Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 626
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Potenza dal giudice unico Annachiara Di Paolo, riguarda un'opposizione a precetto per il pagamento di una somma di denaro. L'opponente ha sollevato due principali questioni giuridiche: la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva della controparte. In particolare, l'opponente sosteneva che il credito fosse prescritto, poiché non era stata notificata alcuna richiesta di pagamento prima del precetto, e contestava la titolarità del credito da parte della controparte, ritenendo che non avesse la legittimazione per agire.

Il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni. In merito alla prescrizione, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce che la domanda di insinuazione al passivo di un fallimento interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura concorsuale. Riguardo alla legittimazione attiva, il giudice ha ritenuto infondata la contestazione dell'opponente, evidenziando che la controparte aveva dimostrato la propria legittimazione attraverso la documentazione prodotta, inclusi i decreti ingiuntivi e le sentenze precedenti. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata e l'opponente condannato al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 626
    Giurisdizione : Trib. Potenza
    Numero : 626
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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