Sentenza 11 febbraio 1987
Massime • 1
Perché ricorra l'ipotesi di revocazione rappresentata dalla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è, invece, positivamente stabilita, deve sussistere rapporto di causalità fra questa erronea supposizione e la pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in Mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata con certezza, in tutto o in parte, di segno opposto. Pertanto, nel caso di una deposizione testimoniale erroneamente considerata inesistente e, quindi, non tenuta presente ai fini della decisione, non si configura la detta ipotesi di errore revocatorio, atteso che esula una siffatta certezza, dovendo le dichiarazioni di un teste essere valutate - sia per quanto riguarda la loro effettiva consistenza, sia per quanto riguarda l'attendibilità del dichiarante - dal giudice del merito. L'omesso esame di tali deposizioni, ancorché virtualmente decisive, nel senso che vi sia sufficiente certezza di una diversa soluzione della controversia in base ad esse, è pertanto denunciabile per Cassazione, pure se determinato da una mera svita materiale, come vizio di motivazione. ( V 5463/82, mass n 423231; ( V 6109/81, mass n 416908; ( V 535/81, mass n 411015; ( V 5386/79, mass n 401973; ( V 1178/66, mass n 322359).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1987, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1987 |
Testo completo
Perché ricorra l'ipotesi di revocazione rappresentata dalla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è, invece, positivamente stabilita, deve sussistere rapporto di causalità fra questa erronea supposizione e la pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in Mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata con certezza, in tutto o in parte, di segno opposto. Pertanto, nel caso di una deposizione testimoniale erroneamente considerata inesistente e, quindi, non tenuta presente ai fini della decisione, non si configura la detta ipotesi di errore revocatorio, atteso che esula una siffatta certezza, dovendo le dichiarazioni di un teste essere valutate - sia per quanto riguarda la loro effettiva consistenza, sia per quanto riguarda l'attendibilità del dichiarante - dal giudice del merito. L'omesso esame di tali deposizioni, ancorché virtualmente decisive, nel senso che vi sia sufficiente certezza di una diversa soluzione della controversia in base ad esse, è pertanto denunciabile per Cassazione, pure se determinato da una mera svita materiale, come vizio di motivazione. ( V 5463/82, mass n 423231; ( V 6109/81, mass n 416908; ( V 535/81, mass n 411015; ( V 5386/79, mass n 401973; ( V 1178/66, mass n 322359).*