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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 19/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 901/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DO S.r.l. - X
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 439/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 29/10/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2927T AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
DO cita le sentenze nn. 1554/2025 e n. 1556/2025 di questa sezione depositate il 14.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Lecce impugnava, dinanzi alla C.T.P. di Lecce, l'avviso di accertamento, emesso dalla società DOGRE, concessionaria della riscossione per conto del Comune di
Lecce, relativo alla AP, avviso in forza del quale erano state sottoposte a tassazione le occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate dall'Istituto dal marzo 2004 al dicembre 2004 con strutture metalliche, utilizzate per l'esecuzione di lavori edili su un edificio per civile abitazione di proprietà dello IACP;
l'Istituto invocava l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507 del 1993 nonché dell'articolo 42 del Regolamento comunale, rilevando di essere un ente pubblico non economico che svolgeva attività assistenziale;
accolto il ricorso in primo grado, la società concessionaria proponeva appello, che la Commissione regionale respingeva con la sentenza n. 1682/2014 osservando che l'Istituto, trasformato in Agenzia regionale per la casa con legge regionale del 20 maggio 2014 n. 22, è un ente regionale non economico che agiva direttamente per la Regione;
che l'Istituto non svolgeva attività commerciale e che, pertanto, gli spettava l'esenzione invocata ed, ancora, che l'Istituto aveva occupato il marciapiede per realizzare un intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Puglia e, quindi, come soggetto attuatore della Regione stessa;
Su ricorso della DO s.r.l. la Cassazione cassava la sentenza d'appello affermando che lo I.A.C.P. non rientrava nel novero dei soggetti che possono godere dell'esenzione ratione subiecti dal pagamento della
AP e, decidendo la causa nel merito, rigettava il ricorso di primo grado.
L'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Arca Sud Salento (già I.A.C.P. della Provincia di Lecce) proponeva ricorso per revocazione della sentenza suindicata assumendo che la Corte di legittimità, nella menzionata sentenza, era incorsa in un errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata era fondata sulla supposizione di un fatto (la natura pubblica dell'area cui si riferisce la pretesa AP) la cui verità era incontrastabilmente esclusa (non essendo controverso che tale area apparteneva all'odierna ricorrente) e nel contempo aveva ritenuto erroneamente di poter decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non avvedendosi che la questione (decisiva) concernente la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area medesima, decisa in primo grado in senso favorevole all'Arca Sud Salento, era rimasta assorbita in appello e, pertanto, avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso per revocazione rimettendo gli atti alla CTR di Bari in diversa composizione rilevando che la Cassazione era incorsa nel dedotto errore percettivo laddove aveva ritenuto di poter decidere la causa nel merito, senza considerare che l'annullamento della sentenza della C.T.R., che aveva riconosciuto l'esistenza dell'esenzione ratione subiecti, aveva determinato, necessariamente ed all'evidenza, la reviviscenza processuale della questione, non decisa, relativa all'esistenza della servitù di passaggio pubblico sull'area occupata dalla contribuente, con la conseguente necessità di rinviare per la decisione al giudice di merito per decidere tale ulteriore questione (di merito).
La causa, previa discussione all'udienza del 15.12.2025, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione da esaminare nella presente fase concerne l'esistenza o meno della servitù di passaggio pubblico sull'area occupata dalla contribuente.
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001,
n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
Nel caso di specie i marciapiedi oggetto di occupazione fanno parte di un'area più ampia costituita da zone a verde e parcheggi e gli elementi addotti a sostegno dell'esistenza della servitù di uso pubblico sono: a) la circostanza che che su tale aree nel suo complesso siano state realizzate dal Comune opere di urbanizzazione ("elementi di arredo urbano, pali della luce, campane per la raccolta differenziata, ecc.”) b)
l'assenza di qualunque manufatto, cartello o insegna destinata a chiarire la natura privata dell'area, c)
l'assenza di interclusione dell'area, che possa far concludere per una utilità limitata ai singoli condomini. Dai fotogrammi depositati in atti è agevole rilevare l'accesso libero dalla pubblica via (Indirizzo_1) e la presenza di parcheggi non specificamente destinati all'uso esclusivo dei condomini.
Gli elementi in questione denotano la volontà dell'ente appellate di mettere le aree di proprietà privata a disposizione per l'esercizio dell'uso pubblico con continuità e, proprio la creazione di parcheggi senza alcuna indicazione ( quale ad esempio, la specificazione che i tratta di aree riservate ai condomini), è prova del fatto che le aree in questione siano state destinate al libero accesso da parte dei cittadini e dunque anche i relativi marciapiedi devono ritenersi soggetti ad uso pubblico.
L'appello in questione proposto dalla società concessionaria merita pertanto accoglimento con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese della presente fase e del giudizio di revocazione dinnanzi all Corte di Cassazione, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dell' Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento.
P.Q.M.
La Corte regionale accoglie l'appello proposto da DO e, per l'effetto, conferma l'avvido di accertamento impugnato.
Condanna Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di revocazione dinanzi alla Corte di Cassazione che liquida in € 2.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Lecce, 15.12.2025
Il LA Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 901/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DO S.r.l. - X
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 439/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 29/10/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2927T AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
DO cita le sentenze nn. 1554/2025 e n. 1556/2025 di questa sezione depositate il 14.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Lecce impugnava, dinanzi alla C.T.P. di Lecce, l'avviso di accertamento, emesso dalla società DOGRE, concessionaria della riscossione per conto del Comune di
Lecce, relativo alla AP, avviso in forza del quale erano state sottoposte a tassazione le occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate dall'Istituto dal marzo 2004 al dicembre 2004 con strutture metalliche, utilizzate per l'esecuzione di lavori edili su un edificio per civile abitazione di proprietà dello IACP;
l'Istituto invocava l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507 del 1993 nonché dell'articolo 42 del Regolamento comunale, rilevando di essere un ente pubblico non economico che svolgeva attività assistenziale;
accolto il ricorso in primo grado, la società concessionaria proponeva appello, che la Commissione regionale respingeva con la sentenza n. 1682/2014 osservando che l'Istituto, trasformato in Agenzia regionale per la casa con legge regionale del 20 maggio 2014 n. 22, è un ente regionale non economico che agiva direttamente per la Regione;
che l'Istituto non svolgeva attività commerciale e che, pertanto, gli spettava l'esenzione invocata ed, ancora, che l'Istituto aveva occupato il marciapiede per realizzare un intervento di ristrutturazione finanziato dalla Regione Puglia e, quindi, come soggetto attuatore della Regione stessa;
Su ricorso della DO s.r.l. la Cassazione cassava la sentenza d'appello affermando che lo I.A.C.P. non rientrava nel novero dei soggetti che possono godere dell'esenzione ratione subiecti dal pagamento della
AP e, decidendo la causa nel merito, rigettava il ricorso di primo grado.
L'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Arca Sud Salento (già I.A.C.P. della Provincia di Lecce) proponeva ricorso per revocazione della sentenza suindicata assumendo che la Corte di legittimità, nella menzionata sentenza, era incorsa in un errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata era fondata sulla supposizione di un fatto (la natura pubblica dell'area cui si riferisce la pretesa AP) la cui verità era incontrastabilmente esclusa (non essendo controverso che tale area apparteneva all'odierna ricorrente) e nel contempo aveva ritenuto erroneamente di poter decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non avvedendosi che la questione (decisiva) concernente la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area medesima, decisa in primo grado in senso favorevole all'Arca Sud Salento, era rimasta assorbita in appello e, pertanto, avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso per revocazione rimettendo gli atti alla CTR di Bari in diversa composizione rilevando che la Cassazione era incorsa nel dedotto errore percettivo laddove aveva ritenuto di poter decidere la causa nel merito, senza considerare che l'annullamento della sentenza della C.T.R., che aveva riconosciuto l'esistenza dell'esenzione ratione subiecti, aveva determinato, necessariamente ed all'evidenza, la reviviscenza processuale della questione, non decisa, relativa all'esistenza della servitù di passaggio pubblico sull'area occupata dalla contribuente, con la conseguente necessità di rinviare per la decisione al giudice di merito per decidere tale ulteriore questione (di merito).
La causa, previa discussione all'udienza del 15.12.2025, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione da esaminare nella presente fase concerne l'esistenza o meno della servitù di passaggio pubblico sull'area occupata dalla contribuente.
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001,
n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
Nel caso di specie i marciapiedi oggetto di occupazione fanno parte di un'area più ampia costituita da zone a verde e parcheggi e gli elementi addotti a sostegno dell'esistenza della servitù di uso pubblico sono: a) la circostanza che che su tale aree nel suo complesso siano state realizzate dal Comune opere di urbanizzazione ("elementi di arredo urbano, pali della luce, campane per la raccolta differenziata, ecc.”) b)
l'assenza di qualunque manufatto, cartello o insegna destinata a chiarire la natura privata dell'area, c)
l'assenza di interclusione dell'area, che possa far concludere per una utilità limitata ai singoli condomini. Dai fotogrammi depositati in atti è agevole rilevare l'accesso libero dalla pubblica via (Indirizzo_1) e la presenza di parcheggi non specificamente destinati all'uso esclusivo dei condomini.
Gli elementi in questione denotano la volontà dell'ente appellate di mettere le aree di proprietà privata a disposizione per l'esercizio dell'uso pubblico con continuità e, proprio la creazione di parcheggi senza alcuna indicazione ( quale ad esempio, la specificazione che i tratta di aree riservate ai condomini), è prova del fatto che le aree in questione siano state destinate al libero accesso da parte dei cittadini e dunque anche i relativi marciapiedi devono ritenersi soggetti ad uso pubblico.
L'appello in questione proposto dalla società concessionaria merita pertanto accoglimento con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese della presente fase e del giudizio di revocazione dinnanzi all Corte di Cassazione, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dell' Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento.
P.Q.M.
La Corte regionale accoglie l'appello proposto da DO e, per l'effetto, conferma l'avvido di accertamento impugnato.
Condanna Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Arca Sud Salento al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di revocazione dinanzi alla Corte di Cassazione che liquida in € 2.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Lecce, 15.12.2025
Il LA Il Presidente