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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
Rg n. 369/2018
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 24/01/2024 ore 13.20
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le
conclusioni. L'Avv. Tirotto si riporta a quanto esposto nella comparsa
conclusionale in atti. Gli avvocati dichiarano di rinunciare ad essere
presenti alla lettura del dispositivo.
Il GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.27 dà lettura del
dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del
presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369/2018 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA TIROTTO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Tempio Pausania VIA G.M. ANGIOJ N. 13 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia Via Roma 76 presso lo studio del medesimo avvocato
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OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la debenza delle somme pretese dalla medesima, eccependo l'erroneità dei conteggi relativi ai consumi dell'utenza dell'opponente, contestando i consumi registrati dal misuratore in uso all'utenza, che risultavano incompatibili, poiché eccessivi se rapportati alle dimensioni ed all'utilizzo dell'immobile, lamentando, quindi, un malfunzionamento del contatore;
in subordine eccepiva la prescrizione delle somme pretese dal Gestore.
Concludeva l'opponente, chiedendo che venisse accertata la non debenza delle somme ingiunte ovvero la determinazione della minore somma dovuta, in subordine la dichiarazione della prescrizione delle somme pretese, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, depositando lo storico delle letture, le fatture e l'estratto conto relativo all'utenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché l'accertamento del credito nella misura pretesa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e
CTU, all'udienza del 24.01.2024 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che l'opponente ha contestato i consumi rilevati dal contatore in uso alla propria utenza, in quanto incompatibili, poiché eccessivi, con l'uso dell'immobile e la composizione del suo nucleo familiare, lamentando, quindi, un malfunzionamento del contatore.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito al riguardo che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensa affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, passando ad esaminare il caso che ci occupa, si rileva come la CTU espletata, priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda, abbia consentito di accertare le somme dovute dall'opponente sulla base dei consumi medi, non essendo stato possibile verificare il malfunzionamento del contatore, posto che il Gestore non lo ha fornito al CTU, con conseguente ricalcolo, da parte dell'ausiliario, delle somme dovute sulla base di un prodie di 0.38 mc.
Il CTU, a fronte della pretesa di per un totale di € 18.694,14, CP_1
ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente nella misura di € 1.097,91, già detratte le somme prescritte e l'acconto versato di €. 100,45.
Alla luce di tali risultanze la domanda sul punto merita accoglimento. All'esito del giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta come dovuta dall'opponente la somma di € 1.097,91 e condanna il medesimo al pagamento della predetta somma in favore di CP_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in
€ 2.800,00, oltre spese di CTU, spese generali nella misura del 15%, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 24/01/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona