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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/12/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 513/2022 R.G. promosso
DA
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Agnello;
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di CP_2
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_2
difesi, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò
e Riccardo Vagliasindi;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
( ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Monica Bottino;
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito n. 593 2018
00074942 42 000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania l'odierna appellante impugnava l'avviso di addebito n. 593 2018 00074942 42 000 notificatole in data 08.1.2019 per la somma di euro 3.751,39 pretesa dall' a titolo di contributi dovuti per note di rettifica relativamente al CP_1
periodo dal 11/2016 al 12/2017.
Con sentenza n. 5140/2021 del 13 dicembre 2021 il giudice adito dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 24 co.5
d.lgs. 46/1999 ritenendo decorso il termine di quaranta giorni previsto dalla normativa per impugnare l'avviso di addebito.
Avverso detta sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 09.6.2022.
Al gravame resisteva l' . Si costituiva altresì l CP_1 Controparte_4
eccependo la carenza di legittimazione passiva.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza contestando la statuizione di decadenza ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999; posto che l'avviso di addebito è stato notificato l'8.1.2019, deduce di avere depositato l'atto di opposizione in data 15.2.2019, come attestato dalla schermata Polisweb e dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna allegate. Sostiene che la data del 18.2.2019, considerata dal tribunale quale data di deposito del ricorso, si riferisce piuttosto al giorno in cui la cancelleria ha provveduto ad aprire la busta telematica. Evidenzia che il deposito del ricorso si perfeziona con la seconda PEC (cd. ricevuta di consegna) che nella specie è arrivata in data 15.2.2019, cioè entro i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
2. Lamenta il mancato esame, nel merito, della controversia, evidenziando l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria dell' . Assume di essere titolare di una ditta individuale di CP_1
elaborazione elettronica di dati;
di avere, nel mese di settembre, per mero errore, pagato il modello F24 imputandolo ai contributi dovuti per luglio 2016, anziché a quelli relativi ad agosto 2016; di aver provveduto, dapprima in data
17.11.2017 e poi in data 11.9.2018, tramite cassetto previdenziale, a segnalare all' tale errore;
che all'ultima richiesta l' rispondeva di avere definito CP_1 CP_1
l'inadempienza con sgravio dell'8.1.2018; che nel frattempo l
[...]
aveva recuperato tutti i benefici contributivi mediante CP_5
l'emissione delle note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto, adducendo la mancata regolarità contributiva, circostanza non veritiera avendo la ditta dell'appellante versato regolarmente i contributi.
3. Così riassunte le censure alla sentenza impugnata, occorre esaminare, preliminarmente, la questione del difetto di legittimazione passiva di CP_6
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno statuito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis
Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n.
17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento, Cass. civ. sez. lav.
19/7/2024 n.19985).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda opposizione al ruolo e dunque il merito della pretesa contributiva;
deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione del CP_6
4. Passando a trattare le doglianze poste alla base dell'appello, va osservato che, venendo in rilievo un'opposizione a ruolo ex art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999, erroneamente il primo giudice ha ritenuto tardivo il ricorso di primo grado.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta, infatti, che il ricorso è stato regolarmente inviato ed accettato dal sistema in data 15.2.2019 (cfr. copia schermata estratta dal , ricevute di consegna del deposito del ricorso e CP_7
ricevuta attestante l'esito positivo dei successivi controlli), dunque entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta l'8.1.2019.
Sulla base di detta documentazione, ed in particolare della seconda pec del
15.2.2019, il deposito del ricorso deve ritenersi tempestivo per cui alcuna decadenza ex art.24, comma 5, D.Lgs n.46/1999 si è verificata.
Al riguardo, in tal senso si veda Cass. civ. n. 11706/2024 (nonché le altre pronunce ivi richiamate), secondo cui: “ al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)”.
5. L'appello è comunque infondato e l'opposizione proposta dalla , pur Pt_1
tempestiva, deve rigettarsi.
Come evidenziato e documentato dall'Istituto previdenziale appellato, l'avviso di addebito oggetto di causa si riferisce al recupero di benefici contributivi derivanti dalle inadempienze contrassegnate con i numeri da 3003 a 3012, come da note di rettifica modello DM 10, inerenti i seguenti periodi: 11/2016,
12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017,
12/2017.
L' ha versato in atti la “Verifica regolarità contributiva” prot. n. CP_1
n.10061729 di cui alla richiesta del 20.3.2018, da cui si evince che la non Pt_1
risulta regolare in relazione alla gestione INAIL “per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti”.
6. L'art. 1 comma 1175, della l. n. 296/2006 statuisce che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi ad un ulteriore requisito, la continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento).
Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali irregolarità nella procedura amministrativa da parte dell'ente previdenziale (come quelle indicate dalla negli atti di causa) non Pt_1
influiscono sull'accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, che può essere riconosciuto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
7. Quanto al merito della pretesa, l'appellante non ha provato il possesso della regolarità contributiva. Ed invero la documentazione prodotta in atti dalla riguarda unicamente la posizione della stessa relativamente alla gestione Pt_1
previdenziale ; tuttavia, come emerge dal DURC sopra indicato, la CP_1
irregolarità concerne la posizione INAIL e l'appellante non ha provato la regolarità contributiva relativamente a detta inadempienza.
Appare opportuno evidenziare che, per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass.16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175, sopra richiamato.
8. Va infine dichiarato inammissibile il motivo di opposizione proposto in primo grado dalla odierna appellante, riproposto nel presente grado, di decadenza ex art. 25 D.Lgs n. 46/1999, non esaminato dal tribunale. Ed invero, l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 8.1.2019; il ricorso giudiziario è stato depositato, per come sopra detto, il 15.2.2019, oltre il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c., integrando il motivo in esame un'opposizione agli atti esecutivi.
9. Alla stregua di quanto sopra detto - integrata la motivazione della sentenza impugnata nel senso che deve rigettarsi l'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato il 18.2.2019 - l'appello va respinto. Parte_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
Restano compensate le spese tra appellante e , tenuto conto dell'epoca CP_6
dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese processuali del CP_1
grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Compensa le spese tra l'appellante e CP_6
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marcella Celesti