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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2647/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Pillon CP_1
Simone e Napoleoni Sara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il CP_2 patrocinio dell'avv. Burzo Giovanna, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/05/2021 in Terni (TR), che dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia e che il rapporto Persona_1 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 29/01/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Il piano genitoriale
1. Le parti fanno integrale riferimento al piano genitoriale sottoscritto e allegato al ricorso per regolare e gestire le relazioni genitorialità nell'interesse della figlia minore . Le Per_1 principali clausole del piano genitoriale sono qui riassunte per comodità.
2. sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre. Per_1
La medesima potrà stare col padre secondo accordi via via assunti tra le parti e comunque, in caso di mancato accordo, secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana I:
da martedì a mercoledì
da venerdì a lunedì mattina
Settimana II:
da mercoledì a venerdì
Le parti concordano che il padre nei giorni di sua spettanza prelevi la figlia all'uscita dall'asilo nido o dalla scuola dell'infanzia, ovvero alla casa materna alle ore 17 in caso di festa nazionale o patronale e durante le vacanze estive, e la riaccompagni all'entrata all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia del giorno designato, ovvero alle ore 13 alla casa materna in caso di festa nazionale o patronale durante le vacanze estive.
Relativamente alle festività Natalizie e Pasquali e alle rimanenti festività e compleanni e a tutto quanto non riportato, si fa integrale riferimento a quanto analiticamente dettagliato nel piano genitoriale in allegato, sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante del ricorso.
La rinuncia all'assegnazione dell'immobile familiare e all'assegno per il coniuge.
3. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare, avendo già reperito CP_2 idonea abitazione per sé e per la figlia minore.
4. La sig.ra dichiara altresì di rinunciare ad ogni forma di contribuzione da parte CP_2 del marito (assegno di mantenimento e successivamente assegno divorzile) avendo una propria adeguata fonte di reddito e dichiarandosi economicamente autosufficiente.
Il contributo al mantenimento della prole
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 CP_2 Per_1
l'importo mensile di euro 300,00 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano inoltre che l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad ulteriori euro 200,00 mensili, sia percepito dalla sig.ra allo stesso titolo. CP_2
6. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche non convenzionate Usl) che si renderanno necessarie per i minori, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese di iscrizione per l'asilo nido-scuola dell'infanzia e scuola elementare di primo grado, che saranno sostenute integralmente dal sig. ” CP_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 26/05/2021, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 38, parte I, Uff. 1, dell'anno 2021);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2647/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Pillon CP_1
Simone e Napoleoni Sara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il CP_2 patrocinio dell'avv. Burzo Giovanna, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/05/2021 in Terni (TR), che dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia e che il rapporto Persona_1 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 29/01/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Il piano genitoriale
1. Le parti fanno integrale riferimento al piano genitoriale sottoscritto e allegato al ricorso per regolare e gestire le relazioni genitorialità nell'interesse della figlia minore . Le Per_1 principali clausole del piano genitoriale sono qui riassunte per comodità.
2. sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre. Per_1
La medesima potrà stare col padre secondo accordi via via assunti tra le parti e comunque, in caso di mancato accordo, secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana I:
da martedì a mercoledì
da venerdì a lunedì mattina
Settimana II:
da mercoledì a venerdì
Le parti concordano che il padre nei giorni di sua spettanza prelevi la figlia all'uscita dall'asilo nido o dalla scuola dell'infanzia, ovvero alla casa materna alle ore 17 in caso di festa nazionale o patronale e durante le vacanze estive, e la riaccompagni all'entrata all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia del giorno designato, ovvero alle ore 13 alla casa materna in caso di festa nazionale o patronale durante le vacanze estive.
Relativamente alle festività Natalizie e Pasquali e alle rimanenti festività e compleanni e a tutto quanto non riportato, si fa integrale riferimento a quanto analiticamente dettagliato nel piano genitoriale in allegato, sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante del ricorso.
La rinuncia all'assegnazione dell'immobile familiare e all'assegno per il coniuge.
3. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare, avendo già reperito CP_2 idonea abitazione per sé e per la figlia minore.
4. La sig.ra dichiara altresì di rinunciare ad ogni forma di contribuzione da parte CP_2 del marito (assegno di mantenimento e successivamente assegno divorzile) avendo una propria adeguata fonte di reddito e dichiarandosi economicamente autosufficiente.
Il contributo al mantenimento della prole
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 CP_2 Per_1
l'importo mensile di euro 300,00 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano inoltre che l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad ulteriori euro 200,00 mensili, sia percepito dalla sig.ra allo stesso titolo. CP_2
6. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche non convenzionate Usl) che si renderanno necessarie per i minori, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese di iscrizione per l'asilo nido-scuola dell'infanzia e scuola elementare di primo grado, che saranno sostenute integralmente dal sig. ” CP_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 26/05/2021, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 38, parte I, Uff. 1, dell'anno 2021);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti