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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12205/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Filippo Cordaro e Luigi Sanfilippo, rappresentanti e difensori;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Alessia Taormina, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , in costanza del quale è nato il figlio (il 19/5/2010), CP_1 Per_1
ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale
1 definito con decreto di omologa n. 4308/2020 del 4/11/2020, emesso a definizione del giudizio n. 5635/2020 R.G.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 5/5/2025, si è costituita chiedendo la CP_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 14/5/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre;
regime di visita libero tra padre e figlio;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € 420,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 23 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
percezione dell'intero assegno unico in favore di .” CP_1
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta, chiedendo pertanto che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, a Palermo il 19/12/2009,
e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4308/2020 del 4/11/2020, emesso a definizione del giudizio n. 5635/2020 R.G.
Le parti hanno inoltre aderito alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata in udienza dal Giudice delegato, come sopra indicate.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
19/12/2009, da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 27/8/1985, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 205, parte II, seria A, anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12205/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Filippo Cordaro e Luigi Sanfilippo, rappresentanti e difensori;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Alessia Taormina, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , in costanza del quale è nato il figlio (il 19/5/2010), CP_1 Per_1
ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale
1 definito con decreto di omologa n. 4308/2020 del 4/11/2020, emesso a definizione del giudizio n. 5635/2020 R.G.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 5/5/2025, si è costituita chiedendo la CP_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 14/5/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre;
regime di visita libero tra padre e figlio;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € 420,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 23 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
percezione dell'intero assegno unico in favore di .” CP_1
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta, chiedendo pertanto che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, a Palermo il 19/12/2009,
e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4308/2020 del 4/11/2020, emesso a definizione del giudizio n. 5635/2020 R.G.
Le parti hanno inoltre aderito alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata in udienza dal Giudice delegato, come sopra indicate.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
19/12/2009, da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 27/8/1985, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 205, parte II, seria A, anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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