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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Sossai in Conegliano (TV), Via Cavour n. 26.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) (c.f. C.F._3 Controparte_3
e (c.f. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Tino Maccarrone, con domicilio eletto presso lo studio in
Conegliano (TV), Via Madonnina n. 71.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 568 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 5/3/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante voglia l'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporsi la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnica al fine di verificare, con prove pratiche, in situ, e sulla base delle macchine agricole indicate dall'appellante, se l'attuale accesso di via Broch in comune di Santa Lucia di Piave, risulti idoneo, adatto e sufficiente ai bisogni del fondo per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso;
in ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare in capo all'attore, ex art. 1052 c.c., in qualità di proprietario dei fondi oggetto di causa, non disponendo di un accesso adatto e sufficiente per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso, il diritto ad ottenere, previo versamento della stabilita indennità, la costituzione del diritto di servitù di transito, da esercitarsi con mezzi agricoli sulla stradina esistente e per una larghezza non inferiore all'attuale, a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114,115 foglio 17 Comune di
S. Lucia di Piave ed a carico dei fondi contraddistinti ai mapp. 1103, 946, 950 257 foglio 3 Comune di Mareno di Piave appartenenti alle parti convenute (chi per nuda proprietà chi per usufrutto), il tutto per poter accedere su via Sarano in Comune di
Mareno di Piave.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio
Per la parte appellata
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
- in via preliminare e in rito: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e\o per assenza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
- nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza impugnata.
- in istruttoria: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, rigettare la richiesta di rinnovazione e\o integrazione della CTU, perché domanda nuova e/o da ritenersi decaduta per il maturare di preclusioni istruttorie e perché manifestamente esplorativa, superflua e irrilevante ai fini di causa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza impugnata. nsiste sulle istanze istruttorie Controparte_5 pretermesse e\o i testi non escussi di cui alle memorie a prova diretta e contraria ex art. 183 VI° comma n. 2 e 3 c.p.c. del procedimento di primo grado, da ritenersi ivi integralmente richiamate e ritrascritte.
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e peritali di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, chiedeva che Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di transito, anche con veicoli pesanti ed agricoli, a favore dei fondi di proprietà contraddistinti dai mappali 111, 114, 115, foglio 17, nel Comune di S. Lucia di Piave (TV), sulla stradina esistente nel Comune di Mareno di Piave (TV) e gravante sui mappali n. 1103, 946, 950
e 257, foglio 3, dei convenuti.
In via subordinata chiedeva parte attrice che venisse costituito ex art. 1051 c.c. o 1052
c.c. il diritto di passaggio, da esercitarsi con veicoli anche pesanti ed agricoli, sulla stessa stradina in favore degli stessi mappali da ritenersi interclusi o comunque privi di un accesso adatto e sufficiente ai bisogni del fondo per le ragioni legate alla sua coltivazione.
1.1. Esponeva l'attore che:
- i fondi serventi sono il mappale n. 1103 intestato a , quale nudo Controparte_1 proprietario, ed ai genitori e quali usufruttuari, Controparte_2 Controparte_3 nonchè i mappali n. 946 e 950 intestati a , quale nuda proprietaria, e a Controparte_4
e , quali usufruttuari;
Controparte_2 Controparte_3
pag. 2/6 - i fondi siti nel Comune di Santa Lucia di Piave (TV) hanno ingresso da vicolo Broch che presenta una strettoia, costituita da una sporgenza di una casa, che non consente il transito con veicoli agricoli, mentre il transito da Via Sarano nel Comune di Mareno di Piave (TV), dall'altra parte del fondo, dal mese di agosto 2011 non veniva più consentito da una sbarra chiusa con lucchetto dal confinante . Controparte_2
2. Si costituivano i convenuti resistendo alle domande ed esponendo che:
- via Sarano termina sul fondo corrispondente al mappale n. 954, non si estende sui mappali n. 1103, 946, 950 e 257 e non giunge fino alla proprietà dell'attore;
- le proprietà delle parti erano prima divise da una siepe, dal 2011 era stata collocata una sbarra con lucchetto in uso al solo Comune di Santa Lucia di Piave (TV) che aveva asfaltato un tratto dei fondi di parte convenuta ad uso esclusivo dello stesso Ente, in forza di un contratto stipulato tra il Comune di Santa Lucia di Piave ed i sig.ri CP_2
e
[...] Controparte_3
- anche le domande subordinate dell'attore erano infondate considerato che i fondi venivano già coltivati utilizzando l'ingresso da vicolo Broch.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna a rifondere a , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00 per Controparte_3 compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_2 Controparte_4 presente giudizio, liquidate in € 596,34 per spese di CTP ed € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- sulla domanda di usucapione, non era stata fornita la prova di opere destinate all'esercizio della pretesa servitù, mentre il tratto asfaltato dei fondi dei convenuti situato al termine di Via Sarano era stato realizzato “dal Comune di Mareno al solo scopo di eseguire le manutenzioni dell'impianto fognario posto sul canale della Pt_3 non certo per consentire l'accesso al fondo agricolo dell'attore (tanto che nella medesima occasione venne anche collocata dal Comune una sbarra, a chiusura del passaggio)”;
- inoltre, sul medesimo sedime risultava: “una siepe di alberi ad alto fusto (cfr. fotografie allegate alla doc. 2 conv. , che ictu oculi già nel 2011 Controparte_1 impediva in modo totale qualsivoglia passaggio con mezzi agricoli tra i fondi dei convenuti e quelli attorei”;
- la domanda di costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1051 c.c. non poteva essere accolta in quanto i fondi dell'attore sono collegati alla via pubblica (Vicolo Broch nel Comune di Santa Lucia di Piave) e dunque non potevano considerarsi interclusi;
- anche la domanda ex art. 1052 c.c. era infondata, in quanto la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso presuppone il previo accertamento delle concrete potenzialità del fondo preteso dominante, circostanza, invece esclusa dalla c.t.u. svolta dalla quale era emerso che il passaggio su Vicolo
Broch era stato ritenuto: “sufficiente alle esigenze della coltivazione dei fondi pretesi pag. 3/6 dominanti, considerato che gli stessi consistono in un vigneto di piccole dimensioni (circa 2.70.00 Ha) di varietà di viti appartenenti ai cosiddetti “vitigni resistenti”…che comporta una drastica diminuzione del numero di trattamenti da effettuare nel vigneto), ragion per cui sono più che adeguati mezzi meccanici dalle dimensioni ridotte, che si è accertato essere in grado di transitare sulla predetta via pubblica”;
- quanto al boschetto su altra parte del fondo non oggetto della domanda, aggiungeva il giudice di prime cure: “per inciso, si osserva che la pacifica presenza di “una serie variegata di piante di alto fusto vanno curate e trattate” (cfr. conclusionale attorea) costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adeguatezza del passaggio attualmente esistente, posto che il boschetto risulta essere esistente da tempi più risalenti rispetto al vigneto e che i trattamenti in esame si devono presumere essere stati effettuati nel corso degli anni, mentre invece lo stesso attore ha affermato di aver utilizzato un diverso passaggio concessogli a titolo di tolleranza da terzi solo di recente, a partire dall'impianto del vigneto”;
- infine, nel rigettare la domanda ex art. 1052 c.c., rilevava il giudice di prime cure:
“occorre fare riferimento alle concrete esigenze ed ai relativi strumenti all'uopo necessari, senza la possibilità di considerare l'utilizzo di attrezzature palesemente sovradimensionate, come invece pare pretendere l'attore”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello come da rispettive comparse di costituzione e
[...] risposta.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Nell'atto di appello sostiene che il primo giudice avrebbe Parte_1 acriticamente aderito alla c.t.u. e denuncia la violazione degli art. 116 c.p.c. e 1052 c.c.
In particolare deduce che:
- l'idoneità dell'attuale passaggio ( ) e l'individuazione dei mezzi per la Parte_4 coltivazione sarebbe stata affermata dal c.t.u. solo sulla base d'una simulazione grafica, valutando astrattamente le esigenze della coltivazione rapportate alla sua estensione;
- non sarebbe stato considerato che con contratto di affitto di fondo rustico l'appellante ha concesso alla soc. i fondi in oggetto unitamente ad altri, non sarebbe stata Pt_5 valutata la possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione del fondo trascurando in particolare: “che, allo stato, solo una parte dei fondi è coltivata vigneto e che, l'altra parte…potrebbe a breve esserlo” v. pag. 7 atto di appello.
7. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vanno respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, l'appellante chiede: “accertare e dichiarare in capo all'attore, ex art. 1052 c.c., in qualità di proprietario dei fondi oggetto di causa, non disponendo di un accesso adatto e sufficiente per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso, il diritto ad ottenere, previo versamento della stabilita indennità, la costituzione del diritto di servitù di transito, da esercitarsi con mezzi agricoli sulla stradina esistente e per una larghezza non inferiore all'attuale, a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114, 115 foglio 17 Comune di S. Lucia di Piave ed a carico dei fondi pag. 4/6 contraddistinti ai mapp. 1103, 946, 950 257 foglio 3 Comune di Mareno di Piave appartenenti alle parti convenute (chi per nuda proprietà chi per usufrutto), il tutto per poter accedere su via Sarano in Comune di Mareno di Piave”.
7.2. Ciò premesso, in materia di servitù, le ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, c.c. ed all'art. 1052 c.c., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo.
Conseguentemente ogni questione inerente l'originaria domanda ex art. 1051 c.c., resta assorbita dalla domanda dell'appellante ex art. 1052 c.c. diretta esclusivamente all'ottenimento del passaggio coattivo su altro fondo (Via Sarano).
7.3. Così delimitato l'ambito dell'appello, si osserva:
- con l'originaria domanda l'attore ora appellante chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare in capo all'attore, la costituzione del diritto di servitù di transito “a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114, 115 foglio 17 Comune di S. Lucia di
Piave”, v. atto di citazione di primo grado;
- ha rilevato il primo giudice: “i fondi attorei oggetto di domanda sono senz'altro coltivati a vigneto, né l'attore ha neppure allegato la propria intenzione di mutarne la destinazione;
d'altronde, anche il CTP attoreo fa riferimento ad altri diversi fondi, attualmente destinati ad impianto di arboricoltura (il c.d. boschetto), i quali però non sono oggetto di domanda (la quale, lo si ribadisce, si riferisce esclusivamente alle esigenze del vigneto)”, v. pag. 9 sentenza appellata;
- queste ultime circostanze non sono state oggetto di specifica censura e dunque, quanto ulteriormente dedotto dall'appellante sull'asserito intendimento di coltivare altre parti del fondo non oggetto di domanda e, peraltro, di rituali allegazioni, non può essere esaminato.
8. Ciò premesso, per completezza si aggiunge ulteriormente:
- la costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'art. 1051 c.c., e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'art. 1052 c.c., pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono ad esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'art. 1051 c.c.,
l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso ed obbedendo, invece, quella dell'art. 1052 c.c., ad un concreto interesse della collettività (Cass. 6270/2008);
- l'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità di ampliarlo, ma richiede altresì che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c. che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività (cfr. Cass. 21597/2007 e 15110/2000);
- in tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 cod. civ., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si pag. 5/6 usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare l'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola (Cass. 11954/2006 e 7857/1990);
- nella specie, dalla c.t.u. svolta è emerso che: “utilizzando macchine di dimensioni ridotte, come sopra specificato, o comunque di dimensioni compatibili con le esigenze di coltivazione del vigneto di proprietà , senza diminuirne l'efficienza della Pt_1 coltivazione, l'accesso ai fondi attorei da Via Broch è sufficiente”, v. pag. 7 relazione c.t.u. del 29/6/2023;
- in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., in relazione alle attrezzature commisurate per potenza e capacità di lavoro alle necessità di coltivazione del fondo a vigneto descritte da pag. 5 a 7 dell'elaborato, precisava il consulente che: “Le macchine elencate dall'attore risultano sovradimensionate per l'appezzamento di cui è causa pari ad ha 2.70.00”, v. pag. 11 relazione c.t.u. del 29/6/2023.
9. In altri termini, in disparte l'ammissibilità o meno delle circostanze inerenti l'affitto complessivo del fondo da parte dell'attore e le conseguenti esigenze, anch'esse non ritualmente allegate, condivisibilmente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda ex art. 1052 c.c. in assenza di concreti elementi per valutare un significativo miglioramento quantitativo o qualitativo della produzione o per valutare coltivazioni diverse da quelle in atto, onde evitare di gravare oltremodo il fondo servente.
10. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e delle difese svolte, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in €
4.000,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di
, e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato in data 7/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Sossai in Conegliano (TV), Via Cavour n. 26.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) (c.f. C.F._3 Controparte_3
e (c.f. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Tino Maccarrone, con domicilio eletto presso lo studio in
Conegliano (TV), Via Madonnina n. 71.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 568 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 5/3/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante voglia l'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporsi la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnica al fine di verificare, con prove pratiche, in situ, e sulla base delle macchine agricole indicate dall'appellante, se l'attuale accesso di via Broch in comune di Santa Lucia di Piave, risulti idoneo, adatto e sufficiente ai bisogni del fondo per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso;
in ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare in capo all'attore, ex art. 1052 c.c., in qualità di proprietario dei fondi oggetto di causa, non disponendo di un accesso adatto e sufficiente per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso, il diritto ad ottenere, previo versamento della stabilita indennità, la costituzione del diritto di servitù di transito, da esercitarsi con mezzi agricoli sulla stradina esistente e per una larghezza non inferiore all'attuale, a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114,115 foglio 17 Comune di
S. Lucia di Piave ed a carico dei fondi contraddistinti ai mapp. 1103, 946, 950 257 foglio 3 Comune di Mareno di Piave appartenenti alle parti convenute (chi per nuda proprietà chi per usufrutto), il tutto per poter accedere su via Sarano in Comune di
Mareno di Piave.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio
Per la parte appellata
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
- in via preliminare e in rito: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e\o per assenza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
- nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza impugnata.
- in istruttoria: per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, rigettare la richiesta di rinnovazione e\o integrazione della CTU, perché domanda nuova e/o da ritenersi decaduta per il maturare di preclusioni istruttorie e perché manifestamente esplorativa, superflua e irrilevante ai fini di causa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza impugnata. nsiste sulle istanze istruttorie Controparte_5 pretermesse e\o i testi non escussi di cui alle memorie a prova diretta e contraria ex art. 183 VI° comma n. 2 e 3 c.p.c. del procedimento di primo grado, da ritenersi ivi integralmente richiamate e ritrascritte.
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e peritali di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, chiedeva che Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di transito, anche con veicoli pesanti ed agricoli, a favore dei fondi di proprietà contraddistinti dai mappali 111, 114, 115, foglio 17, nel Comune di S. Lucia di Piave (TV), sulla stradina esistente nel Comune di Mareno di Piave (TV) e gravante sui mappali n. 1103, 946, 950
e 257, foglio 3, dei convenuti.
In via subordinata chiedeva parte attrice che venisse costituito ex art. 1051 c.c. o 1052
c.c. il diritto di passaggio, da esercitarsi con veicoli anche pesanti ed agricoli, sulla stessa stradina in favore degli stessi mappali da ritenersi interclusi o comunque privi di un accesso adatto e sufficiente ai bisogni del fondo per le ragioni legate alla sua coltivazione.
1.1. Esponeva l'attore che:
- i fondi serventi sono il mappale n. 1103 intestato a , quale nudo Controparte_1 proprietario, ed ai genitori e quali usufruttuari, Controparte_2 Controparte_3 nonchè i mappali n. 946 e 950 intestati a , quale nuda proprietaria, e a Controparte_4
e , quali usufruttuari;
Controparte_2 Controparte_3
pag. 2/6 - i fondi siti nel Comune di Santa Lucia di Piave (TV) hanno ingresso da vicolo Broch che presenta una strettoia, costituita da una sporgenza di una casa, che non consente il transito con veicoli agricoli, mentre il transito da Via Sarano nel Comune di Mareno di Piave (TV), dall'altra parte del fondo, dal mese di agosto 2011 non veniva più consentito da una sbarra chiusa con lucchetto dal confinante . Controparte_2
2. Si costituivano i convenuti resistendo alle domande ed esponendo che:
- via Sarano termina sul fondo corrispondente al mappale n. 954, non si estende sui mappali n. 1103, 946, 950 e 257 e non giunge fino alla proprietà dell'attore;
