito impu- gnati (per le cartelle oggetto di annullamento e sgravio la prescrizione vale per la somma residua). Compensa integralmente le spese del giudizio”.
Con ricorso del 26 aprile 2022, proponeva appello avverso la predetta sentenza. CP_5
Si costituivano , l' e l' , quest'ultimo con memoria di Controparte_1 CP_2 CP_4
costituzione ad adiuvandum limitatamente alla cartella portante i crediti, di cui era titolare. Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza dell'8 maggio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l'agente della riscossione censura la sentenza impu- gnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati sia dalle cartelle di pagamento che dagli avvisi di addebito de quibus, omettendo di esaminare le relate di notifica, relative alla “sequela” di atti successivi, interruttivi del termine di prescri- zione, tra cui – nello specifico – gli avvisi di pagamento, relativi alle cartelle n. 293
2007 0107275366 000 e n. 293 2011 0075172304 000
1.1. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza Covid dall'8 marzo 2020 al 1° maggio 2021.
1.2. Precisa, infine, l'agente della riscossione che tutti gli atti inviati al contribuente, richiedendo espressamente il pagamento delle somme dovute e mettendo, così, in mora il debitore, sarebbero atti interruttivi della prescrizione, la cui notifica avrebbe prodotto l'effetto di far decorrere dalla stessa un nuovo termine ai sensi dell'art. 2945 c.c.
2. Conseguenziale motivo di censura è quello relativo alla compensazione delle spese di lite, che – alla luce delle ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste total- mente a carico del contribuente soccombente.
3. Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di stante il valore assorbente della stessa. CP_5
4. Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, consolidato- si a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, sog- getto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giu- dice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda sostanzialmente La prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti e, quindi, il merito della pretesa creditoria.
Invero, con il ricorso introduttivo, parte appellata ha eccepito: “Si rileva, l'avvenuta prescrizione del credito vantato dagli Enti impositori per il recupero delle somme pre- suntivamente dovute. Il credito contributivo recato dalle suddette cartelle esattoriali, in quanto relativo agli anni 2004- 2010, è da ritenersi assolutamente prescritto a norma di legge … Poiché la ricorrente ad oggi non ha ricevuto la notifica di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, ne deriva l'inevitabile decadenza dell'
[...]
dal diritto a far valere la propria pretesa creditoria. La CP_6 CP_7
, non può solo limitarsi a riportare la presunta data delle notifiche delle
[...]
suddette cartelle, ma occorre dimostrare l'avvenuta ricezione delle stesse, pertanto, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'agente della Riscossione do- vesse dimostrare la notifica delle cartelle di pagamento, si rileva fin d'ora la tardività delle stesse perché effettuata oltre i termini di legge. In ogni caso, qualora l'
[...]
, provasse l'avvenuta notifica delle cartelle suddette, si rileva sin da ora CP_8
l'avvenuta prescrizione delle stesse.” (v. pagg. 3 e 4).
In altri termini, avendo l'appellato chiesto con la proposta opposizione di accertare l'infondatezza della pretesa contributiva nei termini di cui sopra, legittimo contrad- dittore era soltanto l e l , titolari dei crediti de quibus, e non la CP_2 CP_4 CP_5
quale – per gli stessi motivi – è invece priva di legittimazione passiva. Dal dichiarato difetto di legittimazione passiva del concessionario discende l'inam- missibilità del proposto gravame.
5. Va, tuttavia, esaminata la posizione processuale dell' , che si è costituito nel CP_4
presente giudizio ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento dell'appello di CP_5
seppure limitatamente alla propria posizione creditoria.
Osserva il collegio che la domanda dell'ente previdenziale – laddove espone le ragioni, in forza delle quali chiede l'accoglimento del proposto gravame – deve qualificarsi come impugnazione adesiva contro la parte cui si rivolge l'impugnazione principale
(cfr. Cass. SS.UU. n. 8486/2024; Cass. n. 16506/2024).
Occorre, quindi, esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione ade- siva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il ter- mine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/
2020, n. 3830).
Nel caso in esame, l'impugnazione adesiva è stata proposta in data 17 ottobre 2022, nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque, è ammissibile: pur tuttavia l' non ha provveduto a notificare l'appello a . CP_4 Controparte_1
In mancanza di notifica all'appellato, l'impugnazione adesiva dell'ente va, pertanto, dichiarata improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016,
n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n.
23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 – secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l'appello incidentale, pur tempe- stivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/
2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/ 2020 n. 21889).
6. In definitiva, l'appello principale di va dichiarato inammissibile, mentre va CP_5
dichiarata improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_4
Le spese processuali del presente grado vanno compensate tra le parti costituite in considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento del- le Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di e , ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020). CP_5 CP_2
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 355/2022 R.G.: dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_5
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_4
Compensa tra le parti costituite le spese processuali del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di e . CP_5 CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Valeria Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria DI STEFANO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bo- naviri;
appellante contro
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_1
Etneo (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina CodiceFiscale_1
Triscali;
e nei confronti di
, anche nell'af- Controparte_2
fermata qualità di mandatario di (c.f.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza;
Controparte_4
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale e legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Gio- vanni Sicuso;
appellati
La causa veniva posta in decisione in data 8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4449 del 26 ottobre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da Parte_2
avverso n. 8 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di addebito, relativi a contributi
[...]
IVS e premi per annualità diverse, asseritamente mai notificati, di cui aveva CP_4
avuto conoscenza a seguito di un controllo della propria posizione presso gli uffici di
CP_5
Segnatamente, sulla scorta delle allegazioni e della produzione di parte resistente, attestante la regolare notifica dei titoli e lo sgravio parziale di alcune partite di ruolo, il giudice del lavoro – valutata la fondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – così statuiva: “Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 293 2000 0033907187000, 293 2007 0107275 366 000, 293 2005 007
6959327000, 293 2006 0116789788000; cartella n. 293 2008 0083401946000 – car- tella n. 293 2011 0001403282000 che sono state oggetto di annullamento automatico parziale ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/ 2018 e n. cartella 293
2007 0107275366 000 oggetto di sgravio solo per alcune partite.
Accoglie, nel resto l'opposizione e dichiara prescritta ogni pretesa creditoria degli enti resistenti, sottesa a tutte le cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito impu- gnati (per le cartelle oggetto di annullamento e sgravio la prescrizione vale per la somma residua). Compensa integralmente le spese del giudizio”.
Con ricorso del 26 aprile 2022, proponeva appello avverso la predetta sentenza. CP_5
Si costituivano , l' e l' , quest'ultimo con memoria di Controparte_1 CP_2 CP_4
costituzione ad adiuvandum limitatamente alla cartella portante i crediti, di cui era titolare. Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza dell'8 maggio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l'agente della riscossione censura la sentenza impu- gnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati sia dalle cartelle di pagamento che dagli avvisi di addebito de quibus, omettendo di esaminare le relate di notifica, relative alla “sequela” di atti successivi, interruttivi del termine di prescri- zione, tra cui – nello specifico – gli avvisi di pagamento, relativi alle cartelle n. 293
2007 0107275366 000 e n. 293 2011 0075172304 000
1.1. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza Covid dall'8 marzo 2020 al 1° maggio 2021.
1.2. Precisa, infine, l'agente della riscossione che tutti gli atti inviati al contribuente, richiedendo espressamente il pagamento delle somme dovute e mettendo, così, in mora il debitore, sarebbero atti interruttivi della prescrizione, la cui notifica avrebbe prodotto l'effetto di far decorrere dalla stessa un nuovo termine ai sensi dell'art. 2945 c.c.
2. Conseguenziale motivo di censura è quello relativo alla compensazione delle spese di lite, che – alla luce delle ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste total- mente a carico del contribuente soccombente.
3. Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di stante il valore assorbente della stessa. CP_5
4. Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, consolidato- si a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, sog- getto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giu- dice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda sostanzialmente La prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti e, quindi, il merito della pretesa creditoria.
Invero, con il ricorso introduttivo, parte appellata ha eccepito: “Si rileva, l'avvenuta prescrizione del credito vantato dagli Enti impositori per il recupero delle somme pre- suntivamente dovute. Il credito contributivo recato dalle suddette cartelle esattoriali, in quanto relativo agli anni 2004- 2010, è da ritenersi assolutamente prescritto a norma di legge … Poiché la ricorrente ad oggi non ha ricevuto la notifica di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, ne deriva l'inevitabile decadenza dell'
[...]
dal diritto a far valere la propria pretesa creditoria. La CP_6 CP_7
, non può solo limitarsi a riportare la presunta data delle notifiche delle
[...]
suddette cartelle, ma occorre dimostrare l'avvenuta ricezione delle stesse, pertanto, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'agente della Riscossione do- vesse dimostrare la notifica delle cartelle di pagamento, si rileva fin d'ora la tardività delle stesse perché effettuata oltre i termini di legge. In ogni caso, qualora l'
[...]
, provasse l'avvenuta notifica delle cartelle suddette, si rileva sin da ora CP_8
l'avvenuta prescrizione delle stesse.” (v. pagg. 3 e 4).
In altri termini, avendo l'appellato chiesto con la proposta opposizione di accertare l'infondatezza della pretesa contributiva nei termini di cui sopra, legittimo contrad- dittore era soltanto l e l , titolari dei crediti de quibus, e non la CP_2 CP_4 CP_5
quale – per gli stessi motivi – è invece priva di legittimazione passiva. Dal dichiarato difetto di legittimazione passiva del concessionario discende l'inam- missibilità del proposto gravame.
5. Va, tuttavia, esaminata la posizione processuale dell' , che si è costituito nel CP_4
presente giudizio ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento dell'appello di CP_5
seppure limitatamente alla propria posizione creditoria.
Osserva il collegio che la domanda dell'ente previdenziale – laddove espone le ragioni, in forza delle quali chiede l'accoglimento del proposto gravame – deve qualificarsi come impugnazione adesiva contro la parte cui si rivolge l'impugnazione principale
(cfr. Cass. SS.UU. n. 8486/2024; Cass. n. 16506/2024).
Occorre, quindi, esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione ade- siva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il ter- mine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/
2020, n. 3830).
Nel caso in esame, l'impugnazione adesiva è stata proposta in data 17 ottobre 2022, nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque, è ammissibile: pur tuttavia l' non ha provveduto a notificare l'appello a . CP_4 Controparte_1
In mancanza di notifica all'appellato, l'impugnazione adesiva dell'ente va, pertanto, dichiarata improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016,
n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n.
23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 – secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l'appello incidentale, pur tempe- stivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/
2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/ 2020 n. 21889).
6. In definitiva, l'appello principale di va dichiarato inammissibile, mentre va CP_5
dichiarata improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_4
Le spese processuali del presente grado vanno compensate tra le parti costituite in considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento del- le Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di e , ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020). CP_5 CP_2
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 355/2022 R.G.: dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_5
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_4
Compensa tra le parti costituite le spese processuali del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di e . CP_5 CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Valeria Di Stefano