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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 801/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
Società Cooperativa Omnia S.E.D. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bonomelli e dall'avv. Laura Strada
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 10 maggio 2022
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Società Cooperativa Parte_1
Omnia S.E.D., si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. OI-000144143, protocollo I.N.P.S. n. 1500.01/04/2022.0185363 (a lui notificata a mezzo posta il
12 aprile 2022) e all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000114176, protocollo CP_1
n. 1500.01/04/2022.0185366 (notificata a mezzo posta il 14 aprile 2022), del rispettivo importo di euro 17.500,00 (oltre ad euro 6,60 a titolo di spese) ed euro
19.000,00 (oltre ad euro 6,60 per spese), richiesti a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità 2010 e 2011 da parte dell'ente.
Premessa un'articolata contestazione dell'atto impugnato per le ragioni ampiamente dedotte in ricorso, tra cui l'eccezione di incostituzionalità degli artt.
8 e 9 d. lgs. n. 8/2016, esso domandava al Tribunale di dichiarare l'annullamento delle ordinanze - ingiunzione, con vittoria di spese di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio l' il quale, ferma la contestazione di tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto per i motivi esposti in comparsa, domandava la conferma dei provvedimenti impugnati, con rimborso delle spese processuali.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data
9 settembre 2024, rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative. CP_1
All'udienza dell'1 ottobre 2024 l'opponente dichiarava di voler aderire alla rideterminazione operata da parte convenuta al fine di addivenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate. Il patrono dell'Amministrazione aderiva a questa prospettazione.
In vista dell'udienza odierna, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il patrono del ricorrente versava a fascicolo quietanze di versamento (modelli F-24), da cui risultava l'avvenuto pagamento, con rinunzia all'opposizione per cessata materia del contendere e dichiarazione di abbandono del presente giudizio, a spese integralmente compensate.
L' non depositava note conclusive. CP_1
Indi la causa era trattenuta in decisione.
2 4. Reputa la Giudice che la richiesta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame del documento compiegato il 9 settembre 2024 si evince che CP_1 ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000144143, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2010, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L.
n. 85/2023; ha così stabilito la somma in euro 525,00 e ha disposto anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 262,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Ha altresì rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000114176, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2011, secondo i medesimi criteri, stabilendo la somma in euro
15.271,22 e disponendo anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.635,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti acquisiti emerge che il ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha ottemperato alle sanzioni amministrative, siccome rideterminate dall' CP_1 con versamento in misura ridotta.
Prende allora atto il Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
3 1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso Brescia, il 17 dicembre 2024.
La Giudice dr. Elena Stefana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
Società Cooperativa Omnia S.E.D. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bonomelli e dall'avv. Laura Strada
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 10 maggio 2022
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Società Cooperativa Parte_1
Omnia S.E.D., si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. OI-000144143, protocollo I.N.P.S. n. 1500.01/04/2022.0185363 (a lui notificata a mezzo posta il
12 aprile 2022) e all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000114176, protocollo CP_1
n. 1500.01/04/2022.0185366 (notificata a mezzo posta il 14 aprile 2022), del rispettivo importo di euro 17.500,00 (oltre ad euro 6,60 a titolo di spese) ed euro
19.000,00 (oltre ad euro 6,60 per spese), richiesti a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità 2010 e 2011 da parte dell'ente.
Premessa un'articolata contestazione dell'atto impugnato per le ragioni ampiamente dedotte in ricorso, tra cui l'eccezione di incostituzionalità degli artt.
8 e 9 d. lgs. n. 8/2016, esso domandava al Tribunale di dichiarare l'annullamento delle ordinanze - ingiunzione, con vittoria di spese di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio l' il quale, ferma la contestazione di tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto per i motivi esposti in comparsa, domandava la conferma dei provvedimenti impugnati, con rimborso delle spese processuali.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data
9 settembre 2024, rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative. CP_1
All'udienza dell'1 ottobre 2024 l'opponente dichiarava di voler aderire alla rideterminazione operata da parte convenuta al fine di addivenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate. Il patrono dell'Amministrazione aderiva a questa prospettazione.
In vista dell'udienza odierna, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il patrono del ricorrente versava a fascicolo quietanze di versamento (modelli F-24), da cui risultava l'avvenuto pagamento, con rinunzia all'opposizione per cessata materia del contendere e dichiarazione di abbandono del presente giudizio, a spese integralmente compensate.
L' non depositava note conclusive. CP_1
Indi la causa era trattenuta in decisione.
2 4. Reputa la Giudice che la richiesta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame del documento compiegato il 9 settembre 2024 si evince che CP_1 ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000144143, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2010, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L.
n. 85/2023; ha così stabilito la somma in euro 525,00 e ha disposto anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 262,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Ha altresì rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000114176, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2011, secondo i medesimi criteri, stabilendo la somma in euro
15.271,22 e disponendo anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.635,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti acquisiti emerge che il ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha ottemperato alle sanzioni amministrative, siccome rideterminate dall' CP_1 con versamento in misura ridotta.
Prende allora atto il Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
3 1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso Brescia, il 17 dicembre 2024.
La Giudice dr. Elena Stefana
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