Sentenza 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 13/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 685 del 2025, proposto da
Codacons-Coordinamento delle Associazioni per la Difesa Dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo C/O Codacons Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, Direzione Trasporto Pubblico Locale di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cooperativa Pronto Taxi 6645, Taxi Roma Samarcanda 065551, non costituiti in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05278/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Gino Giuliano e Rodolfo Murra;
Ritenuto che, malgrado le censure di parte ricorrente – in specie, in merito all’introduzione della tariffa minima – non appaiano del tutto prive di fumus boni iuris , contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza cautelare appellata, tuttavia questa vada confermata quanto alla ritenuta insussistenza del periculum in mora ;
ritenuto, pertanto, che vada respinto anche l’appello cautelare concernente la condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado, in quanto conforme al criterio legale della soccombenza;
ritenuta tuttavia la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado del giudizio cautelare, attesa la necessità di approfondimento nel merito delle ragioni di parti ricorrente;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 685/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO