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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 973 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marco De Rosis;
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Giusy Zenna e dall'Abogado Alessandro Borganti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 26.07.2012 nel Comune di Corigliano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano Calabro, Anno 2012, Numero 44, Parte II, Serie B); dal matrimonio sono nati due figli: (il 25.02.2013) e Persona_1 [...]
(il 13.06.2015). Persona_2
Con decreto del 29.07.2021 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 29.07.2021
(R.G. 122/2021), il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti ed indicati nel ricorso.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Collocamento genitoriale e affidamento dei figli. Entrambi i figli minori saranno collocati con la madre, , e affidati congiuntamente ad ambedue i Parte_2
genitori. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sui figli.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli stessi verrà assunta in accordo tra i due genitori. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, informando sempre l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
3. Frequentazione dei figli minori. potrà avere e tenere i figli minori Parte_1
con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e alle esigenze dei bambini. In caso di disaccordo tra i genitori, il diritto di frequentazione del padre sarà così regolamentato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16,00 alle 20,00 impegnandosi questi a curare, nello stesso intervallo di tempo, gli impegni sia scolastici che personali dei figli, facultando le parti, in rapporto alle rispettive esigenze, ma soprattutto in considerazione delle esigenze dei minori, di concordare giorni e ore diverse. Il padre potrà alternativamente il giorno di sabato o domenica di ogni settimana tenere con sé í figli minori dalle ore 9,00 alle ore 20,00. I Ratificanti manterranno la piena facoltà di concordare di volta in volta le frequentazioni e il soggiorno dei minori presso ciascun genitore, anche per le festività e le vacanze estive. In caso di disaccordo varranno le seguenti determinazioni: i minori, nel rispetto del principio di alternanza, trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di 7 giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 al 6 gennaio, con cadenza annuale;
di gg. 3 durante le vacanze pasquali, alternando il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
di almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo.
4. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare, sita in Corigliano-Rossano via Aldo Moro, 135 a.u. Corigliano, sarà assegnata alla IG.ra , Parte_2
che ivi abiterà con i figli minori.
5. Mantenimento dei figli. verserà alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per ogni figlio pari ad € 200,00, per un totale complessivo di € 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il pagamento del 50% (100% nei soli periodi di disoccupazione lavorativa della sig.ra delle spese straordinarie fino al raggiungimento della loro Pt_2
autosufficienza economica. Le spese straordinarie relative ai figli, qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
6. Assegno divorzile per il coniuge. verserà, inoltre, alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese un ulteriore assegno mensile di € 100,00, Parte_2
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile per il suo alimento personale nei soli periodi di inattività lavorativa di quest'ultima.
7. Passaporto. Facultare le parti all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei minori, valida anche per l'espatrio.
8. Assenza di rapporti economici ulteriori tra le parti. I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
9. Sulle spese del presente procedimento. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, anche con riferimento alla prole, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 26.07.2012
[...] Parte_2
nel Comune di Corigliano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Corigliano Calabro, Anno 2012, Numero 44, Parte II, Serie B) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025..
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 973 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marco De Rosis;
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Giusy Zenna e dall'Abogado Alessandro Borganti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 26.07.2012 nel Comune di Corigliano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano Calabro, Anno 2012, Numero 44, Parte II, Serie B); dal matrimonio sono nati due figli: (il 25.02.2013) e Persona_1 [...]
(il 13.06.2015). Persona_2
Con decreto del 29.07.2021 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 29.07.2021
(R.G. 122/2021), il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti ed indicati nel ricorso.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Collocamento genitoriale e affidamento dei figli. Entrambi i figli minori saranno collocati con la madre, , e affidati congiuntamente ad ambedue i Parte_2
genitori. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sui figli.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli stessi verrà assunta in accordo tra i due genitori. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, informando sempre l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
3. Frequentazione dei figli minori. potrà avere e tenere i figli minori Parte_1
con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e alle esigenze dei bambini. In caso di disaccordo tra i genitori, il diritto di frequentazione del padre sarà così regolamentato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16,00 alle 20,00 impegnandosi questi a curare, nello stesso intervallo di tempo, gli impegni sia scolastici che personali dei figli, facultando le parti, in rapporto alle rispettive esigenze, ma soprattutto in considerazione delle esigenze dei minori, di concordare giorni e ore diverse. Il padre potrà alternativamente il giorno di sabato o domenica di ogni settimana tenere con sé í figli minori dalle ore 9,00 alle ore 20,00. I Ratificanti manterranno la piena facoltà di concordare di volta in volta le frequentazioni e il soggiorno dei minori presso ciascun genitore, anche per le festività e le vacanze estive. In caso di disaccordo varranno le seguenti determinazioni: i minori, nel rispetto del principio di alternanza, trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di 7 giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 al 6 gennaio, con cadenza annuale;
di gg. 3 durante le vacanze pasquali, alternando il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
di almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo.
4. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare, sita in Corigliano-Rossano via Aldo Moro, 135 a.u. Corigliano, sarà assegnata alla IG.ra , Parte_2
che ivi abiterà con i figli minori.
5. Mantenimento dei figli. verserà alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per ogni figlio pari ad € 200,00, per un totale complessivo di € 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il pagamento del 50% (100% nei soli periodi di disoccupazione lavorativa della sig.ra delle spese straordinarie fino al raggiungimento della loro Pt_2
autosufficienza economica. Le spese straordinarie relative ai figli, qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
6. Assegno divorzile per il coniuge. verserà, inoltre, alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese un ulteriore assegno mensile di € 100,00, Parte_2
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile per il suo alimento personale nei soli periodi di inattività lavorativa di quest'ultima.
7. Passaporto. Facultare le parti all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei minori, valida anche per l'espatrio.
8. Assenza di rapporti economici ulteriori tra le parti. I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
9. Sulle spese del presente procedimento. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, anche con riferimento alla prole, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 26.07.2012
[...] Parte_2
nel Comune di Corigliano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Corigliano Calabro, Anno 2012, Numero 44, Parte II, Serie B) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025..
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola