Sentenza 16 ottobre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2007, n. 21612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21612 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA GIORNALISTICA MEDIATEL a R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore NZ RO, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 17, presso lo studio dell'Avv. DE VIVO Andrea, rappresentata e difesa dall'Avv. PRIORESCHI Maurilio per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" INPGI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pio tempore CESCUTTI Gabriele, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola Di Rienzo 69, presso lo studio dell'Avv. BOER Paolo, che lo rappresenta e difende per procura speciale notaio FENALTEA Paolo, rep. n. 8648 del 14.9.2004;
- controricorrente -
Per la cassazione della sentenza n. 14957/03 della Corte di Appello di Roma del 6.05.2003/12.09.2003 nella causa iscritta al n. 20042 R.G. dell'anno 1998;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 3.07.2007 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;
udito l'Avv. BOER Paolo, per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Roma del 18.3.1998 veniva revocato il decreto ingiuntivo, notificato il 16.5.1997, per il pagamento da parte della Cooperativa Giornalistica Mediatel s.r.l. di L. 143.484.332, a favore dell'INPGI per contributi e somme aggiuntive relative a rapporti di lavoro subordinato intercorsi con tredici giornalisti di cui ai verbali di accertamento n. 1/96 e n. 2/96. Con la stessa sentenza la medesima Cooperativa veniva condannata al pagamento a favore dell'INPGI della complessiva somma di L. 193.484.332, avendo fatto presente l'istituto previdenziale che per mero errore materiale nel ricorso per decreto ingiuntivo non era stato sommato l'importo di L. 52.849.037, relativo a titolo "una tantum" sui contributi obbligatori.
Proposto gravame da parte della Cooperativa, il Tribunale di Roma con sentenza n. 14957 del 2003 ha dichiarato estinto il giudizio di appello relativamente alla domanda di Euro 54.588,90, a titolo di contributi e ha respinto il ricorso per il resto riguardante le sanzioni civili.
Sotto tale profilo il giudice di appello in particolare ha rilevato che non era applicabile lo ius superveniens, costituito dalla più favorevole disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, trattandosi di infrazioni accertate prima del 24.9.2000.
Lo stesso giudice ha osservato che nel caso di specie l'INPGI, in attuazione del potere conferitogli dalla legge n. 140 del 1997, aveva Delib. in data 7 giugno 2001 di modificare in senso più favorevole il sistema sanzionatolo, già a suo tempo adottato con deliberazione n. 244 del 1997, ed aveva ottenuto l'approvazione del Ministro del Lavoro, previo favorevole avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguenza che, nell'ambito di competenza dell'Istituto, come disposto dalla delibera predetta, l'importo delle sanzioni era stato ridotto solo a decorrere dalla deliberazione da parte dei Ministri vigilanti.
Il giudice di appello ha concluso sostenendo che l'approvazione ministeriale, unitamente alla disciplina normativa predetta, faceva ritenere che dovesse trovare applicazione la disciplina dettata dall'Istituto.
Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la Cooperativa Giornalistica Mediatel a r.l. in liquidazione con unico motivo. L'INPGI resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente si duole che i giudici di merito non si siano adeguati all'orientamento espresso da questa Corte (sentenza n. 6680 del 2002), la quale ha ritenuto applicabile anche all'INPGI la norma di cui della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10. Tale norma prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, si applica una sanzione ad un tasso ridotto e per importo non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il mancato riconoscimento dell'applicabilità dell'anzidetta norma, ad avviso della ricorrente, comporta una discriminazione irragionevole tra gli enti previdenziali a seconda della loro gestione privata o pubblicistica al fine di rendere una norma valida per gli uni e non per gli altri, il che, sarebbe, oltre che illogico, assolutamente illegittimo.
La ricorrente sottolinea ancora sotto tale profilo che la gestione privatistica o pubblicistica di un ente non fa venir meno l'obbligatorietà delle prestazioni da rendere, che sono legislativamente determinate, a nulla valendo in tema, la mancanza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente, che tutt'al più potrebbe incidere su temi gestionali e comunque non potrebbe non sottostare a dettami legislativi. Da parte sua il controricorrente ha contrastato tale assunto, ritenendo di condividere la posizione del giudice di appello, in linea con più recente indirizzo di questa Corte.
2. Questo Collegio ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente e di condividere la linea difensiva del controricorrente. Sul punto si osserva che questa Corte, nel prendere atto della pronuncia richiamata dalla ricorrente, ha ritenuto, re melius perpensa, di cambiare indirizzo, affermando il principio di diritto secondo il quale "nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'INPGI, privatizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, non si applica automaticamente, poiché
l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 dell'indicato decreto legislativo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 7, (L. 28 maggio 1997, n. 140, art. 4, comma 6 bis) pur avendo l'Istituto l'obbligo (in base alla L. n. 388 del 2000, art. 76) di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive" (Cass. sentenza n. 11023 del 12 maggio 2006). Del resto lo stesso giudice amministrativo (in specie Consiglio di Stato sentenza del 12 maggio 2004 n. 3005) ha affermato che il principio di coordinamento non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato, esigendo che l'Istituto debba tendenzialmente armonizzarsi con il sistema generale della previdenza sociale (con tale pronuncia emessa in controversia promossa contro l'approvazione ministeriale della deliberazione INPGI 7 giugno 2001 n. 86 recante modifiche al sistema sanzionatorio dell'Istituto si riconosce il potere dell'INPGI di determinare in autonomia le sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi e si esclude che all'Istituto sia automaticamente applicabile l'art. 116 della legge n. 388 del 2000). Con questo orientamento, che si ritiene di condividere muovendo da una puntuale disamina del sistema generale della previdenza sociale ed effettuando il coordinamento con la disciplina dell'INPGI relativa a prestazioni e contributi, l'impugnata sentenza è in linea e merita pertanto piena conferma.
2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00, oltre Euro 2.000,00, per onorari, IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007