Art. 7.
I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu' favorevoli ai lavoratori.
Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si e' uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. ((2)) Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971 n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 , nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall' art. 36 della Costituzione ".
I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu' favorevoli ai lavoratori.
Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si e' uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. ((2)) Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971 n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 , nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall' art. 36 della Costituzione ".