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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1358/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa NI MO Presidente
Dott.ssa RI RE ER Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NA RI DA (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea C.F._1
Capresi;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Capresi;
CP_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Capresi;
CP_2 C.F._3
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Controparte_3 C.F._4
Greco;
APPELLATO
e contro
(P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. NA Berra;
Controparte_5
APPELLATA
avverso pagina 1 di 18 la sentenza n. 519/2022 del Tribunale di Siena, emessa e pubblicata in data 1.6.2022;
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 519/2022, (Repert. n. 897/2022 del
20/06/2022) (Cfr. All. A) letta all'udienza telematica del 01/06/2022 all'esito del procedimento iscritto al RG n. 1619/2019 del contenzioso generale del Tribunale di
Siena, depositata sul PCT in data 20/06/2022 (all. B), notificata in data 29.06.2022 dal convenuto principale (Cfr.all. C), perché ingiusta in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in parte narrativa e per l'effetto, previa conferma delle parti non impugnate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, accogliere in tutto o in parte le seguenti domande: IN TESI: - Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. e per l'effetto, condannare l'appellato Avv. Controparte_3 CP_3
a pagare in favore degli intervenuti Sig.ra NA RI DA, Sig. e
[...] CP_1
Sig. (quali eredi del Sig. la somma di €16.785,52 o quella CP_2 RSona_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. - Condannare l'Avv. e/o Controparte_3 Controparte_5
, ai sensi dell'art.96 c.p.c - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari
[...] dei gradi di giudizio, e per la negoziazione assistita. - Condannare l'Avv. CP_3
e/o a pagare, in favore degli appellanti,
[...] Controparte_5 tutto quanto da quest'ultimi corrisposto agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge, decorrenti dai singoli pagamenti effettuati in favore degli appellati sino all'effettivo pagamento”;
Per la parte appellata (Avv. : “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa. Nel merito: integralmente respingere le conclusioni formulate nell'atto d'appello in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in atti, con correlativa integrale conferma della sentenza impugnata;
In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli appellanti, ridurre grandemente il quantum delle pretese dai detti avanzate, anche previa compensazione con quanto dovuto dall'attore al convenuto a titolo di compensi per l'attività complessivamente svolta;
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli appellanti, dichiarare l'appellata
[...] che ha assunto il rischio derivante dal certificato n. Controparte_4
A117C235289 (già quegli che hanno assunto il rischio del detto Controparte_5
pagina 2 di 18 certificato) in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, tenuta a manlevare il convenuto da ogni e qualsiasi pretesa degli appellanti e per l'effetto Controparte_3 condannare la medesima impresa assicuratrice a rifondere all'Avv. Controparte_3 tutto quanto da quest'ultimo in ipotesi dovuto, a qualsivoglia titolo, all'attore RSona_1
In ogni caso: con vittoria di spese di causa, anche nei confronti dell'appellata
[...] [...]
; Controparte_4
Per la parte appellata ( : “chiede l'integrale Controparte_4 reiezione delle conclusioni formulate dai signori NA RI DA, e CP_1
quali eredi legittimi del de cuius nel proprio atto di appello con CP_2 RSona_1 contestuale integrale conferma della sentenza n. 519/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 20.06.2022, dott.ssa Alessandra Verzillo nel giudizio R.G. n. 1619/2019. Il tutto con vittoria di spese del grado di giudizio. In ogni caso chiede accogliersi le seguenti
CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. 2) Dichiararsi
l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione delle condizioni generali di polizza nonché degli artt. 1892 e ss. c.c., giuste motivazioni espresse in atti. IN VIA
SUBORDINATA 3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, ove dovesse dichiararsi il contratto assicurativo operante, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario in base al certificato n. A117C235289: - previa riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato dei fatti;
- nei limiti di cui alle condizioni generali di polizza e comunque previa deduzione della franchigia prevista. IN VIA ISTRUTTORIA 4)
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 5) Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, NA RI DA, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, l'avv. e Controparte_3
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 519/2022, Controparte_5 emessa e pubblicata l'1.6.2022, con cui il Tribunale di Siena aveva respinto la domanda proposta dal loro dante causa, volta ad ottenere l'accertamento della RSona_1 responsabilità professionale dell'avv. e la sua condanna al Controparte_3 risarcimento dei danni.
pagina 3 di 18 Il giudizio di primo grado si era svolto nel contraddittorio di Controparte_5
, chiamata in causa dal convenuto, e con l'intervento degli odierni appellanti,
[...] eredi legittimi di - NA RI DA, e - essendo RSona_1 CP_1 CP_2 costui deceduto nelle more del processo.
A sostegno della propria domanda, aveva allegato un presunto errore del RSona_1 professionista nella redazione dell'atto di precetto notificato a il 20.06.2006. Parte_1
Nello specifico, l'avv. era stato incaricato da di predisporre e CP_3 RSona_1 notificare un atto di precetto finalizzato ad ottenere l'esecuzione degli obblighi di fare stabiliti dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 307/2000 emessa nel procedimento n.
R.G. 600/1997 promosso da (unitamente ad altri) nei confronti di RSona_1 Parte_1
ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 1170 c.c.
[...]
Segnatamente, il dispositivo della suddetta sentenza così statuiva: “(…) in accoglimento delle domande possessorie, condanna a fornire la chiave del meccanismo di Parte_1 manovra della sbarra di cui trattasi alle altre parti, a munirla a sue spese di un meccanismo di telecomando fornendo i relativi apparecchi agli altri aventi diritto, e a predisporre un impianto di apertura a filo dalle abitazioni di tutti gli aventi diritto, da collegare al proprio impianto elettrico, e da manutenere a sua cura e spese (…)”
RS Parzialmente adempiuti da parte del gli obblighi di fare di cui sopra, l'avv.
[...]
nell'interesse del proprio assistito, redigeva e notificava a CP_3 RSona_1 in data 20.06.2006 un atto di precetto, con il quale gli intimava “di Parte_1 provvedere entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di apertura a filo della sbarra (…)”.
propose opposizione al suddetto precetto evidenziando che egli aveva già Parte_1 adempiuto a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Tribunale di Siena con la sentenza n.
307/2000 e che il malfunzionamento lamentato concerneva non il meccanismo di apertura “a filo” bensì il diverso meccanismo elettrico di apertura della sbarra mediante telecomando, non contemplato nell'oggetto dell'intimazione.
Il procedimento si concluse con la sentenza n° 324/2011 del Tribunale di Siena che dichiarava cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto ripristino dell'impianto da parte dell'opponente e condannava quest'ultimo alle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
pagina 4 di 18 In particolare, a fondamento della decisione, osservò quel giudice che “ Parte_1 aveva predisposto l'impianto a filo, sia pure a seguito di un tormentato giudizio conclusosi con la sentenza, in primo grado, n. 515/2004 prodotta dall'opponente, ma successivamente essendosi guastato il meccanismo di apertura della sbarra a telecomando, aveva omesso di provvedere al suo ripristino, tanto che per molti mesi i titolari della servitù di passo si erano visti costretti ad adoperarsi per l'apertura e chiusura meccanica dello sbarramento (…) I testi indotti hanno dichiarato che tra il mese di aprile 2006 ed il mese di novembre 2006 si erano recati in più occasioni in località
[...]
nel Comune di Radda in Chianti, nel luogo in cui si trova la strada di accesso alle Pt_2 abitazioni di e e che ebbero modo di constatare personalmente Pt_1 RSona_1 che il meccanismo di apertura della sbarra a mezzo di telecomando era fuori uso. Hanno soggiunto i testi che soltanto intorno alla metà del mese di novembre del 2006 il meccanismo di apertura in questione risultò essere stato riparato […] pertanto,
l'avvenuto spontaneo, ancorché tardivo, adempimento da parte dell'opponente all'obbligo specificato nel precetto rende sostanzialmente privo di ogni interesse la domanda proposta con l'atto di opposizione”.
Avverso tale decisione, propose impugnazione, all'esito della quale la Corte Parte_1 di Appello di Firenze - con la sentenza n. 2322/2017, divenuta definitiva – riformò integralmente la sentenza di primo grado.
Il giudice dell'appello evidenziò come l'unico comportamento intimato fosse quello di provvedere alla riparazione dell'impianto di apertura a filo della sbarra, che doveva ritenersi posto in opera e funzionante alla data di notifica del precetto, mentre nell'atto di precetto non si faceva alcun riferimento al funzionamento dell'impianto telecomando. Da qui, la fondatezza dell'opposizione e la condanna di a rifondere a RSona_1 Parte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, per un importo complessivo pari
[...] ad € 16.785,52.
Tanto premesso, con atto di citazione notificato il 5.6.2019, conveniva in RSona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Siena l'avv. chiedendo che fosse Controparte_3 accertata la responsabilità professionale dello stesso, ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 2230 c.c., e ciò sul presupposto che il legale, nella redazione dell'atto di precetto, era incorso in un evidente errore in quanto aveva intimato a di Parte_1 provvedere alla riparazione dell'impianto di apertura “a filo” della sbarra, già integralmente eseguito alla data di notifica del precetto, in luogo del diverso obbligo di pagina 5 di 18 facere rappresentato dal ripristino del meccanismo di apertura della sbarra mediante telecomando.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, il Tribunale di Siena pronunciava la sentenza n. 519/2019, qui impugnata, con la quale rigettava la domanda.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure osservava come l'atto di precetto recasse la chiara indicazione di tutti gli elementi necessari all'individuazione del titolo esecutivo e degli obblighi dei quali si intimava l'esecuzione, tant'è che l'intimato, nelle more del giudizio di opposizione, aveva provveduto a dare esecuzione all'obbligo di fare su di lui gravante, ripristinando il meccanismo di apertura della sbarra con telecomando.
Inoltre, richiamava il principio per cui, ai fini della statuizione intorno alla validità o invalidità dell'atto di precetto, dovesse tenersi conto del tenore complessivo dell'atto, che nel caso di specie, nel suo contenuto globale, risultava immune da vizi. Infine, deduceva come l'atto di precetto in questione avesse comunque raggiunto il suo scopo e ciò, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., impediva che potesse ritenersi affetto da nullità. In conclusione,
a suo modo di vedere, la sentenza d'appello si configurava “come causa autonoma dell'esito negativo della vicenda processuale, del tutto slegata dalla condotta del difensore odierno convenuto”, sicché non solo non poteva costituire “prova” dell'errore del professionista, “ma avrebbe richiesto, ai fini del presente giudizio, l'impugnazione in sede di legittimità”.
Gli appellanti, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, proponevano contro di essa tempestiva impugnazione sulla base di un unico, articolato motivo di gravame con il quale deducevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sentenza n. 2322/2017 della Corte d'Appello di Firenze costituiva prova evidente della condotta negligente e/o imperita e/o imprudente tenuta dall'avv. il Controparte_3 quale era incorso in un banale errore professionale nel redigere l'atto di precetto, errore che aveva determinato l'esito negativo dell'intera vicenda processuale. Inoltre, a loro modo di vedere, rappresentava una mera petizione di principio, inidonea ad incidere sul nesso causale tra l'errore professionale e le conseguenze dannose lamentate,
l'affermazione della possibilità di un terzo grado di giudizio a cui poteva essere sottoposta la sentenza della Corte d'Appello, tra l'altro senza neppure l'indicazione del motivo di ricorso tra quelli tassativamente stabiliti. A ciò doveva aggiungersi che lo stesso convenuto aveva ammesso nella comparsa di costituzione depositata in primo grado il proprio errore, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 115 c.p.c. e ritenere pagina 6 di 18 fondata la domanda. Infine, si era apoditticamente affermato da parte del giudice di prime cure che il precetto aveva raggiunto il suo scopo, nonostante ciò fosse impossibile per inesistenza dell'intimazione alla manutenzione dell'impianto di telecomando, mentre quello a filo era già stato adempiuto prima del precetto.
Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite e di negoziazione assistita e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla notifica dell'appello.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il CP_3 quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342
c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che l'atto di precetto da lui predisposto aveva pacificamente determinato l'intimato a dare esecuzione all'obbligo di fare che andava adempiuto e che, pertanto, alcun profilo di responsabilità poteva configurarsi a suo carico. In denegata ipotesi, contestava l'avversa pretesa anche nel quantum e chiedeva che la compagnia assicuratrice da lui chiamata in causa lo manlevasse da eventuali soccombenze.
Si costituiva altresì quale successore, con effetto a Controparte_4 decorrere dal 01.01.2021, nella titolarità dei contratti e dei diritti controversi riferibili a detti contratti, in conformità del provvedimento della High Court of Justice Business and
Property Court of England anche Wales Companies Court, autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla polizza evocata in giudizio già
[...]
Detta compagnia assicuratrice eccepiva, in via preliminare, Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Infine, reiterava l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, ritenuta assorbita dal primo giudice.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del
30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 7/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva pagina 7 di 18 nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348bis e
342 c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, l'atto di appello, ancorché contrassegnato da passaggi ridonanti e ripetitivi, individua le statuizioni oggetto di censura, le ragioni a sostegno dell'impugnazione proposta nonché le modifiche richieste in sostituzione della decisione appellata.
2. Sull'inadempimento contestato
L'appellante, a fondamento dell'impugnazione, ha evidenziato che - come rilevato dalla
Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 2322/2017 erroneamente disattesa dal giudice di prime cure - con il precetto oggetto di opposizione l'avv. aveva CP_3 intimato a solo “di provvedere entro e non oltre il termine di giorni dieci Parte_1 dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”. pagina 8 di 18 Orbene, a suo modo di vedere, una tale intimazione “nulla aveva a che rivedere con la diversa e pacifica situazione di fatto che il Sig. mirava a rimuovere con il RSona_1 conferimento dell'incarico al convenuto”, mentre era pacifico che “l'unica intimazione occorrente al Sig. era il ripristino dell'impianto radiotelecomandato”; l'avv. RSona_1 avrebbe dunque dovuto provvedere a tale intimazione sicché lo stesso CP_3 aveva “commesso un errore banale intimando tutt'altro specifico obbligo”, determinando
“a cascata” ben due procedimenti, quello in primo grado, di opposizione all'atto di precetto, e quello di appello contro la sentenza di primo grado, che, tra l'altro, lo aveva visto persino soccombente nei confronti dell'appellante.
Inoltre, a detta dell'appellante, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, “lo scopo non avrebbe mai potuto essere raggiunto con l'atto di precetto in esame, poiché assegnava un termine per l'esecuzione di tutt'altro specifico e diverso obbligo di fare già adempiuto e, quindi, inutile e ineseguibile”.
I rilievi dell'appellante sono destituiti di fondamento.
Con l'atto di precetto notificato il 20.6.2006 a l'avv. esponeva Parte_1 CP_3 quanto segue:
- con la sentenza n. 307/2000 il Tribunale di Siena aveva condannato Parte_1 tra l'altro: 1. “a predisporre un impianto di apertura a filo” della sbarra da lui installata lungo la strada privata che, in località , conduceva e conduce alle Pt_2 abitazioni della madre e dei fratelli, ivi compreso fra questi 2. “a RSona_1 mantenere a sua cura e spese” detto impianto;
- a prescindere, in questa sede, dalla controversia ancora attualmente pendente relativa alla effettiva ultimazione, o meno, del collegamento a filo con i singoli appartamenti da parte dell'obbligato risulta che l'impianto di apertura Parte_1 della sbarra è fuori uso ormai da circa un mese;
- pur se reiteratamente invitato a provvedere alla dovuta riparazione Parte_1 non è viceversa intervenuto, ne ha fornito alcun riscontro a tali inviti;
- non sta dunque ottemperando a quanto previsto e stabilito dalla Parte_1 sentenza del tribunale di Siena numero 307/2000.
Tanto premesso, intimava quindi a “di provvedere entro e non oltre il Parte_1 termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”.
pagina 9 di 18 La tutela apprestata dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 307/2000 prevedeva che il quale - come emerge dalla pronuncia emessa all'esito del giudizio Parte_1 possessorio - aveva chiuso l'accesso alla strada oggetto di esercizio di servitù di passo mediante l'apposizione di una sbarra, provvedesse “a fornire la chiave del meccanismo di manovra della sbarra di cui trattasi alle altre parti, a munirla a sue spese di un meccanismo di telecomando fornendo i relativi apparecchia agli altri aventi diritto, e a predisporre un impianto di apertura a filo dalle abitazioni di tutti gli aventi diritto, da collegare al proprio impianto elettrico, e da manutenere a sua cura e spese”.
Orbene, già da una lettura piana e scevra da strumentalizzazioni degli obblighi di facere imposti a dal giudice del procedimento possessorio, appare chiaro che lo Parte_1 stesso avrebbe dovuto mettere in condizione gli aventi diritto, tra cui di RSona_1 esercitare il passaggio attraverso la strada oggetto di possesso e ciò sarebbe dovuto avvenire mediante la predisposizione di un sistema, multifunzionale, che consentisse agli stessi di manovrare agevolmente la sbarra apposta a chiusura del passo: sia attraverso il suo comando a distanza dalle rispettive abitazioni, sia attraverso il suo azionamento elettronico dalla strada, sia attraverso la sua apertura manuale mediante le chiavi del meccanismo di manovra;
a ciò si aggiungeva l'obbligo di manutenzione, a cura e spese RS dello stesso consistente negli interventi e nelle riparazioni necessarie, affinché non venisse frustrato il godimento da parte degli aventi diritto;
il tutto, in funzione dell'esercizio del diritto di passo.
RS È poi emerso che, essendo già stato eseguito da parte del l'obbligo di predisporre il meccanismo di apertura a distanza dalle abitazioni, si fosse verificato il malfunzionamento del meccanismo di telecomando, per intendersi il meccanismo che avrebbe consentito di azionare la sbarra dalla strada attraverso un dispositivo elettronico.
Stando così le cose, occorre verificare, in primo luogo, se possa ritenersi che l'avv.
[...] sia incorso in errore per aver intimato a “di provvedere entro e non CP_3 Parte_1 oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”.
A tal fine occorre considerare, in primo luogo, che l'avv. non fece CP_3
RS riferimento all'obbligo di installazione (già pacificamente adempiuto da parte del bensì a quello di manutenzione dell'impianto, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzazione del termine “riparazione”, che postula necessariamente la già avvenuta realizzazione del meccanismo di comando a distanza automatizzato della sbarra, del cui pagina 10 di 18 malfunzionamento (“fuori uso ormai da circa un mese”) veniva dato atto nel corpo dell'atto.
RS Vi è poi da rilevare che tutti gli obblighi posti a carico del avevano come unico fine quello di dotare la sbarra di un sistema integrato, composto da un solo meccanismo elettromeccanico, in grado di ricevere comandi di apertura sia dalla propria abitazione RS che dalla strada, tramite telecomando, sistema che il era tenuto a mantenere in condizioni di efficienza.
Ciò premesso, l'avere l'avv. fatto riferimento nell'intimazione all'impianto di CP_3 aperura a filo della sbarra, volendo intendere che dovesse provvedere a Parte_1 ripristinare il funzionamento del meccanismo di apertura, pur senza fare riferimento al sistema di telecomando, a giudizio di questa Corte, non vale a qualificare la condotta del professionista come negligente o imperita.
Invero, si tratta di una specificazione la cui omissione non avrebbe impedito a qualunque obbligato, secondo un'interpretazione di buona fede del dictum della sentenza di condanna richiamata nell'atto di precetto, di esattamente individuare il contenuto dell'obbligo manutentivo oggetto di intimazione (ripristino del meccanismo di apertura della sbarra in quel momento malfunzionante).
A tal proposito, vi è da considerare che, come è pacifico e come emerge pure dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 324/2011, alla data di notifica dell'atto di precetto, vale a dire il 20 giugno 2006, l'unico dispositivo non funzionante del meccanismo di apertura a distanza della sbarra era il sistema di telecomando, di talché, anche in concreto, non poteva esservi alcun dubbio che l'obbligo di riparazione non potesse riferirsi ad altro che a questo.
Inoltre, è emerso che fosse ben consapevole di tale malfunzionamento, Parte_1 come egli stesso ebbe ad ammettere nell'atto di opposizione, ancorché capziosamente affermasse che il guasto - consistente nella rottura di una componente elettronica del radiocomando - si sarebbe verificato soltanto da qualche giorno e che il meccanismo di sollevamento e di abbassamento elettrico della sbarra aveva sempre continuato a funzionare, venendo in ciò tuttavia apertamente smentito dai testi indotti da RSona_1 che escussi sulla circostanza ebbero unanimemente a dichiarare che tra il mese di
[...] aprile 2006 ed il mese di novembre 2008 si erano recati in più occasioni in località
[...]
nel Comune di Radda in Chianti, nel luogo in cui si trovava la strada di accesso alle Pt_2 abitazioni di e constatando personalmente che il meccanismo di Pt_1 RSona_1 pagina 11 di 18 apertura della sbarra a mezzo di telecomando era fuori uso (cfr. sentenza Tribunale di
Siena n. 324/2011).
Non possono quindi condividersi le affermazioni di parte appellante secondo cui l'intimazione oggetto di precetto non avrebbe riguardato la situazione di fatto che mirava a rimuovere posto che, alla luce delle considerazioni svolte, deve RSona_1 ritenersi, viceversa, che l'intimazione era diretta a ripristinare il funzionamento del sistema di apertura a distanza della sbarra, che l'unico guasto che interessava l'impianto al momento della notifica dell'atto di precetto era quello relativo del sistema di radiocomando, che ben sapeva che le doglianze del si riferivano Parte_1 Per_1
a tale malfunzionamento.
Altrettanto non condivisibile è ritenere da parte dell'appellante che il precetto per come formulato non avrebbe mai potuto raggiungere il suo scopo poiché assegnava un termine per l'esecuzione di tutt'altro specifico e diverso obbligo di fare già adempiuto. Invero, nelle condizioni di fatto di cui si è discorso, dalle quali emergono, da un lato, il pacifico riferimento, compiuto nell'atto di precetto, al titolo esecutivo, e con esso all'obbligo di manutenzione da adempiere consistente nella riparazione, entro il termine indicato, del sistema di apertura a distanza della sbarra, dall'altro, l'effettiva esistenza, ancora al momento della notifica dell'atto, del guasto al meccanismo di radiocomando che ne impediva il regolare funzionamento, nonché la piena consapevolezza da parte di Parte_1 di quale fosse la porzione dell'impianto non funzionante e necessitante di riparazione,
[...]
l'atto di precetto era senz'altro idoneo a raggiungere il suo scopo essendo stato il debitore messo in condizione di conoscere quale fosse l'obbligo di fare di cui si chiedeva conto e quale fosse il titolo che lo sorreggeva.
Del resto, è un dato di fatto che l'atto di precetto in questione, oltre ad essere astrattamente idoneo a portare a conoscenza il debitore di quale fosse l'obbligo di fare violato, in concreto determinò pure l'adempimento dello stesso, se è vero come è vero che nel corso del giudizio di opposizione eliminò il guasto e ripristinò il Parte_1 funzionamento dell'impianto di apertura.
Al riguardo, deve essere disatteso il rilievo degli appellanti secondo cui non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la notifica dell'atto di precetto e l'esecuzione spontanea dell'obbligo di manutenzione – a loro dire - estraneo al contenuto del precetto.
In realtà, se pose in essere il comportamento oggetto dell'obbligo di fare che Parte_1 si voleva adempiuto ciò significa che egli ben sapeva non solo che il precetto notificato pagina 12 di 18 aveva proprio la funzione di ottenere l'adempimento di quell'obbligo, ma anche che il ripristino del sistema di telecomando, in mancanza, sarebbe avvenuto coattivamente, anche contro la sua volontà, sussistendo a suo carico l'obbligo di provvedervi.
Né può accedersi alla tesi degli appellanti, introdotta per la prima volta in sede di memorie conclusionali (cfr. memoria replica depositata il 19.4.2024 e seconda comparsa conclusionale depositata il 27.6.2025), secondo cui il ripristino dell'impianto di apertura della sbarra sarebbe avvenuto soltanto in data 29.03.2010, a distanza di quasi quattro anni dalla notifica dell'atto di precetto.
In realtà, dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione, in primo grado, emerge chiaramente che i testi escussi in quella sede dichiararono che “(…) intorno alla metà del mese di novembre 2006 il meccanismo di apertura in questione risultò essere stato riparato”; il che significa che il ripristino del meccanismo di apertura mediante telecomando da parte di avvenne dopo pochi mesi dalla notifica dell'atto di Parte_1 precetto, mentre dalla stessa sentenza risulta che la data del 29.03.2010 coincide con quella dell'udienza in cui il difensore dell'opposto diede soltanto atto in quel giudizio dell'avvenuto ripristino dell'impianto da parte dell'opponente, ragione per la quale il giudizio si concluse con pronuncia di cessata materia del contendere.
Infine, dal tenore complessivo della comparsa di costituzione depositata in primo grado, lungi dall'evincersi l'ammissione dell'avv. di essere incorso in errore nella CP_3 redazione dell'atto di precetto, emerge come lo stesso abbia invece affermato che era agevole comprendere dal contenuto dell'atto da lui redatto il corretto riferimento al titolo esecutivo e all'obbligo violato.
3. Sul nesso causale.
Le considerazioni fin qui svolte appaiono già di per sé dirimenti al fine di escludere la responsabilità professionale dell'avv. non ravvisandosi a carico dello stesso CP_3 un comportamento negligente o imperito.
Sennonché, i rilievi svolti dagli appellanti sulla base delle diverse valutazioni compiute dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 2322/2017, che ha accolto l'impugnazione di contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di Parte_1 opposizione, pongono questioni che rilevano anche sotto il diverso profilo del nesso causale.
pagina 13 di 18 Gli appellanti sostengono che tale sentenza fornirebbe la “prova” dell'errore in cui sarebbe incorso l'avv. nell'intimare a un obbligo di fare diverso CP_3 Parte_1 da quello che avrebbe dovuto essere adempiuto e che le spese del doppio grado di giudizio poste a carico del loro dante causa in quella sede rappresenterebbero, insieme ad uno stato emotivo di apprensione, il danno sofferto in conseguenza della negligenza professionale del legale.
Né l'una né l'altra affermazione convincono.
Quanto al preteso errore che sarebbe stato acclarato dalla sentenza di appello, il
Collegio, nel richiamare tutte le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo, rileva anzitutto che la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello nel giudizio di opposizione non ha valore vincolante nella presente sede, deputata al diverso accertamento relativo alla dedotta violazione degli obblighi professionali da parte dell'avv. CP_3
Inoltre, mette conto evidenziare che nella decisione invocata dagli appellanti non è stato attribuito alcun valore né al fatto che era ben consapevole che l'unico Parte_1 meccanismo dell'impianto di apertura a distanza non funzionante al momento della notifica dell'atto di precetto fosse quello del dispositivo di telecomando, né al fatto che lo RS stesso aveva adempiuto in corso di causa all'obbligo manutentivo su di esso gravante.
Sicché, anche a voler ravvisare un'imprecisa formulazione dell'atto di precetto, non vi sarebbe stato comunque spazio per ritenere che l'oggetto dell'intimazione non fosse stato RS compreso dal e che il precetto non avesse comunque raggiunto il suo scopo.
Né sarebbe possibile configurare l'esistenza di un nesso causale tra il preteso inadempimento del professionista e la condanna alle spese di lite di RSona_1 essendo quest'ultima derivata dalla mancata considerazione da parte del giudice dell'appello del raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque da un'omessa valutazione di un fatto decisivo, che ben avrebbe potuto censurare in sede di RSona_1 legittimità con esiti verosimilmente favorevoli.
Quanto al dedotto stato emotivo di apprensione, gli appellanti hanno genericamente allegato che l'inadempimento del legale aveva fatto sì che il loro dante causa non aveva potuto esercitare correttamente il diritto riconosciuto dal Tribunale di Siena con la sentenza n° 307/2000, senza tuttavia specificare quale turbamento psichico, idoneo ad incidere sulla sfera morale soggettiva del loro dante causa, quest'ultimo avrebbe ricevuto pagina 14 di 18 da tale situazione e in quale particolare forma questo si sarebbe manifestato, in guisa da poterne apprezzare la gravità e la serietà. Peraltro, vi è da evidenziare che gli appellanti in sede conclusiva non hanno neppure chiesto la condanna dell'avv. al CP_3 ristoro di tale presunto pregiudizio.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Sulla domanda di pagamento delle spese di negoziazione assistita
Gli appellanti hanno chiesto la condanna dell'avv. al pagamento delle spese CP_3 di negoziazione assistita prospettando una condotta abusiva del convenuto nella richiesta della procedura stragiudiziale, che avrebbe provocato un aggravio processuale sia in termini di ritardo nell'accertamento dei loro diritti, che di costi.
A fondamento della domanda, già proposta in primo grado, essi hanno dedotto che il convenuto/odierno appellato aveva eccepito in primo grado, con finalità meramente dilatorie, l'improcedibilità della domanda poiché non era stata esperita la negoziazione assistita inducendo il giudice di prime cure a disporre erroneamente il procedimento di negoziazione assistita, nonostante ai sensi dell'art.3, comma 1, d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, la negoziazione assistita non costituisca condizione di procedibilità nelle “controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
La domanda è infondata.
L'avv. all'udienza del 20.7.2020 eccepì l'improcedibilità della domanda CP_3 poiché non era stata esperito il procedimento di negoziazione assistita e il giudice di prime cure ordinò l'esperimento della procedura (cfr. verbale udienza in atti).
Inoltre, non risulta che l'avv. fosse stato ispirato da finalità meramente CP_3 dilatorie e strumentali tant'è che la procedura di negoziazione si concluse per il mancato raggiungimento di un accordo, che fu effettivamente perseguito dalle parti.
Infine, occorre ricordare che la condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024), mentre nel caso di specie la domanda degli appellanti è stata integralmente respinta.
5. Sulle spese di lite.
pagina 15 di 18 A giudizio di questa Corte, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Nel caso di specie, ricorre, a giudizio di questa Corte, l'ipotesi dell'assoluta incertezza della questione trattata, determinata da una precedente decisione (la pronuncia della
Corte d'Appello) che può aver indotto gli appellanti ad erroneamente confidare nella bontà della loro tesi.
Ciò giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, che si reputa congruo determinare in ragione della metà, con condanna degli appellanti a rifondere la rimanente metà ad entrambe le parti appellate.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14
TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 3.966,00 per compensi (di cui: €
1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto NA RI
DA, e contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 519/2022, CP_1 CP_2 emessa e pubblicata in data 1.6.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara compensate per la metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuna delle parti appellate la rimanente metà della misura intera liquidata, in base al calcolo specificato in parte motiva, in € 3.966,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 27 ottobre 2025, su relazione della dott.ssa RI RE ER.
Il Consigliere est.
RI RE ER
La Presidente
NI MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra
Botta, magistrato ordinario in tirocinio.
