Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
LOMBARDIA (BG) il 15/07/1987, residente in [...]23 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX Settembre 16/7, presso e nello studio dell'Avv. BORRA
MARIA (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
Nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]14 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Piazza Colombo 2/12, presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCHI BRUNO (C.F.
che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
2) prevedere che il padre possa incontrare la minore a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 9.00 alla domenica sera ore 19.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.00, da individuarsi nel martedì, nella settimana che termina con il week end paterno, e a due giorni infrasettimanali, dall'uscita dell'asilo sino alle ore 19.00, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, nella settimana che termina con il week end materno;
3) prevedere che durante le festività natalizie i genitori, ad anni alterni, possano trascorrere con la figlia le giornate del 24 e del 25 dicembre ed in particolare: il genitore che trascorrerà con la figlia la vigilia di Natale la consegnerà all'altro genitore alle ore 10.00 del 25 dicembre
e la riprenderà con sé alle ore 10.00 del 31 dicembre per tenerla con sé fino al 6 gennaio alle ore 19.00, e ciò ad anni alterni tra i genitori;
4) prevedere che le festività pasquali vengano divise in due periodi che verranno alternati di anno in anno tra i genitori ed in particolare: con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al lunedì dell'Angelo ore 10.00 e con l'altro genitore dalle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Tutte le altre festività civili e religiose (ponti compresi) saranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
5) prevedere che durante l'estate ciascun genitore possa trascorrere con la figlia una settimana di vacanza fino al compimento del terzo anno di età e, a partire dal quarto anno di età della bambina, un periodo di vacanza di due settimane non consecutive che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
6) disporre la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare da parte del servizio sociale
ATS 47 , già incaricato dalla Procura del Tribunale per i Minorenni di Parte_2 Genova, e l'effettuazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del IG. isto l'atteggiamento di forte svalutazione e aggressività verso la figura materna;
CP_1
7) porre a carico del signor 'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di mantenimento della figlia minore, una somma mensile non inferiore ad € 700,00, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive sostenute nell'interesse dei figli da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Genova del 15.09.2016;
8) prevedere la gestione congiunta da parte di entrambi i genitori del libretto postale intestato alla figlia minore;
9) con vittoria delle spese, anche generali ed incluso quanto per eventuali CTU e CTP e/o per Ausiliari del Giudice, dei diritti e degli onorari di causa, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via preliminare, stante la pendenza di due procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1 nata a [...] il [...] dal IG. e dalla IG.ra Controparte_1 Parte_1
ordinare la riunione degli stessi ai sensi dell'art. 273 c.p.c.;
[...]
- nel merito, in ordine al regime di affidamento della figlia minore, in via principale:
a) la figlia minore sarà affidata ad entrambe i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre nell'appartamento in Genova, Via Pietro Toselli n. 9 int. 14 Sc. S.. Per effetto di quanto sopra
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la vita di la sua salute, la sua educazione e la sua istruzione, Per_1 tenendo ovviamente in debito conto i bisogni, le capacità, le future inclinazioni e aspirazioni personali della bambina e ciascun genitore potrà assumere singolarmente le decisioni di ordinaria amministrazione e di minore rilievo quando avrà il minore con sé. A tal fine ed a condizione che la scelta ricada sulla Sezione Primavera dell'Istituto Maestre Pie di Sant'Agata, collocazione vicina ai parenti e nell'interesse della piccola, il IG. conferma la Controparte_1 disponibilità a sostenere integralmente il costo di iscrizione (Euro 100,00 per l'iscrizione all'anno scolastico ed Euro 250,00 per contributo per il riscaldamento) e frequenza (Euro 250,00 di retta mensile oltre ad Euro 6,00 al pasto per il servizio mensa). Il tutto nell'ambito di quanto proposto al successivo punto b) delle conclusioni;
b) Il padre, genitore collocatario, ove lo ritenga opportuno, potrà trasferire altrove la propria residenza anagrafica, purché ciò non limiti il diritto di visita del genitore non collocatario. In caso di trasferimento della residenza anagrafica, il IG. e la IG.ra Controparte_1 [...]
saranno tenuti a darne notizia all'altro con congruo preavviso;
Parte_1
c) Compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previa intesa con il padre, la IG.ra
avrà facoltà di vedere e tenerla presso la propria Parte_1 Per_1 abitazione (pernottamento compreso) per almeno tre giorni feriali durante la settimana. I fine settimana saranno trascorsi da con ciascun genitore in modo alternato, dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera, in generale con accompagnamento presso la casa famigliare, fatte salve diverse esigenze del minore e di ciascun genitore e sempre previo accordo tra i due genitori;
d) Le festività di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta e il compleanno saranno trascorsi dalla figlia minore con ciascun genitore con criterio dell'alternanza, da concordarsi di anno in anno, con preavviso di almeno 15 giorni, garantendo comunque ad anni alterni a ciascun genitore la frequentazione del minore per il giorno di Natale o di Capodanno
e di Pasqua o di Pasquetta;
e) Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate tra i genitori di anno in anno, le prime entro il 31 maggio e le seconde entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le esigenze di entrambi, garantendo comunque a ciascun genitore, nell'arco dell'intero anno, la possibilità di tenere il figlio con sé per quattro settimane, anche non consecutive;
f) Al fine di consentire il mantenimento di rapporti significativi con tutti i nonni, compatibilmente con i futuri impegni scolastici, extrascolastici e sportivi di , Per_1 quest'ultima dovrà frequentare i nonni paterni e materni almeno 4 volte al mese, per il tempo e nelle modalità che verranno concordate direttamente tra i genitori e i nonni.
- In subordine, laddove l'Ill.mo Tribunale, considerata l'età della minore, lo ritenesse opportuno, sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa con la IG.ra nella abitazione di quest'ultima sita in Genova, Via Molassana n. Parte_1 15 int. 23, con riconoscimento di diritto di visita a favore del padre e per le altre prescrizioni come sopra indicato;
- In ogni caso, disporre la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo famigliare da parte del servizio sociale , già incaricato dalla Procura del Tribunale per i Controparte_2 Minorenni di Genova, e l'effettuazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore della IG.ra Parte_1
- In ordine al contributo per il mantenimento della figlia minore, in via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in caso di accoglimento della richiesta del ricorrente in merito alla collocazione con il padre, presso la di lui residenza in Genova, Via Pietro Toselli n. 9 int.
14 Sc. S, preso atto della disponibilità in tal senso manifestata dal IG. disporre a CP_1 carico dello stesso il pagamento di tutti i costi inerenti l'iscrizione e la frequentazione della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 figlia minore della Sezione Primavera dell'Istituto Maestre Pie di Sant'Agata ovvero il costo di iscrizione all'anno scolastico di Euro 100,00, il contributo annuale per il riscaldamento di Euro 250,00, nonché la retta mensile di Euro 250,00, oltre ad Euro 6,00 al pasto per il servizio mensa, restando a carico della madre il contributo di mantenimento del genitore non collocatario, la cui misura viene proposta in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o come meglio ritenuto, sulla base della documentazione reddituale prodotta (All. n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16);
- In subordine, laddove si disponga la collocazione della minore con la madre
[...]
presso la sua residenza anagrafica in Genova, Via Molassana n. 15 int. 23, Parte_1 voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, disporre l'obbligo di versamento, da parte del genitore non collocatario della somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o come meglio ritenuto, sulla base della documentazione reddituale prodotta, precisando che il IG. avendo cambiato collocazione Controparte_1 lavorativa ha visto recentemente ridotto lo stipendio, come d allegata busta paga del mese di ottobre 2023 (All. n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16). Le spese straordinarie di saranno sopportate al 50%, così come indicato e con le Per_1 modalità specificate nel protocollo redatto dal Tribunale di Genova, sez. IV, in data
15/09/2016. Disporre in via equitativa il rimborso parziale dei costi sostenuti dal IG. CP_1 da dicembre 2022 al luglio 2023, che ci si riserva di quantificare. Stante l'attualità della situazione debitoria della IG.ra al fine di Parte_1 consentire al IG. di monitorare la conservazione dei fondi accantonati a Controparte_1 favore della figlia sul libretto postale intestato a affidare la gestione dllo Persona_1 stesso ad entrambe i genitori, imponendo l'obbligo di firma congiunta per ogni operazione;
- con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, incluse eventuali spese di CTU e CTP e/o per Ausiliari del Giudice, dei diritti e degli onorari di causa, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “Che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'anno 2019 la ricorrente sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 intraprendono una relazione sentimentale a cui segue una convivenza more uxorio da luglio 2022 presso l'abitazione del quando la CP_1 si trova al settimo mese di gravidanza. Parte_1
In data il 26.09.2022 nasce la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Viene anche effettuato privatamente un accertamento della paternità attraverso il test del DNA, svolto il 25.11.2022 che conferma la paternità del CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 2. In sede di ricorso la sig.ra lamentava maltrattamenti psicologici, Parte_1 condotte svalutanti e controllo patologico su telefono, social e abbigliamento da parte del compagno con minacce di buttarla fuori di casa (cita vari episodi anche durante la gravidanza). Riferiva inoltre che lei doveva consegnargli ogni mese la somma di € 500,00 mensili che poi lui stesso avrebbe versato su di un libretto postale intestato alla figlia minore e recante la firma congiunta di entrambi i genitori (ora in possesso dell'ex) e lamenta che il l° primo luglio 2023 veniva costretta dal a CP_1 lasciare la casa familiare senza la figlia. Di tale situazione la sig.ra informava della situazione il superiore Parte_1 gerarchico e il 13 luglio formalizzava denuncia-querela nei confronti di allegata sub doc.8). CP_1
Il conseguente procedimento penale, per maltrattamenti in famiglia, è stato oggetto di richiesta di archiviazione da parte del Pm in data 18.7.2023.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova ha conferito mandato all' media , assistenti sociali CP_2 Parte_2 [...]
e , di svolgere una valutazione sul nucleo familiare Pt_3 Persona_2 della minore Persona_1
3. A sua volta il convenuto lamenta condotte inadeguate della ricorrente durante la gravidanza (fumo), e lamenta che la piccola sia lasciata col nonno materno, contesta la ricostruzione avversaria, evidenziando che in data 10/01/2024 aveva depositato presso il Tribunale di Genova analogo ricorso ex art. 337-bis e 337-ter c.c. per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore naturale. Va subito precisato che i due ricorsi sono stati riuniti nel presente procedimento con ordinanza del 16.4.2024.
4. Con ORDINANZA del 9.1.24 il Tribunale disponeva l'intervento dei servizi sociali e del consultorio competenti per territorio fin dall'inizio del procedimento e rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni aveva già disposto monitoraggio affidandolo all' , chiedeva alla Procura presso il Tribunale Controparte_2 per i Minorenni di trasmettere copia degli accertamenti svolti e degli eventuali ricorsi trasmessi al Tribunale per i Minorenni.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 All'udienza del 10.5.2024 la sig.ra chiedeva di potersi trasferire con la Parte_1 figlia in Largo Merlo civico 183 int. 15. Il sig. dichiarava di non opporsi CP_1
a questo trasferimento.
Di conseguenza il Tribunale, rilevato che il sig. non si oppone, CP_1 autorizza il trasferimento della minore assieme alla madre nella nuova abitazione di Largo Merlo civico 183 int. 15.
5. In data 16.10.2025 il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza
“rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla frequentazione della minore, sulla residenza della stessa e di fatto sulla collocazione presso la madre;
Ritenuto che
occorre verificare se intendono adottare tale accordo anche in via definitiva;
Rilevato che rimane da definire la questione dell'asilo e da decidere la questione economica;
Ritenuto che
la causa appare sufficientemente istruita per cui può essere fissata udienza di discussione in modo da decidere in un unico contesto le questioni attinenti alla collocazione della minore, frequentazione, iscrizione all'asilo e aspetti economici;
Rilevato che le parti sono state invitate a frequentare il laboratorio dei conflitti e che appare opportuno acquisire un aggiornamento dalle stesse parti sull'andamento del progetto nell'eventualità che tale progetto abbia fatto maturare una maggiore collaborazione tra le stesse;
Ritenuta sufficientemente istruita la causa fissa udienza di discussione orale al 25.10.24”
6. All'udienza del 25.10.2024 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulla seguente frequentazione della minore: Quando la minore andrà all'asilo gli orari di frequentazione saranno i seguenti: Settimana 1 Dal venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo presso il padre. Il resto dei giorni presso la madre Settimana 2 Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dall'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo presso il padre. Il resto della settimana con la madre Le parti potranno modificare i due pernottamenti infrasettimanali su accordo. In mancanza di accordo varranno gli orari sopra indicati Per gli scambi del minore sarà il genitore che deve ricevere la figlia ad andarla a prendere dall'altro genitore.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Per la riconsegna del figlio nel caso in cui la madre o il padre siano al lavoro potranno andare a prendere la minore (o riceverla) solo i due padri dei genitori. Per quanto riguarda le festività infrannuali: d) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza tra i genitori stessi;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa dell'altro genitore entro le ore 10 se non c'è scuola); e) per l'anno in corso col padre il 1/11/24, 25/4/25, il 2/6/25, le restanti feste con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
f) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 24/12 fino al 25 mattina ore 10.00, la figlia starà col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2024, 1°periodo con la madre;
g) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2025 sabato e domenica con la madre;
i) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
fino al quarto anno di età della figlia ciascun genitore trascorrerà con la stessa quindici giorni non consecutivi (quindi non più di una settimana consecutiva) Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita. Le parti concordano che il padre richiederà e verserà l'assegno unico di 69 Euro alla moglie non appena ricevuto. Non appena la madre potrà richiedere l'assegno unico le parti concordano che lo percepirà direttamente la madre
Le parti dichiaravano altresì che stavano frequentando il laboratorio dei conflitti ma non sussisteva accordo sugli aspetti economici. Il sig. dichiarava di poter al massimo versare un contributo al CP_1 mantenimento del figlio di 250,00 Euro.
Il giudice, dato atto, rinviava al 8 novembre 2024 ore 17.00 per discussione con termine fino al 5 novembre 2024 per il deposito delle dichiarazioni dei redditi del 2024 (redditi del 2023) con udienza differita al 13.11.2024 alle ore 18.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Il giorno 13/11/2024 il dr. Domenico Pellegrini Giudice Delegato invitava le parti alla discussione orale riservando la causa al collegio all'esito della stessa.
7. In data 30/01/2025 i Servizi Sociali A.T.S 47 trasmettevano relazione di aggiornamento relativa al monitoraggio nel nucleo familiare in questione asserendo che:
- entrambi i genitori non sembrano richiedere l'effettivo sostegno dei Servizi
Sociali quanto piuttosto affrontano la vicenda unicamente sul piano legale;
- , non avendo i genitori ancora trovato un accordo in merito, non sta Per_1 ancora frequentando l'asilo risultando così privata della possibilità di frequentare il gruppo dei pari e trascorrendo la maggior parte del tempo in casa;
- la IG.ra (amica della IG.ra e precedentemente del Testimone_1 Parte_1
IG. in data 03/12/2024 ha avanzato una richiesta di colloquio. CP_1
Pertanto, a seguito del colloquio con la IG.ra i Servizi Sociali Tes_1 apprendevano dalla stessa che:
- il IG. avrebbe avviato una relazione sentimentale con una donna di CP_1 nazionalità rumena e che lo stesso sarebbe staro sospeso dal lavoro per alcuni giorni per essere stato sorpreso a consumare rapporti sessuali sul luogo di lavoro. In ragione di questo accaduto il IG. avrebbe poi interrotto la CP_1 relazione sentimentale di cui sopra ma sarebbe, per questo motivo, ricattato dalla donna la quale minaccerebbe di rendere pubblici alcuni video di natura sessuale che li riguarderebbe (tra le pretese avanzate dalla donna ci sarebbe anche quella di poter svolgere funzioni materne verso della quale, Per_1 sempre secondo quanto riferito, sarebbe ossessionata);
- la IG.ra avrebbe, da qualche mese, avviato una relazione con un Parte_1 uomo dispotico avente la tendenza ad isolare la IG.ra tanto da essere Parte_1 intervenuto nelle sue amicizie. Quest' uomo pretenderebbe di essere chiamato papà dalla bambina e avrebbe mostrato tuttavia frequente intolleranza alla presenza della stessa (ad esempio, se la coppia è al telefono, l'attuale compagno
- che risponderebbe al nome di chiederebbe alla di ignorare Per_3 Parte_1 le richieste di attenzione della figlia fintanto che vi è la conversazione tra loro). I Servizi Sociali dopo aver ottenuto il consenso da parte della IG.ra a Tes_1 condividere quanto da lei riferito, organizzavano un incontro in compresenza tra la IG.ra e la IG.ra La IG.ra dopo un iniziale Parte_1 Tes_1 Parte_1 tentativo di sminuire quando riferito, ammetteva parzialmente quanto raccontato dall'amica; riferiva di essere intervenuta sull'attuale compagno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 affinché non si facesse chiamare papà; riconosceva i propri limiti nella gestione della bambina circa le uscite e i bisogni di relazione nonché le rigidità del proprio padre che influirebbero nella vita quotidiana sua e della bambina;
smentiva di essere incappata in una relazione caratterizzata dal predominio del compagno;
si mostrava sorpresa circa quanto la IG.ra raccontava del Tes_1
IG. e si diceva molto preoccupata del tempo che la piccola CP_1 trascorrerebbe nell'abitazione paterna.
Al termine del colloquio la IG.ra e la IG.ra riferivano di Parte_1 Tes_1 avere entrambe osservato atteggiamenti sessualizzati da parte della bambina che, a titolo di esempio, avrebbe in alcune occasioni mimato in modo esplicito atti sessuali. In definitiva, per i motivi sopra esposti i Servizi Sociali proponevano l'adozione di un provvedimento contenente da un lato l'affido al servizio sociale con mandato per l'individuazione della scuola materna per e relativa Per_1 iscrizione e dall'altro l'avvio di CTU col quesito di individuare la migliore collocazione della minore dopo aver effettuato una diagnosi delle caratteristiche personologiche di entrambi i genitori e dopo aver osservato le modalità relazionali di ciascun genitore con la bambina.
Mediante ordinanza del 07/02/2025 il dr. Domenico Pellegrini vista la relazione dei Servizi Sociali e ritenuto necessario sentire le parti in relazione a quanto relazionato dai Servizi Sociali rimetteva la causa in istruttoria.
In data 12/02/2025, in esito alla lettura della relazione delle Assistenti Sociali e del 28/01/2025, il IG. data la gravità Parte_3 Persona_2 CP_1 delle affermazioni rinvenute nella relazione e le nuove risultanze derivanti dalle ammissioni della stessa IG.ra instava affinchè la causa, già trattenuta Parte_1 in decisione, fosse rimessa sul ruolo al fine di consentirgli di replicare per iscritto o in sede di apposita udienza alle falsità riportate dalla IG.ra Tes_1
In data 24/02/2024 la IG.ra produceva l'e-mail ed i relativi allegati Parte_1 inviati dalla stessa in data 28/01/2025 all'Assistente Sociale a seguito dell'ultima relazione del Servizio Sociale che aveva comportato la rimessione in istruttoria della causa.
All'udienza del 26/02/2025 davanti al Giudice Delegato dr. Domenico Pellegrini L'avv. Borra, nell'interesse della IG.ra evidenziava che non Parte_1 vi fossero elementi per disporre l'affidamento al servizio sociale ed insisteva
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 perché la causa venisse definita sulle conclusioni già presentate alla scorsa udienza;
l'avv. Franceschi, nell'interesse del IG. evidenziava che CP_1
l'allarme inerente la IG.ra era già stato avanzato da tempo e chiedeva Tes_1 che quest'ultima non vedesse più la bambina, infine, confermava le precedenti conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta nuovamente in decisione.
Si ritiene di confermare l'accordo sulla frequentazione della minore raggiunto dalle parti non ritenendo che quanto riferito dalla sig.ra Tes_1 sia rilevante ai fini della decisione della causa.
8. I profili economici
Le parti non hanno raggiunto un accordo sul contributo per il mantenimento della figlia: il padre ha offerto in udienza 250,00 Euro al mese, oltre la metà delle spese per la mensa e la cessione del proprio 50% dell'AUU alla madre. La madre, che inizialmente aveva chiesto 700 Euro mensili, ha ridotto la richiesta a 450,00 Euro mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi delle parti si deducono i seguenti redditi:
ANNO 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 FISCALE
PARTE Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre (padre/madre
)
REDDITO 39888 34060 41750 33864 36234 27692 35385 28865 IMPONIBILE
IMPOSTA
-
-8008 -11705 -7424 -8387 -4620 -7916 -5103
NETTA 10919
ADD. IRPEF
-694 -560 -737 -555 -610 -414 -588 -437 REGIONALE
ADD. IRPEF
-339 -272 -334 -271 -371 -277 -361 -293 COMUNALE
Bonus Irpef
Trattamento integrativo
REDDITO 27936 25220 28974 25614 26866 22381 26520 23032 EFFETTIVO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Reddito 2328 2101,6 2414,5 2134,5 2238,8 1865,08 2210 1919,33 medio 6 3 3 3 mensile 12 mesi
Reddito 2327,1 2033,7
medio 1 5 triennale
Reddito
2297,8 2005,1
medio
3
4 quadriennale
8.1. Il sig. è Sovrintendente Capo della Polizia Locale ma da CP_1 alcuni mesi dopo l'introduzione della causa è impiegato presso gli uffici della Mobilità e Traffico. In conseguenza di tale trasferimento sostiene di avere subito una riduzione (strutturale) dei redditi per cui le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 non sarebbero più attendibili. Dall'esame delle dichiarazioni si evince una effettiva riduzione del reddito lordo percepito: ma si evince anche una riduzione delle imposte che compensa tale riduzione. Di fatto, secondo il criterio adottato da questo Tribunale
(retribuzione annuale al netto delle imposte Irpef e addizionali regionali e comunali Irpef calcolata su 12 mesi), la media della retribuzione del sig. CP_1
è cambiata di poco nel tempo. Ed invero se si calcola il reddito effettivo (al netto delle imposte) diviso per 12 mesi si ottiene una media su 3 anni di Euro 2327,11 che scende a 2297 Euro al mese se calcolata su quattro anni: quindi l'effetto della riduzione è di circa 40
Euro. A voler invece considerare solo i redditi percepiti nel 2023 si evidenzia un reddito mensile di 2210 Euro che, rispetto alla media triennale è evidenzia una riduzione di 100 Euro al mese e rispetto alla media quadriennale di 87 Euro. Ed anche rispetto all'anno di maggio guadagno (2021) la discesa è di circa 200 Euro.
8.2. La sig.ra è agente scelto della Polizia Locale. Parte_1
Anche il reddito della sig.ra ha subito una riduzione tra il 2020 e il Parte_1
2022 (scendendo da Euro 2101 mensili fino a Euro 1865) per poi risalire parzialmente nel 2023 a Euro 1919.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Di fatto, considerando le due medie triennali e quadriennali, vi è una differenza retributiva tra le parti oscillante intorno ai 300 Euro a favore del sig. CP_1 differenza che nell'ultimo anno si è assestata a circa 200 Euro al mese. A tale proposito va evidenziato che il recente miglioramento della posizione lavorativa della sig.ra (da posizione C2 a posizione C3) non Parte_1 sembrerebbe avere comportato un aumento anche economico allo stato. In ogni caso poiché la media dei redditi è quella sopra evidenziata e gli scostamenti annuali dalla media sono minimali si ritiene di mantenere come riferimento, per il calcolo del contributo al mantenimento della minore, le somme sopra indicate. In ordine alle spese va subito detto che, dopo la separazione di fatto (la convivenza si è interrotta il l° primo luglio 2023) la sig.ra ha lasciato la Parte_1 casa familiare e si è trasferita successivamente in una casa acquistata dal padre di lei. Il sig. è rimasto nella casa di sua proprietà. CP_1
Attualmente il sig. vive in via Pietro Toselli 9/4, casa di sua proprietà e CP_1 quindi non ha oneri abitativi. La sig.ra si è trasferita, con la minore, in Genova, Largo Merlo 183/15, Parte_1 casa acquistata dal di lei padre: anche lei non ha quindi oneri abitativi. Va ricordato che il trasferimento della minore è stato concordato in udienza tra le parti in quanto a esplicita domanda del giudice delegato il sig. CP_1
“dichiara di non opporsi a questo trasferimento. Il giudice, rilevato che il sig. CP_1 non si oppone, autorizza il trasferimento della minore assieme alla madre nella nuova abitazione di Largo Merlo civico 183 int. 15”.
8.3. Entrambi devono mantenersi per cui si può computare per spese di vitto e utenze domestiche una somma mensile di 700 Euro complessive. La sig.ra ha una esposizione debitoria per cui ha anche avviato una Parte_1 procedura per sovraindebitamento. Peraltro in aiuto della stessa è intervenuto il padre della medesima, come dedotto in atti.
Attualmente la sig.ra subisce dedotta la cessione del quinto della Parte_1 retribuzione che terminerà tra circa 40 mensilità, dovuta alla sua situazione debitoria (DOC. 11). Va peraltro sottolineato che tale esposizione debitoria è antecedente alla convivenza tra le parti e non è comunque stata determinata da spese correlate alla vita familiare. Tale detrazione risulta dalla busta paga prodotta.
Il sig. ha dedotto di dover pagare mensilmente 500,00 Euro al padre. CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 La difesa della sig.ra in udienza, ha eccepito che di tali versamenti Parte_4 non è prodotta in atti alcuna documentazione (né risultano tali versamenti dagli estratti c/c) e che il padre è pensionato ma non se ne conoscono i redditi per cui non si può ritenere dimostrato che sia in uno stato di bisogno per cui occorrerebbe allora estendere l'istrutturia.
Ritiene questo Tribunale che le spese dedotte dal sig. non debbano CP_1 essere considerate ai fini della valutazione del contributo al mantenimento della figlia minore in quanto spese non determinate dalla vita in comune delle due parti e che quindi potevano e possono essere evitate.
Per quanto attiene alle spese della sig.ra in linea generale, trattandosi Parte_1 di debiti contratti non in conseguenza della convivenza, non se ne dovrebbe tenere conto. Se ne terrà conto nel calcolo che segue solo perché, essendo comunque una somma detratta coattivamente dallo stipendio, la sig.ra Parte_1 subisce comunque una decurtazione e quindi il reddito disponibile è in oggi inferiore a quello che emerge dalla dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, prendendo come riferimento il reddito del 2023 e le spese sopra indicate, le parti dispongono del seguente reddito al netto di imposte e spese:
% % Genivore (padre/madre) Padre Madre Parte_5
Reddito medio mensile da lavoro 2210,00 1919,00
Spese mantenimento personali -500 -500
Spese debiti -258
Spese alloggio -200 -200
Reddito medio triennale netto 1510,00 961,00 2471,00 61,11 38,89
8.4. Ritenendo che al mantenimento ordinario della figlia debba essere destinato il 35% del reddito complessivo delle parti, da suddividersi tra le stesse in ragione del 61% a carico del padre e del 39% a carico della madre si ottengono i seguenti risultati:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 FIGLI Reddito mensile medio totale 2471,00 Spese figli complessive (%35) 35% 865 : quota proporzionale al Pt_5 reddito 61% 528 Moglie: quota proporzionale al reddito 39% 337
L'offerta del sig. che ha dichiarato di essere disponibile a versare 250,00 CP_1
Euro alla madre, oltre metà della mensa e a lasciare che la madre percepisca il 100% dell'AUU appare quindi congrua.
9. Ai fini della ripartizione delle spese straordinarie ritiene questo ufficio di non computare la cessione del quinto sullo stipendio della madre perché, come già detto, spesa non dipendente dalla convivenza. Di conseguenza il rapporto tra i redditi delle parti sarebbe il seguente:
% % CONIUGE ( ) Parte_6 Parte_5 Parte_5
Reddito medio mensile da lavoro 2210,00 1919,00
Spese mantenimento personali -500 -500
Spese debiti
Spese alloggio -200 -200
Reddito medio triennale netto 1510,00 1219,00 2729,00 55,33 44,67
Si ritiene di adottare tale percentuale di ripartizione delle spese straordinarie in quanto, tolti i debiti personali, la differenza strutturale tra i redditi delle stesse è di 55,3 a 44,6% Di conseguenza le spese straordinarie vanno ripartite per il 55% a carico del padre e per il 45% a carico della madre.
10. Poiché introdotta nel presente procedimento va infine trattata anche la domanda per l'iscrizione all'asilo. Il padre propone l'iscrizione della figlia alla Sezione Primavera dell'Istituto Maestre Pie di Sant'Agata il cui costo di iscrizione all'anno scolastico è di Euro 100,00, il contributo annuale per il riscaldamento di Euro 250,00, nonché la retta
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 mensile di Euro 250,00, oltre ad Euro 6,00 al pasto per il servizio mensa: il padre ha dichiarato di essere disponibile a sopportare tutti i costi inerenti l'iscrizione e la frequentazione di tale asilo da parte della figlia minore. La sig.ra si è opposta in quanto si tratta di un asilo privato (gestito da Parte_1 suore) mentre le preferisce un asilo pubblico vicino a casa. A tale proposito ha evidenziato che l'asilo proposto da sig. in piazza Manzoni è scomodo CP_1 perché lei dovrebbe prendere l'autovettura per portare la minore e poi per riprenderla. Invece l'asilo Aurora proposto dalla madre è a pochi metri da casa, ha molti operatori rispetto al numero di bambini (1 ogni 4 bambini), è molto pulito, il cibo è cucinato da una cuoca. C'è il prescuola e il doposcuola e il centro estivo dentro l'asilo. Sul punto il padre ha evidenziato che, se è pur vero che la deve andare Parte_1 in auto a tale asilo è altrettanto vero che poiché lavora al matitone passa per forza davanti a tale asilo. A sua volta la madre ha evidenziato che quando inizia il turno alle 06.50 non porta certo la figlia all'asilo a quell'ora e quindi è meglio che l'asilo sia vicino a casa dove può accompagnarla il nonno, mentre quando inizia il turno in pomeriggio può evitare di prendere appositamente l'auto solo per portare la figlia all'asilo e poi tornare a casa.
E' noto come questo Tribunale ritenta che la scelta dell'asilo privato, se non concordata tra le parti, debba essere posta integralmente a carico della parte richiedente laddove invece le spese per l'asilo pubblico vanno condivise. Nel caso di specie, però, vi è opposizione all'asilo privato per ragioni non economiche.
A tale proposito, non essendo competenza del Tribunale sindacare le scelte educative e valoriali sottese alla scelta di un asilo da parte dei genitori, si ritiene di condividere la proposta materna in quanto l'asilo proposto dalla stessa è vicina al luogo di collocazione prevalente della figlia. Ed invero nella scelta di un asilo incide anche la scelta della rete amicale che riguarda il minore e indubbiamente la collocazione nel quartiere dell'asilo permetterà alla minore di stabilire una rete di relazioni con i coetanei che può continuare anche al di fuori dell'asilo stesso (circostanza molto più difficile ove frequenti un asilo lontano da casa). Né va sottaciuta l'esigenza della minore di evitare spostamenti prolungati solo per andare all'asilo laddove ha la possibilità di andare ad un asilo raggiungibile a piedi da casa: ed i giorni in cui la minore sta con la madre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 sono prevalenti rispetto a quelli in cui sta con il padre e questi è tenuto ad accompagnarla all'asilo. Va quindi autorizzata la madre ad iscrivere la minore presso l'asilo Aurora.
11. Stante l'accordo raggiunto dalle parti sulla frequentazione, l'accoglimento della proposta del padre in ordine al mantenimento, la prevalenza della domanda della madre sulle spese straordinarie e l'accoglimento della domanda della madre in ordine all'iscrizione all'asilo si ritiene di compensare le spese sussistendo una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
1. Affida in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
2. Prende atto ed omologa il seguente accordo sulla frequentazione della figlia minore da parte dei genitori: a. Quando la minore andrà all'asilo gli orari di frequentazione saranno i seguenti: i. Settimana 1 ii. Dal venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo presso il padre. Il resto dei giorni presso la madre iii. Settimana 2 iv. Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dall'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo presso il padre. Il resto della settimana con la madre b. Le parti potranno modificare i due pernottamenti infrasettimanali su accordo. c. In mancanza di accordo varranno gli orari sopra indicati d. Per gli scambi del minore sarà il genitore che deve ricevere la figlia ad andarla a prendere dall'altro genitore.
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3. Per la riconsegna del figlio nel caso in cui la madre o il padre siano al lavoro potranno andare a prendere la minore (o riceverla) solo i due padri dei genitori.
4. Per quanto riguarda le festività infrannuali: a. tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza tra i genitori stessi;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa dell'altro genitore entro le ore 10 se non c'è scuola); b. per l'anno in corso col padre il 1/11/24, 25/4/25, il 2/6/25, le restanti feste con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c. vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 24/12 fino al 25 mattina ore 10.00, la figlia starà col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2024, 1°periodo con la madre;
d. vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2025 sabato e domenica con la madre;
e. vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
fino al quarto anno di età della figlia ciascun genitore trascorrerà con la stessa quindici giorni non consecutivi (quindi non più di una settimana consecutiva)
5. Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
6. Le parti concordano che il padre richiederà e verserà l'assegno unico di 69 Euro alla moglie non appena ricevuto. Non appena la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 madre potrà richiedere l'assegno unico le parti concordano che lo percepirà direttamente la madre
Dispone che il padre, sig. versi un assegno per contributo al CP_1 mantenimento della figlia minorenne che determina in € Per_1
250,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra a Parte_1 decorrere dal febbraio 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal febbraio 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole: 55% a carico del padre e 45% a carico della madre.
Dispone che le spese della mensa siano suddivise al 50% tra le parti.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Autorizza la madre ad iscrivere la minore presso l'asilo Aurora.
Spese compensate.
Genova, lì 04/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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