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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1312/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Corrado Garofalo
ATTRICE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Piero Sabellini
CONVENUTI
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giulia Galli
CONVENUTO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2024, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 5.4.2022, deduceva che la Parte_1
propria madre, , era deceduta il 12.2.2019, e che, insieme a lei, Persona_1
chiamati a succedere erano il coniuge della de cuius, , e gli altri Controparte_1
due figli, e . Rappresentava di aver appreso, nel Controparte_3 Controparte_2
mese di gennaio del 2020, che la de cuius aveva redatto un testamento, disponendo in suo favore un legato di € 20.000,00, salvo il diritto di integrare la predetta somma.
Riferiva che la de cuius aveva donato in vita altro immobile alla sorella CP_2
Pertanto, atteso che nella ricostruzione dell'asse ereditario non si era tenuto conto né dei beni donati a , né dei beni mobili (in particolare denaro Controparte_2
presente nei conti correnti intestati e/o cointestati e sui libretti e buoni postali),
l'odierna attrice riteneva leso il proprio diritto alla quota di legittima, intangibile per legge. Conseguentemente, chiedeva, accertata e ricostruita la massa ereditaria all'epoca di apertura della successione: la valutazione della propria quota di legittima;
di essere, quindi, dichiarata creditrice della maggior somma dovutale a titolo di legittima, con relativa condanna dei convenuti al pagamento della stessa, oltre ad interessi e rivalutazione;
disporsi la reintegrazione della quota di legittima, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della stessa, che, a suo dire, ammontava ad almeno € 30.000,00, o da quantificarsi in quella diversa somma – maggiore o minore – stabilita in corso di giudizio, mediante
CTU, da disporsi, per la parte immobiliare, al fine di ricostruire e valutare la massa relitta, con collazione dei beni già attribuiti alla sorella, , e, per la Controparte_2
parte mobiliare, al fine di ricostruire il patrimonio della de cuius, dandogli mandato di acquisire, presso Banca agricola popolare di Ragusa, Banco di Sicilia, Controparte_4 e Unicredit, informazioni in merito ai conti alla medesima intestati (nominativi
[...]
e cointestati), nonché relativamente a buoni e depositi postali pluriennali alla stessa riconducibili. Tutto ciò al fine di disporre, in conseguenza, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice.
Con comparsa del 6.7.2022 si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_1
, i quali contestavano in toto l'avversa citazione. Essi, anzitutto, rilevavano
[...]
l'estrema genericità dell'atto di citazione, dal quale era assolutamente impossibile desumere la consistenza dell'asse ereditario, al fine di contestare le disposizioni testamentarie, ciò rendendo conseguentemente impossibile la predisposizione di un'idonea attività difensiva. Ad ogni modo, contestavano le avverse deduzioni anche nel merito, esponendo che la de cuius aveva provveduto a far valutare i propri beni da proprio tecnico di fiducia, prima di procedere alla redazione del testamento, il quale quindi non risultava affatto lesivo della sua quota di legittima. Alla luce di quanto sopra, chiedevano preliminarmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione, obbligatoria nella materia di che trattasi;
in secondo luogo, dichiararsi nullo l'atto di citazione per l'estrema genericità e indeterminatezza della domanda;
nel merito, comunque, il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 17.1.2023, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_3
eccepiva, anzitutto, la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per l'eccessiva indeterminatezza della domanda, stante l'omessa esposizione degli elementi, di fatto e di diritto, costituenti le ragioni della domanda. Nel merito, poi, deduceva – avvalendosi della perizia di parte a firma dell'Ing. , di cui s'era Per_2
servita la de cuius ai fini della redazione del testamento – che, in verità, l'attrice aveva ricevuto una somma (€ 20.000,00), pure superiore alla quota di legittima spettantele per legge (determinata in € 17.583,33). Per i superiori motivi, chiedeva, in rito, dichiararsi la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., e, nel merito, il rigetto integrale della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
Chiedeva altresì la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in comparsa.
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.5.2024, celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Nelle more del giudizio de quo si avverava la condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, obbligatorio nella materia di che trattasi.
Ciò detto, la domanda va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, occorre evidenziare che il legittimario che intenda proporre l'azione di riduzione, finalizzata alla reintegrazione della propria quota di legittima, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti non solo per stabilire se sia avvenuta o meno la lesione, ma anche in quale misura.
Il Tribunale, infatti, può statuire in merito alla chiesta reintegrazione della quota di riserva lesa soltanto laddove sia ben delineata, sin dal principio, l'entità della massa, della lesione, della quota disponibile e di quella di riserva.
Affinché possa procedersi con la riduzione risulta preliminarmente necessario determinare l'entità della lesione, mediante il calcolo della disponibile.
In virtù di quanto sopra, il legittimario è tenuto ad indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, ma, ancor prima e in funzione di ciò, deve anche sufficientemente determinare il valore della massa ereditaria.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”. Il legittimario, che propone
l'azione di riduzione, ha l'onere di quantificare la lesione della propria quota di legittima, determinando con esattezza, da un lato, il valore della massa ereditaria e, dall'altro, il valore della quota di legittima violata (cfr. Cass. 21503/2018).
Invero, la denuncia della lamentata lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue come erede legittimo o testamentario e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario.
Tale confronto avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva del giudizio, perché l'invocata lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti, e non già come pura eventualità.
In virtù di quanto sopra, il legittimario, ancor prima di indicare l'entità della lesione subìta, è tenuto ad allegare, in maniera sufficientemente analitica, la consistenza della massa ereditaria.
La Corte di legittimità ha affermato che «la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima» (cfr. Cass. Sez. II, 3 giugno 2024, n. 15465; Cass. Sez. II, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580). Nel caso in esame è indubbio che la parte attrice non ha in alcun modo espresso o indicato il valore della massa, anzi è stata essa stessa ad affermare, nell'atto introduttivo e in quelli successivi del giudizio, che la misura e la composizione dell'asse ereditario sarebbero state effettuate in corso di giudizio, a cura del nominando consulenze tecnico, al quale dunque intendeva demandare non solo la stima, ma anche la ricostruzione della componente immobiliare dell'asse ereditario, nonchè la ricerca e l'acquisizione di informazioni, presso vari Istituti di credito, di conti correnti (nominativi o cointestati), nonché di buoni e depositi postali.
Attività questa che non può essere demandata a una consulenza d'ufficio, essendo precipuo onere della parte interessata indicare in maniera sufficientemente precisa il valore della massa ereditaria, o, quanto meno, la sua composizione, ragion per cui una CTU nei termini succitati risulterebbe assolutamente esplorativa.
E' un principio pacifico quello secondo cui una CTU non può avere carattere integrativo o esplorativo, non valendo essa a colmare le lacune della parte su cui grava il relativo onere probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
E' infatti precluso al giudice predisporre delle indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass, Sez. III, 14 febbraio
2006, n. 3191).
Pure a fronte della ricostruzione compiuta dal CTP di parte convenuta, l'onere di allegazione e di prova della parte attrice è rimasto inaccettabilmente indeterminato, limitandosi questa a contestare genericamente la possibilità di avvalersi della consulenza di parte, e continuando ad insistere nella nomina di un CTU, al quale demandare, come già detto, dei poteri di indagine funzionali a sopperire al suo persistente deficit probatorio.
La domanda attorea è conseguentemente meritevole di rigetto.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata formulata dalla parte convenuta dovrà anch'essa essere rigettata, essendo del tutto sfornita di prova. Incombe, infatti, sulla parte danneggiata l'onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede o colpa grave), la sussistenza del danno subìto e la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente, cosa non avvenuta nel caso di specie.
È necessario, infatti, affinché la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (in tal senso, v. Corte app. Napoli sez.
VIII, sentenza n. 679 del 13 febbraio 2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1312/2022 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Parte_1
convenuti ( e , gli ultimi Controparte_5 Controparte_2
due da intendersi quale parte unitaria in quanto difesi dal medesimo avvocato), che liquida in € 1.600,00 in favore di ciascuno di essi, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario dei convenuti e Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Ragusa, in data 09.4.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti