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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1294/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1294/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ANGELUCCI GAETANINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/04/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 23/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025:
a) I coniugi vivranno separati ciascuno per proprio conto, evitando comportamenti denigratori reciproci ed obbligandosi vicendevolmente ad assumere una comunicazione diretta e preventiva rispetto alle decisioni che riguardano i figli.
b) I coniugi, liberi di risiedere ove riterranno più opportuno, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza, nonché di domicilio, al fine di consentire la reciproca immediata reperibilità.
c) La casa adibita a residenza familiare, sita in Pescara (PE) alla Via E. Flaiano n. 16, resterà assegnata in via esclusiva al sig. , proprietario della stessa, Parte_1 con gli arredi che la compongono, mentre la Sig.ra ha già Controparte_1 provveduto a trovare altro idoneo alloggio sito i Spoltore (PE) alla Via Italia n. 135. I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione secondo il regime dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c., mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute dei minori, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, applicandole disposizioni riportate nel Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta (email o messaggio) che verrà fatta dal genitore istante all'altro.
d) I minori saranno collocati in via anagrafica e preferenziale presso la madre e il diritto di visita tra i figli e il padre verrà esercitato presso l'abitazione di quest'ultimo secondo il seguente calendario, compatibilmente con i turni, ad oggi molto elastici,
pagina 3 di 5 del proprio lavoro: tutti i giorni ad ora di pranzo da lunedì al venerdì compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche, ludico-sportive e di salute dei minori, previa congrua comunicazione alla madre in caso di impossibilità a tenerli con sé e week end alterni, senza pernotto;
durante le varie festività: i figli trascorreranno alternativamente le singole giornate di festa con la madre e con il padre, ma senza pernotto presso quest'ultimo; ad anni alterni tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario per l'intera giornata. Durante le vacanze estive, al momento i coniugi concordano nel far rimanere le stesse condizioni del periodo invernale, salvo eventuali accordi diversi che prenderanno successivamente insieme.
e) I coniugi non interferiranno reciprocamente l'uno con l'altro rispetto alla gestione dei minori, fatte salve le indicazioni educative condivise;
tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute del minore, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) verranno prese di comune accordo tra i genitori applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta che verrà fatta dal genitore istante all'altro. Il mancato riscontro entro i successivi tre giorni, sarà considerato quale diniego con conseguente necessità, ove ne sussistano i presupposti, di adire il Giudice competente.
f) I compleanni e le altre feste e ricorrenze dei minori saranno festeggiati anche insieme da entrambi i genitori. Per i compleanni e le altre ricorrenze dei genitori e dei rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) sarà garantita ai minori la partecipazione agli eventi, compatibilmente con le loro esigenze.
g) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00 quale Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondersi in via pagina 4 di 5 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50 %, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, a far data dal mese di febbraio 2025. A decorrere dal mese di settembre 2025 l'assegno di mantenimento per i minori sarà adeguato ad € 450,00 mensili da porsi sempre a carico del Sig.
. Parte_1
h) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito nella misura del
100% dalla madre.
i) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente autosufficienti, pertanto nulla verrà versano da uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento.
l) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di tutti i documenti amministrativi e del passaporto.
m) Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1294/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ANGELUCCI GAETANINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/04/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 23/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025:
a) I coniugi vivranno separati ciascuno per proprio conto, evitando comportamenti denigratori reciproci ed obbligandosi vicendevolmente ad assumere una comunicazione diretta e preventiva rispetto alle decisioni che riguardano i figli.
b) I coniugi, liberi di risiedere ove riterranno più opportuno, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza, nonché di domicilio, al fine di consentire la reciproca immediata reperibilità.
c) La casa adibita a residenza familiare, sita in Pescara (PE) alla Via E. Flaiano n. 16, resterà assegnata in via esclusiva al sig. , proprietario della stessa, Parte_1 con gli arredi che la compongono, mentre la Sig.ra ha già Controparte_1 provveduto a trovare altro idoneo alloggio sito i Spoltore (PE) alla Via Italia n. 135. I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione secondo il regime dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c., mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute dei minori, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, applicandole disposizioni riportate nel Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta (email o messaggio) che verrà fatta dal genitore istante all'altro.
d) I minori saranno collocati in via anagrafica e preferenziale presso la madre e il diritto di visita tra i figli e il padre verrà esercitato presso l'abitazione di quest'ultimo secondo il seguente calendario, compatibilmente con i turni, ad oggi molto elastici,
pagina 3 di 5 del proprio lavoro: tutti i giorni ad ora di pranzo da lunedì al venerdì compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche, ludico-sportive e di salute dei minori, previa congrua comunicazione alla madre in caso di impossibilità a tenerli con sé e week end alterni, senza pernotto;
durante le varie festività: i figli trascorreranno alternativamente le singole giornate di festa con la madre e con il padre, ma senza pernotto presso quest'ultimo; ad anni alterni tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario per l'intera giornata. Durante le vacanze estive, al momento i coniugi concordano nel far rimanere le stesse condizioni del periodo invernale, salvo eventuali accordi diversi che prenderanno successivamente insieme.
e) I coniugi non interferiranno reciprocamente l'uno con l'altro rispetto alla gestione dei minori, fatte salve le indicazioni educative condivise;
tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute del minore, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) verranno prese di comune accordo tra i genitori applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta che verrà fatta dal genitore istante all'altro. Il mancato riscontro entro i successivi tre giorni, sarà considerato quale diniego con conseguente necessità, ove ne sussistano i presupposti, di adire il Giudice competente.
f) I compleanni e le altre feste e ricorrenze dei minori saranno festeggiati anche insieme da entrambi i genitori. Per i compleanni e le altre ricorrenze dei genitori e dei rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) sarà garantita ai minori la partecipazione agli eventi, compatibilmente con le loro esigenze.
g) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00 quale Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondersi in via pagina 4 di 5 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50 %, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, a far data dal mese di febbraio 2025. A decorrere dal mese di settembre 2025 l'assegno di mantenimento per i minori sarà adeguato ad € 450,00 mensili da porsi sempre a carico del Sig.
. Parte_1
h) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito nella misura del
100% dalla madre.
i) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente autosufficienti, pertanto nulla verrà versano da uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento.
l) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di tutti i documenti amministrativi e del passaporto.
m) Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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