Art. 9.
Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.
Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.
Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".