Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Imperia del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del divieto di detenzione armi emesso dalla medesima Prefettura con atto -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare, per quanto possa occorrere: della nota prefettizia -OMISSIS-., con la quale è stato trasmesso il suddetto decreto; del parere negativo della Questura di Imperia -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 16 maggio 2024 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente è stato condannato per omicidio colposo dal Tribunal-OMISSIS-per aver ferito a morte un compagno di caccia durante una battuta nel 2011.
Nel 2018 la Prefettura di Imperia ha emesso un divieto di detenzione di armi e munizioni.
Nel maggio 2023 il ricorrente ha richiesto un riesame del divieto, in ragione del tempo trascorso; la Prefettura ha riscontrato l’istanza affermando di non dover procedere al riesame.
A seguito di ricorso, questo Tribunale ha annullato la suddetta determinazione con sentenza-OMISSIS-.
Successivamente, la Prefettura ha esaminato l’istanza e con provvedimento del -OMISSIS- l’ha rigettata.
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, allegando in fatto di aver conseguito un certificato di idoneità psicofisica dalla A.S.L. e un diploma di maneggio di armi nel 2022; in diritto deduce la violazione dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in avanti “T.U.L.P.S.”) e dell’art. 21- quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio instando per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Va premesso, in linea generale, che nel nostro ordinamento « non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr. tra le tante, C.d.S. Sez. III, 12/06/2020, n.3759). A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1538 del 18.4.2016) » ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751).
Nell'effettuare tale valutazione prognostica, sulla base degli elementi di fatto considerati, l’autorità di pubblica sicurezza gode di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell'irragionevolezza o dell'arbitrarietà (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2022, n. 10222).
4.2. Con particolare riguardo all’ipotesi in cui sia decorso un lasso di tempo rispetto all’accadimento che ha determinato il giudizio di inaffidabilità, la giurisprudenza ha affermato che, nonostante il divieto non abbia durata perpetua, « è altrettanto vero che il semplice decorso del tempo non può di per sé giustificare la richiesta di un nuovo porto d’armi, laddove l’autorità di P.S. continui a ritenere sussistenti le ragioni di pubblico interesse che hanno a suo tempo indotto a revocare (o a non rilasciare) la licenza di porto d’armi. L’unico vincolo al riguardo è rappresentato dall’adeguatezza della motivazione, sulla quale il giudice amministrativo può esercitare un controllo estrinseco ». (T.A.R. Marche, Sez. I, 22 maggio 2014, n. 525; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 agosto 2018, n. 975).
4.3. In una fattispecie analoga a quella di specie, nella quale il divieto è stato emesso a seguito di un omicidio colposo, si è ritenuto che il carattere remoto della condanna non ne determina l’inidoneità a giustificare una valutazione di segno negativo dell’Amministrazione, che può apprezzarla unitamente ad altre circostanze (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. III, 9 luglio 2015, n. 999), tra le quali l’intrinseca gravità del reato (Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3719).
4.4. Applicando tali coordinate all’odierna vicenda, il Collegio reputa che il rigetto della Prefettura, apprezzato entro i margini di sindacato concessi a questo Tribunale, non sia irragionevole.
La condanna riportata costituisce una sicura spia della valutazione espressa dall’Amministrazione, atteso che il ricorrente ha commesso un’imprudenza fatale durante l’impiego di un’arma; a tal proposito, è opportuno precisare che il difetto di fabbricazione dell’arma non ha indotto il giudice penale a escludere la responsabilità.
4.4.1. Gli elementi addotti dall’interessato in sede di istanza di riesame non consentono di ribaltare il giudizio della Prefettura. Quanto al certificato di idoneità fisica rilasciato dalla A.S.L., si tratta di una valutazione inconferente rispetto a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Ugualmente è a dirsi per il diploma rilasciato dall’Unione italiana tiro a segno: l’idoneità all’utilizzo delle armi non implica automaticamente l’affidabilità del soggetto detentore riguardo ad un impiego improntato alla massima cautela, che va esclusa quando sussista un rischio anche remoto, come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Infine, nessun rilievo possono avere le dichiarazioni di altri colleghi cacciatori; a tacer d’altro – come osservato dalla difesa della resistente – non possono che riferirsi a un periodo antecedente rispetto alla verificazione dell’incidente.
4.5. Seppur suggestivo, non può essere assecondato l’accostamento tra il divieto di detenzione armi e l’inibizione alla guida in seguito alla commissione di un omicidio colposo stradale. Prescindendo dalla notazione che la sanzione accessoria normalmente prevista per l’omicidio stradale è la revoca della patente (art. 222 c.d.s.), residuando la sospensione solo per l’ipotesi non aggravata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 17 aprile 2019, n. 88, si tratta situazioni giuridiche non comparabili: mentre i provvedimenti che inibiscono la guida dei veicoli incidono su una situazione giuridica che costituisce esplicazione di un diritto costituzionale (Cass. civ., Sez. Un. 19 novembre 2020, n. 23691), non altrettanto può dirsi della facoltà di detenere armi.
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.