- le proprietà delle parti erano prima divise da una siepe, dal 2011 era stata collocata una sbarra con lucchetto in uso al solo Comune di Santa Lucia di Piave (TV) che aveva asfaltato un tratto dei fondi di parte convenuta ad uso esclusivo dello stesso Ente, in forza di un contratto stipulato tra il Comune di Santa Lucia di Piave ed i sig.ri CP_2
e
[...] Controparte_3
- anche le domande subordinate dell'attore erano infondate considerato che i fondi venivano già coltivati utilizzando l'ingresso da vicolo Broch.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna a rifondere a , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00 per Controparte_3 compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_2 Controparte_4 presente giudizio, liquidate in € 596,34 per spese di CTP ed € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- sulla domanda di usucapione, non era stata fornita la prova di opere destinate all'esercizio della pretesa servitù, mentre il tratto asfaltato dei fondi dei convenuti situato al termine di Via Sarano era stato realizzato “dal Comune di Mareno al solo scopo di eseguire le manutenzioni dell'impianto fognario posto sul canale della Pt_3 non certo per consentire l'accesso al fondo agricolo dell'attore (tanto che nella medesima occasione venne anche collocata dal Comune una sbarra, a chiusura del passaggio)”;
- inoltre, sul medesimo sedime risultava: “una siepe di alberi ad alto fusto (cfr. fotografie allegate alla doc. 2 conv. , che ictu oculi già nel 2011 Controparte_1 impediva in modo totale qualsivoglia passaggio con mezzi agricoli tra i fondi dei convenuti e quelli attorei”;
- la domanda di costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1051 c.c. non poteva essere accolta in quanto i fondi dell'attore sono collegati alla via pubblica (Vicolo Broch nel Comune di Santa Lucia di Piave) e dunque non potevano considerarsi interclusi;
- anche la domanda ex art. 1052 c.c. era infondata, in quanto la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso presuppone il previo accertamento delle concrete potenzialità del fondo preteso dominante, circostanza, invece esclusa dalla c.t.u. svolta dalla quale era emerso che il passaggio su Vicolo
Broch era stato ritenuto: “sufficiente alle esigenze della coltivazione dei fondi pretesi pag. 3/6 dominanti, considerato che gli stessi consistono in un vigneto di piccole dimensioni (circa 2.70.00 Ha) di varietà di viti appartenenti ai cosiddetti “vitigni resistenti”…che comporta una drastica diminuzione del numero di trattamenti da effettuare nel vigneto), ragion per cui sono più che adeguati mezzi meccanici dalle dimensioni ridotte, che si è accertato essere in grado di transitare sulla predetta via pubblica”;
- quanto al boschetto su altra parte del fondo non oggetto della domanda, aggiungeva il giudice di prime cure: “per inciso, si osserva che la pacifica presenza di “una serie variegata di piante di alto fusto vanno curate e trattate” (cfr. conclusionale attorea) costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adeguatezza del passaggio attualmente esistente, posto che il boschetto risulta essere esistente da tempi più risalenti rispetto al vigneto e che i trattamenti in esame si devono presumere essere stati effettuati nel corso degli anni, mentre invece lo stesso attore ha affermato di aver utilizzato un diverso passaggio concessogli a titolo di tolleranza da terzi solo di recente, a partire dall'impianto del vigneto”;
- infine, nel rigettare la domanda ex art. 1052 c.c., rilevava il giudice di prime cure:
“occorre fare riferimento alle concrete esigenze ed ai relativi strumenti all'uopo necessari, senza la possibilità di considerare l'utilizzo di attrezzature palesemente sovradimensionate, come invece pare pretendere l'attore”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello come da rispettive comparse di costituzione e
[...] risposta.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Nell'atto di appello sostiene che il primo giudice avrebbe Parte_1 acriticamente aderito alla c.t.u. e denuncia la violazione degli art. 116 c.p.c. e 1052 c.c.
In particolare deduce che:
- l'idoneità dell'attuale passaggio ( ) e l'individuazione dei mezzi per la Parte_4 coltivazione sarebbe stata affermata dal c.t.u. solo sulla base d'una simulazione grafica, valutando astrattamente le esigenze della coltivazione rapportate alla sua estensione;
- non sarebbe stato considerato che con contratto di affitto di fondo rustico l'appellante ha concesso alla soc. i fondi in oggetto unitamente ad altri, non sarebbe stata Pt_5 valutata la possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione del fondo trascurando in particolare: “che, allo stato, solo una parte dei fondi è coltivata vigneto e che, l'altra parte…potrebbe a breve esserlo” v. pag. 7 atto di appello.
7. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vanno respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, l'appellante chiede: “accertare e dichiarare in capo all'attore, ex art. 1052 c.c., in qualità di proprietario dei fondi oggetto di causa, non disponendo di un accesso adatto e sufficiente per le ragioni legate alla coltivazione dello stesso, il diritto ad ottenere, previo versamento della stabilita indennità, la costituzione del diritto di servitù di transito, da esercitarsi con mezzi agricoli sulla stradina esistente e per una larghezza non inferiore all'attuale, a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114, 115 foglio 17 Comune di S. Lucia di Piave ed a carico dei fondi pag. 4/6 contraddistinti ai mapp. 1103, 946, 950 257 foglio 3 Comune di Mareno di Piave appartenenti alle parti convenute (chi per nuda proprietà chi per usufrutto), il tutto per poter accedere su via Sarano in Comune di Mareno di Piave”.
7.2. Ciò premesso, in materia di servitù, le ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, c.c. ed all'art. 1052 c.c., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo.
Conseguentemente ogni questione inerente l'originaria domanda ex art. 1051 c.c., resta assorbita dalla domanda dell'appellante ex art. 1052 c.c. diretta esclusivamente all'ottenimento del passaggio coattivo su altro fondo (Via Sarano).
7.3. Così delimitato l'ambito dell'appello, si osserva:
- con l'originaria domanda l'attore ora appellante chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare in capo all'attore, la costituzione del diritto di servitù di transito “a favore dei fondi di proprietà attorea di cui ai mapp. 111, 114, 115 foglio 17 Comune di S. Lucia di
Piave”, v. atto di citazione di primo grado;
- ha rilevato il primo giudice: “i fondi attorei oggetto di domanda sono senz'altro coltivati a vigneto, né l'attore ha neppure allegato la propria intenzione di mutarne la destinazione;
d'altronde, anche il CTP attoreo fa riferimento ad altri diversi fondi, attualmente destinati ad impianto di arboricoltura (il c.d. boschetto), i quali però non sono oggetto di domanda (la quale, lo si ribadisce, si riferisce esclusivamente alle esigenze del vigneto)”, v. pag. 9 sentenza appellata;
- queste ultime circostanze non sono state oggetto di specifica censura e dunque, quanto ulteriormente dedotto dall'appellante sull'asserito intendimento di coltivare altre parti del fondo non oggetto di domanda e, peraltro, di rituali allegazioni, non può essere esaminato.
8. Ciò premesso, per completezza si aggiunge ulteriormente:
- la costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'art. 1051 c.c., e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'art. 1052 c.c., pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono ad esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'art. 1051 c.c.,
l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso ed obbedendo, invece, quella dell'art. 1052 c.c., ad un concreto interesse della collettività (Cass. 6270/2008);
- l'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità di ampliarlo, ma richiede altresì che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c. che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività (cfr. Cass. 21597/2007 e 15110/2000);
- in tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 cod. civ., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si pag. 5/6 usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare l'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola (Cass. 11954/2006 e 7857/1990);
- nella specie, dalla c.t.u. svolta è emerso che: “utilizzando macchine di dimensioni ridotte, come sopra specificato, o comunque di dimensioni compatibili con le esigenze di coltivazione del vigneto di proprietà , senza diminuirne l'efficienza della Pt_1 coltivazione, l'accesso ai fondi attorei da Via Broch è sufficiente”, v. pag. 7 relazione c.t.u. del 29/6/2023;
- in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., in relazione alle attrezzature commisurate per potenza e capacità di lavoro alle necessità di coltivazione del fondo a vigneto descritte da pag. 5 a 7 dell'elaborato, precisava il consulente che: “Le macchine elencate dall'attore risultano sovradimensionate per l'appezzamento di cui è causa pari ad ha 2.70.00”, v. pag. 11 relazione c.t.u. del 29/6/2023.
9. In altri termini, in disparte l'ammissibilità o meno delle circostanze inerenti l'affitto complessivo del fondo da parte dell'attore e le conseguenti esigenze, anch'esse non ritualmente allegate, condivisibilmente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda ex art. 1052 c.c. in assenza di concreti elementi per valutare un significativo miglioramento quantitativo o qualitativo della produzione o per valutare coltivazioni diverse da quelle in atto, onde evitare di gravare oltremodo il fondo servente.
10. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e delle difese svolte, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in €
4.000,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di
, e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato in data 7/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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