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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
EL Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Parte_1
Pimentel, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Felici, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bellegra, n. 50, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e elettivamente domiciliato in Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, CP_2 presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Paola Luigina Peccarisi, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
e sono genitori di EL (nato in [...] Parte_1 Controparte_1
06.12.2021), unico figlio riconosciuto dal padre.
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, ha rappresentato il Parte_1 compimento da parte di di gravi condotte di violenza contro la Controparte_1 propria persona e ha chiesto disporsi la decadenza del medesimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore EL, affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, collocamento presso la madre, assegnazione alla madre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con il padre, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio interamente a carico del padre.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.10.2024, si è Controparte_1 costituito in giudizio, negando il compimento di condotte violente contro la ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, frequentazione del padre anche in forma protetta, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo di Euro 100,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2024, si è costituito in giudizio il
Curatore Speciale del minore EL, presentando le proprie conclusioni in punto di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 29.10.2024, sono state sentite le parti, sono stati escussi testimoni in ordine alle condotte violente allegate, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle condotte di grave intemperanza e disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio minore in tenera età, nonché delle criticità nella capacità genitoriale e di accudimento mostrate dalla madre. 3
Anzitutto, deve essere evidenziato che entrambe le parti hanno dedotto il compimento reciproco di gravi condotte di violenza, segnatamente:
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto a marzo 2020 (cfr. ricorso, pag. 2, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto nell'anno 2021 (cfr. ricorso, pag. 2, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 12.12.2022 (cfr. ricorso, pag. 3, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 28.03.2024 (cfr. ricorso, pag. 3, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte della ricorrente contro il resistente avvenuto in data 14.06.2022 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5, quarto capoverso).
In relazione all'accertamento di tali condotte, è stata svolta prova testimoniale, con capitoli formulati d'ufficio. Tuttavia, l'unico testimone comparso, che la stessa ricorrente ha Testimone_1 allegato essere intervenuto nell'episodio del 12.12.2020, non ha fornito alcuna indicazione in ordine al compimento delle condotte allegate.
Inoltre, sono risultate al riguardo prive di rilevanza probatoria la denuncia querela della ricorrente contro il resistente, trattandosi di atto unilaterale della parte, e il referto di pronto soccorso allegato, inidoneo a consentire un accertamento delle cause delle lesioni riportate.
Ulteriormente, priva di rilevanza sul piano probatorio è risultata la documentazione fotografica indicata da parte ricorrente, risultando la stessa priva di ogni forma di datazione e inidonea a fornire alcun riscontro in ordine alle cause delle lesioni riportate dalla parte.
Diversamente, deve essere tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso resistente, in relazione alla condotta di distruzione del telefono cellulare della ricorrente.
In particolare, il resistente ha dichiarato che “nell'episodio del 28.03.2024, io non sono stato violento, ma le ho rotto il telefono. Io avevo comprato il telefono per lei e lei mi ha bloccato su Facebook. Per questo le ho rotto il telefono. Sono uscito fuori di casa con il telefono e l'ho rotto a terra”. La gravità dell'indicata condotta deve essere apprezzata in considerazione del carattere futile del motivo che ha spinto il resistente alla distruzione del telefono cellulare in uso alla ricorrente, nonché in relazione alle modalità della condotta, distinta dalla previa sottrazione del bene in uso alla ricorrente e dalla lucida assunzione della decisione di distruggerlo.
Inoltre, occorre rilevare che, a fronte della prolungata interruzione dei rapporti e di ogni forma di contatto del resistente con il figlio minore a partire dal mese di marzo 2024, il 4
padre non risulta aver assunto alcuna iniziativa rilevante per preservare il proprio rapporto con il minore.
Sul punto, sono risultate del tutto generiche le allegazioni del resistente in ordine ai tentativi di contattare amici comuni, oltre che palesemente inidonee a rilevare come forme di interessamento del padre alla situazione del figlio minore.
Quanto indicato denota gravi carenze nella capacità genitoriale del padre e nell'attitudine dello stesso ad assumere decisioni rilevanti nell'interesse del minore, rispetto alla cui quotidianità e cura il genitore risulta essere rimasto estraneo.
Fermo quanto indicato, deve evidenziarsi essere emerse importanti criticità anche nella capacità genitoriale della ricorrente, con particolare riguardo alle risultanze relative alla situazione della medesima all'interno della Casa Rifugio in cui risulta essere attualmente ospitata.
In particolare, dalla Relazione del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo del
23.10.2024, con indicazione per cui “dai contatti intercorsi con la struttura dove è collocata la signora dal mese di luglio a seguito del trasferimento dalla Casa Pt_1
Rifugio […] è emerso che la stessa pone in essere atteggiamenti pretenziosi sia nei confronti degli operatori, che nei confronti delle altre ospiti e che il suo percorso potrebbe essere definito come statico, infatti riferiscono che la stessa attualmente non appare predisposta al cambiamento”.
Inoltre, dalla Relazione dell'area educativa degli operatori della Struttura Ospitante depositata in data 23.10.2024, è emerso che “la cura dei bambini lascia molto perplessi, le metodiche per noi discutibili la portano ad un accudimento eccessivo, entrambi, appena inseriti indossavano il pannolino, dopo sollecitazione delle educatrici e considerando l'imminente inserimento a scuola, la IG.ra ha tolto il pannolino Pt_1 ai figli durante il giorno, i minori lo utilizzano durante la notte.
Supponiamo che l'enuresi notturna dipenda da un ritardo nello sviluppo delle competenze minzionali, in modo particolare del bambino più grande.
Entrambi i minori vengono ancora imboccati a turno, il momento dei pasti è molto frustrante, con tempi molto dilatati, mentre si distraggono con video sul cellulare […].
EL, il figlio più piccolo, non accetta nessuna regola comportamentale, è esasperante, urla a gran voce tutto il giorno, per i motivi più disparati, deve essere accontentato in tutto e nell'immediato, anche a discapito del fratello. Entrambi i bambini non parlano né capiscono la linga italiana […]. L'eccesso di protezione può essere dannoso”.
Da quanto indicato, emergono plurimi e significativi profili di criticità nella capacità genitoriale materna, con particolare riguardo a condotte, sia pure involontariamente, pregiudizievoli per il minore, incidenti sulla quotidianità del medesimo e aventi effetti negativi sullo sviluppo e sulla crescita dello stesso. 5
Inoltre, le condotte indicati denotano l'attuale incapacità del genitore di assumere autonomamente scelte rispondenti all'interesse del minore, con particolare riguardo alle esigenze legate alla cura, crescita e apprendimento dello stesso.
Ulteriormente, in considerazione di quanto evidenziato in ordine alle condotte e criticità della figura paterna, le risultanze indicate impongono di ritenere la non idoneità della ricorrente a costituire genitore affidatario esclusivo del minore, con la correlativa assunzione autonoma di decisioni rilevanti per il medesimo.
Alla luce delle circostanze emerse, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la più ampia tutela del figlio minore EL risulta dunque l'affidamento al
Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore.
Inoltre, a fronte della gravità della situazione fattuale emersa, deve essere prevista la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sugli sviluppi dei percorsi di protezione e sostegno già attivati in favore della ricorrente e sulla situazione di sicurezza del figlio minore.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Infine, deve disporsi che il Servizio Sociale attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite CP_3 idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e permettergli di superare la situazione di ritardo linguistico riscontrato, anche attraverso il ricorso ad assistenza logopedica.
In considerazione del mancato accertamento delle plurime condotte di violenza fisica del resistente nei confronti della ricorrente, non risulta misura adeguata al caso di specie disporsi la decadenza o sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Inoltre, anche a fronte delle plurime e gravi criticità evidenziate nella capacità genitoriale del padre, l'applicazione delle indicate misure risulterebbe non proporzionata e non adeguata alle circostanze emerse.
Con riguardo al collocamento del figlio minore, occorre tenere conto della critica situazione fattuale evidenziata e dell'attuale permanenza del percorso di protezione avviato a favore della madre. 6
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente è risultata, sia pure a fronte delle criticità indicate, la figura genitoriale di riferimento per il figlio minore, essendosi occupata di ogni aspetto della quotidianità del medesimo.
Conseguentemente, deve disporsi il collocamento del minore EL presso la madre.
Con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione del figlio minore con il padre, occorre operare un bilanciamento tra la necessità di preservare la sicurezza del giovane figlio e l'esigenza di salvaguardare e preservare il rapporto dello stesso con il genitore.
A tal riguardo, occorre tenere conto della condotta intemperante del padre e della prolungata interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio minore, tale da richiedere prudenza nell'individuazione delle modalità di incontro tra padre e figlio, nell'ottica della maggiore tutela del minore.
Conseguentemente, risulta equilibrato prevedere un regime di frequentazione del padre con il figlio minore in forma protetta, alla presenza di operatori specializzati del
Servizio Sociale, tramite le modalità e le tempistiche ritenute adeguatamente protettive e idonee dal Servizio Sociale.
2. Assegnazione della casa famigliare
In ordine alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa famigliare, sita in
Zagarolo, Via Colle Lauri, n. 10/B, la stessa deve essere rigettata per plurime e concorrenti ragioni.
In primo luogo, deve tenersi conto della mancanza di specifiche allegazioni della ricorrente in ordine all'esatto periodo in cui il nucleo famigliare ha stabilmente dimorato in tale immobile, peraltro lasciato dalla madre e dal figlio a far data dal mese di marzo 2024.
In secondo luogo, a fronte del titolo di godimento dell'immobile derivante da contratto di locazione, deve essere dato atto del mancato deposito del contratto di locazione, nonché della durata e dell'attuale persistenza del rapporto locatizio.
Sul punto, sono poi rimaste prive di specifica contestazione le deduzioni del resistente in ordine alla sopraggiunta cessazione del contratto di locazione.
3. Mantenimento del figlio minore
Al fine di determinare il contributo al mantenimento del figlio occorre procedere alla determinazione delle condizioni economiche dei genitori.
La ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di non svolgere attualmente attività lavorativa, in quanto attualmente ospitata in casa famiglia e occupata dalle cure dei figli in tenera età. 7
Sul piano delle capacità lavorative della ricorrente, la stessa ha evidenziato di aver precedentemente svolto lavori saltuari, riuscendo a percepire, nei periodi lavorativi, importi mensili compresi tra Euro 1.200,00 ed Euro 1.500,00.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato l'esistenza di progetto lavorativo come badante, con stipendio previsto di circa Euro 1.200,00.
Va aggiunto che la ricorrente non ha depositato la richiesta documentazione fiscale e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle entrate percepite negli ultimi tre anni, determinando, conseguentemente, una situazione di voluta oscurità nella propria situazione economica, valorizzabile come argomento di prova da cui desumere la percezione di entrate ulteriori rispetto a quanto dichiarato.
Il resistente ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo, con retribuzione mensile di circa Euro 1.000,00.
Quanto dichiarato dal resistente ha trovato riscontro nel contratto di lavoro allegato, nella documentazione fiscale depositata e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dalla parte.
Ulteriormente, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con la tenera età del figlio minore, nonché del tempo prevalente trascorso dal minore con la madre, con i maggiori oneri di cura e assistenza che vi sono connessi.
In base agli indicati elementi, risulta equilibrato determinare il contributo del padre al mantenimento della figlio nell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, determinate secondo il Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
4. Spese di lite
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito della controversia, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda della ricorrente di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore;
- Affida il figlio minore EL al Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti 8
all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sugli sviluppi dei percorsi di protezione e sostegno già attivati in favore della ricorrente e sulla situazione di sicurezza del figlio minore;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, CP_3 anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e permettergli di superare la situazione di ritardo linguistico riscontrato, anche attraverso il ricorso ad assistenza logopedica;
- Dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
- Dispone che la frequentazione del figlio minore con il padre avvenga in forma protetta, alla presenza di operatori specializzati del Servizio Sociale, tramite le modalità e le tempistiche ritenute adeguatamente protettive e idonee dal
Servizio Sociale;
- Rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa famigliare, sita in Zagarolo, Via Colle Lauri, n. 10/B;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro
200,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio minore, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli EL Cappai
N. R.G. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
EL Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Parte_1
Pimentel, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Felici, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bellegra, n. 50, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e elettivamente domiciliato in Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, CP_2 presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Paola Luigina Peccarisi, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
e sono genitori di EL (nato in [...] Parte_1 Controparte_1
06.12.2021), unico figlio riconosciuto dal padre.
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, ha rappresentato il Parte_1 compimento da parte di di gravi condotte di violenza contro la Controparte_1 propria persona e ha chiesto disporsi la decadenza del medesimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore EL, affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, collocamento presso la madre, assegnazione alla madre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con il padre, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio interamente a carico del padre.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.10.2024, si è Controparte_1 costituito in giudizio, negando il compimento di condotte violente contro la ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, frequentazione del padre anche in forma protetta, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo di Euro 100,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2024, si è costituito in giudizio il
Curatore Speciale del minore EL, presentando le proprie conclusioni in punto di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 29.10.2024, sono state sentite le parti, sono stati escussi testimoni in ordine alle condotte violente allegate, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle condotte di grave intemperanza e disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio minore in tenera età, nonché delle criticità nella capacità genitoriale e di accudimento mostrate dalla madre. 3
Anzitutto, deve essere evidenziato che entrambe le parti hanno dedotto il compimento reciproco di gravi condotte di violenza, segnatamente:
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto a marzo 2020 (cfr. ricorso, pag. 2, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto nell'anno 2021 (cfr. ricorso, pag. 2, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 12.12.2022 (cfr. ricorso, pag. 3, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 28.03.2024 (cfr. ricorso, pag. 3, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte della ricorrente contro il resistente avvenuto in data 14.06.2022 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5, quarto capoverso).
In relazione all'accertamento di tali condotte, è stata svolta prova testimoniale, con capitoli formulati d'ufficio. Tuttavia, l'unico testimone comparso, che la stessa ricorrente ha Testimone_1 allegato essere intervenuto nell'episodio del 12.12.2020, non ha fornito alcuna indicazione in ordine al compimento delle condotte allegate.
Inoltre, sono risultate al riguardo prive di rilevanza probatoria la denuncia querela della ricorrente contro il resistente, trattandosi di atto unilaterale della parte, e il referto di pronto soccorso allegato, inidoneo a consentire un accertamento delle cause delle lesioni riportate.
Ulteriormente, priva di rilevanza sul piano probatorio è risultata la documentazione fotografica indicata da parte ricorrente, risultando la stessa priva di ogni forma di datazione e inidonea a fornire alcun riscontro in ordine alle cause delle lesioni riportate dalla parte.
Diversamente, deve essere tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso resistente, in relazione alla condotta di distruzione del telefono cellulare della ricorrente.
In particolare, il resistente ha dichiarato che “nell'episodio del 28.03.2024, io non sono stato violento, ma le ho rotto il telefono. Io avevo comprato il telefono per lei e lei mi ha bloccato su Facebook. Per questo le ho rotto il telefono. Sono uscito fuori di casa con il telefono e l'ho rotto a terra”. La gravità dell'indicata condotta deve essere apprezzata in considerazione del carattere futile del motivo che ha spinto il resistente alla distruzione del telefono cellulare in uso alla ricorrente, nonché in relazione alle modalità della condotta, distinta dalla previa sottrazione del bene in uso alla ricorrente e dalla lucida assunzione della decisione di distruggerlo.
Inoltre, occorre rilevare che, a fronte della prolungata interruzione dei rapporti e di ogni forma di contatto del resistente con il figlio minore a partire dal mese di marzo 2024, il 4
padre non risulta aver assunto alcuna iniziativa rilevante per preservare il proprio rapporto con il minore.
Sul punto, sono risultate del tutto generiche le allegazioni del resistente in ordine ai tentativi di contattare amici comuni, oltre che palesemente inidonee a rilevare come forme di interessamento del padre alla situazione del figlio minore.
Quanto indicato denota gravi carenze nella capacità genitoriale del padre e nell'attitudine dello stesso ad assumere decisioni rilevanti nell'interesse del minore, rispetto alla cui quotidianità e cura il genitore risulta essere rimasto estraneo.
Fermo quanto indicato, deve evidenziarsi essere emerse importanti criticità anche nella capacità genitoriale della ricorrente, con particolare riguardo alle risultanze relative alla situazione della medesima all'interno della Casa Rifugio in cui risulta essere attualmente ospitata.
In particolare, dalla Relazione del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo del
23.10.2024, con indicazione per cui “dai contatti intercorsi con la struttura dove è collocata la signora dal mese di luglio a seguito del trasferimento dalla Casa Pt_1
Rifugio […] è emerso che la stessa pone in essere atteggiamenti pretenziosi sia nei confronti degli operatori, che nei confronti delle altre ospiti e che il suo percorso potrebbe essere definito come statico, infatti riferiscono che la stessa attualmente non appare predisposta al cambiamento”.
Inoltre, dalla Relazione dell'area educativa degli operatori della Struttura Ospitante depositata in data 23.10.2024, è emerso che “la cura dei bambini lascia molto perplessi, le metodiche per noi discutibili la portano ad un accudimento eccessivo, entrambi, appena inseriti indossavano il pannolino, dopo sollecitazione delle educatrici e considerando l'imminente inserimento a scuola, la IG.ra ha tolto il pannolino Pt_1 ai figli durante il giorno, i minori lo utilizzano durante la notte.
Supponiamo che l'enuresi notturna dipenda da un ritardo nello sviluppo delle competenze minzionali, in modo particolare del bambino più grande.
Entrambi i minori vengono ancora imboccati a turno, il momento dei pasti è molto frustrante, con tempi molto dilatati, mentre si distraggono con video sul cellulare […].
EL, il figlio più piccolo, non accetta nessuna regola comportamentale, è esasperante, urla a gran voce tutto il giorno, per i motivi più disparati, deve essere accontentato in tutto e nell'immediato, anche a discapito del fratello. Entrambi i bambini non parlano né capiscono la linga italiana […]. L'eccesso di protezione può essere dannoso”.
Da quanto indicato, emergono plurimi e significativi profili di criticità nella capacità genitoriale materna, con particolare riguardo a condotte, sia pure involontariamente, pregiudizievoli per il minore, incidenti sulla quotidianità del medesimo e aventi effetti negativi sullo sviluppo e sulla crescita dello stesso. 5
Inoltre, le condotte indicati denotano l'attuale incapacità del genitore di assumere autonomamente scelte rispondenti all'interesse del minore, con particolare riguardo alle esigenze legate alla cura, crescita e apprendimento dello stesso.
Ulteriormente, in considerazione di quanto evidenziato in ordine alle condotte e criticità della figura paterna, le risultanze indicate impongono di ritenere la non idoneità della ricorrente a costituire genitore affidatario esclusivo del minore, con la correlativa assunzione autonoma di decisioni rilevanti per il medesimo.
Alla luce delle circostanze emerse, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la più ampia tutela del figlio minore EL risulta dunque l'affidamento al
Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore.
Inoltre, a fronte della gravità della situazione fattuale emersa, deve essere prevista la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sugli sviluppi dei percorsi di protezione e sostegno già attivati in favore della ricorrente e sulla situazione di sicurezza del figlio minore.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Infine, deve disporsi che il Servizio Sociale attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite CP_3 idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e permettergli di superare la situazione di ritardo linguistico riscontrato, anche attraverso il ricorso ad assistenza logopedica.
In considerazione del mancato accertamento delle plurime condotte di violenza fisica del resistente nei confronti della ricorrente, non risulta misura adeguata al caso di specie disporsi la decadenza o sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Inoltre, anche a fronte delle plurime e gravi criticità evidenziate nella capacità genitoriale del padre, l'applicazione delle indicate misure risulterebbe non proporzionata e non adeguata alle circostanze emerse.
Con riguardo al collocamento del figlio minore, occorre tenere conto della critica situazione fattuale evidenziata e dell'attuale permanenza del percorso di protezione avviato a favore della madre. 6
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente è risultata, sia pure a fronte delle criticità indicate, la figura genitoriale di riferimento per il figlio minore, essendosi occupata di ogni aspetto della quotidianità del medesimo.
Conseguentemente, deve disporsi il collocamento del minore EL presso la madre.
Con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione del figlio minore con il padre, occorre operare un bilanciamento tra la necessità di preservare la sicurezza del giovane figlio e l'esigenza di salvaguardare e preservare il rapporto dello stesso con il genitore.
A tal riguardo, occorre tenere conto della condotta intemperante del padre e della prolungata interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio minore, tale da richiedere prudenza nell'individuazione delle modalità di incontro tra padre e figlio, nell'ottica della maggiore tutela del minore.
Conseguentemente, risulta equilibrato prevedere un regime di frequentazione del padre con il figlio minore in forma protetta, alla presenza di operatori specializzati del
Servizio Sociale, tramite le modalità e le tempistiche ritenute adeguatamente protettive e idonee dal Servizio Sociale.
2. Assegnazione della casa famigliare
In ordine alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa famigliare, sita in
Zagarolo, Via Colle Lauri, n. 10/B, la stessa deve essere rigettata per plurime e concorrenti ragioni.
In primo luogo, deve tenersi conto della mancanza di specifiche allegazioni della ricorrente in ordine all'esatto periodo in cui il nucleo famigliare ha stabilmente dimorato in tale immobile, peraltro lasciato dalla madre e dal figlio a far data dal mese di marzo 2024.
In secondo luogo, a fronte del titolo di godimento dell'immobile derivante da contratto di locazione, deve essere dato atto del mancato deposito del contratto di locazione, nonché della durata e dell'attuale persistenza del rapporto locatizio.
Sul punto, sono poi rimaste prive di specifica contestazione le deduzioni del resistente in ordine alla sopraggiunta cessazione del contratto di locazione.
3. Mantenimento del figlio minore
Al fine di determinare il contributo al mantenimento del figlio occorre procedere alla determinazione delle condizioni economiche dei genitori.
La ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di non svolgere attualmente attività lavorativa, in quanto attualmente ospitata in casa famiglia e occupata dalle cure dei figli in tenera età. 7
Sul piano delle capacità lavorative della ricorrente, la stessa ha evidenziato di aver precedentemente svolto lavori saltuari, riuscendo a percepire, nei periodi lavorativi, importi mensili compresi tra Euro 1.200,00 ed Euro 1.500,00.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato l'esistenza di progetto lavorativo come badante, con stipendio previsto di circa Euro 1.200,00.
Va aggiunto che la ricorrente non ha depositato la richiesta documentazione fiscale e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle entrate percepite negli ultimi tre anni, determinando, conseguentemente, una situazione di voluta oscurità nella propria situazione economica, valorizzabile come argomento di prova da cui desumere la percezione di entrate ulteriori rispetto a quanto dichiarato.
Il resistente ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo, con retribuzione mensile di circa Euro 1.000,00.
Quanto dichiarato dal resistente ha trovato riscontro nel contratto di lavoro allegato, nella documentazione fiscale depositata e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dalla parte.
Ulteriormente, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con la tenera età del figlio minore, nonché del tempo prevalente trascorso dal minore con la madre, con i maggiori oneri di cura e assistenza che vi sono connessi.
In base agli indicati elementi, risulta equilibrato determinare il contributo del padre al mantenimento della figlio nell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, determinate secondo il Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
4. Spese di lite
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito della controversia, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda della ricorrente di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore;
- Affida il figlio minore EL al Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti 8
all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sugli sviluppi dei percorsi di protezione e sostegno già attivati in favore della ricorrente e sulla situazione di sicurezza del figlio minore;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, CP_3 anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e permettergli di superare la situazione di ritardo linguistico riscontrato, anche attraverso il ricorso ad assistenza logopedica;
- Dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
- Dispone che la frequentazione del figlio minore con il padre avvenga in forma protetta, alla presenza di operatori specializzati del Servizio Sociale, tramite le modalità e le tempistiche ritenute adeguatamente protettive e idonee dal
Servizio Sociale;
- Rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa famigliare, sita in Zagarolo, Via Colle Lauri, n. 10/B;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro
200,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio minore, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli EL Cappai