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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 535/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 535/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o
Euro & Promos FM S.p.A., rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Gennari resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , licenziata da Euro & Promos FM SpA per superamento del periodo di Parte_1
comporto, impugna il recesso datoriale allegando di essere stata assunta da Euro & Promos FM SpA,
a seguito di cambio appalto, in data 28.9.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale e inquadramento nel liv. II CCNL Multiservizi, di essersi assentata dal lavoro per malattia in varie occasioni a causa di una bronchite ostruttiva cronica, di essere stata licenziata con lettera datata
27.12.2023 e ricevuta il 4.1.2024.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, avendo il datore di lavoro atteso otto mesi dalla maturazione del periodo di comporto prima di dar corso al recesso, periodo nel quale ha continuato a lavorare, svolgendo i turni e lavoro straordinario nonché fruendo di periodi di ferie e di ulteriore malattia, così conclude: «accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente;
in via principale: dichiarare tenuta e condannare ex art. 2 comma 1 del D.Lgs.
23/2015 o ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 23/2015 la Euro & Promos FM S.p.a. corrente in 33100
Udine (UD), via Antonio Zanussi n. 11/13, c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con condanna al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a sua scelta, di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in subordine: dichiarare tenuta e condannare la Euro & Promos FM S.p.a. corrente in
33100 Udine (UD), via Antonio Zanussi n. 11/13, c.f. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o di quella diversa che riterrà il Giudicante ma, comunque, non inferiore a sei mensilità; con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge».
Resiste Euro & Promo FM SpA.
Allega ed eccepisce che la ricorrente, nel corso del precedente appalto aveva lavorato alle dipendenze di che ai sensi dell'art. 4 del CCNL è fatto obbligo all'impresa uscente, tra le altre CP_1 cose, di comunicare all'impresa subentrante la situazione individuale dei singoli lavoratori in tema di malattia e infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, CCNL;
di avere domandato, con PEC 2.9.2022 a la trasmissione dei dati di cui all'art. 4 CCNL, CP_1
richiesta reiterata in altre occasioni;
che ha trasmesso i dati relativi alle assenze per CP_1
malattia soltanto in data 6.11.2023, data in cui si è avuta piena contezza delle precedenti assenze per malattia;
che la retribuzione mensile utile ai fini del TFR ammonta ad € 422,97; che successivamente al licenziamento la ricorrente avrebbe reperito altra occupazione con retribuzione maggiore.
Tanto premesso conclude per il rigetto del ricorso.
II) è stata assunta da Euro & Promos FM SpA in data 1.10.2022 mediante Parte_1 passaggio di appalto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi.
La norma in oggetto prevede a carico dell'appaltatore uscente l'obbligo di trasmettere all'appaltatore subentrante alcuni dati relativi al personale che sia stato riassunto, tra cui il conteggio dei giorni di assenza per malattia.
Non è contestato il superamento da parte della ricorrente del periodo di comporto, fissato dal CCNL in dodici mesi nell'arco di trentasei mesi consecutivi, con decorrenza 27.4.2023.
È pacifico che la ricorrente, dopo il superamento del periodo di comporto, abbia seguitato a lavorare, svolgendo nuovi turni imposti dal datore di lavoro, effettuando ore di lavoro straordinario, fruendo di periodi di ferie e di assenza per malattia.
Lamenta la ricorrente che nell'arco di tempo che va dal 27.4.2023 al 27.12.2023 il datore di lavoro non abbia comunicato alcunchè circa l'intenzione o la possibilità di recedere dal contratto di lavoro per superamento del comporto. La ricorrente fonda la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e relativa pronunzia di reintegrazione, sul fatto che, essendo trascorsi otto mesi dalla maturazione del periodo di comporto all'invio della lettera di licenziamento, il datore di lavoro avrebbe, di fatto, prestato acquiescenza circa la volontà di non dare corso al licenziamento, determinando così ragionevole affidamento in capo alla lavoratrice circa la prosecuzione del rapporto di lavoro, stante anche lo svolgersi del rapporto in tutta normalità.
Euro & Promos FM SpA ha dimostrato di aver sollecitato in più occasioni il precedente datore di lavoro all'adempimento degli obblighi di comunicazione e di essere venuta a conoscenza del monte giornate di assenza per malattia della ricorrente durante il precedente appalto soltanto in data
6.11.2023.
La resistente, il dato è pacifico, ha circa 6500 dipendenti, per cui è del tutto ragionevole che l'Ufficio
Personale possa aver impiegato poco più di un mese e mezzo per effettuare i conteggi e, quindi, appreso il superamento del periodo di comporto, provveduto a dar corso all'invio della lettera di licenziamento.
Il licenziamento appare, quindi, del tutto tempestivo, con conseguente reiezione della domanda.
III) La posizione delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 535/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o
Euro & Promos FM S.p.A., rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Gennari resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , licenziata da Euro & Promos FM SpA per superamento del periodo di Parte_1
comporto, impugna il recesso datoriale allegando di essere stata assunta da Euro & Promos FM SpA,
a seguito di cambio appalto, in data 28.9.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale e inquadramento nel liv. II CCNL Multiservizi, di essersi assentata dal lavoro per malattia in varie occasioni a causa di una bronchite ostruttiva cronica, di essere stata licenziata con lettera datata
27.12.2023 e ricevuta il 4.1.2024.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, avendo il datore di lavoro atteso otto mesi dalla maturazione del periodo di comporto prima di dar corso al recesso, periodo nel quale ha continuato a lavorare, svolgendo i turni e lavoro straordinario nonché fruendo di periodi di ferie e di ulteriore malattia, così conclude: «accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente;
in via principale: dichiarare tenuta e condannare ex art. 2 comma 1 del D.Lgs.
23/2015 o ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 23/2015 la Euro & Promos FM S.p.a. corrente in 33100
Udine (UD), via Antonio Zanussi n. 11/13, c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con condanna al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a sua scelta, di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in subordine: dichiarare tenuta e condannare la Euro & Promos FM S.p.a. corrente in
33100 Udine (UD), via Antonio Zanussi n. 11/13, c.f. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o di quella diversa che riterrà il Giudicante ma, comunque, non inferiore a sei mensilità; con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge».
Resiste Euro & Promo FM SpA.
Allega ed eccepisce che la ricorrente, nel corso del precedente appalto aveva lavorato alle dipendenze di che ai sensi dell'art. 4 del CCNL è fatto obbligo all'impresa uscente, tra le altre CP_1 cose, di comunicare all'impresa subentrante la situazione individuale dei singoli lavoratori in tema di malattia e infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, CCNL;
di avere domandato, con PEC 2.9.2022 a la trasmissione dei dati di cui all'art. 4 CCNL, CP_1
richiesta reiterata in altre occasioni;
che ha trasmesso i dati relativi alle assenze per CP_1
malattia soltanto in data 6.11.2023, data in cui si è avuta piena contezza delle precedenti assenze per malattia;
che la retribuzione mensile utile ai fini del TFR ammonta ad € 422,97; che successivamente al licenziamento la ricorrente avrebbe reperito altra occupazione con retribuzione maggiore.
Tanto premesso conclude per il rigetto del ricorso.
II) è stata assunta da Euro & Promos FM SpA in data 1.10.2022 mediante Parte_1 passaggio di appalto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi.
La norma in oggetto prevede a carico dell'appaltatore uscente l'obbligo di trasmettere all'appaltatore subentrante alcuni dati relativi al personale che sia stato riassunto, tra cui il conteggio dei giorni di assenza per malattia.
Non è contestato il superamento da parte della ricorrente del periodo di comporto, fissato dal CCNL in dodici mesi nell'arco di trentasei mesi consecutivi, con decorrenza 27.4.2023.
È pacifico che la ricorrente, dopo il superamento del periodo di comporto, abbia seguitato a lavorare, svolgendo nuovi turni imposti dal datore di lavoro, effettuando ore di lavoro straordinario, fruendo di periodi di ferie e di assenza per malattia.
Lamenta la ricorrente che nell'arco di tempo che va dal 27.4.2023 al 27.12.2023 il datore di lavoro non abbia comunicato alcunchè circa l'intenzione o la possibilità di recedere dal contratto di lavoro per superamento del comporto. La ricorrente fonda la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e relativa pronunzia di reintegrazione, sul fatto che, essendo trascorsi otto mesi dalla maturazione del periodo di comporto all'invio della lettera di licenziamento, il datore di lavoro avrebbe, di fatto, prestato acquiescenza circa la volontà di non dare corso al licenziamento, determinando così ragionevole affidamento in capo alla lavoratrice circa la prosecuzione del rapporto di lavoro, stante anche lo svolgersi del rapporto in tutta normalità.
Euro & Promos FM SpA ha dimostrato di aver sollecitato in più occasioni il precedente datore di lavoro all'adempimento degli obblighi di comunicazione e di essere venuta a conoscenza del monte giornate di assenza per malattia della ricorrente durante il precedente appalto soltanto in data
6.11.2023.
La resistente, il dato è pacifico, ha circa 6500 dipendenti, per cui è del tutto ragionevole che l'Ufficio
Personale possa aver impiegato poco più di un mese e mezzo per effettuare i conteggi e, quindi, appreso il superamento del periodo di comporto, provveduto a dar corso all'invio della lettera di licenziamento.
Il licenziamento appare, quindi, del tutto tempestivo, con conseguente reiezione della domanda.
III) La posizione delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio