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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6563/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassano All'Ionio - Residenza Municipale 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cassano All'Ionio 87011 Cassano All'Ionio
CS
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-1223 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Cassano allo Jonio e a Sogert S.p.a., ha impugnato l'intimazione ad adempiere in epigrafe notificatale in data 06.09.2024 e relativa a IMU per l'anno 2020, eccependo la non dovutezza dell'imposta, trattandosi di un terreno non coltivabile, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Cassano allo Jonio non si è costituito in giudizio.
Sogert S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
I motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente sono inammissibili nell'odierna sede, atteso che gli stessi sono tutti relativi al merito della pretesa impositiva e, dunque, eccepibili solo mediante l'impugnazione dell'atto presupposto a quello oggi impugnato.
L'intimazione ad adempiere oggetto di odierna impugnazione, infatti, è stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 9305 del 05/05/2023, mai impugnato dalla ricorrente.
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Sogert s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, in data 01.12.2025. Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6563/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassano All'Ionio - Residenza Municipale 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cassano All'Ionio 87011 Cassano All'Ionio
CS
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-1223 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Cassano allo Jonio e a Sogert S.p.a., ha impugnato l'intimazione ad adempiere in epigrafe notificatale in data 06.09.2024 e relativa a IMU per l'anno 2020, eccependo la non dovutezza dell'imposta, trattandosi di un terreno non coltivabile, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Cassano allo Jonio non si è costituito in giudizio.
Sogert S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
I motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente sono inammissibili nell'odierna sede, atteso che gli stessi sono tutti relativi al merito della pretesa impositiva e, dunque, eccepibili solo mediante l'impugnazione dell'atto presupposto a quello oggi impugnato.
L'intimazione ad adempiere oggetto di odierna impugnazione, infatti, è stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 9305 del 05/05/2023, mai impugnato dalla ricorrente.
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Sogert s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, in data 01.12.2025. Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco