Art. 29. Semplificazione delle procedure
per la pubblicazione degli atti delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata
e delle societa' cooperative 1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.
Gli effetti della pubblicazione di cui all' articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Nota all' art. 29 :
- L' art. 2457-ter del codice civile e' il seguente:
"Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata). - Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (2457-bis), sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la societa' provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese".
per la pubblicazione degli atti delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata
e delle societa' cooperative 1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.
Gli effetti della pubblicazione di cui all' articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Nota all' art. 29 :
- L' art. 2457-ter del codice civile e' il seguente:
"Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata). - Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (2457-bis), sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la societa' provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese".