Sentenza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 01425/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5974 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi sulla domanda di emersione lavorativa presentata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 in favore del lavoratore straniero in data 14.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato in data 16 dicembre 2022, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione presentata in suo favore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020, in data 14 luglio 2020;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha depositato la relazione della Prefettura di Napoli- Sportello Unico per l’Immigrazione e la nota del 19 gennaio 2023 con cui l’Ufficio ha provveduto a convocare le parti, in data 25 gennaio 2023, per la definizione della pratica;
- il difensore di parte ricorrente, in data 17 febbraio 2023, ha depositato memoria con cui dichiara cessata la materia del contendere ma insiste per la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra e tenuto conto di quanto affermato dal difensore di parte ricorrente in ordine all’avvenuta definizione dell’istanza di emersione solo a seguito della notifica del ricorso, che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite, salvo il recupero del contributo unificato nella misura eventualmente già versata, possano essere compensate, considerata la peculiarità del contenzioso in questione e, in particolare, tenuto conto, da un lato, che il ritardo nella definizione delle pratiche di emersione dipende notoriamente dal loro elevatissimo numero e dai tempi richiesti dalla complessità degli accertamenti da eseguire e dall’acquisizione dei necessari pareri, dall’altro lato che il ritardo non pregiudica significativamente (almeno in linea generale) gli interessi dell’interessato dato che, nelle more della definizione del procedimento, a tale soggetto è consentito il soggiorno in Italia e la fruizione dei servizi pubblici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.