Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14851/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PETRACCA NICOLA Parte_1
DOMENICO e dell'avv. COSSU SILVIA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo di: CP_1
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità e/o
l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità infondatezza e/o illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità del
“verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018016836 del
29/11/2018” (cfr. doc. 5) per le ragioni sopra esposte e da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito emesso dall' – Sede di Sassari Via CP_1
Rockfeller n. 5, n. 36820240016741291000, reso disponibile per il pagina 1 di 3
1), per le ragioni sopra esposte e da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente all' per i titoli di cui CP_1 all'avviso stesso anche in relazione agli anni successivi a quelli di cui all'avviso di addebito qui opposto”.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto notifica dell'avviso di addebito n.
36820240016741291000, reso disponibile per il ritiro il 21 novembre
2024 e ritirato il 3 dicembre 2024, con il quale veniva contestato il preteso omesso versamento della quarta rata del 2022 e delle prime tre rate dell'anno 2023 relativamente ai contributi di Invalidità,
Vecchiaia e Superstiti, Gestione Commercianti.
In precedenza, parte attrice aveva ricevuto notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018016836 del 29 novembre
2018, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano con il quale era stata iscritta alla Gestione Commercianti a partire dal 17.10.2017.
La ricorrente ha precisato di essere residente in [...]dal 2015 e di essere sottoposta alla normativa previdenziale elvetica.
Tanto premesso, ha lamentato l'illegittimità del verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione n. 2018016836 del 29/11/2018 e dell'avviso di addebito n. 36820240016741291000.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
e, all'odierna udienza, la resistente ha
[...] rappresentato di aver riesaminato la posizione contributiva della ricorrente e, nell'esercizio della propria potestà di autotutela, di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
pagina 2 di 3 Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che la ricorrente aveva infatti già impugnato altri due avvisi di addebito
, inerenti ad altri periodi oggetto di imposizione contributiva, CP_1 ed il giudizio si è concluso con l'accoglimento del ricorso (sentenza resa in RG 12536/2024 dalla dr.ssa in data 18.12.2024). Per_1
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili all'esercizio del potere di autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 15 aprile 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Maria Grazia Florio
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