Nota
pagina 17 di 18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa NI MO Presidente
Dott.ssa RI RE ER Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NA RI DA (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea C.F._1
Capresi;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Capresi;
CP_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Capresi;
CP_2 C.F._3
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Controparte_3 C.F._4
Greco;
APPELLATO
e contro
(P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. NA Berra;
Controparte_5
APPELLATA
avverso pagina 1 di 18 la sentenza n. 519/2022 del Tribunale di Siena, emessa e pubblicata in data 1.6.2022;
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 519/2022, (Repert. n. 897/2022 del
20/06/2022) (Cfr. All. A) letta all'udienza telematica del 01/06/2022 all'esito del procedimento iscritto al RG n. 1619/2019 del contenzioso generale del Tribunale di
Siena, depositata sul PCT in data 20/06/2022 (all. B), notificata in data 29.06.2022 dal convenuto principale (Cfr.all. C), perché ingiusta in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in parte narrativa e per l'effetto, previa conferma delle parti non impugnate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, accogliere in tutto o in parte le seguenti domande: IN TESI: - Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. e per l'effetto, condannare l'appellato Avv. Controparte_3 CP_3
a pagare in favore degli intervenuti Sig.ra NA RI DA, Sig. e
[...] CP_1
Sig. (quali eredi del Sig. la somma di €16.785,52 o quella CP_2 RSona_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. - Condannare l'Avv. e/o Controparte_3 Controparte_5
, ai sensi dell'art.96 c.p.c - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari
[...] dei gradi di giudizio, e per la negoziazione assistita. - Condannare l'Avv. CP_3
e/o a pagare, in favore degli appellanti,
[...] Controparte_5 tutto quanto da quest'ultimi corrisposto agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge, decorrenti dai singoli pagamenti effettuati in favore degli appellati sino all'effettivo pagamento”;
Per la parte appellata (Avv. : “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa. Nel merito: integralmente respingere le conclusioni formulate nell'atto d'appello in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in atti, con correlativa integrale conferma della sentenza impugnata;
In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli appellanti, ridurre grandemente il quantum delle pretese dai detti avanzate, anche previa compensazione con quanto dovuto dall'attore al convenuto a titolo di compensi per l'attività complessivamente svolta;
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli appellanti, dichiarare l'appellata
[...] che ha assunto il rischio derivante dal certificato n. Controparte_4
A117C235289 (già quegli che hanno assunto il rischio del detto Controparte_5
pagina 2 di 18 certificato) in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, tenuta a manlevare il convenuto da ogni e qualsiasi pretesa degli appellanti e per l'effetto Controparte_3 condannare la medesima impresa assicuratrice a rifondere all'Avv. Controparte_3 tutto quanto da quest'ultimo in ipotesi dovuto, a qualsivoglia titolo, all'attore RSona_1
In ogni caso: con vittoria di spese di causa, anche nei confronti dell'appellata
[...] [...]
; Controparte_4
Per la parte appellata ( : “chiede l'integrale Controparte_4 reiezione delle conclusioni formulate dai signori NA RI DA, e CP_1
quali eredi legittimi del de cuius nel proprio atto di appello con CP_2 RSona_1 contestuale integrale conferma della sentenza n. 519/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 20.06.2022, dott.ssa Alessandra Verzillo nel giudizio R.G. n. 1619/2019. Il tutto con vittoria di spese del grado di giudizio. In ogni caso chiede accogliersi le seguenti
CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. 2) Dichiararsi
l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione delle condizioni generali di polizza nonché degli artt. 1892 e ss. c.c., giuste motivazioni espresse in atti. IN VIA
SUBORDINATA 3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, ove dovesse dichiararsi il contratto assicurativo operante, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario in base al certificato n. A117C235289: - previa riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato dei fatti;
- nei limiti di cui alle condizioni generali di polizza e comunque previa deduzione della franchigia prevista. IN VIA ISTRUTTORIA 4)
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 5) Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, NA RI DA, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, l'avv. e Controparte_3
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 519/2022, Controparte_5 emessa e pubblicata l'1.6.2022, con cui il Tribunale di Siena aveva respinto la domanda proposta dal loro dante causa, volta ad ottenere l'accertamento della RSona_1 responsabilità professionale dell'avv. e la sua condanna al Controparte_3 risarcimento dei danni.
pagina 3 di 18 Il giudizio di primo grado si era svolto nel contraddittorio di Controparte_5
, chiamata in causa dal convenuto, e con l'intervento degli odierni appellanti,
[...] eredi legittimi di - NA RI DA, e - essendo RSona_1 CP_1 CP_2 costui deceduto nelle more del processo.
A sostegno della propria domanda, aveva allegato un presunto errore del RSona_1 professionista nella redazione dell'atto di precetto notificato a il 20.06.2006. Parte_1
Nello specifico, l'avv. era stato incaricato da di predisporre e CP_3 RSona_1 notificare un atto di precetto finalizzato ad ottenere l'esecuzione degli obblighi di fare stabiliti dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 307/2000 emessa nel procedimento n.
R.G. 600/1997 promosso da (unitamente ad altri) nei confronti di RSona_1 Parte_1
ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 1170 c.c.
[...]
Segnatamente, il dispositivo della suddetta sentenza così statuiva: “(…) in accoglimento delle domande possessorie, condanna a fornire la chiave del meccanismo di Parte_1 manovra della sbarra di cui trattasi alle altre parti, a munirla a sue spese di un meccanismo di telecomando fornendo i relativi apparecchi agli altri aventi diritto, e a predisporre un impianto di apertura a filo dalle abitazioni di tutti gli aventi diritto, da collegare al proprio impianto elettrico, e da manutenere a sua cura e spese (…)”
RS Parzialmente adempiuti da parte del gli obblighi di fare di cui sopra, l'avv.
[...]
nell'interesse del proprio assistito, redigeva e notificava a CP_3 RSona_1 in data 20.06.2006 un atto di precetto, con il quale gli intimava “di Parte_1 provvedere entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di apertura a filo della sbarra (…)”.
propose opposizione al suddetto precetto evidenziando che egli aveva già Parte_1 adempiuto a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Tribunale di Siena con la sentenza n.
307/2000 e che il malfunzionamento lamentato concerneva non il meccanismo di apertura “a filo” bensì il diverso meccanismo elettrico di apertura della sbarra mediante telecomando, non contemplato nell'oggetto dell'intimazione.
Il procedimento si concluse con la sentenza n° 324/2011 del Tribunale di Siena che dichiarava cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto ripristino dell'impianto da parte dell'opponente e condannava quest'ultimo alle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
pagina 4 di 18 In particolare, a fondamento della decisione, osservò quel giudice che “ Parte_1 aveva predisposto l'impianto a filo, sia pure a seguito di un tormentato giudizio conclusosi con la sentenza, in primo grado, n. 515/2004 prodotta dall'opponente, ma successivamente essendosi guastato il meccanismo di apertura della sbarra a telecomando, aveva omesso di provvedere al suo ripristino, tanto che per molti mesi i titolari della servitù di passo si erano visti costretti ad adoperarsi per l'apertura e chiusura meccanica dello sbarramento (…) I testi indotti hanno dichiarato che tra il mese di aprile 2006 ed il mese di novembre 2006 si erano recati in più occasioni in località
[...]
nel Comune di Radda in Chianti, nel luogo in cui si trova la strada di accesso alle Pt_2 abitazioni di e e che ebbero modo di constatare personalmente Pt_1 RSona_1 che il meccanismo di apertura della sbarra a mezzo di telecomando era fuori uso. Hanno soggiunto i testi che soltanto intorno alla metà del mese di novembre del 2006 il meccanismo di apertura in questione risultò essere stato riparato […] pertanto,
l'avvenuto spontaneo, ancorché tardivo, adempimento da parte dell'opponente all'obbligo specificato nel precetto rende sostanzialmente privo di ogni interesse la domanda proposta con l'atto di opposizione”.
Avverso tale decisione, propose impugnazione, all'esito della quale la Corte Parte_1 di Appello di Firenze - con la sentenza n. 2322/2017, divenuta definitiva – riformò integralmente la sentenza di primo grado.
Il giudice dell'appello evidenziò come l'unico comportamento intimato fosse quello di provvedere alla riparazione dell'impianto di apertura a filo della sbarra, che doveva ritenersi posto in opera e funzionante alla data di notifica del precetto, mentre nell'atto di precetto non si faceva alcun riferimento al funzionamento dell'impianto telecomando. Da qui, la fondatezza dell'opposizione e la condanna di a rifondere a RSona_1 Parte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, per un importo complessivo pari
[...] ad € 16.785,52.
Tanto premesso, con atto di citazione notificato il 5.6.2019, conveniva in RSona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Siena l'avv. chiedendo che fosse Controparte_3 accertata la responsabilità professionale dello stesso, ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 2230 c.c., e ciò sul presupposto che il legale, nella redazione dell'atto di precetto, era incorso in un evidente errore in quanto aveva intimato a di Parte_1 provvedere alla riparazione dell'impianto di apertura “a filo” della sbarra, già integralmente eseguito alla data di notifica del precetto, in luogo del diverso obbligo di pagina 5 di 18 facere rappresentato dal ripristino del meccanismo di apertura della sbarra mediante telecomando.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, il Tribunale di Siena pronunciava la sentenza n. 519/2019, qui impugnata, con la quale rigettava la domanda.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure osservava come l'atto di precetto recasse la chiara indicazione di tutti gli elementi necessari all'individuazione del titolo esecutivo e degli obblighi dei quali si intimava l'esecuzione, tant'è che l'intimato, nelle more del giudizio di opposizione, aveva provveduto a dare esecuzione all'obbligo di fare su di lui gravante, ripristinando il meccanismo di apertura della sbarra con telecomando.
Inoltre, richiamava il principio per cui, ai fini della statuizione intorno alla validità o invalidità dell'atto di precetto, dovesse tenersi conto del tenore complessivo dell'atto, che nel caso di specie, nel suo contenuto globale, risultava immune da vizi. Infine, deduceva come l'atto di precetto in questione avesse comunque raggiunto il suo scopo e ciò, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., impediva che potesse ritenersi affetto da nullità. In conclusione,
a suo modo di vedere, la sentenza d'appello si configurava “come causa autonoma dell'esito negativo della vicenda processuale, del tutto slegata dalla condotta del difensore odierno convenuto”, sicché non solo non poteva costituire “prova” dell'errore del professionista, “ma avrebbe richiesto, ai fini del presente giudizio, l'impugnazione in sede di legittimità”.
Gli appellanti, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, proponevano contro di essa tempestiva impugnazione sulla base di un unico, articolato motivo di gravame con il quale deducevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sentenza n. 2322/2017 della Corte d'Appello di Firenze costituiva prova evidente della condotta negligente e/o imperita e/o imprudente tenuta dall'avv. il Controparte_3 quale era incorso in un banale errore professionale nel redigere l'atto di precetto, errore che aveva determinato l'esito negativo dell'intera vicenda processuale. Inoltre, a loro modo di vedere, rappresentava una mera petizione di principio, inidonea ad incidere sul nesso causale tra l'errore professionale e le conseguenze dannose lamentate,
l'affermazione della possibilità di un terzo grado di giudizio a cui poteva essere sottoposta la sentenza della Corte d'Appello, tra l'altro senza neppure l'indicazione del motivo di ricorso tra quelli tassativamente stabiliti. A ciò doveva aggiungersi che lo stesso convenuto aveva ammesso nella comparsa di costituzione depositata in primo grado il proprio errore, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 115 c.p.c. e ritenere pagina 6 di 18 fondata la domanda. Infine, si era apoditticamente affermato da parte del giudice di prime cure che il precetto aveva raggiunto il suo scopo, nonostante ciò fosse impossibile per inesistenza dell'intimazione alla manutenzione dell'impianto di telecomando, mentre quello a filo era già stato adempiuto prima del precetto.
Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite e di negoziazione assistita e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla notifica dell'appello.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il CP_3 quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342
c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che l'atto di precetto da lui predisposto aveva pacificamente determinato l'intimato a dare esecuzione all'obbligo di fare che andava adempiuto e che, pertanto, alcun profilo di responsabilità poteva configurarsi a suo carico. In denegata ipotesi, contestava l'avversa pretesa anche nel quantum e chiedeva che la compagnia assicuratrice da lui chiamata in causa lo manlevasse da eventuali soccombenze.
Si costituiva altresì quale successore, con effetto a Controparte_4 decorrere dal 01.01.2021, nella titolarità dei contratti e dei diritti controversi riferibili a detti contratti, in conformità del provvedimento della High Court of Justice Business and
Property Court of England anche Wales Companies Court, autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla polizza evocata in giudizio già
[...]
Detta compagnia assicuratrice eccepiva, in via preliminare, Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Infine, reiterava l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, ritenuta assorbita dal primo giudice.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del
30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 7/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva pagina 7 di 18 nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348bis e
342 c.p.c.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, l'atto di appello, ancorché contrassegnato da passaggi ridonanti e ripetitivi, individua le statuizioni oggetto di censura, le ragioni a sostegno dell'impugnazione proposta nonché le modifiche richieste in sostituzione della decisione appellata.
2. Sull'inadempimento contestato
L'appellante, a fondamento dell'impugnazione, ha evidenziato che - come rilevato dalla
Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 2322/2017 erroneamente disattesa dal giudice di prime cure - con il precetto oggetto di opposizione l'avv. aveva CP_3 intimato a solo “di provvedere entro e non oltre il termine di giorni dieci Parte_1 dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”. pagina 8 di 18 Orbene, a suo modo di vedere, una tale intimazione “nulla aveva a che rivedere con la diversa e pacifica situazione di fatto che il Sig. mirava a rimuovere con il RSona_1 conferimento dell'incarico al convenuto”, mentre era pacifico che “l'unica intimazione occorrente al Sig. era il ripristino dell'impianto radiotelecomandato”; l'avv. RSona_1 avrebbe dunque dovuto provvedere a tale intimazione sicché lo stesso CP_3 aveva “commesso un errore banale intimando tutt'altro specifico obbligo”, determinando
“a cascata” ben due procedimenti, quello in primo grado, di opposizione all'atto di precetto, e quello di appello contro la sentenza di primo grado, che, tra l'altro, lo aveva visto persino soccombente nei confronti dell'appellante.
Inoltre, a detta dell'appellante, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, “lo scopo non avrebbe mai potuto essere raggiunto con l'atto di precetto in esame, poiché assegnava un termine per l'esecuzione di tutt'altro specifico e diverso obbligo di fare già adempiuto e, quindi, inutile e ineseguibile”.
I rilievi dell'appellante sono destituiti di fondamento.
Con l'atto di precetto notificato il 20.6.2006 a l'avv. esponeva Parte_1 CP_3 quanto segue:
- con la sentenza n. 307/2000 il Tribunale di Siena aveva condannato Parte_1 tra l'altro: 1. “a predisporre un impianto di apertura a filo” della sbarra da lui installata lungo la strada privata che, in località , conduceva e conduce alle Pt_2 abitazioni della madre e dei fratelli, ivi compreso fra questi 2. “a RSona_1 mantenere a sua cura e spese” detto impianto;
- a prescindere, in questa sede, dalla controversia ancora attualmente pendente relativa alla effettiva ultimazione, o meno, del collegamento a filo con i singoli appartamenti da parte dell'obbligato risulta che l'impianto di apertura Parte_1 della sbarra è fuori uso ormai da circa un mese;
- pur se reiteratamente invitato a provvedere alla dovuta riparazione Parte_1 non è viceversa intervenuto, ne ha fornito alcun riscontro a tali inviti;
- non sta dunque ottemperando a quanto previsto e stabilito dalla Parte_1 sentenza del tribunale di Siena numero 307/2000.
Tanto premesso, intimava quindi a “di provvedere entro e non oltre il Parte_1 termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”.
pagina 9 di 18 La tutela apprestata dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 307/2000 prevedeva che il quale - come emerge dalla pronuncia emessa all'esito del giudizio Parte_1 possessorio - aveva chiuso l'accesso alla strada oggetto di esercizio di servitù di passo mediante l'apposizione di una sbarra, provvedesse “a fornire la chiave del meccanismo di manovra della sbarra di cui trattasi alle altre parti, a munirla a sue spese di un meccanismo di telecomando fornendo i relativi apparecchia agli altri aventi diritto, e a predisporre un impianto di apertura a filo dalle abitazioni di tutti gli aventi diritto, da collegare al proprio impianto elettrico, e da manutenere a sua cura e spese”.
Orbene, già da una lettura piana e scevra da strumentalizzazioni degli obblighi di facere imposti a dal giudice del procedimento possessorio, appare chiaro che lo Parte_1 stesso avrebbe dovuto mettere in condizione gli aventi diritto, tra cui di RSona_1 esercitare il passaggio attraverso la strada oggetto di possesso e ciò sarebbe dovuto avvenire mediante la predisposizione di un sistema, multifunzionale, che consentisse agli stessi di manovrare agevolmente la sbarra apposta a chiusura del passo: sia attraverso il suo comando a distanza dalle rispettive abitazioni, sia attraverso il suo azionamento elettronico dalla strada, sia attraverso la sua apertura manuale mediante le chiavi del meccanismo di manovra;
a ciò si aggiungeva l'obbligo di manutenzione, a cura e spese RS dello stesso consistente negli interventi e nelle riparazioni necessarie, affinché non venisse frustrato il godimento da parte degli aventi diritto;
il tutto, in funzione dell'esercizio del diritto di passo.
RS È poi emerso che, essendo già stato eseguito da parte del l'obbligo di predisporre il meccanismo di apertura a distanza dalle abitazioni, si fosse verificato il malfunzionamento del meccanismo di telecomando, per intendersi il meccanismo che avrebbe consentito di azionare la sbarra dalla strada attraverso un dispositivo elettronico.
Stando così le cose, occorre verificare, in primo luogo, se possa ritenersi che l'avv.
[...] sia incorso in errore per aver intimato a “di provvedere entro e non CP_3 Parte_1 oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto alla riparazione dell'impianto di aperura a filo della sbarra”.
A tal fine occorre considerare, in primo luogo, che l'avv. non fece CP_3
RS riferimento all'obbligo di installazione (già pacificamente adempiuto da parte del bensì a quello di manutenzione dell'impianto, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzazione del termine “riparazione”, che postula necessariamente la già avvenuta realizzazione del meccanismo di comando a distanza automatizzato della sbarra, del cui pagina 10 di 18 malfunzionamento (“fuori uso ormai da circa un mese”) veniva dato atto nel corpo dell'atto.
RS Vi è poi da rilevare che tutti gli obblighi posti a carico del avevano come unico fine quello di dotare la sbarra di un sistema integrato, composto da un solo meccanismo elettromeccanico, in grado di ricevere comandi di apertura sia dalla propria abitazione RS che dalla strada, tramite telecomando, sistema che il era tenuto a mantenere in condizioni di efficienza.
Ciò premesso, l'avere l'avv. fatto riferimento nell'intimazione all'impianto di CP_3 aperura a filo della sbarra, volendo intendere che dovesse provvedere a Parte_1 ripristinare il funzionamento del meccanismo di apertura, pur senza fare riferimento al sistema di telecomando, a giudizio di questa Corte, non vale a qualificare la condotta del professionista come negligente o imperita.
Invero, si tratta di una specificazione la cui omissione non avrebbe impedito a qualunque obbligato, secondo un'interpretazione di buona fede del dictum della sentenza di condanna richiamata nell'atto di precetto, di esattamente individuare il contenuto dell'obbligo manutentivo oggetto di intimazione (ripristino del meccanismo di apertura della sbarra in quel momento malfunzionante).
A tal proposito, vi è da considerare che, come è pacifico e come emerge pure dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 324/2011, alla data di notifica dell'atto di precetto, vale a dire il 20 giugno 2006, l'unico dispositivo non funzionante del meccanismo di apertura a distanza della sbarra era il sistema di telecomando, di talché, anche in concreto, non poteva esservi alcun dubbio che l'obbligo di riparazione non potesse riferirsi ad altro che a questo.
Inoltre, è emerso che fosse ben consapevole di tale malfunzionamento, Parte_1 come egli stesso ebbe ad ammettere nell'atto di opposizione, ancorché capziosamente affermasse che il guasto - consistente nella rottura di una componente elettronica del radiocomando - si sarebbe verificato soltanto da qualche giorno e che il meccanismo di sollevamento e di abbassamento elettrico della sbarra aveva sempre continuato a funzionare, venendo in ciò tuttavia apertamente smentito dai testi indotti da RSona_1 che escussi sulla circostanza ebbero unanimemente a dichiarare che tra il mese di
[...] aprile 2006 ed il mese di novembre 2008 si erano recati in più occasioni in località
[...]
nel Comune di Radda in Chianti, nel luogo in cui si trovava la strada di accesso alle Pt_2 abitazioni di e constatando personalmente che il meccanismo di Pt_1 RSona_1 pagina 11 di 18 apertura della sbarra a mezzo di telecomando era fuori uso (cfr. sentenza Tribunale di
Siena n. 324/2011).
Non possono quindi condividersi le affermazioni di parte appellante secondo cui l'intimazione oggetto di precetto non avrebbe riguardato la situazione di fatto che mirava a rimuovere posto che, alla luce delle considerazioni svolte, deve RSona_1 ritenersi, viceversa, che l'intimazione era diretta a ripristinare il funzionamento del sistema di apertura a distanza della sbarra, che l'unico guasto che interessava l'impianto al momento della notifica dell'atto di precetto era quello relativo del sistema di radiocomando, che ben sapeva che le doglianze del si riferivano Parte_1 Per_1
a tale malfunzionamento.
Altrettanto non condivisibile è ritenere da parte dell'appellante che il precetto per come formulato non avrebbe mai potuto raggiungere il suo scopo poiché assegnava un termine per l'esecuzione di tutt'altro specifico e diverso obbligo di fare già adempiuto. Invero, nelle condizioni di fatto di cui si è discorso, dalle quali emergono, da un lato, il pacifico riferimento, compiuto nell'atto di precetto, al titolo esecutivo, e con esso all'obbligo di manutenzione da adempiere consistente nella riparazione, entro il termine indicato, del sistema di apertura a distanza della sbarra, dall'altro, l'effettiva esistenza, ancora al momento della notifica dell'atto, del guasto al meccanismo di radiocomando che ne impediva il regolare funzionamento, nonché la piena consapevolezza da parte di Parte_1 di quale fosse la porzione dell'impianto non funzionante e necessitante di riparazione,
[...]
l'atto di precetto era senz'altro idoneo a raggiungere il suo scopo essendo stato il debitore messo in condizione di conoscere quale fosse l'obbligo di fare di cui si chiedeva conto e quale fosse il titolo che lo sorreggeva.
Del resto, è un dato di fatto che l'atto di precetto in questione, oltre ad essere astrattamente idoneo a portare a conoscenza il debitore di quale fosse l'obbligo di fare violato, in concreto determinò pure l'adempimento dello stesso, se è vero come è vero che nel corso del giudizio di opposizione eliminò il guasto e ripristinò il Parte_1 funzionamento dell'impianto di apertura.
Al riguardo, deve essere disatteso il rilievo degli appellanti secondo cui non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la notifica dell'atto di precetto e l'esecuzione spontanea dell'obbligo di manutenzione – a loro dire - estraneo al contenuto del precetto.
In realtà, se pose in essere il comportamento oggetto dell'obbligo di fare che Parte_1 si voleva adempiuto ciò significa che egli ben sapeva non solo che il precetto notificato pagina 12 di 18 aveva proprio la funzione di ottenere l'adempimento di quell'obbligo, ma anche che il ripristino del sistema di telecomando, in mancanza, sarebbe avvenuto coattivamente, anche contro la sua volontà, sussistendo a suo carico l'obbligo di provvedervi.
Né può accedersi alla tesi degli appellanti, introdotta per la prima volta in sede di memorie conclusionali (cfr. memoria replica depositata il 19.4.2024 e seconda comparsa conclusionale depositata il 27.6.2025), secondo cui il ripristino dell'impianto di apertura della sbarra sarebbe avvenuto soltanto in data 29.03.2010, a distanza di quasi quattro anni dalla notifica dell'atto di precetto.
In realtà, dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione, in primo grado, emerge chiaramente che i testi escussi in quella sede dichiararono che “(…) intorno alla metà del mese di novembre 2006 il meccanismo di apertura in questione risultò essere stato riparato”; il che significa che il ripristino del meccanismo di apertura mediante telecomando da parte di avvenne dopo pochi mesi dalla notifica dell'atto di Parte_1 precetto, mentre dalla stessa sentenza risulta che la data del 29.03.2010 coincide con quella dell'udienza in cui il difensore dell'opposto diede soltanto atto in quel giudizio dell'avvenuto ripristino dell'impianto da parte dell'opponente, ragione per la quale il giudizio si concluse con pronuncia di cessata materia del contendere.
Infine, dal tenore complessivo della comparsa di costituzione depositata in primo grado, lungi dall'evincersi l'ammissione dell'avv. di essere incorso in errore nella CP_3 redazione dell'atto di precetto, emerge come lo stesso abbia invece affermato che era agevole comprendere dal contenuto dell'atto da lui redatto il corretto riferimento al titolo esecutivo e all'obbligo violato.
3. Sul nesso causale.
Le considerazioni fin qui svolte appaiono già di per sé dirimenti al fine di escludere la responsabilità professionale dell'avv. non ravvisandosi a carico dello stesso CP_3 un comportamento negligente o imperito.
Sennonché, i rilievi svolti dagli appellanti sulla base delle diverse valutazioni compiute dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 2322/2017, che ha accolto l'impugnazione di contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di Parte_1 opposizione, pongono questioni che rilevano anche sotto il diverso profilo del nesso causale.
pagina 13 di 18 Gli appellanti sostengono che tale sentenza fornirebbe la “prova” dell'errore in cui sarebbe incorso l'avv. nell'intimare a un obbligo di fare diverso CP_3 Parte_1 da quello che avrebbe dovuto essere adempiuto e che le spese del doppio grado di giudizio poste a carico del loro dante causa in quella sede rappresenterebbero, insieme ad uno stato emotivo di apprensione, il danno sofferto in conseguenza della negligenza professionale del legale.
Né l'una né l'altra affermazione convincono.
Quanto al preteso errore che sarebbe stato acclarato dalla sentenza di appello, il
Collegio, nel richiamare tutte le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo, rileva anzitutto che la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello nel giudizio di opposizione non ha valore vincolante nella presente sede, deputata al diverso accertamento relativo alla dedotta violazione degli obblighi professionali da parte dell'avv. CP_3
Inoltre, mette conto evidenziare che nella decisione invocata dagli appellanti non è stato attribuito alcun valore né al fatto che era ben consapevole che l'unico Parte_1 meccanismo dell'impianto di apertura a distanza non funzionante al momento della notifica dell'atto di precetto fosse quello del dispositivo di telecomando, né al fatto che lo RS stesso aveva adempiuto in corso di causa all'obbligo manutentivo su di esso gravante.
Sicché, anche a voler ravvisare un'imprecisa formulazione dell'atto di precetto, non vi sarebbe stato comunque spazio per ritenere che l'oggetto dell'intimazione non fosse stato RS compreso dal e che il precetto non avesse comunque raggiunto il suo scopo.
Né sarebbe possibile configurare l'esistenza di un nesso causale tra il preteso inadempimento del professionista e la condanna alle spese di lite di RSona_1 essendo quest'ultima derivata dalla mancata considerazione da parte del giudice dell'appello del raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque da un'omessa valutazione di un fatto decisivo, che ben avrebbe potuto censurare in sede di RSona_1 legittimità con esiti verosimilmente favorevoli.
Quanto al dedotto stato emotivo di apprensione, gli appellanti hanno genericamente allegato che l'inadempimento del legale aveva fatto sì che il loro dante causa non aveva potuto esercitare correttamente il diritto riconosciuto dal Tribunale di Siena con la sentenza n° 307/2000, senza tuttavia specificare quale turbamento psichico, idoneo ad incidere sulla sfera morale soggettiva del loro dante causa, quest'ultimo avrebbe ricevuto pagina 14 di 18 da tale situazione e in quale particolare forma questo si sarebbe manifestato, in guisa da poterne apprezzare la gravità e la serietà. Peraltro, vi è da evidenziare che gli appellanti in sede conclusiva non hanno neppure chiesto la condanna dell'avv. al CP_3 ristoro di tale presunto pregiudizio.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Sulla domanda di pagamento delle spese di negoziazione assistita
Gli appellanti hanno chiesto la condanna dell'avv. al pagamento delle spese CP_3 di negoziazione assistita prospettando una condotta abusiva del convenuto nella richiesta della procedura stragiudiziale, che avrebbe provocato un aggravio processuale sia in termini di ritardo nell'accertamento dei loro diritti, che di costi.
A fondamento della domanda, già proposta in primo grado, essi hanno dedotto che il convenuto/odierno appellato aveva eccepito in primo grado, con finalità meramente dilatorie, l'improcedibilità della domanda poiché non era stata esperita la negoziazione assistita inducendo il giudice di prime cure a disporre erroneamente il procedimento di negoziazione assistita, nonostante ai sensi dell'art.3, comma 1, d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, la negoziazione assistita non costituisca condizione di procedibilità nelle “controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
La domanda è infondata.
L'avv. all'udienza del 20.7.2020 eccepì l'improcedibilità della domanda CP_3 poiché non era stata esperito il procedimento di negoziazione assistita e il giudice di prime cure ordinò l'esperimento della procedura (cfr. verbale udienza in atti).
Inoltre, non risulta che l'avv. fosse stato ispirato da finalità meramente CP_3 dilatorie e strumentali tant'è che la procedura di negoziazione si concluse per il mancato raggiungimento di un accordo, che fu effettivamente perseguito dalle parti.
Infine, occorre ricordare che la condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024), mentre nel caso di specie la domanda degli appellanti è stata integralmente respinta.
5. Sulle spese di lite.
pagina 15 di 18 A giudizio di questa Corte, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Nel caso di specie, ricorre, a giudizio di questa Corte, l'ipotesi dell'assoluta incertezza della questione trattata, determinata da una precedente decisione (la pronuncia della
Corte d'Appello) che può aver indotto gli appellanti ad erroneamente confidare nella bontà della loro tesi.
Ciò giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, che si reputa congruo determinare in ragione della metà, con condanna degli appellanti a rifondere la rimanente metà ad entrambe le parti appellate.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14
TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 3.966,00 per compensi (di cui: €
1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto NA RI
DA, e contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 519/2022, CP_1 CP_2 emessa e pubblicata in data 1.6.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara compensate per la metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuna delle parti appellate la rimanente metà della misura intera liquidata, in base al calcolo specificato in parte motiva, in € 3.966,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 27 ottobre 2025, su relazione della dott.ssa RI RE ER.
Il Consigliere est.
RI RE ER
La Presidente
NI MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra
Botta, magistrato ordinario in tirocinio.
Nota
pagina 17 di 18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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