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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale;
TRA
(c.f. ) E Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce Persona_1 C.F._3 all'atto di citazione, dall'avv. Palummo Francesco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Rende (CS), alla Via Cancello Magdalone n. 65;
ATTORI
E
c.f. e p. iva. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Magnelli Barbara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza, alla Via G. Tocci n. 4;
CONVENUTA
E
(c.f. ) in persona del socio Controparte_3 P.IVA_2 accomandatario rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce alla CP_3 comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata di terzo in causa ex artt. 106
e 269 c.p.c., dall'Avv. Politano Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Castrolibero (CS), al Viale della Resistenza n. 39;
CONVENUTA CHIAMANTE
NONCHE' in persona del Procuratore p.t. (p. iva , rappresentata e Controparte_4 P.IVA_3 difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e difesa in giudizio, dall'avv. Spina NA PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della medesima, sito in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Vallone n. 76;
CONVENUTA-TERZA AM
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 30.10.2018, i sig.ri Parte_1
e , quali genitori esercenti la potestà sul minore ,
[...] CP_1 Persona_1 convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Paola, la Controparte_5
deducendo che:
[...]
-in data 20.07.2017, il minore si trovava presso la struttura ricreativa Persona_1 denominata Acqua Park Laguna Blu, sita a Fuscaldo (CS) – SS 18;
-mentre si accingeva a salire uno degli scivoli presenti nella struttura, improvvisamente rovinava a terra;
-ai fatti di causa assistevano le signore e;
Parte_2 Parte_3
-l'istante veniva immediatamente soccorso del personale della struttura, il quale allertava la centrale operativa;
-a seguito della caduta, il minore riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto a mezzo del 118 presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Cetraro, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura spiroide scomposta diafisi femorale sx al terzo medio professionale.
Frattura parcellare del piccolo tocantere”;
-veniva inviato a consulenza Ortopedica presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell' stesso, con conferma della predetta diagnosi, e ne veniva disposto il ricovero;
CP_6
-in data 25.07.2017, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione ed Osteosintesi con chiodo endomidollare” per frattura;
-in data 27.07.2017, l'istante veniva dimesso con indicazione e rivalutazione clinica e radiologica programmata per il 21.08.2017 e prescrizioni terapeutiche;
-in data 21.08.2017, si sottoponeva a visita Ortopedica di controllo ed esame RX presso l' CP_7 ed all'esito si prescriveva divieto di carico per ulteriori venti giorni, sino al successivo
[...] controllo programmato per l'11.09.2017, con prescrizione di FKT anche su ginocchio e anca;
-in data 11.09.2017 veniva eseguito successivo controllo radiografico con prescrizione di divieto di carico, FKT (modulazione ginocchio e anca sx + magneto terapia femorale sx);
-in data 25.09.2017 veniva eseguito un successivo controllo radiografico “esiti di pregressa frattura pluriframmentaria del terzo medio-prossimale del femore sx con fili metallici”;
-in data 30.10.2017 veniva sottoposto ad un nuovo controllo ortopedico ed esame rx con esiti soddisfacenti e veniva disposta la rimozione dei mezzi di sintesi a 6 mesi dalla frattura in regime di
DTT;
-il 5.12.2017, il dott. sottoponeva a visita il minore , CP_8 Persona_1 riscontrando postumi invalidanti quantificati nella relazione medico-legale, nella misura del 9%;
-in data 12.03.2018, l'istante si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi precedentemente impiantati a livello femorale;
-al momento del sinistro, l'Acqua Park Laguna Blu risultava essere assicurato presso la
[...]
polizza n. 900001422935; Controparte_9
-previa denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, la società informava i Controparte_4 genitori del minore che, per il sinistro in oggetto, non avrebbero potuto provvedere al risarcimento in quanto, in base agli accertamenti esperiti, nessuna responsabilità era risultata a carico della assicurata, , nella causazione dell'evento; Controparte_10
-con racc. a.r. del 28.05.2018, gli istanti invitavano l' nonché il Controparte_10 [...]
quale proprietaria della struttura, a stipulare idonea convenzione di Controparte_3 negoziazione assistita, al quale non perveniva nessuna adesione.
Gli attori, pertanto, domandavano:
-nel merito, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva dei convenuti, condannandoli, conseguentemente, ciascuno per il proprio titolo, come per legge, al risarcimento subiti dal ricorrente, nella misura residua di €43.652,13 ovvero in quella emersa all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata di terzo, tempestivamente depositata in data 01.02.2019, si costituiva in giudizio la di Controparte_3
, la quale domandava: CP_3
-in via preliminare, di rito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., s postare l'udienza di prima comparizione e trattazione indicata nell'atto notificato dai Sigg.ri e , in qualità Parte_1 CP_1 di genitori esercenti la potestà genitoriale su in data 30.10.2018, onde Persona_1 consentire alla convenuta di per come dichiarato, di chiamare in Controparte_3 CP_3 causa , nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
-nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda proposta da
[...]
e , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare la conseguente richiesta di condanna al Persona_1 risarcimento dei danni, e condannare, di conseguenza, l'attrice alla refusione, delle spese e competenze di lite;
-in subordine, accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, rideterminare il quantum del risarcimento riducendo l'importo in proporzione all'accertata responsabilità di . Persona_1
Con comparsa di costituzione e giudizio depositata in data 30.10.2019, si costituiva in giudizio la terza chiamata, in persona del Procuratore p.t., la quale domandava: Controparte_4
-nel merito, rispingersi la domanda attorea siccome inammissibili, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, con refusione di spese e competenze di giudizio;
-in via subordinata, riconoscersi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa degli attori nella produzione dell'evento per evidente culpa in vigilando, con spese compensate;
-sempre in via subordinata, riconoscersi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa del minore nella produzione dell'evento a causa della propria condotta imprudente, con spese compensate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019 si costituiva in giudizio la la quale domandava: CP_2
-in via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della stessa dall'incardinato giudizio;
CP_2
-con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, reso interrogatorio formale ed assunta la prova orale, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione, assegnando alle parti il termine per il deposito delle note conclusive.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta inerendo al merito della causa l'accertamento dell'effettiva sussistenza della CP_2 titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
“La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 1243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Nel merito, in primo luogo, va rilevato che, esaminati gli atti di causa, si ritiene che l'azione proposta dai signori e vada qualificata come azione di Parte_1 CP_1 responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., come precisato anche dagli stessi nell'atto di citazione.
Come noto, tale responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, così da consentire il potere di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Tale norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre (in seguito alla positiva dimostrazione di tale nesso di causalità) resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione della ricorrenza di un caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr. in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ. sez. III n. 8005 dell'1.4.2010).
Dunque, per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rimanendo esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale
(c.d. fortuito incidentale) e, per ciò stesso, imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III n.
2563 del 6.2.2007).
Quindi, affinché possa ritenersi sussistente l'anzidetto nesso causale è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza esterna o neutra o un elemento passivo di una serie causale che si inserisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. in questi termini, ex multis, Cass. civ. sez. III n. 4161 del 13.02.2019).
Inoltre, posto l'onere del danneggiato di provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, va precisato che, per costante giurisprudenza, occorre, altresì, che il danneggiato dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal suo fatto colposo. Infatti, qualora venga accertato (anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia) che la situazione di possibile pericolo (comunque ingeneratasi) sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III n. 25856 del
31.10.2017; Cass. civ. n. 11526 del 11.05.2017; Cass. civ. sez. III n. 12895 del 22.06.2016; Cass. civ. sez. III n. 23584 del 17.10.2013, nonché, in modo conforme, di recente, Cass. civ. sez. III n.
7580 del 27.03.2020, con cui è stato rilevato che, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione). Invero, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura della cosa
è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del soggetto proprietario della cosa e l'evento dannoso (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. XIII n. 5412 de 12.03.2019, nonché, in modo sostanzialmente conforme, Tribunale Milano sez. X n. 8989 del 5.11.2021, con cui
è stato rilevato che, in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, la prova del nesso eziologico tra la cosa ed il danno è particolarmente rilevante nel caso in cui la lesione derivi da cosa inerte;
infatti, ove si tratti di cosa statica e l'agire umano si unisca alla stessa, saranno necessari ulteriori accertamenti - quali la facilità di evitare l'ostacolo o il grado di attenzione richiesto al danneggiato - per stabilire se effettivamente la cosa avesse ha una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode;
la prova di tali elementi è a carico del danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi).
Dunque, posto quanto sopra, non si ritiene che parte attrice abbia dato prova dell'effettiva ricorrenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato occorso al figlio minore, non potendosi, così, ritenersi ricorrente, nel caso di specie, la responsabilità delle società convenute, quali custodi, nell'accezione fatta propria dall'orientamento giurisprudenziale da ultimo rammentato, del parco acquatico, scenario dell'infortunio occorso all'attore. Va, in primo luogo, rilevato, infatti, che la dinamica dei fatti di causa come rappresentati dall'attore non è stata chiarita dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, risultando, di fatto, lacunosa e generica, e non è stato altresì dimostrato che il minore, unitamente ai genitori, abbia adottato, con la dovuta diligenza, tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare incidenti durante l'uso delle attrazioni acquatiche.
In particolare, la teste , sorella di , all'udienza del 7.2.2023, pur Parte_2 CP_1 confermando di essere presente al momento della caduta del nipote, si limitava a riferire che quest'ultimo, mentre si accingeva a salire su uno degli scivoli presenti nella struttura, rovinava improvvisamente a terra, davanti ai suoi occhi, riportando lesioni fisiche.
La teste nulla riferiva relativamente alla dinamica della caduta né sulla circostanza che il nipote avesse adottato, in quel momento, le precauzioni necessarie atte a scongiurare qualsivoglia nocumento.
La Corte di cassazione, richiamando orientamenti consolidati in tema di responsabilità art. 2051 c.c.
(Cass. 2482/2018, SS.UU n. 20943/2022), ha più volte chiarito la necessità di condurre una valutazione di merito che tenga presenta il necessario bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela tra il comportamento incauto della vittima e se il danno sia stato cagionato dall'omessa custodia del bene. Quanto più la situazione di danno possa essere prevista e superata adottando, da parte del danneggiato, tutte quelle cautele normalmente prevedibili in ragione delle circostanze, tanto più è necessario considerare l'efficienza causale tra il comportamento imprudente della persona nell'aver cagionato il danno. Tale comportamento deve, infatti, poter superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
Le norme imposte ai gestori e ai custodi in materia di sicurezza sono, sì, indici di una colpa imputabile al gestore (art. 2043 c.c.) e al custode (art. 2051 c.c.), ma non giustificano la condotta incauta che abbia di per sé portato alla commissione del danno in modo decisivo, percependo la pericolosità della superficie scivolosa, ma non avendo, o quanto meno non avendo provato, di aver indossato le scarpe anti-scivolo.
Il regolamento dell' allegato dalla in sede di Controparte_10 Controparte_3 costituzione, riportato sui cartelli presenti all'interno della struttura, enuclea in maniera chiara le regole da rispettare all'interno della struttura.
Ai punti 13 e 14, in particolare, è previsto l'uso obbligatorio di scarpette antiscivolo e l'accompagnamento e il controllo dei minori di 14 anni da parte di un adulto, entrambe circostanze non provate in corso di causa.
Ciò che risulta provato è, invece, il dato che le strutture fossero organizzate e gestite in sicurezza, che fosse presente e visibile, attraverso i cartelli posti all'interno dell' , il regolamento da CP_10 seguire al suo interno e, infine, come il personale della struttura abbia prontamente prestato soccorso al minore infortunato, allertando la centrale operativa del 118, come confermato dalla sig.ra , legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale. CP_3 Controparte_3
Ritenuta, dunque, la mancata prova della sussistenza di un effettivo nesso causale tra la caduta del minore e la cosa in custodia delle società convenute, la domanda Persona_1
Per proposta da e non può che essere disattesa. Parte_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.472,00;
Paola, lì 27.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale;
TRA
(c.f. ) E Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce Persona_1 C.F._3 all'atto di citazione, dall'avv. Palummo Francesco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Rende (CS), alla Via Cancello Magdalone n. 65;
ATTORI
E
c.f. e p. iva. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Magnelli Barbara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza, alla Via G. Tocci n. 4;
CONVENUTA
E
(c.f. ) in persona del socio Controparte_3 P.IVA_2 accomandatario rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce alla CP_3 comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata di terzo in causa ex artt. 106
e 269 c.p.c., dall'Avv. Politano Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Castrolibero (CS), al Viale della Resistenza n. 39;
CONVENUTA CHIAMANTE
NONCHE' in persona del Procuratore p.t. (p. iva , rappresentata e Controparte_4 P.IVA_3 difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e difesa in giudizio, dall'avv. Spina NA PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della medesima, sito in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Vallone n. 76;
CONVENUTA-TERZA AM
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 30.10.2018, i sig.ri Parte_1
e , quali genitori esercenti la potestà sul minore ,
[...] CP_1 Persona_1 convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Paola, la Controparte_5
deducendo che:
[...]
-in data 20.07.2017, il minore si trovava presso la struttura ricreativa Persona_1 denominata Acqua Park Laguna Blu, sita a Fuscaldo (CS) – SS 18;
-mentre si accingeva a salire uno degli scivoli presenti nella struttura, improvvisamente rovinava a terra;
-ai fatti di causa assistevano le signore e;
Parte_2 Parte_3
-l'istante veniva immediatamente soccorso del personale della struttura, il quale allertava la centrale operativa;
-a seguito della caduta, il minore riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto a mezzo del 118 presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Cetraro, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura spiroide scomposta diafisi femorale sx al terzo medio professionale.
Frattura parcellare del piccolo tocantere”;
-veniva inviato a consulenza Ortopedica presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell' stesso, con conferma della predetta diagnosi, e ne veniva disposto il ricovero;
CP_6
-in data 25.07.2017, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione ed Osteosintesi con chiodo endomidollare” per frattura;
-in data 27.07.2017, l'istante veniva dimesso con indicazione e rivalutazione clinica e radiologica programmata per il 21.08.2017 e prescrizioni terapeutiche;
-in data 21.08.2017, si sottoponeva a visita Ortopedica di controllo ed esame RX presso l' CP_7 ed all'esito si prescriveva divieto di carico per ulteriori venti giorni, sino al successivo
[...] controllo programmato per l'11.09.2017, con prescrizione di FKT anche su ginocchio e anca;
-in data 11.09.2017 veniva eseguito successivo controllo radiografico con prescrizione di divieto di carico, FKT (modulazione ginocchio e anca sx + magneto terapia femorale sx);
-in data 25.09.2017 veniva eseguito un successivo controllo radiografico “esiti di pregressa frattura pluriframmentaria del terzo medio-prossimale del femore sx con fili metallici”;
-in data 30.10.2017 veniva sottoposto ad un nuovo controllo ortopedico ed esame rx con esiti soddisfacenti e veniva disposta la rimozione dei mezzi di sintesi a 6 mesi dalla frattura in regime di
DTT;
-il 5.12.2017, il dott. sottoponeva a visita il minore , CP_8 Persona_1 riscontrando postumi invalidanti quantificati nella relazione medico-legale, nella misura del 9%;
-in data 12.03.2018, l'istante si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi precedentemente impiantati a livello femorale;
-al momento del sinistro, l'Acqua Park Laguna Blu risultava essere assicurato presso la
[...]
polizza n. 900001422935; Controparte_9
-previa denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, la società informava i Controparte_4 genitori del minore che, per il sinistro in oggetto, non avrebbero potuto provvedere al risarcimento in quanto, in base agli accertamenti esperiti, nessuna responsabilità era risultata a carico della assicurata, , nella causazione dell'evento; Controparte_10
-con racc. a.r. del 28.05.2018, gli istanti invitavano l' nonché il Controparte_10 [...]
quale proprietaria della struttura, a stipulare idonea convenzione di Controparte_3 negoziazione assistita, al quale non perveniva nessuna adesione.
Gli attori, pertanto, domandavano:
-nel merito, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva dei convenuti, condannandoli, conseguentemente, ciascuno per il proprio titolo, come per legge, al risarcimento subiti dal ricorrente, nella misura residua di €43.652,13 ovvero in quella emersa all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata di terzo, tempestivamente depositata in data 01.02.2019, si costituiva in giudizio la di Controparte_3
, la quale domandava: CP_3
-in via preliminare, di rito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., s postare l'udienza di prima comparizione e trattazione indicata nell'atto notificato dai Sigg.ri e , in qualità Parte_1 CP_1 di genitori esercenti la potestà genitoriale su in data 30.10.2018, onde Persona_1 consentire alla convenuta di per come dichiarato, di chiamare in Controparte_3 CP_3 causa , nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
-nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda proposta da
[...]
e , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare la conseguente richiesta di condanna al Persona_1 risarcimento dei danni, e condannare, di conseguenza, l'attrice alla refusione, delle spese e competenze di lite;
-in subordine, accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, rideterminare il quantum del risarcimento riducendo l'importo in proporzione all'accertata responsabilità di . Persona_1
Con comparsa di costituzione e giudizio depositata in data 30.10.2019, si costituiva in giudizio la terza chiamata, in persona del Procuratore p.t., la quale domandava: Controparte_4
-nel merito, rispingersi la domanda attorea siccome inammissibili, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, con refusione di spese e competenze di giudizio;
-in via subordinata, riconoscersi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa degli attori nella produzione dell'evento per evidente culpa in vigilando, con spese compensate;
-sempre in via subordinata, riconoscersi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa del minore nella produzione dell'evento a causa della propria condotta imprudente, con spese compensate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019 si costituiva in giudizio la la quale domandava: CP_2
-in via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della stessa dall'incardinato giudizio;
CP_2
-con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, reso interrogatorio formale ed assunta la prova orale, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione, assegnando alle parti il termine per il deposito delle note conclusive.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta inerendo al merito della causa l'accertamento dell'effettiva sussistenza della CP_2 titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
“La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 1243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Nel merito, in primo luogo, va rilevato che, esaminati gli atti di causa, si ritiene che l'azione proposta dai signori e vada qualificata come azione di Parte_1 CP_1 responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., come precisato anche dagli stessi nell'atto di citazione.
Come noto, tale responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, così da consentire il potere di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Tale norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre (in seguito alla positiva dimostrazione di tale nesso di causalità) resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione della ricorrenza di un caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr. in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ. sez. III n. 8005 dell'1.4.2010).
Dunque, per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rimanendo esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale
(c.d. fortuito incidentale) e, per ciò stesso, imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III n.
2563 del 6.2.2007).
Quindi, affinché possa ritenersi sussistente l'anzidetto nesso causale è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza esterna o neutra o un elemento passivo di una serie causale che si inserisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. in questi termini, ex multis, Cass. civ. sez. III n. 4161 del 13.02.2019).
Inoltre, posto l'onere del danneggiato di provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, va precisato che, per costante giurisprudenza, occorre, altresì, che il danneggiato dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal suo fatto colposo. Infatti, qualora venga accertato (anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia) che la situazione di possibile pericolo (comunque ingeneratasi) sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III n. 25856 del
31.10.2017; Cass. civ. n. 11526 del 11.05.2017; Cass. civ. sez. III n. 12895 del 22.06.2016; Cass. civ. sez. III n. 23584 del 17.10.2013, nonché, in modo conforme, di recente, Cass. civ. sez. III n.
7580 del 27.03.2020, con cui è stato rilevato che, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione). Invero, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura della cosa
è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del soggetto proprietario della cosa e l'evento dannoso (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. XIII n. 5412 de 12.03.2019, nonché, in modo sostanzialmente conforme, Tribunale Milano sez. X n. 8989 del 5.11.2021, con cui
è stato rilevato che, in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, la prova del nesso eziologico tra la cosa ed il danno è particolarmente rilevante nel caso in cui la lesione derivi da cosa inerte;
infatti, ove si tratti di cosa statica e l'agire umano si unisca alla stessa, saranno necessari ulteriori accertamenti - quali la facilità di evitare l'ostacolo o il grado di attenzione richiesto al danneggiato - per stabilire se effettivamente la cosa avesse ha una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode;
la prova di tali elementi è a carico del danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi).
Dunque, posto quanto sopra, non si ritiene che parte attrice abbia dato prova dell'effettiva ricorrenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato occorso al figlio minore, non potendosi, così, ritenersi ricorrente, nel caso di specie, la responsabilità delle società convenute, quali custodi, nell'accezione fatta propria dall'orientamento giurisprudenziale da ultimo rammentato, del parco acquatico, scenario dell'infortunio occorso all'attore. Va, in primo luogo, rilevato, infatti, che la dinamica dei fatti di causa come rappresentati dall'attore non è stata chiarita dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, risultando, di fatto, lacunosa e generica, e non è stato altresì dimostrato che il minore, unitamente ai genitori, abbia adottato, con la dovuta diligenza, tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare incidenti durante l'uso delle attrazioni acquatiche.
In particolare, la teste , sorella di , all'udienza del 7.2.2023, pur Parte_2 CP_1 confermando di essere presente al momento della caduta del nipote, si limitava a riferire che quest'ultimo, mentre si accingeva a salire su uno degli scivoli presenti nella struttura, rovinava improvvisamente a terra, davanti ai suoi occhi, riportando lesioni fisiche.
La teste nulla riferiva relativamente alla dinamica della caduta né sulla circostanza che il nipote avesse adottato, in quel momento, le precauzioni necessarie atte a scongiurare qualsivoglia nocumento.
La Corte di cassazione, richiamando orientamenti consolidati in tema di responsabilità art. 2051 c.c.
(Cass. 2482/2018, SS.UU n. 20943/2022), ha più volte chiarito la necessità di condurre una valutazione di merito che tenga presenta il necessario bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela tra il comportamento incauto della vittima e se il danno sia stato cagionato dall'omessa custodia del bene. Quanto più la situazione di danno possa essere prevista e superata adottando, da parte del danneggiato, tutte quelle cautele normalmente prevedibili in ragione delle circostanze, tanto più è necessario considerare l'efficienza causale tra il comportamento imprudente della persona nell'aver cagionato il danno. Tale comportamento deve, infatti, poter superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
Le norme imposte ai gestori e ai custodi in materia di sicurezza sono, sì, indici di una colpa imputabile al gestore (art. 2043 c.c.) e al custode (art. 2051 c.c.), ma non giustificano la condotta incauta che abbia di per sé portato alla commissione del danno in modo decisivo, percependo la pericolosità della superficie scivolosa, ma non avendo, o quanto meno non avendo provato, di aver indossato le scarpe anti-scivolo.
Il regolamento dell' allegato dalla in sede di Controparte_10 Controparte_3 costituzione, riportato sui cartelli presenti all'interno della struttura, enuclea in maniera chiara le regole da rispettare all'interno della struttura.
Ai punti 13 e 14, in particolare, è previsto l'uso obbligatorio di scarpette antiscivolo e l'accompagnamento e il controllo dei minori di 14 anni da parte di un adulto, entrambe circostanze non provate in corso di causa.
Ciò che risulta provato è, invece, il dato che le strutture fossero organizzate e gestite in sicurezza, che fosse presente e visibile, attraverso i cartelli posti all'interno dell' , il regolamento da CP_10 seguire al suo interno e, infine, come il personale della struttura abbia prontamente prestato soccorso al minore infortunato, allertando la centrale operativa del 118, come confermato dalla sig.ra , legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale. CP_3 Controparte_3
Ritenuta, dunque, la mancata prova della sussistenza di un effettivo nesso causale tra la caduta del minore e la cosa in custodia delle società convenute, la domanda Persona_1
Per proposta da e non può che essere disattesa. Parte_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.472,00;
Paola, lì 27.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli