Sentenza breve 26 gennaio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 26/01/2011, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03513/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3513 del 2010, proposto da ME IS, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Scurria e Nunziarita Sorrenti, con domicilio eletto presso EG OR in AT, via Aloi, 46;
contro
Comune di Venetico, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mazzullo, con domicilio eletto presso EA IT in AT, via Francesco Riso, 78;
nei confronti di
US NT, TT NT;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla estumulazione straordinaria della salma del marito, comunicato dal Comune di Venetico con nota prot. 9909 del 12.10.2010;
- ove occorra, dell'art. 21 del regolamento cimiteriale del Comune di Venetico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venetico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto e diritto il contenuto del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato;
Considerato che la ricorrente ha legittimamente richiesto che il feretro del defunto marito NT TO, tumulato nel cimitero di Venetico, sia estumulato per essere trasferito presso il cimitero di Rometta, al fine di consentirle un miglior esercizio del suo diritto alla “pietas defuncti”;
Ritenuto che il provvedimento di diniego impugnato è fondato sull’opposizione manifestata da altri familiari, i germani del de cuius, NT US e TT, avuto riguardo all’art. 21 del regolamento cimiteriale comunale, secondo cui “le estumulazioni straordinarie sono (disposte NdiR) …. a richiesta dei familiari interessati”;
- che, conseguentemente, il Comune ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità autorizzatoria, che la richiesta della ricorrente non potesse essere esitata favorevolmente, stante l'opposizione dei detti familiari,;
Ritenuto che nel dissenso tra i familiari, debba essere accordata preferenza alla volontà del coniuge del defunto e ciò:
sulla base degli argomenti desumibili:
- sia dalla giurisprudenza che ha valorizzato il diritto all’esercizio della “pietas defuncti” del coniuge con prevalenza rispetto ad altri congiunti anche prossimi;
- sia da argomenti desumibili dal testo dell’art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 (Reg. Pol. Mort.), che, a proposito della possibilità di scegliere la “cremazione” della salma, attribuisce valore determinante, in difetto di volontà espressa dal defunto, alla volontà del coniuge;
Considerata la giurisprudenza amministrativa secondo cui “La riesumazione e la traslazione di una salma può legittimamente essere autorizzata dal comune su richiesta del solo coniuge superstite, prescindendo dal consenso degli altri familiari (la sorella, il padre e la madre del defunto); né a tali familiari deve essere data comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. (T.A.R. Abruzzo Pescara, 11 giugno 2007, n. 589)
Ritenuto, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, illegittimo il diniego impugnato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione, in difetto di altre ragioni ostative di carattere igienico-sanitario, di rilasciare la richiesta autorizzazione;
Ritenuto, ancora, che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa la singolarità della fattispecie;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO