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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei giudici:
Presidente dott.ssa Ada CA, relatore
Giudice dott. Roberto Bonino
Giudice dr.ssa Alessandra Mainella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2653/2023 promossa da
Parte_1
(C.F./P.IVA. ), in persona della propria Curatrice,
[...] P.IVA_1
dott.ssa elettivamente domiciliato in Via C.R. Ceccardi, presso lo Parte_2 Pt_1
studio dell'avv. Stefano Podestà che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,
- attore –
CONTRO
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi elettivamente domiciliati in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piazza della Vittoria 12/24 presso lo studio dell'avv. Federico Montaldo che li Pt_1
rappresenta e difende come da mandato in atti,
- convenuti –
E CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Via Controparte_2 C.F._3 Pt_1
Giovanni AS Invrea 11/13, presso lo studio e la persona dell'avv. Ermanno Peyrone come da mandato in atti, in sostituzione dei precedenti difensori che hanno dismesso il mandato, convenuta
E CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in via Roma CP_3 C.F._4 Pt_1
10/10 presso e nello studio dell'avv. Guido Galliano che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
- convenuta -
Oggetto: AZIONE DI RIDUZIONE DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DA PARTEDEL
OR AL
CONCLUSIONI
FALLIMENTO AUTENZIO STEFANO:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa istanza (anche istruttoria),
I. nel merito:
I.
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto, in capo al Fallimento attore, di ottenere, ex artt. 554 Cod. Civ., 42 e 43 L.F., e/o come meglio, la riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e Persona_1
pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., Pt_1
per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti,
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
I.
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto, in capo al attore, ex art. 2900 Parte_1
Cod. Civ., di esercitare in via surrogatoria i diritti e le azioni del legittimario pretermesso, in ordine al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e Persona_1
pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., ed Pt_1
in particolare il diritto di ottenere, ex artt. 554 Cod. Civ., 42 e 43 L.F., e/o come meglio, la riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo, come sopra pubblicato, per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti,
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
I.
3. in ulteriormente via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità, ex art. 626 Cod. Civ., e/o come meglio, in ordine al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del Persona_1
20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., quantomeno in Pt_1
riferimento alle disposizioni a favore del nipote del de cuius, IG. , Controparte_1
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., quantomeno in ordine alle clausole a favore del nipote del de cuius, IG. , per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e Controparte_1
ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
II. in via istruttoria: si insta per la concessione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, ed, in particolare, di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI c., n. 2), c.p.c., del 24/04/2024, di C.T.U. e di ordine di esibizione, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte IG.ra ; CP_3
III. in ogni caso: con vittoria di spese”. Per la convenuta : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previo accertamento della quota ereditaria spettante ad ed effettuata la riunione ttizia dell'asse ereditario, Parte_1
- accogliere le domande della Curatela attrice per quanto di ragione, comunque riconoscendo ad
quota di legittima non superiore ad un terzo dell'intero asse ereditario, Parte_1
gravante esclusivamente sulle quote, se non dichiarate nulle, disposte per testamento a favore dei convenuti e;
in ogni caso senza alcuna lesione e/o invasione Controparte_1 CP_3
della quota di legittima, e/o comunque di quella disposta per testamento, spettante a favore di
e riservata azione di reintegra della quota di legittima lesa di quest'ultima, con Controparte_2
ogni conseguenziali provvedimenti e statuizioni;
- respingere ogni e tutte le domande, istanze ed eccezioni svolte da parte di , in CP_3
quanto infondate, in fatto ed in diritto, non provate e/o prescritte: in particolare rigettando ogni domanda, eccezione, istanza in relazione all'asserito e contestato contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in via Martin Piaggio n.° 13/7A, relativi asseriti e contestati Pt_1
patti modicativi e relative asserite e contestate quietanze di pagamento, nonché b) in relazione alle asserite e contestate poste passive d'eredità dalla medesima indicate, in particolare per quelle di cui al punto 8) della comparsa di costituzione e risposta, inerenti il predetto asserito e contestato preliminare di venditae successivi asseriti e contestati patti modicativi-aggiuntivi e asserite e contestate quietanze di pagamento, con ogni conseguenziale e connesso provvedimento e statuizione.
Vinte le spese di lite in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario e che sottolinea e richiede la valutazione della non necessarietà della presenza della IG.ra CP_2
nel presente Giudizio nel quale è stata convenuta”.
Per la convenuta CP_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, determinare le quote di legittima spettanti ai legittimari, nella misura di legge e nel rispetto, per il resto, delle volontà testamentarie di quanto alla quota Persona_1
disponibile.
Con riserva della IG.a di far valere in altro giudizio i propri diritti contrattuali ed i CP_3
propri conseguenti crediti nei confronti degli eredi, derivanti dal contratto preliminare di vendita della quota indivise del 50% dell'immobile sito in Via Martin Piaggio 13, int. 7A e Pt_1
relative pertinenze, stipulato con il IG. e di cui vi è menzione in atti. Persona_1 Fermo il richiamo per quanto di ragione alle istanze istruttorie tutte formulate nel processo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, il titolare Parte_1
dell'impresa (di seguito, anche “il ”), ha Parte_1 Parte_1
proposto l'azione di riduzione nei confronti degli eredi designati dal testamento olografo di
, padre di , dichiarato fallito in data anteriore alla Persona_1 Parte_1
redazione di detto testamento, chiedendo l'accoglimento delle domande e conclusioni precisate in epigrafe ed allegando:
che nel testamento recante la data del 10/12/2010, pubblicato a rogito del Notaio
di in data 20/9/2022, il de cuius aveva Persona_2 Pt_1 Persona_1
totalmente pretermesso il figlio legittimario , dichiarato fallito in data Parte_1
10/12/2009, ossia anteriormente alla redazione del testamento;
che, più precisamente, il testatore aveva lasciato a – da tempo sua compagna e CP_3
convivente – l'usufrutto vita natural durante della propria abitazione in Via Piaggio Pt_1
13/7 e 1/3 indiviso dell'immobile stesso, e aveva disposto dello stesso immobile, quanto a
1/3, al proprio nipote (figlio di ), e per 1/3 alla propria moglie dalla Controparte_1 Pt_1
quale era separato dal 1974, Controparte_2
che, inoltre, il defunto aveva altresì lasciato, in parti uguali di 1/3 ciascuno, a , a CP_3
e a le proprie quote della , nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
– sempre in tre parti uguali – il denaro in giacenza su un conto corrente e ogni altro bene
(tra cui un automezzo);
che in forza dell'art. 43 L.F., la Curatela aveva titolo di agire direttamente a tutela della quota di riserva del figlio – in fallimento – e nell'interesse dei creditori, onde apprendere all'attivo ex art. 42 L.F. i valori spettanti.
Nella comparsa di citazione e risposta tempestivamente depositata, i convenuti
[...]
e , hanno aderito integralmente alle domande CP_2 Parte_1 Controparte_1
del . In particolare, coniuge separata senza addebito del de Parte_1 Controparte_2
cuius, si è riservata azione di riduzione in separato giudizio, essendo anch'essa stata lesa dal testamento. D'altro canto, la convenuta si è opposta alle domande attoree, contestando la CP_3
legittimazione attiva del Fallimento alla domanda di riduzione e la sua fondatezza;
nel merito ha fatto presente di vantare diversi crediti gravanti sulla massa ereditaria e di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con in forza del quale ella Persona_1
gli aveva in passato già corrisposto l'importo di € 300.000 in adempimento del preliminare contenente la promessa di vendita del 50% indiviso dell'immobile, e pertinenze, sito in Via
Piaggio 13/7 A, rimasto inadempiuto dal de cuius. Allo scopo insisteva, altresì, per l'ammissione di vari mezzi istruttori, tra cui l'interrogatorio formale, l'esperimento di una
CTU per determinare la determinazione della massa ereditaria, nonché istanza di verificazione con CTU grafologica per accertare l'autenticità della firma del preliminare sopra citato.
L'ampia disamina condotta in udienza con i difensori in più udienze non ha condotto alla sperata conciliazione della causa, ma ha portato ad alcuni necessari chiarimenti che costituiscono acquisizioni raggiunte da tutte le parti in giudizio nelle difese finali. All'udienza di precisazione delle conclusioni, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In via preliminare, in punto di legittimazione attiva, occorre osservare che, nell'ambito della successione necessaria, il curatore fallimentare del legittimario può legittimamente esercitare l'azione di riduzione, quale azione di natura patrimoniale, non già in via surrogatoria, ma per effetto dello spossessamento fallimentare ex art. 42 L. Fall. che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni (tra i quali sono da ricomprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario) e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al curatore dalla art. 43 L.
Fall. (si veda Cass Sez. 2, Sentenza n. 11737 del 15/05/2013).
Nel merito, ritiene questo Tribunale che la domanda del debba essere accolta. Parte_1
Nella successione testamentaria il de cuius ha, infatti, totalmente Persona_1
pretermesso il figlio , al quale spettava, invece, un terzo dell'asse Parte_1
ereditario, ai sensi dell'art. 542 c.c.. A fronte dell'accertamento della qualità di legittimario pretermesso in capo a , la riduzione delle quote degli eredi ai fini della Parte_1
reintegrazione della legittima deve operare a favore del , stante Parte_1
la procedura fallimentare ancora oggi in essere. La quota di legittima riservata al figlio e alla moglie separata Parte_1 [...]
è pari a 1/3 ciascuno ai sensi dell art. 542, c.c. mentre la quota disponibile è pari CP_2
ad 1/3. La quota di legittima spettante all' attore deve pertanto essere reintegrata ex artt.
553 e 554 c.c. disponendo la corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il padre ha integralmente pretermesso il figlio al quale spetta la quota di 1/3 Pt_1
del patrimonio ereditario.
In particolare, l'asse ereditario al momento del decesso era composto dall'appartamento sito in in via Martin Piaggio 13/7 A (compreso il posto macchina condominiale e la Pt_1
cantina pertinenziale), dalle quote della società e da altri beni Controparte_4
genericamente indicati in atto di citazione;
il diritto di proprietà di tale appartamento veniva suddiviso dal testatore in tre parti uguali tra il proprio nipote, (figlio del Controparte_1
fallito), la moglie separata, e la compagna , alla quale veniva Controparte_2 CP_3
lasciato anche l'usufrutto vitalizio su detto immobile, ossia sui due terzi (avendo disposto il testatore a favore della stessa la proprietà per un terzo).
Sempre in relazione a tale immobile e relative pertinenze, il figlio avrebbe avuto Pt_1
diritto ad un terzo: pertanto, tale quota di un terzo dell'immobile deve essergli riconosciuta.
Ai fini della reintegrazione della legittima, non potendo essere intaccata la quota di un terzo di , anch'essa legittimaria in quanto coniuge separata, dovranno ridursi le Controparte_2
quote proprietarie degli eredi legittimi non legittimari e . Di Controparte_1 CP_3
conseguenza, il nipote diventerà proprietario del predetto immobile per Controparte_1
1/6 e diventerà parimenti proprietaria di 1/6 e subirà anche, in correlazione al CP_3
maggior beneficio ricevuto dalla stessa in sede testamentaria (l'usufrutto vitalizio), la liberazione dal peso dell'usufrutto della quota spettante al Fallimento.
In concreto, all'esito dell'azione il compendio immobiliare risulterà intestato, pertanto, per un terzo al , per un terzo a , per un sesto a e per un Parte_1 Controparte_2 CP_3
sesto a . La quota di proprietà di (1/6) e quella di Controparte_1 Controparte_1
(1/3) saranno altresì gravate dall'usufrutto di , che insisterà, Controparte_2 CP_3
pertanto, sulla metà dell'immobile (1/6 + 1/3).
In relazione alla società , occorre osservare che, prima della delazione Controparte_4
ereditaria, la stessa apparteneva nella misura del 90% a e per il restante Persona_1
10% a Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, devono ridursi – a CP_3 favore del – le quote pervenute mortis causa a e a , Parte_1 Controparte_1 CP_3
i quali saranno, rispettivamente, soci al 15% e al 25% (15% + 10% già posseduti), mentre il e saranno entrambi proprietari del 30% delle quote societarie. Parte_1 Controparte_2
Per quanto concerne la restante parte dell'asse ereditario, pur essendovi nell'atto di citazione un generico riferimento alle somme depositate presso i vari conti correnti del defunto e a un'automobile, non essendo stato fornito alcun elemento utile ai fini dell'individuazione di tali beni, nulla può essere disposto.
Infine, occorre rilevare come in causa, oltre alla domanda di riduzione, non sia stata proposta alcuna altra domanda, né riconvenzionale né trasversale, a parte le subordinate, che sono state assorbite dall'accoglimento della domanda principale. Non è stata proposta domanda di divisione della comunione ereditaria che consegue all'accoglimento dell'azione costitutiva di riduzione del testamento e neppure alcuna altra domanda da parte di CP_3
, in relazione al contratto preliminare, pur riservandosi espressamente la facoltà di
[...]
esperirle in futuro.
Le spese di lite del presente procedimento, calcolate in base a tariffa con riferimento al valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da tabella di seguito riportata. Posto che l'individuazione della parte soccombente va compiuta con riferimento all'esito finale del processo, dunque sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria, si ritiene che l'adesione dei convenuti Pt_1
, e alle domande avanzate dal
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
giustifichi la compensazione delle spese processuali tra le parti citate, dovendo invece individuare quale soccombente la convenuta , che si è opposta alle domande CP_3
attoree, con conseguente condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova
Terza sezione civile in composizione collegiale
pronunciando in via definitiva
così provvede
ACCERTA E DICHIARA
la qualità di legittimario pretermesso in capo a , in quanto figlio del Parte_1
defunto , ad opera del testamento 10/12/2010, pubblicato con atto a Persona_1
rogito del Notaio di in data 20/9/2022, repertorio notarile n. Persona_2 Pt_1
83759;
DICHIARA
la quota del patrimonio ereditario riservata ex lege al figlio , pari ad un Parte_1
terzo;
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore di e CP_3 Controparte_1
lesive della quota di legittima di e, conseguentemente Parte_1
EG
al titolare dell'impresa la Parte_1 Parte_1
quota indivisa di 1/3 dei seguenti beni immobili ereditari:
1. appartamento sito in Via Piaggio civico 13 interno 7 A, posto al primo Pt_1
quarto, con annessa cantina.
L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di con i seguenti Pt_1
dati tecnici:
Sez. GEA foglio 102 mappale 300 sub 45, in via Martin Piaggio, civ n. 13 interno 7A, piano 4-S1, zona censuaria 1 Categ. A2 classe 5 vani 7,5;
2. posto auto di pertinenza in Via Martin Piaggio civico numero 13 (tredici), posto al piano primo sottostrada;
l'immobile in oggetto è censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Sez. GEA foglio 102 mappale 300 sub 25, in via Martin Piaggio, Pt_1
civ n. 13 piano S1, zona censuaria 1 Categ. C6 classe 9 metri quadri 11.
EG
al titolare dell'impresa la Parte_1 Parte_1
quota indivisa del 30% della società Controparte_4
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla trascrizione della Pt_1
sentenza;
ON
a rimborsare al le spese legali del giudizio CP_3 Parte_1
liquidate in euro 7.616,00 per compensi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei giudici:
Presidente dott.ssa Ada CA, relatore
Giudice dott. Roberto Bonino
Giudice dr.ssa Alessandra Mainella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2653/2023 promossa da
Parte_1
(C.F./P.IVA. ), in persona della propria Curatrice,
[...] P.IVA_1
dott.ssa elettivamente domiciliato in Via C.R. Ceccardi, presso lo Parte_2 Pt_1
studio dell'avv. Stefano Podestà che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,
- attore –
CONTRO
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi elettivamente domiciliati in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piazza della Vittoria 12/24 presso lo studio dell'avv. Federico Montaldo che li Pt_1
rappresenta e difende come da mandato in atti,
- convenuti –
E CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Via Controparte_2 C.F._3 Pt_1
Giovanni AS Invrea 11/13, presso lo studio e la persona dell'avv. Ermanno Peyrone come da mandato in atti, in sostituzione dei precedenti difensori che hanno dismesso il mandato, convenuta
E CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in via Roma CP_3 C.F._4 Pt_1
10/10 presso e nello studio dell'avv. Guido Galliano che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
- convenuta -
Oggetto: AZIONE DI RIDUZIONE DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DA PARTEDEL
OR AL
CONCLUSIONI
FALLIMENTO AUTENZIO STEFANO:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa istanza (anche istruttoria),
I. nel merito:
I.
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto, in capo al Fallimento attore, di ottenere, ex artt. 554 Cod. Civ., 42 e 43 L.F., e/o come meglio, la riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e Persona_1
pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., Pt_1
per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti,
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
I.
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto, in capo al attore, ex art. 2900 Parte_1
Cod. Civ., di esercitare in via surrogatoria i diritti e le azioni del legittimario pretermesso, in ordine al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e Persona_1
pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., ed Pt_1
in particolare il diritto di ottenere, ex artt. 554 Cod. Civ., 42 e 43 L.F., e/o come meglio, la riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo, come sopra pubblicato, per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti,
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
I.
3. in ulteriormente via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità, ex art. 626 Cod. Civ., e/o come meglio, in ordine al testamento olografo del de cuius fu IG. datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del Persona_1
20/09/2022, con atto a ministero Notaio , iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2
Distretti Riuniti di e Chiavari, N. 83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., quantomeno in Pt_1
riferimento alle disposizioni a favore del nipote del de cuius, IG. , Controparte_1
e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della legittima relativa al Fallimento attore mediante riduzione delle disposizioni di cui al predetto testamento olografo del de cuius fu IG. Persona_1
datato 10/12/2010, e pubblicato con atto del 20/09/2022, con atto a ministero Notaio
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Chiavari, N. Persona_2 Pt_1
83.759 Rep. – N. 40.654 Racc., quantomeno in ordine alle clausole a favore del nipote del de cuius, IG. , per la quota di 1/3, e/o per la eventuale diversa meglio vista e Controparte_1
ritenuta quota che dovesse emergere nel corso del Giudizio, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei relativi beni, per i motivi di cui in atti;
II. in via istruttoria: si insta per la concessione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, ed, in particolare, di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI c., n. 2), c.p.c., del 24/04/2024, di C.T.U. e di ordine di esibizione, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte IG.ra ; CP_3
III. in ogni caso: con vittoria di spese”. Per la convenuta : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previo accertamento della quota ereditaria spettante ad ed effettuata la riunione ttizia dell'asse ereditario, Parte_1
- accogliere le domande della Curatela attrice per quanto di ragione, comunque riconoscendo ad
quota di legittima non superiore ad un terzo dell'intero asse ereditario, Parte_1
gravante esclusivamente sulle quote, se non dichiarate nulle, disposte per testamento a favore dei convenuti e;
in ogni caso senza alcuna lesione e/o invasione Controparte_1 CP_3
della quota di legittima, e/o comunque di quella disposta per testamento, spettante a favore di
e riservata azione di reintegra della quota di legittima lesa di quest'ultima, con Controparte_2
ogni conseguenziali provvedimenti e statuizioni;
- respingere ogni e tutte le domande, istanze ed eccezioni svolte da parte di , in CP_3
quanto infondate, in fatto ed in diritto, non provate e/o prescritte: in particolare rigettando ogni domanda, eccezione, istanza in relazione all'asserito e contestato contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in via Martin Piaggio n.° 13/7A, relativi asseriti e contestati Pt_1
patti modicativi e relative asserite e contestate quietanze di pagamento, nonché b) in relazione alle asserite e contestate poste passive d'eredità dalla medesima indicate, in particolare per quelle di cui al punto 8) della comparsa di costituzione e risposta, inerenti il predetto asserito e contestato preliminare di venditae successivi asseriti e contestati patti modicativi-aggiuntivi e asserite e contestate quietanze di pagamento, con ogni conseguenziale e connesso provvedimento e statuizione.
Vinte le spese di lite in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario e che sottolinea e richiede la valutazione della non necessarietà della presenza della IG.ra CP_2
nel presente Giudizio nel quale è stata convenuta”.
Per la convenuta CP_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, determinare le quote di legittima spettanti ai legittimari, nella misura di legge e nel rispetto, per il resto, delle volontà testamentarie di quanto alla quota Persona_1
disponibile.
Con riserva della IG.a di far valere in altro giudizio i propri diritti contrattuali ed i CP_3
propri conseguenti crediti nei confronti degli eredi, derivanti dal contratto preliminare di vendita della quota indivise del 50% dell'immobile sito in Via Martin Piaggio 13, int. 7A e Pt_1
relative pertinenze, stipulato con il IG. e di cui vi è menzione in atti. Persona_1 Fermo il richiamo per quanto di ragione alle istanze istruttorie tutte formulate nel processo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, il titolare Parte_1
dell'impresa (di seguito, anche “il ”), ha Parte_1 Parte_1
proposto l'azione di riduzione nei confronti degli eredi designati dal testamento olografo di
, padre di , dichiarato fallito in data anteriore alla Persona_1 Parte_1
redazione di detto testamento, chiedendo l'accoglimento delle domande e conclusioni precisate in epigrafe ed allegando:
che nel testamento recante la data del 10/12/2010, pubblicato a rogito del Notaio
di in data 20/9/2022, il de cuius aveva Persona_2 Pt_1 Persona_1
totalmente pretermesso il figlio legittimario , dichiarato fallito in data Parte_1
10/12/2009, ossia anteriormente alla redazione del testamento;
che, più precisamente, il testatore aveva lasciato a – da tempo sua compagna e CP_3
convivente – l'usufrutto vita natural durante della propria abitazione in Via Piaggio Pt_1
13/7 e 1/3 indiviso dell'immobile stesso, e aveva disposto dello stesso immobile, quanto a
1/3, al proprio nipote (figlio di ), e per 1/3 alla propria moglie dalla Controparte_1 Pt_1
quale era separato dal 1974, Controparte_2
che, inoltre, il defunto aveva altresì lasciato, in parti uguali di 1/3 ciascuno, a , a CP_3
e a le proprie quote della , nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
– sempre in tre parti uguali – il denaro in giacenza su un conto corrente e ogni altro bene
(tra cui un automezzo);
che in forza dell'art. 43 L.F., la Curatela aveva titolo di agire direttamente a tutela della quota di riserva del figlio – in fallimento – e nell'interesse dei creditori, onde apprendere all'attivo ex art. 42 L.F. i valori spettanti.
Nella comparsa di citazione e risposta tempestivamente depositata, i convenuti
[...]
e , hanno aderito integralmente alle domande CP_2 Parte_1 Controparte_1
del . In particolare, coniuge separata senza addebito del de Parte_1 Controparte_2
cuius, si è riservata azione di riduzione in separato giudizio, essendo anch'essa stata lesa dal testamento. D'altro canto, la convenuta si è opposta alle domande attoree, contestando la CP_3
legittimazione attiva del Fallimento alla domanda di riduzione e la sua fondatezza;
nel merito ha fatto presente di vantare diversi crediti gravanti sulla massa ereditaria e di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con in forza del quale ella Persona_1
gli aveva in passato già corrisposto l'importo di € 300.000 in adempimento del preliminare contenente la promessa di vendita del 50% indiviso dell'immobile, e pertinenze, sito in Via
Piaggio 13/7 A, rimasto inadempiuto dal de cuius. Allo scopo insisteva, altresì, per l'ammissione di vari mezzi istruttori, tra cui l'interrogatorio formale, l'esperimento di una
CTU per determinare la determinazione della massa ereditaria, nonché istanza di verificazione con CTU grafologica per accertare l'autenticità della firma del preliminare sopra citato.
L'ampia disamina condotta in udienza con i difensori in più udienze non ha condotto alla sperata conciliazione della causa, ma ha portato ad alcuni necessari chiarimenti che costituiscono acquisizioni raggiunte da tutte le parti in giudizio nelle difese finali. All'udienza di precisazione delle conclusioni, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In via preliminare, in punto di legittimazione attiva, occorre osservare che, nell'ambito della successione necessaria, il curatore fallimentare del legittimario può legittimamente esercitare l'azione di riduzione, quale azione di natura patrimoniale, non già in via surrogatoria, ma per effetto dello spossessamento fallimentare ex art. 42 L. Fall. che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni (tra i quali sono da ricomprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario) e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al curatore dalla art. 43 L.
Fall. (si veda Cass Sez. 2, Sentenza n. 11737 del 15/05/2013).
Nel merito, ritiene questo Tribunale che la domanda del debba essere accolta. Parte_1
Nella successione testamentaria il de cuius ha, infatti, totalmente Persona_1
pretermesso il figlio , al quale spettava, invece, un terzo dell'asse Parte_1
ereditario, ai sensi dell'art. 542 c.c.. A fronte dell'accertamento della qualità di legittimario pretermesso in capo a , la riduzione delle quote degli eredi ai fini della Parte_1
reintegrazione della legittima deve operare a favore del , stante Parte_1
la procedura fallimentare ancora oggi in essere. La quota di legittima riservata al figlio e alla moglie separata Parte_1 [...]
è pari a 1/3 ciascuno ai sensi dell art. 542, c.c. mentre la quota disponibile è pari CP_2
ad 1/3. La quota di legittima spettante all' attore deve pertanto essere reintegrata ex artt.
553 e 554 c.c. disponendo la corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il padre ha integralmente pretermesso il figlio al quale spetta la quota di 1/3 Pt_1
del patrimonio ereditario.
In particolare, l'asse ereditario al momento del decesso era composto dall'appartamento sito in in via Martin Piaggio 13/7 A (compreso il posto macchina condominiale e la Pt_1
cantina pertinenziale), dalle quote della società e da altri beni Controparte_4
genericamente indicati in atto di citazione;
il diritto di proprietà di tale appartamento veniva suddiviso dal testatore in tre parti uguali tra il proprio nipote, (figlio del Controparte_1
fallito), la moglie separata, e la compagna , alla quale veniva Controparte_2 CP_3
lasciato anche l'usufrutto vitalizio su detto immobile, ossia sui due terzi (avendo disposto il testatore a favore della stessa la proprietà per un terzo).
Sempre in relazione a tale immobile e relative pertinenze, il figlio avrebbe avuto Pt_1
diritto ad un terzo: pertanto, tale quota di un terzo dell'immobile deve essergli riconosciuta.
Ai fini della reintegrazione della legittima, non potendo essere intaccata la quota di un terzo di , anch'essa legittimaria in quanto coniuge separata, dovranno ridursi le Controparte_2
quote proprietarie degli eredi legittimi non legittimari e . Di Controparte_1 CP_3
conseguenza, il nipote diventerà proprietario del predetto immobile per Controparte_1
1/6 e diventerà parimenti proprietaria di 1/6 e subirà anche, in correlazione al CP_3
maggior beneficio ricevuto dalla stessa in sede testamentaria (l'usufrutto vitalizio), la liberazione dal peso dell'usufrutto della quota spettante al Fallimento.
In concreto, all'esito dell'azione il compendio immobiliare risulterà intestato, pertanto, per un terzo al , per un terzo a , per un sesto a e per un Parte_1 Controparte_2 CP_3
sesto a . La quota di proprietà di (1/6) e quella di Controparte_1 Controparte_1
(1/3) saranno altresì gravate dall'usufrutto di , che insisterà, Controparte_2 CP_3
pertanto, sulla metà dell'immobile (1/6 + 1/3).
In relazione alla società , occorre osservare che, prima della delazione Controparte_4
ereditaria, la stessa apparteneva nella misura del 90% a e per il restante Persona_1
10% a Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, devono ridursi – a CP_3 favore del – le quote pervenute mortis causa a e a , Parte_1 Controparte_1 CP_3
i quali saranno, rispettivamente, soci al 15% e al 25% (15% + 10% già posseduti), mentre il e saranno entrambi proprietari del 30% delle quote societarie. Parte_1 Controparte_2
Per quanto concerne la restante parte dell'asse ereditario, pur essendovi nell'atto di citazione un generico riferimento alle somme depositate presso i vari conti correnti del defunto e a un'automobile, non essendo stato fornito alcun elemento utile ai fini dell'individuazione di tali beni, nulla può essere disposto.
Infine, occorre rilevare come in causa, oltre alla domanda di riduzione, non sia stata proposta alcuna altra domanda, né riconvenzionale né trasversale, a parte le subordinate, che sono state assorbite dall'accoglimento della domanda principale. Non è stata proposta domanda di divisione della comunione ereditaria che consegue all'accoglimento dell'azione costitutiva di riduzione del testamento e neppure alcuna altra domanda da parte di CP_3
, in relazione al contratto preliminare, pur riservandosi espressamente la facoltà di
[...]
esperirle in futuro.
Le spese di lite del presente procedimento, calcolate in base a tariffa con riferimento al valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da tabella di seguito riportata. Posto che l'individuazione della parte soccombente va compiuta con riferimento all'esito finale del processo, dunque sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria, si ritiene che l'adesione dei convenuti Pt_1
, e alle domande avanzate dal
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
giustifichi la compensazione delle spese processuali tra le parti citate, dovendo invece individuare quale soccombente la convenuta , che si è opposta alle domande CP_3
attoree, con conseguente condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova
Terza sezione civile in composizione collegiale
pronunciando in via definitiva
così provvede
ACCERTA E DICHIARA
la qualità di legittimario pretermesso in capo a , in quanto figlio del Parte_1
defunto , ad opera del testamento 10/12/2010, pubblicato con atto a Persona_1
rogito del Notaio di in data 20/9/2022, repertorio notarile n. Persona_2 Pt_1
83759;
DICHIARA
la quota del patrimonio ereditario riservata ex lege al figlio , pari ad un Parte_1
terzo;
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore di e CP_3 Controparte_1
lesive della quota di legittima di e, conseguentemente Parte_1
EG
al titolare dell'impresa la Parte_1 Parte_1
quota indivisa di 1/3 dei seguenti beni immobili ereditari:
1. appartamento sito in Via Piaggio civico 13 interno 7 A, posto al primo Pt_1
quarto, con annessa cantina.
L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di con i seguenti Pt_1
dati tecnici:
Sez. GEA foglio 102 mappale 300 sub 45, in via Martin Piaggio, civ n. 13 interno 7A, piano 4-S1, zona censuaria 1 Categ. A2 classe 5 vani 7,5;
2. posto auto di pertinenza in Via Martin Piaggio civico numero 13 (tredici), posto al piano primo sottostrada;
l'immobile in oggetto è censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Sez. GEA foglio 102 mappale 300 sub 25, in via Martin Piaggio, Pt_1
civ n. 13 piano S1, zona censuaria 1 Categ. C6 classe 9 metri quadri 11.
EG
al titolare dell'impresa la Parte_1 Parte_1
quota indivisa del 30% della società Controparte_4
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla trascrizione della Pt_1
sentenza;
ON
a rimborsare al le spese legali del giudizio CP_3 Parte_1
liquidate in euro 7.616,00 per compensi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA