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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AR Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 nella via Decio Furnò n. 26 – C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Siracusa nel viale Acradina n. 12, presso lo studio dell'Avv.
IE ON - C.F. che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ), corrente in Milano, Piazza Tre Torri, CP_1 P.IVA_1
3, in persona di un procuratore, dott. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Siracusa la chiedendo la CP_1 condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di € 25.538,00 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
a titolo di indennizzo dovuto, al netto dell'acconto già ricevuto di € 5.345,00, in virtù della polizza assicurativa n. 113328373 stipulata con la convenuta a copertura del rischio furto, in specie concretizzatosi in data 07-08.08.2018.
Deduceva che in detta data aveva subito il furto della merce presente nel magazzino di sua proprietà.
Si costituiva la convenuta contestando gli assunti attorei, dei quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, con sentenza n. 1822/2024 emessa in data 8/8/24, il Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda, con condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto, del CP_1 gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 17/6/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto sfornite di prova la quantità e qualità della merce asseritamente sottratta a seguito del furto occorso all'interno del magazzino di proprietà dell'appellante tra il 7 e l'8.08.2018.
1.1.) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
E', altresì, noto che la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio che incombe sull'assicurato, non rivestendo alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (in questo senso v.
Cass. n. 1935/2003).
Nel caso di specie, l'appellante ritiene di avere fornito la prova della corrispondenza tra la merce inserita nell'inventario, consegnato al momento della denuncia, prodotto in atti, e quella effettivamente rubata;
inoltre, lo stesso insiste nell'ammissione della prova per testi non ammessa in primo grado.
Preliminarmente, giova osservare che la prova per testi articolata dall'appellante appare inconducente ai fini del decidere;
infatti, la stessa è volta a provare che la teste indicata, , avesse aiutato il a Testimone_1 Parte_1 redigere il suddetto inventario e che in effetti, lo stesso utilizzasse il detto magazzino quale deposito della merce, adiacente alla propria bancarella.
Il Tribunale, in merito al rigetto del suddetto mezzo istruttorio, ha, correttamente, ritenuto che: “le prove orali richieste dall'attore non sono state ammesse in quanto inidonee a dimostrare la rispondenza tra la merce indicata nell'inventario di cui al doc. 4 del fascicolo di parte attrice e la merce oggetto di furto”.
Inoltre, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'inventario prodotto dal presenta notevoli incongruenze rispetto ai dati desumibili dai Parte_1 documenti contabili prodotti, in particolare le fatture di acquisto per gli anni
2014-2018, i registri corrispettivi vendite per il medesimo periodo e la dichiarazione dei redditi dell'appellante per il periodo d'imposta 2017 - mod. persone fisiche 2018.
Infatti, il valore complessivo delle merci indicate nel suddetto inventario per €
44.451,14, i.v.a. inclusa, asseritamente rubate, non corrisponde agli acquisti di merce fatti dall'appellante nel quinquennio 2014-2018 per soli €. 27.313,12, con ricavi dalle vendite per complessivi € 30.262,50 nel medesimo periodo. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Né, ai fini che ci occupano, può essere dato valore probatorio all'atto di donazione del 29.04.2013, con il quale , moglie del Testimone_1 Parte_1 donava allo stesso la propria attività commerciale sita nell'area mercatale di
Via Giarre, nel quale le rimanenze di magazzino venivano dichiarate, ai fini fiscali, ammontanti a € 40.000,00, senza l'allegazione dell'elenco dettagliato di tali beni.
Non risulta, comunque, in atti se la merce sottratta al fosse Parte_1 rappresentata da rimanenze di magazzino o da quella acquistata di recente, anche al fine di poterne quantificare la svalutazione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, in mancanza di prova circa la quantità e la qualità della merce asseritamente rubata, corretta appare la sentenza impugnata,che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza di Parte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (€.26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.147/22, e i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1822/2024, resa dal Tribunale di Siracusa in
[...] data 8/8/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi Euro 4.888,00, di cui €. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione,
€. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e c.p.a; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 25 novembre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AR Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AR Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 nella via Decio Furnò n. 26 – C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Siracusa nel viale Acradina n. 12, presso lo studio dell'Avv.
IE ON - C.F. che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ), corrente in Milano, Piazza Tre Torri, CP_1 P.IVA_1
3, in persona di un procuratore, dott. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Siracusa la chiedendo la CP_1 condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di € 25.538,00 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
a titolo di indennizzo dovuto, al netto dell'acconto già ricevuto di € 5.345,00, in virtù della polizza assicurativa n. 113328373 stipulata con la convenuta a copertura del rischio furto, in specie concretizzatosi in data 07-08.08.2018.
Deduceva che in detta data aveva subito il furto della merce presente nel magazzino di sua proprietà.
Si costituiva la convenuta contestando gli assunti attorei, dei quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, con sentenza n. 1822/2024 emessa in data 8/8/24, il Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda, con condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto, del CP_1 gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 17/6/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto sfornite di prova la quantità e qualità della merce asseritamente sottratta a seguito del furto occorso all'interno del magazzino di proprietà dell'appellante tra il 7 e l'8.08.2018.
1.1.) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
E', altresì, noto che la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio che incombe sull'assicurato, non rivestendo alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (in questo senso v.
Cass. n. 1935/2003).
Nel caso di specie, l'appellante ritiene di avere fornito la prova della corrispondenza tra la merce inserita nell'inventario, consegnato al momento della denuncia, prodotto in atti, e quella effettivamente rubata;
inoltre, lo stesso insiste nell'ammissione della prova per testi non ammessa in primo grado.
Preliminarmente, giova osservare che la prova per testi articolata dall'appellante appare inconducente ai fini del decidere;
infatti, la stessa è volta a provare che la teste indicata, , avesse aiutato il a Testimone_1 Parte_1 redigere il suddetto inventario e che in effetti, lo stesso utilizzasse il detto magazzino quale deposito della merce, adiacente alla propria bancarella.
Il Tribunale, in merito al rigetto del suddetto mezzo istruttorio, ha, correttamente, ritenuto che: “le prove orali richieste dall'attore non sono state ammesse in quanto inidonee a dimostrare la rispondenza tra la merce indicata nell'inventario di cui al doc. 4 del fascicolo di parte attrice e la merce oggetto di furto”.
Inoltre, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'inventario prodotto dal presenta notevoli incongruenze rispetto ai dati desumibili dai Parte_1 documenti contabili prodotti, in particolare le fatture di acquisto per gli anni
2014-2018, i registri corrispettivi vendite per il medesimo periodo e la dichiarazione dei redditi dell'appellante per il periodo d'imposta 2017 - mod. persone fisiche 2018.
Infatti, il valore complessivo delle merci indicate nel suddetto inventario per €
44.451,14, i.v.a. inclusa, asseritamente rubate, non corrisponde agli acquisti di merce fatti dall'appellante nel quinquennio 2014-2018 per soli €. 27.313,12, con ricavi dalle vendite per complessivi € 30.262,50 nel medesimo periodo. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Né, ai fini che ci occupano, può essere dato valore probatorio all'atto di donazione del 29.04.2013, con il quale , moglie del Testimone_1 Parte_1 donava allo stesso la propria attività commerciale sita nell'area mercatale di
Via Giarre, nel quale le rimanenze di magazzino venivano dichiarate, ai fini fiscali, ammontanti a € 40.000,00, senza l'allegazione dell'elenco dettagliato di tali beni.
Non risulta, comunque, in atti se la merce sottratta al fosse Parte_1 rappresentata da rimanenze di magazzino o da quella acquistata di recente, anche al fine di poterne quantificare la svalutazione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, in mancanza di prova circa la quantità e la qualità della merce asseritamente rubata, corretta appare la sentenza impugnata,che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza di Parte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (€.26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.147/22, e i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1822/2024, resa dal Tribunale di Siracusa in
[...] data 8/8/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi Euro 4.888,00, di cui €. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione,
€. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e c.p.a; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 25 novembre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AR Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro