Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Michel e P rencipe - President e relatore
2. dott. Gaet ano Labi anca - Consigliere
3. dott. Gius eppina Dini si - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 2023 sott o il numero d 'ordi ne 46, avente per oggett o revocazi one del la s entenza n. 1722/ 2022 , pubbli cat a i n dat a 29/ 11/2022 , della
Cort e di appell o di B ari ,
T R A
elettivam ent e domicili at o i n Andri a all a vi a Fi renze n. Parte_1
37/b presso lo studio dell 'avv. Antoni o Guantario , da cui è rappresent at o e di feso in vi rtù di mandato allegato all'att o di cit azione per revocazione ,
– attore in revocazione – E
e , rappresent at e e di fes e, congiunt am ent e Controparte_1 Controparte_2
e disgiuntam ente, dagli avv. Giacomo Gram egna, in vi rtù di mandato all egato all a com pars a di costituzione e ri sposta deposi tat a in data 21/04/2023, e Vi to
Petrarot a, in virtù di mandato all egato all a com parsa di costi t uzi one di ult eriore difensore depos itata in dat a 12/06/2024,
– convenute in revocazione –
Controparte_3 in persona del l egal e rappres ent ant e pro t empore, non cost ituit a,
– convenuta in revocazione – Con provvedim ent o in dat a 09/07/ 2024, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di note scrit te contenenti l e sol e i st anze e concl usioni, ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti cost ituit e avevano precisato l e conclusi oni, come da note inviat e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisione, all 'esito dell a scadenza dei t ermini assegnati all e parti per il deposit o dell e comparse concl usi onali e dell e m emori e di repli ca ai sensi del com binato dis post o degli artt . 352 com ma 1° e 190 comm a 1° c.p.c.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO I.A. LA V I C E N D A P R O C E S S U A L E.
I.A.1. Il process o di primo grado e l a sent enza n. 441/ 2020 del Tribunal e di TR in composi zione monocr ati ca .
I.A.
1. a. conveniva in giudi zi o Parte_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, affinché costoro, previo accert amento della violazione, da part e Controparte_1 di Controparte_3
del le dispos izioni urbanistiche cont enut e nel progett o di pi ano di
[...] lotti zzazione approvato con deli berazione del C onsi glio comunal e del
[...]
n. 83 del 14/07/1995 e dell e previ sioni di cui all 'art . 89 del CP_4
Regolam ento Edili zi o, fos sero condannat e, ci ascuna per l 'uni tà im mobi liare di
Proc. n. 46/2023 R.G.A.C.C. M.P.
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rispetti va propri et à, a provvedere a propri a cura e spese all a chiusura dell e finest re nonché all a rastrem azione dei balconi e dei box wi ndows aggettanti sul fondo di lui att ore, così da ri pristinare i l rispet to dell e previ sioni del Piano di
Lotti zzazione e del Regolam ento Edili zi o. A sostegno del la domanda, l 'at tore esponeva: che egli at tore, con att o pubbli co del 19/05/1999, aveva acquist ato da l 'unit à immobili are sita in individuata in Controparte_3 CP_4 catasto al fg. 26 p.ll a 1155 subb. 30 e 50, compost a da un appart amento a pi ano rialzato e annesso giardino pertinenzi ale, facente part e dell a pal azzina D del com parto B del piano di lotti zzazi one “La Colli na ”, approvat o con deliberazione di Consi glio C omunal e di n. 83 del 14/07/1995; che la predett a CP_4 unit à immobili are era confinant e per un lato con la p.ll a 1156 del fg. 26, sull a quale, secondo l e previsioni del lo st esso P.d.L., ri cadeva il C ompa rt o “D” ed era prevista l a reali zzazione di una pal azzi na corrispondente al Tipo Edili zio D, caratt erizzato dall 'as senza di fi nestre, aggetti, sporti e balconi sull e facciate e sui prospetti ubicati l at eral ment e ris petto al port one di ingresso del fabbri cat o;
che
, propriet ario dei suoli oggetto di pianifi cazi one, aveva Controparte_3 stipul ato con il una C onvenzione Urbanisti ca a rogito Controparte_4
Not ar , rep. n. 206 del 20/06/1996, con l a qual e si era convenuta Persona_1
l'attuazione del progetto di lotti zzazi one i n conformit à all e norme e agli el aborati dall o st ess o previsti , all e dis pos izi oni del P.R.G. e del R egol am ent o Edi lizio;
che, con atto pubbl ico a rogito Not ar rep. n. 51579 del 14/ 10/2002, Per_2 CP_3
aveva venduto l a p.ll a 1156 fg. 26 a
[...] [...]
la qual e, con at to pubbli co Controparte_5 del 14/03/2003 rep. n. 9428 per Not ar aveva st ipul at o con i l Per_2 CP_4
una convenzione urbani stica con l a quale si era im pegnat a a
[...] CP_4 reali zzare l 'atti vit à edifi catori a i n conformità degli el aborati prev isti nel Pi ano di
Lotti zzazione approvato;
che l a società convenut a, tutt avia, aveva real izzato una pal azzi na di fform e dal tipo edili zio D, collocando, sull a facci at a e sul prospetto prospi ci ent e il gi ardi no s coperto di propri et à di lui at tore, finestre, s porti e aggetti con bal coni e vol umet ria abi tabil e, chiusi in box windows;
che le unit à immobili ari real izzate i n di fformit à dal tipo edili zio st abi lito dal Piano di
Lotti zzazione erano, ris pettivam ente, quell a di propri età dell a
Controparte_3 post a a pi ano terra (i n cat asto al fg. 26 p.lla 1355 sub. 5), quella di propri et à di osta al primo pi ano (in cat ast o al fg. 26 p.ll a 1355 sub. 7), Parte_2 quella di propri età di posta al seco ndo piano (in cat asto al Controparte_1 fg. 26 p.ll a 1355 s ub. 8); che l e medesi me uni tà imm obili ari erano state alt resì reali zzate i n viol azione dell 'art . 89 del R egol amento Edili zio del Com une di
[...]
nell a part e in cui di sci plinava i crit eri di computo dell e distanze dai CP_4 confini per l e costruzi oni con aggett i e sporti;
che il permesso di cost rui re ril asciato i n favore dei convenuti, fatti salvi i diri tti dei terzi , doveva ess ere disappli cato nei confronti dell 'attore, in quanto ill egit timo per viol azione dell a norm ati va urbani stica e degli st rumenti urbanistici .
Le convenut e e a si costi tui vano in Controparte_1 Parte_2 giudi zio, eccependo e/o deducendo : che i l piano di lotti zzazi one, nell a parte in cui faceva riferim ent o al ti po edil izi o dei fabbri cati in esso indicato, non aveva nat ura norm ativa e vincol ant e;
che l a realizzazione di bal coni, aggetti e box windows, con cons eguente m odi fi cazi one del pros petto del fabbricat o cui accedevano, non costituiva vari ante al Piano di Lotti zzazione bensì un 'opera edili zi a est erna, il cui int ervent o, a norma del l 'art. 10 com ma 1° del D.P.R. n.
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380/2001, es igeva unicam ent e il titol o abilit ativo del permesso di costruire;
che l'attore, non es sendo propriet ario di al cuna parti cel la ri ent rant e nel Piano di
Lotti zzazione, non avrebbe avuto al cun ti tolo per approvare l e vari azi oni al Pi ano di Lotti zzazione, che neces sit ava uni camente dell 'autori zzazione dei proprietari convenzionati;
che non s ussis teva la vi olazione dell 'art. 83 del R egolamento
Edili zio, che, di vers am ent e da quanto prospett ato dall 'attore, regol am ent ava l e dist anze l egali degli el ement i aggett ant i ri spet to ai pubbli ci passaggi e spazi;
che, con ri ferim ent o all a ri chi es ta di disapplicazione del perm esso di cost rui re, sussisteva il di fetto di gi uri sdi zione del Giudi ce ordinari o;
che le avverse dogli anze erano infondate, poi ché, con l 'atto pubbl ico di acquisto del 19/05/1999 stipul ato t ra l 'at tore e , l a part e vendit ri ce ( ) si era Controparte_3 CP_3 riservata, per s é e per i propri successori e aventi causa, il di ritto di cost rui re i l diritt o di affaccio e vedut a a mezzo di sporti e bal coni sull 'at rio scopert o int erno a favore dell a p.ll a 1156 del fg. 26. Pert anto, le chi edevano accogli ersi CP_1 le seguent i conclusi oni: in vi a preliminare, dichi arare l 'inammissibi lit à del le dom ande;
nel m erit o, rigett are l a dom anda attorea;
in subordi ne, condannare a Controparte_3 manl evare l oro convenute da ogni responsabilit à accert at a i n corso di gi udi zio, nonché al ri sa rcim ento di ogni ulteri ore danno che a loro convenut e sarebbe potut o derivare dall a sentenza.
La convenut a Controparte_3 si costitui va in gi udi zio, in via preli minare eccependo
[...]
l'improcedi bilit à e inammis sibili tà dell a domanda per carenza di gi uri sdi zione del giudi ce adit o e nel merito deducendo: l a nat ura m eramente schem ati ca del tipo edili zi o, dall e cui previs ioni erano esclusi i dettagli di costruzione, com e i bal coni, i quali r i entravano nell a proget tazione esecut iva, soggett a a sua volt a all 'approvazione da part e del Comune con autonomo e disgi unt o atto concessorio;
che il Regol am ent o Edili zio del Comune prevedeva l a sol a CP_4 CP_4 indi cazi one del tipo edili zi o in fase di present azione del P iano di Lotti zzazione e non l 'all egazione della progett azi one esecuti va di det taglio;
che, i n forza del la previsione contenut a nell 'atto pubbli co di acquisto del 19/ 05/1999 sottoscritt o t ra l'attore e , l a parte venditri ce aveva riservat o per sé, i s uoi Controparte_3 successori e aventi caus a il dirit to di cost rui re i l di ritto di affacci o e di vedut a a mezzo di sporti e bal coni s ull 'at rio scoperto int erno a favore dell a p.ll a 1156 del fg. 26; che ess a convenut a era subentrat a i n t al e dirit to per effett o dell 'acquis to dell a m enzionat a parti cel la con atto pubbli co del 14/ 10/2002. Pert ant o, aveva chi est o accogli ersi le s eguent i concl usioni: in vi a prel iminare, di chi arare l'inammi ssibi lità e improcedi bilit à del l a dom anda attorea per il di fetto di giurisdi zione del gi udi ce ordi nari o;
in vi a principal e, rigett are l a dom anda attorea;
i n vi a ri convenzi onale, co ndannare l 'at tore ai sensi dell 'art . 96 c.p.c.; aut ori zzare l a chiam at a in caus a di , titolare dell 'omonim a Controparte_3 impresa individuale, al fi ne di senti re i l t erzo chi am ato obbligato e tenuto a manl evare ess a s oci età convenut a da ogni eventual e pregiudizio e, per l 'effett o, sent irl o di chi arare tenuto al pagam ent o dell e somm e necessarie per l 'esecuzione dell e opere occorrenti ad ott em perare un 'eventuale pronunci a di condanna a favore di part e att ri ce.
Il t erzo chi am ato si costitui va in giudi zio, eccependo e/ o Controparte_3 deducendo: l 'i nam mi ssibilit à del la dom anda di garanzi a, i n quant o condi zi onat a ai sensi dell 'art. 1495 c.c. all a denunci a del vi zio negli otto gi orni dal la scopert a;
la prescrizi one del l 'azi one di garanzi a, in quanto prom ossa oltre il t ermine
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prescri zi onal e di un anno dall a consegna di cui all 'art . 1495 c.c.; l 'infondat ezza dell a dom anda proposta dall 'at tore, st ante la previsione cont enut a nel l 'atto pubbl ico del 14.10.2002 con cui egli t erzo chi am at o aveva venduto la p.ll a 1156 fg. 26 a facendo Controparte_3 subent rare l a soci et à acqui rent e nell a riserva del di ritto di costrui re il dirit to di affac ci o e di vedut a a mezzo di sporti e bal coni sull 'atri o scoperto int erno a favore dell a p.ll a 1156 del fg. 26; la val enza m eramente schem ati ca del pi ano di lotti zzazione, che, a differenza dell a progett azione esecutiva, non comprendeva i dett agl i costruttivi, quali i bal coni;
che il R egolam ento Edili zio del CP_4 prevedeva l a sola indi ca zi one del tipo edilizi o in fase di CP_4 present azione del Pi ano di Lotti zzazi one e non l 'all egazione dell a progett azi one esecutiva di dettagli o. P ertanto, chi edeva accogli ersi l e seguenti conclusioni : in via preliminare, di chiarare l 'inamm issibil ità dell a dom an da di garanzia ovvero l a CP_ prescri zi one del di ri tto di all a garanzi a per vendit a nei Controparte_5 confront i di l ui t erzo chi amato;
nel m eri to, rigett are la domanda propos ta dall 'attore nei confronti dell a e conseguent ement e Controparte_3 rigett are la dom anda di garanzi a proposta da quest 'ulti ma;
con vittori a di spes e e com pet enze di gi udi zio . Inst aurato regolarm ent e il cont raddit t orio e rit ualm ent e definiti il thema decidendum ed il thema pr obandum, nel corso del l 'i struzione i l G.I. acquisiva l a docum ent azione prodott a dal le parti, ammett eva ed assum eva gli int errogatori formali e l e prove t estimoni ali propost e dall e parti , disponeva c.t .u.
I.A.
1. b. Con sent enza n. 441/2020, pubbl icata i n data 27/02/2020, il Tri bunal e di TR i n composi zione m onocrati ca, defini tivam ent e pronunci ando nel procedim ento t ra e Parte_1 Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3
con l'i nt ervento ex art. 106 c.p.c. di , così provvedeva :
[...] Controparte_3
1) ri gett ava l 'eccezi one di difett o di gi urisdi zione del Gi udice ordinario;
2 ) accogli eva per quant o di ragione l a domanda proposta dall 'att ore e , per l'effetto, condannava l e convenut e, in sol ido t ra loro, all a reali zzazione dell e opere analiti cam ent e indi cat e dal c.t .u. al la pagina 7 del l 'el aborato perit al e deposit ato il 17/09/2017; 3)-4 ) compens ava, per ½, le spese di lit e e condannava l e convenut e e da un l ato, e l a convenut a Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 da alt ro l ato, all a ri fusi one , in favore dell 'at tore, del rest ante ½ dell e spese di lite, l iqui date i n €. 3.627,00 per compensi per ci ascun gruppo di convenuti, ol tre spese generali , C.A.P. ed I.V.A.; 5 ) com pensava, per i ntero, l e spese di lit e t ra l e alt re part i del giudizio .
I.A.2. Il processo di s econdo grado e l a sent enza n. 1722/ 2022 della Cort e di appello di Bar i .
I.A.
2. a. e proponevano appel lo , nei Controparte_1 Parte_2 confront i di e Parte_1 Controparte_3
avverso la sent enza n. 441/2020 del
[...]
Tri bunal e di TR i n compos izi one monocratica , deducendo la vi olazi one del princi pio dell a dom anda (per aver e il Giudice di primo grado posto a fondamento dell a propri a decisi one l a vi olazi one del le distanze dal confi ne t ra l 'im mobil e dell o st esso at tore e quelli di l oro convenut e, non all egata dall 'at tore t ra i fatti cost ituti vi dell a dom anda , e om esso di m otivare sull e eccezioni di infondatezza dell a dom anda att orea propost e da loro appell anti , i n ragione dell e riserve di diritt i di affacci o e veduta costitui te i n favore del suol o su cui era stat o rea li zzat o
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il fabbri cato ogget to di caus a presenti si a nel titol o di propri et à dell 'attore che nell 'atto di com pravendita con cui l 'impresa cost ruttri ce Controparte_3 aveva acquis t ato il lott o su cui reali zzare l a palazzina ) e l 'erronea
[...] val utazi one dell e ris ultanze del la c.t.u. ed eccependo l a nullit à dell a sentenza per viol azi one dell 'art. 112 c.p.c. (per avere i l prim o Giudi ce omesso di moti vare sull a domanda di m anleva avanzat a da loro appell anti in vi a subordinat a ). si Controparte_3 cost ituiva nel gi udi zio di appello, aderendo ai primi due moti vi di i mpugnazi one e i nst ando, nel caso di conferma dell e st atui zioni della sent enza i mpugnata, per la condanna di a manlevare e t enere indenne essa appell at a Controparte_3 da ogni cons eguenza pregiudi zi evole e da qualsi asi dimi nuzione di ordi ne pat rimoni ale. si costituiva nel giudi zio di appello , deducendo Parte_1
l'infondatezza dell 'i mpugnazione ed i nvocandone il ri gett o.
I.A.
2. b. Con sent enza n. 1722/ 2022 pubblicat a i n data 29/11/ 2022 , corretta nel dispositivo con ordinanza i n dat a 13/02/ 2024 ai sensi degli art t. 287 e s. c.p.c. , l a
Cort e di appello di Bari , definiti vament e pronunci ando sull 'appell o proposto da e , nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e Controparte_3 avverso la sentenza n. 441/2020 del Tri bunal e di TR , accogli eva l 'appello e per l'effetto, in ri form a dell a decis ione i mpugnata : 1) rigett ava l e dom ande propost e da 2) condannava il al pagam ento delle Parte_1 Parte_1 spese del doppio grad o di giudi zi o, che l iquidava: a) per il primo grado , in € . 3.972,00 in favore di e a nonché, i n egual Controparte_1 Parte_2 misura, in favore di Controparte_3
b) per il secondo grado, in €. 3.308,00 in favore di
[...] [...]
e nonché, i n egual m i sura, in favore di Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di appello osservava (pagg. 3 e ss.): «… il Tribunale, con la sentenza n. 441/20 pubblicata il 27.02.2020, accoglieva parzialmente la domanda e condannava , e la alla realizzazione delle opere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 analiticamente indicate dal CTU a pag. 7 dell'elaborato peritale depositato il 17.09.2017; compensava per metà il pagamento delle spese processuali ponendo la residua metà a carico dei predetti convenuti.
Premetteva che l'attore aveva introdotto un'azione di ripristino finalizzata alla eliminazione delle opere costruite, a suo dire, in difformità rispetto alle previsioni del piano di lottizzazione approvato con deliberazione comunale n.83 del 14.7.95 e del regolamento edilizio del Comune di . CP_4
Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 5605 del 26.02.2019 che riconosceva la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria (oltre al risarcimento del danno) solo in caso di violazione delle norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali incidendo sui rapporti di vicinato. Altrimenti, qualora la normativa pubblicistica sia posta per il solo soddisfacimento di interessi di ordine generale, in sede civile, potrà essere richiesto il solo risarcimento dei danni.
Riteneva, quindi, infondata “la pretesa non conformità del tipo edilizio D al piano di lottizzazione” avanzata dall'attore argomentando che detto piano costituiva un intervento di natura meramente programmatica i cui contenuti avrebbero dovuto essere concretamente individuati con il rilascio del permesso di costruire da parte dell'amministrazione comunale.
Riconosceva, invece, la fondatezza della domanda in ordine alla violazione delle distanze dai confini e lo sconfinamento degli immobili delle parti convenute nella pertinenza scoperta esclusiva di proprietà dell'attore, richiamando gli esiti della CTU esperita.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e contestando la Controparte_1 Controparte_2 violazione del principio della domanda per aver posto a fondamento della decisione la violazione delle distanze dal confine tra l'immobile dello stesso attore e quelli delle convenute non allegata dall'attore tra
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i fatti costituitivi della domanda e per aver omesso di motivare sulle eccezioni di infondatezza della domanda attorea, avanzate dalle stesse appellanti in ragione delle riserve di diritti (di affaccio e veduta) costituite in favore del suolo sui era stato realizzato il fabbricato oggetto di causa, presenti sia nel titolo di proprietà dell'attore, che nell'atto di compravendita con cui l'impresa costruttrice Controparte_3 aveva acquistato il lotto su cui realizzare la palazzina.
Hanno dedotto, altresì, l'erronea valutazione delle risultanze della CTU nonché la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice omesso di motivare sulla domanda di manleva avanzata, in via subordinata, da esse appellanti.
Si costituiva la aderendo ai primi due motivi di appello e, nel caso di conferma delle Controparte_3 statuizioni della sentenza impugnata, instava per la condanna di a manlevare e tenere Controparte_3 indenne da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi diminuzione di ordine patrimoniale la
Controparte_3
Si costituiva, altresì, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Parte_1 rigetto.
L'appello è fondato.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto la domanda attorea mirata a: A) accertare la violazione, da parte della delle previsioni urbanistiche contenute Controparte_3 nel Progetto di Piano di Lottizzazione approvato con delibera CC n. 83/1995, delle previsioni di cui all'art. 89 del regolamento edilizio del Comune di , per aver realizzato sul CP_4 fabbricato con ingresso da Via A. Volta n. 14/C finestre, sporti aggetti e balconi bow windows collocati sulla facciata a confine con la proprietà dell'attore. Ciò posto, nell'atto a rogito notaio Dott. (atto rep. 5423/1397 del 19 maggio 1999) Persona_3 con cui vendeva a l'unità immobiliare posta in piano rialzato e Controparte_3 Parte_1 facente parte della palazzina “D” del Comparto “B” del Piano di Lottizzazione “La Collina” con annesso giardino pertinenziale esclusivo, la parte venditrice ( ) si riservava il diritto di: “ Controparte_3 disporre liberamente di tutte le aree circostanti i fabbricati e tutte le restanti parti del complesso residenziale non comprese nelle unità immobiliari del presente contratto e di tutte quelle aree non ancora edificate;
in particolare si riserva il diritto di edificazione con la necessaria autorizzazione di legge, di locali-box sulle aree identificate in catasto al foglio 26, particella 1155, subalterni 64, 65, 66 e 67;- mutare destinazione, con la necessaria autorizzazione di legge, ove richiesta, alle unità immobiliari non formanti oggetto del presente contratto, sia prima che dopo la stipula del presente atto;
- si riserva il diritto per sé, suoi successori ed aventi causa di costituire il diritto di affaccio e di veduta a mezzo sporti e balconi, anche sull'atrio scoperto, interno alle quattro palazzine a favore della particella 1156 del foglio 26 di sua proprietà”.
Il predetto , con atto pubblico di compravendita rep. 51579 del 14 ottobre 2002 a rogito Controparte_3
Notaio Dott. da alienava, in favore della il suolo ricadente in zona Per_4 CP_6 Controparte_3 B4, ex C2 distinto in catasto al foglio 26, particella 1156, esteso mq 276, posto a confine, per uno di questi tre lati, con l'area scoperta di proprietà esclusiva di , accessorio dell'unità immobiliare Parte_1 di piano rialzato distinta in catasto al foglio 26, particella 1155, subalterno 30. In detto atto si legge anche che “con la cessione del suolo in oggetto il signor rende Controparte_3 esecutive le previsioni e gli impegni da lui assunti e contenuti nella “Convenzione di urbanizzazione” a rogito del notaio , già di in data 20 giugno 1996, repertorio n° 206, registrata Persona_3 CP_6 a Bari il 5 luglio 1996 al n. 5466, circa la possibilità di realizzare interventi edificatori di pertinenza del comparto “D” sul suolo in oggetto, particella 1156, ad oggi ancora ricompreso nell'adiacente “Comparto B” in quanto la società acquirente è già comproprietaria di suoli ricadenti nel “comparto D”.
Il predetto atto notarile riporta ancora: “La presente cessione comprende, altresì, il subentro della società acquirente nelle facoltà e riserve apposte dalla parte venditrice in sede di alienazione delle porzioni immobiliari costituenti l'attiguo complesso denominato “La Collina” necessarie ed utili per la realizzazione di detti interventi edilizi sulla particella 1156 (salvi comunque gli strumenti urbanistici vigenti) e precisamente la facoltà di costituire diritto di affaccio e veduta a mezzo sporti e balconi, anche sull'atrio scoperto interno alle attigue quattro palazzine a favore della particella n. 1156 in oggetto e comunque senza obblighi di corrispondere indennizzi alcuni, tanto alla parte venditrice quanto agli aventi causa dalla stessa. La parte venditrice consente espressamente, per sé ed aventi causa, che la parte acquirente possa edificare sulla particella in oggetto anche lungo la linea di confine tra la medesima e gli
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immobili identificati con i subalterni 68, 66, 67 e 30 della particella urbana 1155, con relativa facoltà di esecuzione di intercapedini e giunti tecnici in aderenza ad altri corpi di fabbrica ed al muro di confine già esistente facenti parte del “Complesso La Collina” nonché la realizzazione di sporti, balconi, “bow- windows” e/o strutture in aggetto su tutte le aree circostanti la particella 1156”. Dalla lettura congiunta dei due atti emerge chiaramente che ha imposto una servitù a Controparte_3 carico dell'unità immobiliare, sita in , individuata in catasto al fg. 26 p.lla 1155 sub 30 e CP_4
50, in favore della p.lla n. 1156, venduta al che, con la stipula dell'atto, la ha accettata. Parte_1 Le suindicate documentali emergenze trovano elementi di integrazione nella relazione depositata dal CTU nominato in primo grado che ha spiegato che la lottizzazione originaria, così come approvata, prevedeva che i due corpi di fabbrica in oggetto fossero realizzati in aderenza;
successivamente con delibera di giunta comunale n.816 del 30/10/1996 il Comune di approvava lo spostamento dei sedimi dei corpi CP_4 di fabbrica che di fatto traslava proprio il fabbricato del comparto D dei convenuti e contestualmente approvava la realizzazione di una piastra di collegamento quotata 2.00 x 5.00 con l'evidente intento di mantenere la continuità tra i due fabbricati che altrimenti si sarebbero dovuti distanziare di mt.10.00 come previsto dal P.R.G. alle norme tecniche di esecuzione per la zona C/2 Estensiva “bassa” ( tipi edilizi unifamiliari ). Attualmente lo spazio tra i due fabbricati è occupato a livello di piano interrato da un locale adibito a box auto .
Precisava, altresì, che l'edificazione del fabbricato delle parti convenute è stata realizzata successivamente rispettando la posizione di sedime approvata dalla delibera di giunta comunale n.816 del 30/10/1996 ed in conformità alla Concessione Edilizia Prot. n. 19785/02 del 26/06/2003 al successivo Permesso di Costruire in Variante Prot. n. 18500/03 del 20/02/2004 e ultima DIA in Variante n° 531/05/UTC del
15/11/2005 e reso agibile con certificato di agibilità Prot. n. 3273 del 04/05/2006.
A questo punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a differenza della fattispecie di cui all'art. 1029, comma 1, del c.c. – nella quale la servitù, sebbene costituita per un vantaggio futuro, viene ad esistenza immediatamente -, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 c.c., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10486 del 03/05/2018).
Ed ancora, in tema di vedute, l'esonero dall'osservanza delle distanze legali dalle costruzioni esistenti dà luogo a un rapporto di carattere non già obbligatorio bensì reale, in quanto, comportando un peso a carico di uno degli immobili e una corrispondente “utilitas” immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, configura un diritto di servitù, che non può essere convenzionalmente costituito se non per atto scritto (Sez. 2, Sentenza n. 9576 del 26/04/2006)
Orbene, nel caso di specie, la comune volontà delle parti, come risultante dalla piana interpretazione dei contratti stipulati da - il 19.05.1999 con ed il 14 ottobre 2002 con Controparte_3 Parte_1 la - è quella di realizzare l'edificio, di cui le odierne appellanti sono proprietarie di due Controparte_3 appartamenti, con delle facoltà edificatorie ben conosciute ed accettate dal all'atto Parte_1 dell'acquisto della propria unità immobiliare. Peraltro, l'uso della congiunzione “anche” per individuare il fondo servente nell'ambito della menzionata clausola “si riserva il diritto per sé, suoi successori ed aventi causa di costituire il diritto di affaccio e di veduta a mezzo sporti e balconi, anche sull'atrio scoperto, interno alle quattro palazzine a favore della particella 1156 del foglio 26 di sua proprietà” supera l'assunto dell'appellato secondo cui il giardino su cui affacciano gli elementi aggettanti sarebbe di sua esclusiva proprietà e non potrebbe identificarsi in un atrio comune interno ad un alcun gruppo di palazzine.
A ciò aggiungasi che i contratti di compravendita del 22.12.2006 intercorsi con le riportano, CP_1 all'art. 2 che la vendita è fatta e accettata con ogni diritto, accessorio, accessione pertinenza, servitù attive e passive esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto attualmente si trova e si possiede.
In ogni caso, si evince dalla CTU del 18.09.2017 (vd. pag. 5) e non è oggetto di contestazione tra le parti che il Piano di Lottizzazione denominato La Collina prevedeva l'edificazione di diversi corpi di fabbrica distinti in tipo edilizio A, B2, B1 e D.
Dispone l'ultimo comma dell'art. 9 DM 1444/1968 sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
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convenzionate con previsioni planovolumetriche. Al riguardo, secondo la giurisprudenza, in tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, da parte degli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone;
ciò in quanto la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (Cass. Civ. n. 29687/2019,
Cass. Civ. n. 27638/2018). Orbene, nel caso di specie, trova applicazione la deroga suindicata atteso che i corpi di fabbrica di proprietà delle parti non possono essere considerati isolatamente poiché fanno parte di una più ampia lottizzazione nell'ambito della quale il corpo di fabbrica D doveva essere realizzato in perfetta aderenza al confine tra i lotti B e D ed avrebbe costituito un unico corpo di fabbrica con B (vd. CTU in atti).
A ciò aggiungasi che, come evidenziato dal CTU alle pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale, con delibera di
GC n. 816/1996 il aveva approvato lo spostamento dei sedimi dei predetti corpi Controparte_4 di fabbrica e la realizzazione di una piastra di collegamento con l'evidente intento di mantenere la continuità tra i due fabbricati.
Conclude, al riguardo, “… si può asserire che allo stato attuale i due fabbricati oggetto del contendere possano considerarsi un unico corpo di fabbrica”
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello merita, pertanto, accoglimento. Le suesposte argomentazioni si ritengono assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Una lettura organica della causa vede la soccombenza di cui grava, quindi, l'onere del Parte_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dette spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).».
I.B. IL G I U D I Z I O D I R E V O C A Z I O N E.
I.B.
1. con at to di cit azione noti ficat o i n data 04/ 01/2023 , Parte_1 proponeva impugnazione per revocazi one ai sensi dell 'art. 395 n. 4) c.p.c. , nei confront i di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso l a sent enza n . Controparte_3
1722/ 2022, chi edendo a quest a Corte di vol er , previ a del ibazione dell a non mani fest a infondat ezza dell a dom anda , così provvedere : A) sospendere , ai sensi dell 'art . 398 comm a 4° c.p.c., il termi ne per proporre ricorso per cassazione avverso l a sentenza n. 1722 /2022; B) nel merit o: 1) in sede rescindent e , revocare la sentenza i mpugnat a ex art. 395 n. 4) c.p.c. e per l 'effetto, i n sede resci ssori a, rigett are l 'appello propost o da e Controparte_1 Controparte_2 all 'occorrenza confermando l a s ent enza di prim o grado;
2 ) com unque , in s ede resci ssori a, conferm are l a decisi one di prim o grado con l'accoglim ento dell a dom anda proposta da l ui attore i n prim o grado, ossi a condannare
[...]
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, alla reali zzazi one dell e
[...] opere di arret rament o e/ o regolari zzazione analiti camente indi cate dal c.t.u. al la pagina 7 dell 'elaborato peri tal e deposit ato in dat a 17/09/2017 (al pi ano t erra, trasform azione dell e due finest re in luci elevandol e dal pi ano calpestio a minim o 2,00 mt previa tom pagnat ura della parte sottostante e reali zzazione sosti tuzione degli infissi con apposi zione di grat e;
al prim o e secondo piano, el iminazione dell a mensol a di bal cone e del bow -window m ediante demol izione tot al e dell a mensol a e delle murature, ri cos truzi one di muratura perim et ral e arret rat a sul la linea di confine in continuazione all 'esist ent e nonché t rasform azione dell a porta - finest ra e dell a fines tra in l uci elevandol e dal piano calpesti o a mi nimo 2 ,00 mt previ a t ompagnat ura della parte sottost ante e reali zzazione sostit uzi one degli
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infissi con apposi zi one di grata) ; 3 )-4) compensare , per ½, le spese di lit e e condannare e da un l at o, e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 dall 'alt ro, al pagam ent o , in favore di l ui att ore , del rest ante ½ spese di lit e, liquidate in €. 3.627,00 per compensi per ciascun gruppo di convenuti, oltre spese generali, C.A.P . ed I.V.A.; oltre all e spese e competenze di causa per il giudi zi o di appel lo gi à svolt osi e all e spese e com pet enze di causa del giudizio di revocazi one, olt re accessori di l egge. C on condanna di contropart e all a ri fusi one di tutt e le spes e com pet enze di causa di primo grado e di appello, olt re rim borso forfett ario 15%, C .P .A. ed I.V.A. gi à versate o a versarsi si no all a concl usione del giudi zio di revocazi one;
5) ordinare la resti tuzione di quanto consegui to a titolo di spes e legal i dall e cont roparti con l a sent enza revocanda m edesima ove event ual mente eseguita i n corso di causa. I.B.
2. Con com pars a di cos tituzione e ri spost a depositata in dat a 21/04/2023
[...]
e si costitui vano nel giudi zio di revocazi one, Controparte_1 Controparte_2 in via preli minare eccependo l 'inammi ssibi l ità /im procedibilit à dell 'im pugnazione (avendo l 'attore in revocazione omesso di evocare in giudizi o
, part e necess ari a , con conseguent e passaggio in gi udi cato del Controparte_3 capo di sent enza in quest ione ) e nel merit o deducendone l 'infondatezza . Pert ant o, chi edevano a quest a Cort e di vol er così provvedere : 1) in vi a prel iminare , dichiarare inammis si bile ed improponibile l'i mpugnazi one per revocazione;
2) nel merito, rigett are le domande propost e dal l'attore i n revocazione;
3) per l 'effett o, confermare l a s ent enza impugnat a per revocazione;
4) condannare l'att ore i n revocazi one al ris arci mento dei danni ex art . 96 c.p.c. per responsabi lità processual e aggravat a;
5) con vitt oria di spese di lit e, da dist rarsi i n favore del procuratore antis tat ario.
I.B.3. Controparte_3 non si costitui va nel gi udi zio di revocazione .
[...]
I.B.
4. C on provvedi ment o in dat a 09/07/ 2024 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari dat a sostituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni, ai sensi del l 'art. 127 ter c.p.c., l a C orte, preso att o che l e parti cost ituit e avevano precis ato l e concl usioni, com e da note invi at e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a deci sione, all 'esi to dell a scadenza dei termi ni assegnati all e parti per il deposito dell e com parse conclusi onali e dell e memori e di repl ica ai sensi del combi nat o dis p ost o degli artt. 352 comm a 1° e 190 comma 1° c.p.c .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'E C C E Z I O N E P R E L I M I N A R E.
Le convenut e i n revocazione e i n vi a Controparte_1 Controparte_2 prelimi nare, hanno eccepit o l '“improcedibilità della domanda per difetto di evocazi one di una parte necessaria. Passaggi o i n giudi cato dell a sentenza: art.
2909 c.c.”, deducendo: che l 'at to di cit azi one per revocazione era stato rivolto e noti ficat o da a l oro convenute i n revocazione ( Parte_1 [...]
e e all 'alt ra convenuta i n revocazi one CP_1 Controparte_2
( , Controparte_3 non anche a ( venditore ed origi nario dante causa d i Controparte_3
, Controparte_3 cit ato nei due atti di compravendit a m enzi onati i n narrati va ed espli cit am ent e indi cat o nel di sposit ivo del la s ent enza n. 1722/2022 R.G. del la C ort e d 'appello di B ari qual e benefi ci ari o della condanna al pagam ento dell e spese processuali pronunci at a nei confront i di che l a mancata evocazione di Parte_1
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, oltre a negare la possibil ità dell a costit uzione di Controparte_3 quest'ultim o nel gi udizi o di revocazione, si poneva in netto cont rasto con l a disciplina del procedim ent o per revocazione ex artt . 395 e ss. c.p.c., che prevedeva che allo s tess o prendessero parte i soggetti destinatari dell a sent enza di cui si chi edeva l a revocazi one;
che l a domanda, pert anto , era inammi ssibi le ed improcedi bil e, perché il capo di sentenza in questione, in difetto di speci fi ca impugnazione, doveva rit enersi passato in giudicat o ex art. 2909 c.c. (l 'eventual e accoglim ent o dell e domande propost e da i nfatti , avrebbe Parte_1 com portat o l a s ussi st enza di giudicati cont rastanti t ra l e parti i n favore dell e quali era st at a pronunci at a l a s ent enza del la quale il aveva chi est o l a Parte_1 revocazi one); che t anto imponeva i l ri get t o, gi à in via prelimi nare, delle dom ande propost e dall'att ore t ant o in s ede resci ndente quant o i n sede rescissoria.
L'eccezione è d estit uita di fondam ento . È indubbiam ente vero che al giudizio di revocazione devono part ecipare gli stessi soggetti che hanno preso part e al processo conclusosi con la pronunci a di cui si chi ed a l a revoca1.
Sta di fatto, però , che era st ato part e nel processo di pri mo Controparte_3 grado ( n. 95000324 /2011 R.G. Tri b. TR ), nel qual e l a convenut a
Controparte_3 lo aveva chi am ato i n garanzia come propri o d ant e causa , ma non ri sult a aver part eci pato al processo di appell o (n. 1280/2020 R .G. C . app. B ari ) : infat ti, l e appell anti e non avevano cit ato Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a com pari re nel giudizio di secondo grado (v. atto di appello ) e dagli
[...] atti process uali non ris ult a che alcuna del le alt re parti (in part icolare
Controparte_3 che, com e sopra ri cordato, aveva chiam ato i n causa nel Controparte_3 giudi zio di prim o grado , proponendo nei confronti del m edesim o domanda di manl eva ) avess e cit ato a comparire nel procedim ent o di Controparte_3 appell o definit o con la s entenza n. 1722/2022 im pugnat a per revocazione nel present e giudi zi o .
Pert anto, non è (né deve essere) part e del presente gi udi zio Controparte_3 di revocazione, con conseguent e i nfondat ezza del l 'eccezione qui i n esame .
II.B. L 'A T T O D I C I T A Z I O N E P E R R E V O C A Z I O N E.
II.B.
1. A sost egno dell 'impugnazione per revocazi one , propost a ai sensi del l 'art. 395 n. 4) c.p.c., ha enunciat o due mot ivi . Parte_1
Con il prim o moti vo, l'attore in revocazi one ha dedott o (i n buona sint esi ): che il
Giudi ce di appello erroneamente valorizz ò l'atto pubbli co di com pravendit a r ep.
51597 del 14/10/ 2002 a rogit o del notai o dott . da stipul ato tra Per_4 CP_6
(vendit ore) e (acquirent e ), Controparte_3 Controparte_3 att eso che tale atto , al qual e egli attore in revocazi one non aveva parteci pat o, era successi vo di ci rca tre anni rispetto all 'at to pubbli co di compravendit a rep.
5423/ 1397 del 19/05/ 1999 , a rogit o del notaio dott. ssa , con il Persona_3 quale egli att ore in revocazione aveva acquist ato da l 'unit à Controparte_3 immobili are post a al piano ri al zato e facente parte dell a pal azzina D del comparto B del pi ano di l ott izzazione La Colli na con annesso giardino perti nenziale esclusivo (si cché , con l'att o del 14/10/ 2002 , non pot eva Controparte_3 porre, a cari co del suolo di lui attore i n revocazione , vincoli reali nuovi e/o
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ulteriori ris petto a quant o previst o nel contratto del 19/05/ 1999 , non modificabi le unil ateralm ent e dal venditore ); che il Giudice di appell o , in t al modo , com mise il prim o errore di fatt o grave , dando per esi stente un fat to chi aram ent e inesi stent e, poi ché rit enne che i vincoli apposti sul suolo di lui attore in revocazione in favore dell 'area libera di fossero i denti fi cabili in quelli previsti Controparte_3 nell 'atto pubbli co di com pravendit a R ep. 51597 del 14/ 10/ 2002 a rogit o del not ai o dott. da mentre invece t ali vincol i non erano previsti nell'att o Per_4 CP_6 del 19/ 05/1999 [difatti l 'att o del 1999 non prevedeva l 'obbli go di lui at tore in revocazi one di consentire , s ul proprio i m mobil e (p.ll a 1155 sub. 30) , il di ritto di affacci o e di veduta a m ezzo di bal coni e sporti in favore dell a proprietà di
(p.ll a 1156 ) né prevedeva l 'obbli go di consenti re l a Controparte_3 reali zzazi one di bow windows e/o strutture in aggett o su t utt e le aree ci rcost anti la parti cell a 1156 ]. Con il secondo m oti vo, l 'attore in revocazione ha dedot to (in buona sint esi ): che il Gi udi ce di appello di ede per scont ato che la distanza vi ol ata da m edi ant e superam ent o dell a li nea di confine con Controparte_3
l'area scopert a di lui att ore i n revocazione , operasse tra costruzioni , i n quanto l a deroga dell e di stanze previ sta dall 'art . 9 D.M. n. 1444/1968 presupponeva un rapporto di dist anze t ra cost ruzi oni esist enti e non gi à t ra nuova cost ruzione e confine con un 'area libera;
che, dunque, il Giudi ce d 'appell o scambi ò un 'area libera con una cost ruzione preesist ente;
che, in ogni caso, l'art. 9 punto 3 zona C del D.M. n. 1444 /1968 (parte final e del l 'ultimo comm a), i nvocato dalla sent enza d'appell o, si lim itava a cons enti re dist anze i nferiori t ra costruzi oni esist ent i, m a non aut ori zzava cert o lo s confi nam ento riscontrato dal c.t.u. [ovvero l 'ill ecito utili zzo del bene al trui per pot er vi all ocare l a superfi ci e (balconi) e l a vol umet ri a
(bow windows ) del propri o fabbricat o ], riguardando t al e norma solo l e dist anze tra edi fici e non anche le dist anze dai confini.
II.B.
2. Entrambi i m otivi, che per evidenti ragioni di connessi one possono essere trattati congiuntamente, non s ono fondati . II.B.
2.a. L'art . 395 n. 4 ) c.p.c. recit a: «Le sent enze pronunci ate i n grado di appello o in uni co grado poss ono essere impugnat e per revocazi one … se l a sent enza è l 'ef fett o di un err or e di f atto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo er ror e quando la decisione è fondata sulla supposizi one di un fatto l a cui verit à è incontr astabilment e esclusa, oppure quando è supposta l'inesi stenza di un f atto la cui verit à è positi vamente st abil it a, e tanto nell 'uno quant o nell 'altr o caso se il fatto non costituì un punt o controverso sul qual e l a sent enza ebbe a pronunciar e;
».
Dal chi aro t enore della norm a emerge, dunque, che l 'errore di fatto che può dar luogo a revocazione dell a s entenza ai sensi dell 'art. 395 n. 4) c.p.c. (che, com e è noto, è una dell e due ipot es i di revocazi one ordinaria , ossi a rivolta contro una sent enza non ancora pas sat a in gi udi cato ), presuppone il cont rasto tra due divers e rappresent azi oni del lo st ess o oggett o, emergent i l'una dall a sent enza e l 'al tra dagli atti e docum enti processuali , purché, da un lato, l a real tà desumi bil e dal la sent enza si a frutto di supposi zione, e non di val utazi one o di giudizi o, e, dall 'altro lato , l a rappresentazi one ri sult ant e dagli atti e docum enti non sia st at a contest ata dall e parti .
La Cort e suprem a ( dal cui autorevole i nsegnam ento, pi enament e condivisi bil e, non v'è ragion e al cuna di dis cost arsi ) ha avval orato la suddetta i nterpret azi one dell a norm a, chi arendo che il cont rasto t ra l a rappresent azione emergent e dall a sent enza e l a rappresent azione em ergent e dagli at ti e docum enti processuali è
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risol to dal la legge a favore dell a seconda rappresent azi one all orché:
i) la prim a rappres ent azione (ossi a quell a emergent e dall a sent enza) è frutto di supposizione e non di giudizio2;
ii) la seconda rappres entazione em erge irrefut abilm ent e dai documenti di causa e non è st ata cont est ata dall e parti3;
iii) l'errore di fatt o consist e in una m era svi sta di carattere materi al e, oggettivam ent e ed i mmedi at am ent e ri levabil e, ch e abbi a indotto i l Giudice
a supporre l 'esist enza di un fatto l a cui verit à era escl usa in modo incont rovertibil e, oppure a considerare i nesi st ent e un fat to accertat o i n modo parim enti indiscutibil e , sempre che t ra l 'erronea percezi one del
Giudi ce e l a pronunci a emessa esist a un rapport o di causalit à necessari a, cioè un ness o ezi ol ogi co t al e che, una volt a eliminat o l 'errore, cad a il presupposto su cui l a pronuncia è basat a e senza il qual e essa non può sorreggersi4; iv) il fatt o deve es sere i ncontroverso e incontrovertibi le5;
v) l'erronea s upposi zione o negazione del fat to deve configurarsi com e un presupposto ess enzi ale, s e non uni co, del la decisione6 e presentarsi con i caratt eri dell 'evidenza, dell 'obi ettivi tà e dell a ril evabi lit à im medi at a7.
II.B.
2.b. Ci ò chiarit o in punto di di ritto, l a Corte osserva, in punto di fatto, che i motivi di revocazione enunciat i da non soddi sfano i Parte_1 suddetti requisiti , avendo l 'at tore i n revocazi one prospet tat o com e 'abbagli dei sensi' del Gi udi ce di appello si tuazioni che, i nvero, non appai ono sussumibi li nell 'alveo dell 'art. 395 n. 4) c.p.c., ri solvendosi le dogli anze sollevate dal i n: Parte_1
- (primo motivo di revocazione ) errat o apprezzamento – anche in ordine all a val utazi one i n di ritt o8 – dell e risultanze processual i da part e dell a Corte di appell o [ipot esi in cui ri ent rano l 'i nterpret azi one e valut azione dell 'att o pubbl ico del 14/10/2002 operate in m odo asserit ament e erroneo dal Giudi ce di appello, posto che dall a sentenza n. 1722/2022 im pugnata per revocazi one si evi nce chi aram ent e che l a Corte d 'appello , dopo avere let t o si a l 'atto del
14/10/2002 (stipul at o tra e Controparte_3 Controparte_3
s ia l 'at to del 19/ 05/1999 (stipulat o t ra e
[...] Controparte_3
, si li mitò ad affermare (peralt ro corret tam ent e , t enut o Parte_1 conto del tenore del le cl ausole cont rattuali ) che con l'att o del 14/10/2002 era subent rata al vendit ore Controparte_3 CP_3
nel le facoltà e ri serve che quest 'ulti mo già aveva apposto nel
[...] precedente atto del 19/05/ 1999 st ipul at o con (e con il Parte_1 quale l'att o del 14/10/2002 si poneva i n continui tà, cost ituendone sem pli ce speci fi cazi one) ];
- (secondo moti vo di revocazi one) errat a interpret azi one9 e/o viol azione o
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fal sa appli cazi one10 e/o inesatto apprezzament o11 di norme giuridi che [si pensi al l'ass erit a violazione e/o errata i nterpret azione o appli cazi one dell e disposizioni del D.M. n. 1444/1968 , i pot esi che, quand 'anche si vogli a amm ett ere l a fondatezza della doglianza sollevat a dall 'att ore i n revocazione (dell a qual e parim enti si dubit a, all a l uce del com plessivo iter logico- giuridi co esposto dal Giudi ce d 'appello nell a moti vazione dell a sent enza n.
1722/ 2022, che appare non solo lineare, ma anche aderent e alle ri s ult anze process ual i ed a gli accertam enti peritali svolti , da cui emergeva che il fabbri cat o real izzat o da Controparte_3 costituiva un uni co corpo di fabbri ca
[...] con il fabbri cato ricom prendent e l 'uni tà immobili are di propri et à di
, com unque int egra gli estremi dell 'error juris e non Parte_1 dell 'err or facti, al pari dell a viol azi one e/o errat a int erpret azione o applicazione de lle pres cri zi oni i n t ema di dist anze tra costruzi oni cont enut e negli st rum enti urbanisti ci l ocali12].
II.C. CO N C L U S I O N I.
A quanto s opra esposto cons egue il riget to dell 'im pugnazi one per revocazione propost a da ai sensi dell 'art. 395 n. 4) c.p.c. Parte_1
II.D. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O.
Le spese del pres ente giudi zio t ra l 'at tore in revocazione e Parte_1 le convenut e in revocazione {l i quidat e, com e da dispositi vo , i n misura CP_1 pari ai valori medi per fas e di st udi o, fase i ntroduttiva, fase i struttori a e fas e decisi onal e [con l a precis azi one che per la fase i struttori a – compresa, com e è noto, nel la fase di t rattazione, per l a qual e la vigente t ariffa professionale pre vede un compenso unit ari o anche a prescindere dall 'effettivo svol gimento, nel corso del si ngol o grado del giudi zio di m eri t o, di att ivit à a contenuto ist rutt ori o, essendo sufficiente l a sempli ce t ratt azione dell a causa13 (nel gi udi zio di appell o la fase di t ratt azi one è ineludibil e e coi nci de con l e attivit à previst e dall 'art. 350 c.p.c.14) – si reputa congruo operare una di minuzione del com penso nell a misura massi ma del 50%, es sendovi st ata solo l a trattazi one dell a causa, senza il concreto svolgimento di attivi tà di natura i struttori a], appli cando l e disposi zioni del D.M . Giust izi a n. 55/ 201415 e succ. modd.16 [da interpret arsi all a l uce dell 'autorevole insegnam ento della Cort e Suprem a17, form ulat o con riferim ent o al D.M. Giusti zia n. 140/ 2012, m a da ri tenersi pi enam ent e valido anche dopo l 'entrat a i n vigore del D.M. Giusti zi a n. 55/2014 (nonché dei DD.MM. Giust izia nn. 37/2018 e
147/2022), in ragi one dell 'i dentit à del l 'art. 28 del D.M. Giusti zi a n. 55/2014
(nonché dell 'art . 6 del D.M. Gi usti zi a n. 37/2018 e dell 'art. 6 del D.M. Giusti zi a n. 147/2022) all 'art . 41 del D.M. Giusti zi a n. 140/2012], t enendo conto – sulla
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scort a del valore i ndet ermi nabil e del la controversia (c.d. 'complessit à bassa ') – dei param et ri di cui all a tabella “12. Giudizi innanzi al la Corte di Appello” all egat a al cit ato D.M. Giusti zi a n. 55/2014 ed escludendo, ex art. 92 comm a 1°
c.p.c., l a ripeti zione del le spes e eccessive o superflue sostenut e dall a parte vittoriosa} vanno regol ate i n os sequio al princi pio dell a soccom benza, ai sensi dell 'art . 91 c.p.c. , con dist razi one in favore de gli avv.t i Gi acom o Gramegna e Vit o
Petrarot a, di fensori con pro cura di chi arat i si antist at ari, ai sensi del l 'art. 93 c.p.c.
Non v 'è invece da provvedere sull e spese rel ative al rapporto processual e tra l'attore in revocazi one e l a convenuta in revocazi one Parte_1
Controparte_3 stante la m ancata cos tituzione di quest'ult ima.
II.E. L 'I S T A N Z A E X A R T. 9 6 C.P.C.
Le convenut e in revocazione con l a comparsa di costi tuzione e CP_1 rispost a, hanno chiesto condannarsi l'att ore in revocazione al risarci mento dei danni per respons abi lità proces sual e aggravat a ai sensi dell 'art. 96 c.p.c.
L'istanza non è m eri tevol e di accogl imento.
La condanna per respons abilit à aggravata ai sensi dell 'art. 96 comma 1° c.p.c. (il quale recit a: «Se ris ulta che la part e soccombent e ha agit o o resist ito i n giudi zio con mal a f ede o colpa grave, il giudi ce, su istanza dell 'al tra parte, la condanna, oltre che all e s pese, al ri sar ci mento dei danni, che li qui da, anche di uffi cio, nell a sent enza.») ri chi ede la t otale soccombenza18 e l a m ala fede (o quant o m eno la col pa grave) dell a parte di cui s i chi eda l a condanna19 ed alt resì che la contropart e deduca e dimos tri l a concreta ed effettiva sussistenza di un danno i n conseguenza del com port amento processual e dell a part e m edesim a20 (di fatti l a liquidazione dei danni nell 'ipot esi de qua, ancorché effett uabil e ex off ici o, ri chi ede pur sempre la prova, gravant e sull a parte che chi ede il ri sarci mento, sia dell 'an che del quantum
o alm eno l a desumi bi lità di t ali el em enti dagli atti di causa21, sicché i n mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell 'entit à del pregi udi zio derivant e dal process o, il Giudice non può provvedere all a l iquidazione di uffi cio del danno nonostant e la dom anda dell 'int eressato22, neppure in via equit ativa23).
Orbene, ciò prem es s o in punto di diri tto, la Corte osserva, in punto di fatt o, che nel caso i n esame l a mal a fede (o l a col pa grave) dell 'attore i n revocazione non em erge con suffi ciente grado di cert ezza e comunque che le convenut e in revocazi one is tanti non hanno dato al cuna prova del danno asserit ament e subito quale conseguenza24 del com portamento processual e ( a loro dire t emerario)
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dell 'attore in revocazione .
Ad identi ca conclusi one si giunge anche quali fi cando l a dom anda ai sensi dell 'art. 96 comm a 3° c.p.c. [ins erito dal l 'art. 45 comm a 12° dell a L. n. 69/2009 (con effetto a decorrere dal gi orno 04/07/2009, per i giudi zi inst aurati dopo l a dat a dell a sua ent rata in vi gore, e dunque appli cabil e nel caso i n esame), il qual e reci ta:
«In ogni caso, quando pr onuncia sull e spese ai sensi dell 'arti col o 91, i l gi udi ce, anche d'uffi cio, può altresì condannare la part e soccombent e al pagamento, a favore dell a cont roparte, di una somma equitati vament e determinat a»], posto che anche l a condanna ex art. 96 comm a 3° c.p.c., pur non ri chi edendo né l a dom anda di part e né l a prova del danno (a di fferenza del l 'i pot esi di responsabilit à aggravat a di cui al comma 1°), esi ge pur sem pre il necessari o accert am ent o, in capo all a part e soccombent e, dell a m ala fede (consapevol ezza dell 'infondat ezza dell a domanda) o della colpa grave (per carenza dell 'ordi naria diligen za volt a all 'acquisi zione di dett a cons apevolezza)25: requisi to soggettivo la cui ricorrenza nel caso in esam e, come sopra evi denziato, non em erge con sufficiente grado di cert ezza dagli atti process ual i. II.F. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002. In consi derazione del ri getto int egrale dell 'impugnazione e dell'int roduzione del present e gi udi zio dal 30° gi orno successivo (v. art . 1 comm a 18° della L. n.
228/2012) all a dat a di entrat a in vi gore dell a L. n. 228/ 2012 (avvenut a i n data 01/01/2013, ex art . 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)26, ai sensi dell 'art. 13 25 in termini Cass., sez. un., n. 22405/2018, che ha statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. In senso parzialmente diverso, pervero, Cass., ord. n. 29812/2019 (secondo cui “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di 'abuso del processo', quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”) e, ancor più di recente,
Cass., ord. n. 20018/2020 e Cass., n. 3830/2021. 26 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio
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comm a 1° quater del D.P.R . n. 115/ 2002 (int rodotto dall 'art. 1 com ma 17° del la
L. n. 228/2012) deve darsi at to dell a sussistenza dei presupposti perché l'att ore in revocazi one si a t enut o a versare un ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quel lo dovut o per l 'im pugnazi one27, precisando che l 'obbligo di pagam ent o s orge al momento del deposit o dell a present e sent enza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando , nel procediment o n. 46/2023 R.G.A.C.C ., A) sull'impugnazione per revocazi one proposta da con Parte_1 atto di cit azione noti ficat o in data 04/ 01/ 2023 , nei confronti di
[...]
, CP_1 Controparte_7 Controparte_3
i n persona del legal e rappresent ante
[...] pro t empore, avverso l a sentenza n. 1722/ 2022, pubbli cat a in dat a
29/11/2022, dell a Corte di appello di B ari , nonché B) sull'ist anza ex art. 96 c.p.c. propost a da e Controparte_1 CP_2
, con compars a di costituzi one e rispost a deposit at a in dat a
[...]
21/04/2023, nei confront i di Parte_1 così provvede: 1) rigett a l 'impugnazione sub A);
2) rigett a l 'ist anza s ub B);
postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 27 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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3) condanna all a ri fusi one, i n favore di Parte_1 [...]
e , dell e spese del present e giudizi o, che l iqui da CP_1 Controparte_2 in €. 8.468,50 (euro ottomilaquattrocentosessantotto /50), tutti per com penso, oltre ri mborso spese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per la prest azione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per l egge , con dist razione i n favore degli avv.t i Gi acom o Gramegna e Vito Petrarot a, difens ori con procura dichiaratisi anti cipat ari;
4) null a per l e spes e t ra e Parte_1 [...]
Controparte_3
5) dà atto dell a s ussi st enza dei presupposti perché si a Parte_1 tenuto a vers are un ulteriore i mporto a t itolo di cont ributo unifi cato pari a quello dovut o per l 'i mpugnazione, precisando che l 'obbligo di pagam ent o sorge al momento del deposito dell a present e sent enza, ex art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R . n. 115/2002, i ntrodot to dall 'art. 1 comm a 17° dell a L. n.
228/2012.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 10/12 /2024.
I L PR E S I D E N T E E S T E N S O R E
MI C H E L E PRENC IP E Controparte_8
CP_ Proc. n. 46/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in termini Cass., n. 3228/1987. In senso conforme Cass., ord. n. 1583/2020 (che ha parlato espressamente di “principio della necessaria identità delle parti processuali”); Cass., n. 9065/2000. 2 cfr., ex multis, Cass., n. 9268/1997; Cass., n. 7147/1993; Cass., n. 7155/1990; Cass., n. 5259/1989;
Cass., n. 4080/1986. 3 cfr. Cass., n. 7155/1990, cit.; Cass., n. 5259/1989, cit.; Cass., n. 4080/1986, cit. 4 cfr., ex multis, Cass., n. 8051/2020; Cass., n. 6557/2005; Cass., n. 1493/1987. 5 cfr., ex multis, Cass., n. 8118/1997; Cass., n. 6148/1993; Cass., n. 5259/1989, cit. 6 cfr. ex multis, Cass., n. 24334/2014; Cass., n. 9396/2006; Cass., n. 3107/1991. 7 cfr., ex multis, Cass., n. 17443/2008; Cass., n. 9396/2006, cit.; Cass., n. 13915/2005; Cass., n.
12283/2004. 8 cfr. Cass., n. 17443/2008, cit. 9 cfr. Cass., ord. n. 321/2015. 10 cfr. Cass., ord. n. 29922/2011. 11 cfr. Cass., ord. n. 6669/2015. 12 cfr. Cass., n. 17847/2016. 13 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 14 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 16 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 17 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 18 Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996. 19 in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass.,
n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa. 20 così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990. 21 così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995. 22 così Cass., n. 3501/1980. 23 così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980. 24 art. 1223 c.c.