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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 5668 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 5668/2021 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato MICHELE ALBERTAZZI (c.f. , p.e.c.: C.F._2
per mandato allegato all'atto di citazione e domiciliato presso Email_1 il medesimo difensore in EN (Vicenza) alla Via Muraroni n.9,
attore contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA OTTOLINI (c.f.
, p.e.c.: per mandato a margine della comparsa di C.F._3 Email_2 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Bonifacio (VR), via
Morando n. 5,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1773/2021 Tribunale di Verona del 19.05.2021 1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte del 05.07.2024):
“Visto l'esito del giuramento, al quale il Giudice e' vincolato, questa difesa per massima correttezza si limita (richiamato tutto quanto sopra) a precisare la richiesta che le spese legali siano quantomeno compensate”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte del 21.06.2024):
“1) Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta e le domande tutte (in via preliminare assorbente, in via ulteriormente preliminare e nel merito) ivi formulate da in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1773/2021 del 19.05.2021 – R.G. 3976/2021 emesso in data 16.05.2021 dal Tribunale di Verona nei confronti di nonché l'esecutorietà dello stesso concessa con ordinanza del 19.04.2022 dal Parte_1
Giudice Dott.ssa Bonollo, confermando la condanna di al pagamento di tutte le somme Parte_1 ingiunte;
2) Accertato e dichiarato che parte opposta in data 24.05.22 ha corrisposto la somma di € 478,00 (doc. 19) quale imposta di registrazione del decreto ingiuntivo opposto di cui al punto 1), condannarsi Parte_1 al pagamento anche di tale somma in favore dell' Controparte_1
3) In ogni caso, spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali del presente procedimento e di quello monitorio interamente rifuse.
In via istruttoria: si precisa come da rispettive memorie seconda e terza ex art. 183 VI comma c.p.c.
(memoria istruttoria del 17.06.22 e di replica del 06.07.22”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 01.07.2021 , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Verona, Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto n. 1773/2021 emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento della somma di € 8.987,09 di cui alla fattura n. 2RC del 01.03.2021, oltre € 16,00 per il rilascio dell'estratto autentico, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo.
L'opponente, nel contestare l'avversa pretesa creditoria, in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, eccepiva l'avvenuto integrale pagamento dei lavori edili eseguiti
2 dall'opposta nell'anno 2018; in particolare per i cantieri di EN (VI) e MO (VI) erano già state saldate le relative e coeve fatture n. 41 del 3.10.2018 e n. 51 del 26. 11.2018. La fattura n. 2 RC del
01.3.2021, monitoriamente azionata, era stata dunque emessa a distanza di tre anni per un credito inesistente.
In data 11.01.2022 si costituiva l'opposta che contestava tutto quanto dedotto e richiesto dall'opponente, deducendo:
-l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente ex artt. 1182 comma 3
c.c. e 20 c.p.c., in quanto la creditrice con il decreto ingiuntivo opposto aveva ingiunto il pagamento a
[...]
di una somma residua di denaro liquida ed esigibile e quindi competente ratione loci era il giudice Pt_1 del domicilio del creditore (Pressana – VR); inoltre a Pressana (VR) era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio;
-che, nel chiedere la pronuncia di revoca e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, non Parte_1 aveva contestato i lavori eseguiti da parte dall'impresa opposta, ma si era limitato unicamente ad asserire di aver già interamente pagato quanto dalla stessa richiesto, senza peraltro né documentare né allegare alcuna prova di tali asseriti pagamenti;
- che già in precedenza aveva più volte chiesto ed ottenuto dall' Parte_1 Controparte_1 dilazioni di pagamento paventando sempre asserite difficoltà economiche;
- che le stesse fatture citate dall'opponente (fattura n. 41/2028 –doc. 3 e n. 51/2018 –doc. 4), diversamente da quanto dallo stesso dedotto, recavano la dicitura “importo in acconto” (e non a saldo) ed erano acconti sulla maggior somma ancora dovuta sia per i cantieri di EN che di MO. Oltretutto, in tali fatture in acconto, mancava per intero il cantiere di;
Pt_2
- che l' aveva realizzato per conto dell'opponente i seguenti lavori: 1) lavori in Controparte_1
EN per complessivi € 12.122,54 (nel dettaglio un tetto per € 4.668,84; una mura per € 1.300,00 e un altro tetto per € 1.903,70); 2) lavori in MO per complessivi € 4.250,00 (nel dettaglio un tetto); 3) lavori in Creazzo per complessivi € 1.864,55 (nel dettaglio un marciapiede) per un importo totale di lavori eseguiti pari ad € 13.987,09 (doc. 1 monitorio, doc. 5 opposizione: “conteggio lavori”);
- di aver ricevuto il pagamento di due acconti per complessivi € 5.000,00 (di cui appunto alle fatture n.
41/2018 del 03.10.2018 per € 4.000,00 e n. 51/2018 del 26.11.2018 per € 1.000,00) per cui residuava ancora da corrispondere la somma a saldo pari ad € 8.987,09, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base di tali premesse la convenuta opposta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 18.02.2022; a scioglimento della riserva ivi assunta, il giudice con ordinanza del 19.04.2022 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse. Con
3 ordinanza 29.11.2022 veniva ritenuta inammissibile la prova testimoniale e per interrogatorio formale dedotta dalle parti e disattesa l'istanza di c.t.u. di parte opponente. L'opponente chiedeva Parte_1 deferirsi giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante della società opposta.
Ritenuto ammissibile e rilevante il giuramento da ultimo deferito all'udienza del 19.01.2024, ricorrendo il requisito della decisorietà perché vertente su fatti idonei a decidere la controversia, veniva fissata per la relativa assunzione l'udienza del 28 febbraio 2024. A detta udienza il legale rappresentante dell'opposta prestava il giuramento deferitogli.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.07.2024, tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, poi ritualmente dimessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – Preliminarmente si rileva che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente non ha riprodotto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Vicenza con la conseguenza che la stessa deve ritenersi abbandonata (Cass. Civ. Ordinanza 13/09/2019, n. 22887).
v. – Nel merito, ha agito monitoriamente nei confronti Controparte_1 dell'impresa affermandosi creditrice della residua somma di € 8.987,09 di cui alla fattura n. Parte_1
2RC del 01.03.2021 a fronte dei lavori eseguiti presso i cantieri di EN (VI), via Carbonara, via Roma e via 4 Novembre, di MO (VI), via Roggia di Mezzo, e di Creazzo (VI), via Cadorna per l'importo complessivo di € 13.987,09 (doc. 1 fascicolo monitorio - “conteggio lavori”).
L'attore opponente non ha contestato l'avvenuta esecuzione di tali lavori da parte dell'opposta, ma ha eccepito di aver provveduto al pagamento integrale del credito. Vista la contestazione dell'opposta di aver ricevuto tale pagamento, gravava sull'opponente l'onere di fornire elementi probatori idonei a confermare l'effettiva esistenza dei pretesi atti solutori. Tale onere processuale non è stato assolto.
4 L'opponente non ha, infatti, prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio e le richieste di prova orale dedotte sul punto in memoria ex art. 183 6 comma n. 2 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili ai sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c., essendo la prova testimoniale preclusa per dimostrare pagamenti in denaro, avendo l'opposta sollevato eccezione di inammissibilità della prova e considerata la qualità di imprenditore della parte opponente che avrebbe dovuto indurla a particolare cautela ai fini dell'attestazione del pagamento. Alla luce delle valutazioni testé esposte non si sono rinvenute ragioni per derogare al divieto della prova testimoniale.
L'opponente ha, dunque, deferito al legale rappresentante di il Controparte_2 giuramento decisorio che è stato ritenuto ammissibile, ricorrendone i presupposti.
Il giuramento decisorio deve, infatti, essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico e, dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la controversia, la relativa formula deve essere realizzata in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla.
La prospettazione dei fatti deve, inoltre, avvenire in forma assertiva e tendenzialmente deve riprodurre la tesi difensiva del delato, in modo tale che questi, nel prestare giuramento, sostenga e confermi in forma solenne la propria allegazione di fatto, ovvero, rifiutando di giurare, indirettamente la neghi (Cass. n. 9045/2010,
Cass. 3096/1980).
All'udienza del 28.02.2024 legale rappresentante dell' Controparte_1 Controparte_1
ha prestato il giuramento deferitogli ed ha pronunciato a chiara voce la seguente formula:
[...]
“Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumo, “Giuro e giurando affermo che
[...]
è creditrice nei confronti di per la somma residua pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 8987,09 di cui alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto, somma che ad oggi è stata ricevuta da solo a seguito dell'ordinanza di concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”.
Il giuramento è stato prestato in conformità alla formula con la quale è stato deferito e ha confermato l'esistenza del credito di cui alla fattura monitoriamente azionata.
Ai sensi dell'art. 2738 c.c. una volta prestato il giuramento controparte non è ammessa a provare il contrario e il giudice deve pronunciare sentenza conforme al giurato.
Ne consegue che l'opposizione, alla luce delle risultanze di causa, va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva. vi. Quanto, infine, alla richiesta di condanna di al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] della somma di € 478,00, quale imposta di registrazione del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto pagata dall'ingiungente, si osserva che non necessita statuire sul punto in quanto il creditore, con
5 l'atto di precetto, è legittimato a richiedere al debitore il pagamento delle spese di registrazione di un provvedimento giudiziale, ove ne abbia già pagato i relativi importi (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2726).
vii. Le spese processuali vanno addebitate all'attore in forza della soccombenza e vengono Parte_1 liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori intermedi tra minimi e medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (5.201,00 –
26.000,00) in complessivi € 3.808,50, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1773/2021 del
19/05/2021 del Tribunale di Verona (ricorso n. 3976/2021 R.G.);
2. condanna l'opponente , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento, in Parte_1 favore dell'opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 3.808,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, il 04/03/2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 5668/2021 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato MICHELE ALBERTAZZI (c.f. , p.e.c.: C.F._2
per mandato allegato all'atto di citazione e domiciliato presso Email_1 il medesimo difensore in EN (Vicenza) alla Via Muraroni n.9,
attore contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA OTTOLINI (c.f.
, p.e.c.: per mandato a margine della comparsa di C.F._3 Email_2 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Bonifacio (VR), via
Morando n. 5,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1773/2021 Tribunale di Verona del 19.05.2021 1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte del 05.07.2024):
“Visto l'esito del giuramento, al quale il Giudice e' vincolato, questa difesa per massima correttezza si limita (richiamato tutto quanto sopra) a precisare la richiesta che le spese legali siano quantomeno compensate”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte del 21.06.2024):
“1) Rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta e le domande tutte (in via preliminare assorbente, in via ulteriormente preliminare e nel merito) ivi formulate da in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1773/2021 del 19.05.2021 – R.G. 3976/2021 emesso in data 16.05.2021 dal Tribunale di Verona nei confronti di nonché l'esecutorietà dello stesso concessa con ordinanza del 19.04.2022 dal Parte_1
Giudice Dott.ssa Bonollo, confermando la condanna di al pagamento di tutte le somme Parte_1 ingiunte;
2) Accertato e dichiarato che parte opposta in data 24.05.22 ha corrisposto la somma di € 478,00 (doc. 19) quale imposta di registrazione del decreto ingiuntivo opposto di cui al punto 1), condannarsi Parte_1 al pagamento anche di tale somma in favore dell' Controparte_1
3) In ogni caso, spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali del presente procedimento e di quello monitorio interamente rifuse.
In via istruttoria: si precisa come da rispettive memorie seconda e terza ex art. 183 VI comma c.p.c.
(memoria istruttoria del 17.06.22 e di replica del 06.07.22”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 01.07.2021 , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Verona, Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto n. 1773/2021 emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento della somma di € 8.987,09 di cui alla fattura n. 2RC del 01.03.2021, oltre € 16,00 per il rilascio dell'estratto autentico, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo.
L'opponente, nel contestare l'avversa pretesa creditoria, in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, eccepiva l'avvenuto integrale pagamento dei lavori edili eseguiti
2 dall'opposta nell'anno 2018; in particolare per i cantieri di EN (VI) e MO (VI) erano già state saldate le relative e coeve fatture n. 41 del 3.10.2018 e n. 51 del 26. 11.2018. La fattura n. 2 RC del
01.3.2021, monitoriamente azionata, era stata dunque emessa a distanza di tre anni per un credito inesistente.
In data 11.01.2022 si costituiva l'opposta che contestava tutto quanto dedotto e richiesto dall'opponente, deducendo:
-l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente ex artt. 1182 comma 3
c.c. e 20 c.p.c., in quanto la creditrice con il decreto ingiuntivo opposto aveva ingiunto il pagamento a
[...]
di una somma residua di denaro liquida ed esigibile e quindi competente ratione loci era il giudice Pt_1 del domicilio del creditore (Pressana – VR); inoltre a Pressana (VR) era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio;
-che, nel chiedere la pronuncia di revoca e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, non Parte_1 aveva contestato i lavori eseguiti da parte dall'impresa opposta, ma si era limitato unicamente ad asserire di aver già interamente pagato quanto dalla stessa richiesto, senza peraltro né documentare né allegare alcuna prova di tali asseriti pagamenti;
- che già in precedenza aveva più volte chiesto ed ottenuto dall' Parte_1 Controparte_1 dilazioni di pagamento paventando sempre asserite difficoltà economiche;
- che le stesse fatture citate dall'opponente (fattura n. 41/2028 –doc. 3 e n. 51/2018 –doc. 4), diversamente da quanto dallo stesso dedotto, recavano la dicitura “importo in acconto” (e non a saldo) ed erano acconti sulla maggior somma ancora dovuta sia per i cantieri di EN che di MO. Oltretutto, in tali fatture in acconto, mancava per intero il cantiere di;
Pt_2
- che l' aveva realizzato per conto dell'opponente i seguenti lavori: 1) lavori in Controparte_1
EN per complessivi € 12.122,54 (nel dettaglio un tetto per € 4.668,84; una mura per € 1.300,00 e un altro tetto per € 1.903,70); 2) lavori in MO per complessivi € 4.250,00 (nel dettaglio un tetto); 3) lavori in Creazzo per complessivi € 1.864,55 (nel dettaglio un marciapiede) per un importo totale di lavori eseguiti pari ad € 13.987,09 (doc. 1 monitorio, doc. 5 opposizione: “conteggio lavori”);
- di aver ricevuto il pagamento di due acconti per complessivi € 5.000,00 (di cui appunto alle fatture n.
41/2018 del 03.10.2018 per € 4.000,00 e n. 51/2018 del 26.11.2018 per € 1.000,00) per cui residuava ancora da corrispondere la somma a saldo pari ad € 8.987,09, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base di tali premesse la convenuta opposta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 18.02.2022; a scioglimento della riserva ivi assunta, il giudice con ordinanza del 19.04.2022 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse. Con
3 ordinanza 29.11.2022 veniva ritenuta inammissibile la prova testimoniale e per interrogatorio formale dedotta dalle parti e disattesa l'istanza di c.t.u. di parte opponente. L'opponente chiedeva Parte_1 deferirsi giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante della società opposta.
Ritenuto ammissibile e rilevante il giuramento da ultimo deferito all'udienza del 19.01.2024, ricorrendo il requisito della decisorietà perché vertente su fatti idonei a decidere la controversia, veniva fissata per la relativa assunzione l'udienza del 28 febbraio 2024. A detta udienza il legale rappresentante dell'opposta prestava il giuramento deferitogli.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.07.2024, tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, poi ritualmente dimessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – Preliminarmente si rileva che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente non ha riprodotto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Vicenza con la conseguenza che la stessa deve ritenersi abbandonata (Cass. Civ. Ordinanza 13/09/2019, n. 22887).
v. – Nel merito, ha agito monitoriamente nei confronti Controparte_1 dell'impresa affermandosi creditrice della residua somma di € 8.987,09 di cui alla fattura n. Parte_1
2RC del 01.03.2021 a fronte dei lavori eseguiti presso i cantieri di EN (VI), via Carbonara, via Roma e via 4 Novembre, di MO (VI), via Roggia di Mezzo, e di Creazzo (VI), via Cadorna per l'importo complessivo di € 13.987,09 (doc. 1 fascicolo monitorio - “conteggio lavori”).
L'attore opponente non ha contestato l'avvenuta esecuzione di tali lavori da parte dell'opposta, ma ha eccepito di aver provveduto al pagamento integrale del credito. Vista la contestazione dell'opposta di aver ricevuto tale pagamento, gravava sull'opponente l'onere di fornire elementi probatori idonei a confermare l'effettiva esistenza dei pretesi atti solutori. Tale onere processuale non è stato assolto.
4 L'opponente non ha, infatti, prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio e le richieste di prova orale dedotte sul punto in memoria ex art. 183 6 comma n. 2 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili ai sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c., essendo la prova testimoniale preclusa per dimostrare pagamenti in denaro, avendo l'opposta sollevato eccezione di inammissibilità della prova e considerata la qualità di imprenditore della parte opponente che avrebbe dovuto indurla a particolare cautela ai fini dell'attestazione del pagamento. Alla luce delle valutazioni testé esposte non si sono rinvenute ragioni per derogare al divieto della prova testimoniale.
L'opponente ha, dunque, deferito al legale rappresentante di il Controparte_2 giuramento decisorio che è stato ritenuto ammissibile, ricorrendone i presupposti.
Il giuramento decisorio deve, infatti, essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico e, dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la controversia, la relativa formula deve essere realizzata in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla.
La prospettazione dei fatti deve, inoltre, avvenire in forma assertiva e tendenzialmente deve riprodurre la tesi difensiva del delato, in modo tale che questi, nel prestare giuramento, sostenga e confermi in forma solenne la propria allegazione di fatto, ovvero, rifiutando di giurare, indirettamente la neghi (Cass. n. 9045/2010,
Cass. 3096/1980).
All'udienza del 28.02.2024 legale rappresentante dell' Controparte_1 Controparte_1
ha prestato il giuramento deferitogli ed ha pronunciato a chiara voce la seguente formula:
[...]
“Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumo, “Giuro e giurando affermo che
[...]
è creditrice nei confronti di per la somma residua pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 8987,09 di cui alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto, somma che ad oggi è stata ricevuta da solo a seguito dell'ordinanza di concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”.
Il giuramento è stato prestato in conformità alla formula con la quale è stato deferito e ha confermato l'esistenza del credito di cui alla fattura monitoriamente azionata.
Ai sensi dell'art. 2738 c.c. una volta prestato il giuramento controparte non è ammessa a provare il contrario e il giudice deve pronunciare sentenza conforme al giurato.
Ne consegue che l'opposizione, alla luce delle risultanze di causa, va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva. vi. Quanto, infine, alla richiesta di condanna di al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] della somma di € 478,00, quale imposta di registrazione del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto pagata dall'ingiungente, si osserva che non necessita statuire sul punto in quanto il creditore, con
5 l'atto di precetto, è legittimato a richiedere al debitore il pagamento delle spese di registrazione di un provvedimento giudiziale, ove ne abbia già pagato i relativi importi (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2726).
vii. Le spese processuali vanno addebitate all'attore in forza della soccombenza e vengono Parte_1 liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori intermedi tra minimi e medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (5.201,00 –
26.000,00) in complessivi € 3.808,50, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1773/2021 del
19/05/2021 del Tribunale di Verona (ricorso n. 3976/2021 R.G.);
2. condanna l'opponente , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento, in Parte_1 favore dell'opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 3.808,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, il 04/03/2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
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