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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1171 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del
27 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Claps giusta procura allegata all'atto Parte_1
di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per Controparte_1
essa quale mandataria, in virtù di atto per Notar di Milano del CP_2 Per_1
14.01.2019, Rep. 61655 Racc. 11965, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto
Martorano giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 22.3.2024 per Parte_1
il pagamento della somma di € 100.200,00 in virtù di sentenza n. 716/96 del Tribunale di
Potenza.
Parte opponente ha eccepito: la prescrizione;
la carenza di legittimazione attiva di
Controparte_1 n. 80/1989 del Tribunale di Potenza e pedissequo atto di precetto con il quale si ingiungeva il pagamento in solido della somma in linea capitale di lire 334.062.681 limitata a lire
240.000.000 nei confronti della avverso tale ingiunzione i debitori proponevano Pt_1
opposizione, definita con sentenza n.716/96 del Tribunale di Potenza emessa il 28.03.1996, passata in cosa giudicata;
- per il AR
credito indicato nel D.I. n. 80/1989, eseguiva in data 27.12.1990 un atto di intervento nella
Esecuzione Immobiliare avente R.G.E. 99/1990 del Tribunale di Potenza contro il debitore solidale e per il credito di cui alla sentenza n.716/96 del Tribunale di CP_5
Potenza eseguiva in data 11.09.2001 un ricorso per l'insinuazione al passivo del
[...]
, e veniva ammesso allo stato passivo del predetto fallimento;
sia la Parte_2 procedura esecutiva che la procedura fallimentare sono tutt'ora pendenti;
Alla luce della documentazione prodotta da parte opposta l'eccezione di prescrizione va rigettata.
È, infatti, consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo del fallimento, equiparabile alla domanda giudiziale, ha, ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.p.c., effetto interruttivo permanente della prescrizione, fino alla chiusura della procedura concorsuale, sia nei confronti dell'obbligato principale che dei condebitori solidali del fallito, ex art. 1310 c.c. (Cass., 21294/2019).
2 Legittimazione attiva di Controparte_1
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di er mancata titolarità del credito azionato. Controparte_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 80/1989 del Tribunale di Potenza e la sentenza n.716/96 del
Tribunale di Potenza sono stati emessi in favore di AR
.
[...]
Il precetto è stato intimato da a mezzo della mandataria Controparte_1
CP_2
Vanno ricostruite le vicende successorie del credito.
Con atto per notar del 15.5.1999 – Per_2 Per_3 Controparte_6
ha incorporato per fusione
[...] AR
.
[...]
Con atto per notar del 11.12.2000 ha incorporato per fusione Per_4 Controparte_7
CP_8 Controparte_6 Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la società
[...]
a seguito di contratto di cessione di crediti concluso in data 6 dicembre CP_1
2005, ha acquistato pro-soluto da tutti i crediti pecuniari in essere. Controparte_7
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 1° aprile 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Prescrizione
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la prescrizione dell'opposta pretesa economica, deducendo che prima della notifica del precetto non era mai stato notificato nulla all'opponente.
Tale eccezione è infondata.
Parte opposta ha dedotto che: in data 24.02.1989 AR
notificava ai debitori in solido e il D.I.
[...] CP_4 Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1171 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del
27 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Claps giusta procura allegata all'atto Parte_1
di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per Controparte_1
essa quale mandataria, in virtù di atto per Notar di Milano del CP_2 Per_1
14.01.2019, Rep. 61655 Racc. 11965, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto
Martorano giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 22.3.2024 per Parte_1
il pagamento della somma di € 100.200,00 in virtù di sentenza n. 716/96 del Tribunale di
Potenza.
Parte opponente ha eccepito: la prescrizione;
la carenza di legittimazione attiva di
Controparte_1 n. 80/1989 del Tribunale di Potenza e pedissequo atto di precetto con il quale si ingiungeva il pagamento in solido della somma in linea capitale di lire 334.062.681 limitata a lire
240.000.000 nei confronti della avverso tale ingiunzione i debitori proponevano Pt_1
opposizione, definita con sentenza n.716/96 del Tribunale di Potenza emessa il 28.03.1996, passata in cosa giudicata;
- per il AR
credito indicato nel D.I. n. 80/1989, eseguiva in data 27.12.1990 un atto di intervento nella
Esecuzione Immobiliare avente R.G.E. 99/1990 del Tribunale di Potenza contro il debitore solidale e per il credito di cui alla sentenza n.716/96 del Tribunale di CP_5
Potenza eseguiva in data 11.09.2001 un ricorso per l'insinuazione al passivo del
[...]
, e veniva ammesso allo stato passivo del predetto fallimento;
sia la Parte_2 procedura esecutiva che la procedura fallimentare sono tutt'ora pendenti;
Alla luce della documentazione prodotta da parte opposta l'eccezione di prescrizione va rigettata.
È, infatti, consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo del fallimento, equiparabile alla domanda giudiziale, ha, ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.p.c., effetto interruttivo permanente della prescrizione, fino alla chiusura della procedura concorsuale, sia nei confronti dell'obbligato principale che dei condebitori solidali del fallito, ex art. 1310 c.c. (Cass., 21294/2019).
2 Legittimazione attiva di Controparte_1
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di er mancata titolarità del credito azionato. Controparte_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 80/1989 del Tribunale di Potenza e la sentenza n.716/96 del
Tribunale di Potenza sono stati emessi in favore di AR
.
[...]
Il precetto è stato intimato da a mezzo della mandataria Controparte_1
CP_2
Vanno ricostruite le vicende successorie del credito.
Con atto per notar del 15.5.1999 – Per_2 Per_3 Controparte_6
ha incorporato per fusione
[...] AR
.
[...]
Con atto per notar del 11.12.2000 ha incorporato per fusione Per_4 Controparte_7
CP_8 Controparte_6 Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la società
[...]
a seguito di contratto di cessione di crediti concluso in data 6 dicembre CP_1
2005, ha acquistato pro-soluto da tutti i crediti pecuniari in essere. Controparte_7
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 1° aprile 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Prescrizione
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la prescrizione dell'opposta pretesa economica, deducendo che prima della notifica del precetto non era mai stato notificato nulla all'opponente.
Tale eccezione è infondata.
Parte opposta ha dedotto che: in data 24.02.1989 AR
notificava ai debitori in solido e il D.I.
[...] CP_4 Parte_1