Articolo 1 della Legge 5 aprile 1950, n. 169
Articolo 2
Versione
27 aprile 1950
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue:
1. - Tenenti:
a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore della presente legge;
c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma.
2. - Sottotenenti:
a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.
Entrata in vigore il 27 aprile 1950