Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 76 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIANDOMENICO GAETANO CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente si chiede il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, in quanto infondata in fatto e in diritto e, solo in denegato subordine, senza riconoscimento alcuno, la riduzione l'importo richiesto a quanto risulterà di giustizia e/o di equità e comunque in misura non superiore ad € 100,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, tenuto conto delle mutate condizioni ed eIGenze del ricorrente
Conclusioni per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Malcesine (VR) in data CP_2 CP_1
05.09.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Malcesine dell'anno 2015 al n. 16 p. II serie C, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell' emananda sentenza, alle seguenti condizioni (da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente):
1- disporre che il Sig. versi, entro il giorno cinque di ogni mese, alla CP_1
Sig.ra l'importo mensile di € 700,00 (ovvero quel diverso importo che CP_2 verrà ritenuto proporzionato alle disponibilità economiche dell'onerato), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
2- in ogni caso respingere le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il IG. esponeva: CP_1 in data 05/09/2015 aveva contratto matrimonio con la IG.ra ; i CP_2 rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza emessa dal Tribunale di
Ferrara in data 9.6.2021 era stata pronunciata la separazione dei coniugi, con previsione di un assegno separativo in favore della moglie di 400 euro mensili. pagina 1 di 4
750 euro mensili.
Per tali ragioni chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza previsioni di carattere economico. Si costituiva la IG.ra e nulla opponeva alla domanda di divorzio. CP_2
Contestava le ulteriori richieste, asserendo che le disponibilità economiche del ricorrente, anche considerando quanto emerso nel corso del giudizio di separazione, erano decisamente superiori a quelle descritte in ricorso.
In particolare, ricordava che il era risultato titolare di investimenti del valore di CP_1 circa 500.000 euro sui quali nulla era stato detto in ricorso. Nel settembre 2023 il ricorrente aveva venduto per il prezzo di € 190.000,00 la casa coniugale di Cona (Fe), via Comacchio n. 1027.
Dalla documentazione prodotta dal risultava la percezione di un reddito di circa CP_1
2500 euro mensili;
quanto ai finanziamenti, osservava che entrambi erano stati contratti durante la causa di separazione e quindi all'evidente scopo di far apparire una ridotta capacità economica.
Suscitava inoltre dubbi la figura della IG.ra , descritta quale Persona_1
“collaboratrice domestica” ma verosimilmente compagna di vita del ricorrente, e ciò non solo perché residente presso la casa coniugale sin dal 29.10.2020 (e dunque prima della separazione), ma anche, e soprattutto, perché profondamente coinvolta nella vita del ricorrente.
Con atto notarile datato 21.11.2023 il aveva venduto alla collaboratrice CP_1 domestica Sig.ra un'area urbana della superficie di mq 1130, per il Persona_1 prezzo di € 30.000,00, riservandosene il diritto di usufrutto vitalizio;
ancora, nel settembre 2023 la IG.ra aveva acquistato dal - al prezzo di appena € Per_1 CP_1
180,00- una vettura Volvo S90 pagata € 50.800,00 nell'anno 2019.
Per contro, la IG.ra percepiva una pensione di anzianità di circa € 800,00 netti CP_2 ed era gravata da un finanziamento acceso nel luglio 2022.
Chiedeva dunque che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di 700 euro mensili. All'udienza di comparizione le parti dichiaravano:
Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: sono pensionato;
ho una pensione di circa 2100 euro mensili. pago un canone di locazione di € 650 mensili;
sono proprietario, insieme a mia moglie, del 50% di una villetta in lido della Nazioni (prezzo di acquisto nel 2017 € 170.000) e del 50% della nuda proprietà di un appartamento in Desio, immobile occupato da una zia di mia moglie. Mi avvalgo di una colf per la quale sostengo una spesa complessiva di circa 800 euro mensili;
ho in essere due finanziamenti;
il primo, scadente nel 2028, con rata di 480 euro mensili;
il secondo, scadente nel 2029, di 270 euro mensili. Sono usufruttuario di un fondo sul quale si trovava un capannone nel quale lavoravo come fabbro. Il fondo non è attualmente utilizzato. Preciso che la nuda proprietà appartiene alla colf che vive con me. Verso 100 euro mensili per assegno personale in favore di mia moglie
Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: sono pensionata e percepisco circa 800 euro mensili. Vivo nella villetta di Lido delle Nazioni menzionata da mio marito e non verso nulla per l'occupazione. ho una cessione del quinto della pensione e mi vengono trattenuto 181 euro al mese. Ho il 50% della nuda proprietà di
pagina 2 di 4 un appartamento in Desio, occupato da una zia. I procuratori si riportano ai rispettivi atti ed alle istanze ed eccezioni oggi formulate. Le parti non contestano le dichiarazioni oggi rispettivamente rese in merito alle situazioni patrimoniali
** All'esito dell'istruttoria risulta comprovata la sussistenza di una consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale del coniugi.
La IG.ra ha una pensione di circa 900 euro mensili ed è comproprietaria -col CP_2 marito- di una villetta sita in Lido delle Nazioni ed è nuda proprietaria del 50% di un immobile sito in Desio ed è gravata da una rata di 181 euro derivante da un finanziamento acceso nel luglio 2022.
Più complessa è la ricostruzione della capacità patrimoniale del ricorrente, beneficiario di una pensione di circa 2.100,00 euro mensili e comproprietario degli immobili appena ricordati.
Nel corso del giudizio di separazione, conclusosi nel giugno 2021, era emerso che il ricorrente aveva polizze e titoli per un controvalore di circa 500.00,00 euro. Ancora, è pacifico che il ha ceduto un'abitazione ricavandone 190.00,00 euro. CP_1 In ricorso è stato affermato che egli “non risulta, allo stato attuale, intestatario di polizze e titoli”; nella memoria del 16.4.2024 è stato precisato che tali somme “erano il frutto della sua attività lavorativa, dei quali ha disposto secondo le proprie insindacabili volontà”. In merito alle vendite è stato affermato che la vendita dell'immobile di via Comacchio n. 1027 in data 14.09.2023 (v. all. 8 della comparsa), del quale il ricorrente era proprietario da generazioni, in quanto residenza degli avi, costituisce un atto rientrante nella piena capacità giuridica e di agire, al pari della cessione in data 21.11.2023 della nuda proprietà di un'area urbana (salvo non voler ritenere il IG.
interdetto e/o voler intendere che la convenuta vanta un diritto di credito anche CP_1 su quella quota di patrimonio!!!)” ma nulla è stato detto sulla sorte sia di quanto ricavato dalla vendita degli immobili e degli strumenti finanziari (circa 720.00 euro) che dei capitali ottenuti dai finanziamenti.
L'esistenza di una disponibilità ben superiore a quella descritta in ricorso emerge in modo chiaro dall'esame delle movimentazioni di uno dei conti correnti (BCC Emilbanca n. 447526) nel periodo febbraio/dicembre 2023 (cioè quando il era CP_1 stato, a suo dire, costretto a ridurre a soli 100 euro mensili l'assegno separativo di
400 euro mensili), dove risultano entrate per circa 85.000 euro ed uscite per poco più di 50.000.
Ancora, e sempre con riferimento al 2023, vi è stata la vendita, a favore della predetta collaboratrice, di una vettura del valore di lusso al prezzo di 180 euro, giustificata dall'opportunità “di consentirle di attendere in autonomia le incombenze quotidiane, senza impegnare il ricorrente in attività di poco interesse (come il trasporto con autista!)”. Da ultimo, va ricordato che il è ancora proprietario di una vettura d'epoca CP_1
Marlin Berlinetta, di una vettura Dacia Dokker e di una motocicletta Triumph Speedmaster.
In sintesi, l'attività tenuta dal ( a partire dai finanziamenti richiesti nel momento CP_1 in cui era ancora titolare dei citati strumenti finanziari) è stata improntata alla volontà di celare le proprie disponibilità per potersi poi presentare come un semplice pensionato gravato da spese superiori agli introiti.
In merito al diritto della IG.ra a percepire l'assegno divorzile, si osserva che la CP_2 predetta ne ha dedotto la spettanza dell'assegno esclusivamente in funzione pagina 3 di 4 assistenziale, deducendo l'impossibilità di vivere un'esistenza dignitosa con i soli i propri proventi ed in assenza di un contributo da parte del coniuge. La resistente, come si è detto, percepisce circa 900 euro mensili, dai quali deve detrarsi una rata di 181 euro, e a breve dovrà reperire un'abitazione in quanto il ricorrente, quale comproprietario, intende dividere e dunque alienare l'immobile di
Lido delle Nazioni (cfr. ricorso 12.1.2024).
La redditualità reale della resistente (che ha dovuto anche subire la riduzione dell'assegno di mantenimento da 400 a 100 euro mensili per decisione unilaterale del marito) è oggettivamente insufficiente per una vita dignitosa tenendo conto delle necessità relative al pagamento delle utenze, alle necessità alimentari ed a quelle connesse alla vita quotidiana.
Quanto alla durata del matrimonio, si osserva che il legame fra le parti è di gran lunga antecedente il matrimonio (celebrato il 5.9.2015) atteso che nel 2010 la resistente risultava residente presso il futuro marito;
lo stesso ricorrente, che ha ricordato la brevissima durata del matrimonio, ha riconosciuto che il legame era risalente nel tempo (cfr. memoria del 17.4.2024: …“sempre in ragione dell'affectio CP_1 coniugalis, il ricorrente ha, poi, prestato denaro alla convenuta per oltre € 12.000,00 tra il 2007 e il 2016, come risulta dagli assegni in allegato (doc. 30) e finanche ai figli e/o ai parenti consanguinei: € 22.000 a (doc. 23) ed € 8.300 a Parte_1 Parte_2
(doc. 24), senza ottenerne la restituzione”).
[...]
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35385 del 2023, hanno affermato il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, deve tenersi conto anche della convivenza pre-matrimoniale. Tanto premesso, si pone a carico del ricorrente un assegno divorzile di € CP_1
600,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, con decorrenza dalla domanda. L' assegno dovrà essere versato entro il quinto giorno del mese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 8.890,00 con maggiorazione ad € 10.223,50 ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014
PQM
Il Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1
in Malcesine in data 05/09/2015 (atto trascritto al n. 16, p. II s. C). CP_2
Pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile in favore di CP_1 di € 600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat CP_2
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 10.223,50 CP_1 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, deciso il 19.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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