Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dei motivi di merito

    Il ricorso è stato rigettato in quanto i motivi di impugnazione attengono al merito della pretesa impositiva e non all'intimazione ad adempiere. L'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 9305 del 05/05/2023, non è mai stato impugnato dalla ricorrente, rendendo inammissibili le eccezioni di merito sollevate nell'odierna sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 185
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo