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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IO GI IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4239 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Visocchi Filippo (C.F. ) nel cui studio in Atina (FR) C.F._1 Via G. Visocchi 6, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
( ), con Controparte_1 CodiceFiscale_2 l'avvocato Galasso Massimo (C.F. ) nel cui studio C.F._3 in Cassino (FR), Via GI Tosti 38, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
, (C.F. ), con gli avvocati Controparte_2 P.IVA_2 De Paoli Daniela (C.F. ) Varì Pasquale (CF C.F._4
pag. 1 di 10 (CF ), C.F._5 CP_3 C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cifalitti Christian (C.F.
in Cassino (FR), Via Bonghi, 1; C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., ha evocato, innanzi a codesto
[...] Tribunale, la e la Controparte_2 Controparte_1
al fine di:” accertare e rilevare la sussistenza del diritto dell'attore
[...] al risarcimento del danno materiale patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, per tutte le motivazioni emarginate nel corpo del presente atto, per l'effetto condannare ciascuno secondo le proprie responsabilità, le parti convenute, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' attore della somma complessiva di euro 24.862,00, a titolo di danno materiale -oltre a tutte le altre voci di danno non patrimoniale e danno all' immagine- o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 chiedeva:” in via principale di rigettare la domanda avanzata dalla
[...]
in quanto del tutto infondata e pretestuosa;
in via Parte_1 subordinata di accertare- dichiarare l' inesistenza di alcuna responsabilità in capo alla ditta relativamente all' asserito danno subito dall' CP_1 attrice. Con condanna alle spese di lite”. Si costituiva in giudizio anche la in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con comparsa di costituzione e risposta, resistendo alla domanda attorea. Dedotta ed espletata la prova testimoniale e rese le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza per essere definitivamente decisa.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso “definendo il giudizio in epigrafe ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l' intervenuta prescrizione, ex art. 2951 c.c., per il decorso di oltre un anno dalla consegna della merce;
-spese compensate.”
pag. 2 di 10 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Orbene, nel caso di specie si rinviene che in data 28.06.2016 il sig. si recava presso la filiale di Parte_2 Cassino della KI Point del di Controparte_4 CP_1 [...]
, per ivi consegnare ai fini della spedizione la merce Controparte_1 Cont imballata, spedizione che si sarebbe perfezionata tramite corriere ( pag. 2 atto ci citazione). Dunque, tra la e la Parte_1 Controparte_1
, per stessa ammissione di parte attrice, si è perfezionato un
[...] contratto di spedizione di merci, consistenti, in n. 3 biciclette complete, marca Pinarello, mod. F8, montate con gruppo SRAM Etap e ruote marca Zip 303. Parte convenuta, ovvero la ha eccepito la Controparte_2 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2951 c.c., “ i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno dalla consegna della merce”. Invero tale eccezione è fondata, atteso che al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 c.c.. ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa. Il secondo comma dell'art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10129 del 2 agosto 2000). Il diritto al risarcimento del danno vantato dal mittente nei confronti del vettore per la perdita di cose trasportate soggiace alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., non solo per quanto attiene alla durata di questa, stabilita in un anno dal primo comma dell'articolo citato, ma anche per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale, il cui inizio coincide con il giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna, e non con il giorno dell'avvenuta conoscenza da parte del mittente della perdita della merce affidata al vettore: fino a tale momento esiste, infatti, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto al risarcimento del danno (art. 2935 c.c.), mentre ogni impedimento successivo, che non si traduca nella legale impossibilità di far valere tale diritto, non può essere che un impedimento di fatto, del tutto irrilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1466 del 29 marzo 1978). Nel caso di specie, essendo decorso più di un anno dalla consegna della merce, avvenuta il 29.06.2016, deve dichiararsi l' intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto da parte della società attrice nei confronti dei convenuti. Si compensano tra le parti le spese di lite.”.
pag. 3 di 10 § 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 624/2022 Tribunale di Cassino, dott. Domenico Tirozzi, pubblicata il 09.05.2022, Rep. 965/2022, emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 3618/2017, notificata in data 15.06.2022 dal difensore di per le ragioni Controparte_2 meglio esposte nel corpo del presente atto:
- Rilevato ed accertato che il diritto azionato da parte appellante non risulta prescritto per tutte le motivazioni dedotte in seno al presente atto
- Rilevato ed accertato che l'istruttoria svoltasi in primo grado ha fornito piena prova della fondatezza della pretesa avanzata da parte attrice/ odierna appellante, per l'effetto
- Riformare la sentenza impugnata nel senso di dichiarare la sussistenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno materiale patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, e, per l'effetto, condannare le parti convenute/appellate, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 24.862,00 a titolo di danno materiale – oltre a tutte le voci di danno non patrimoniale e danno all'immagine - o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Infine e conclusivamente, si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte.”
Ha resistito titolare della ditta individuale Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Controparte_1 In via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 624/2022 Parte_1 emessa in data 05.05.2022, pubblicata il 09.05.2022, dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Dott. Tirozzi per i motivi ex ante rappresentati;
2. In via preliminare accertare e dichiarare ex art. 2951 c.c. il diritto azionato prescritto;
3. Nel merito, rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni rassegnate con il presente atto;
4. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo n. 624/2022 emessa in data 05.05.2022, pubblicata il 09.05.2022 dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Dott. Tirozzi e tutte le statuizioni in essa contenute;
5. Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge.
6. IN VIA DI MERO Subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di I grado, individuare quale unico responsabile della condotta ritenuta dannosa, la
, unico soggetto che ebbe a curare il trasporto.” Controparte_2
pag. 4 di 10 Ha resistito , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto: Parte_3 Cont
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di cui in premessa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziale in ragione di quanto stabilito dall'art. 26 delle condizioni generali di trasporto.
- accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art 2951 cc del diritto al risarcimento dei danni della confermare la Parte_3 sentenza n. 624/2022 del Tribunale di Cassino emessa il 09.05.2022 dichiarando che la nulla deve alla società appellante;
CP_2
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, limitare il danno risarcibile ai sensi e per gli effetti dell'art 1696 cc. ovvero a 1 (uno) € per ogni chilogrammo di peso lordo della merce. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 24/10/2025.
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, titolare dell'impresa , ai sensi dell'art. 342 CP_1 c.p.c., in quanto l'unico motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal pag. 5 di 10 tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene Parte_1 un unico motivo intitolato: “INSUFFICIENTE ED ERRATA MOTIVAZIONE SU UNA QUESTIONE DECISIVA DELLA CONTROVERSIA – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO DALLA PARTE ATTRICE GIAMMAI MATURATA - SENTENZA MANIFESTAMENTE MERITEVOLE DI INTEGRALE RIFORMA IN QUANTO EMESSA IN ASSENZA DI QUALSIVOGLIA RIFERIMENTO CONCRETO ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ACQUISITE AL GIUDIZIO - SENTENZA PRONUNCIATA IN CONTRASTO INSANABILE RISPETTO A PROVE DOCUMENTALI DIRIMENTI SU FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.” Con tale motivo l'appellante contesta la decisione impugnata per avere dichiarato prescritto, ex art. 2951 cc, il diritto al risarcimento dei danni fatto valere da essendo decorso un anno dal Parte_3 giorno della consegna dei colli, asseritamente manomessi. Lamenta in particolare l'appellante che il Giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione comprovante gli atti interruttivi compiuti dall'attrice ed avrebbe altresì errato a ritenere applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione di un anno contemplato dall'art.2951 c.c., laddove avrebbe dovuto invece tenere conto dell'art. dell'art. 20 D.P.R. n.156 del 29/03/1973, che prevede la prescrizione triennale per le spedizioni postali. L'appellante chiede dunque che, riformata sul punto la sentenza ed accertato il mancato compimento della prescrizione, venga analizzato il merito della domanda, non trattato dal Giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Promovendo un'azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ha convenuto in giudizio gli Parte_1 odierni appellati, affermando di aver affidato il 28/06/2016, all'impresa
, esercente il centro KI Point di Cassino, Controparte_1 del , la spedizione di tre colli, contenenti altrettante Controparte_4 biciclette, del valore complessivo di € 24.000,00, da recapitarsi a Pisa, alla ditta Ergomotion Center di Fulvio Valentini. I pacchi, consegnati il giorno successivo da un corriere della risultavano tuttavia manomessi CP_2 e contenevano tre bancali di legno in luogo delle biciclette. Dalla documentazione in atti, risulta pacifico che la società appellante si fosse rivolta all'impresa di per la Controparte_1 spedizione dei tre colli. Ciò si ricava dalle stesse ammissioni della ditta pag. 6 di 10 , dalla lettera-proposta commerciale di spedizione del 27/06/2016 e CP_1 dalla fattura del 29/06/2016 (doc.ti 3 e 5, del fascicolo di primo grado
, allegato sub 2 al fascicolo di parte appellante). La Parte_1 visura commerciale della ditta di (all.3 al CP_1 Controparte_1 fascicolo di primo grado di chiarisce che l'attività dell'impresa CP_1 consiste in un'“agenzia d'affari per il disbrigo di servizi a persona compresa la spedizione senza recapito diretto”. Dalle tre lettere di vettura prodotte in atti dalla stessa convenuta risulta poi che il trasporto venne affidato da , non in proprio ma in CP_1 nome e per conto di alla Parte_1 [...] (all.4 al fascicolo di primo grado della ). I CP_2 Controparte_5 predetti documenti di trasporto, redatti su moduli intestati a
[...]
indicano infatti quale mittente la società appellante e CP_2 contengono un riferimento alle “condizioni generali di trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di avere esaminato ed accettato”. L'invio e la successiva consegna dei plichi sono avvenuti quindi in esecuzione di un contratto di spedizione concluso tra la Parte_1
e la ditta e di un contratto di trasporto perfezionato tra la
[...] CP_1 e la stessa appellante. CP_2
Quanto allo specifico oggetto del motivo di appello, si osserva che ai sensi dell'art. 2951 c.c., i diritti derivanti da entrambe le suddette tipologie di contratto si prescrivono nel termine di un anno, decorrente dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna della cosa al luogo di destinazione. Al riguardo, è pacifico che nel caso di specie la consegna dei colli avvenne il 29/06/2016, al domicilio del destinatario. Questi, riscontrata in tale occasione la non integrità dei pacchi, preferì ritirarli il giorno seguente presso i locali della di Ospedaletto, CP_2 ove in presenza del responsabile della sede, verificò che il contenuto non corrispondeva a quanto atteso. La domanda di risarcimento dei danni della Parte_1
fondata sull'asserita, illecita sostituzione del contenuto dei colli,
[...] avrebbe dunque dovuto essere proposta entro il 29/06/2017. L'atto di citazione veniva invece notificato a oltre tale Controparte_2 scadenza, il 15/09/2017; mentre la notifica all'impresa di spedizione avveniva il 28/02/2018. Quest'ultima data, considerato che nel fascicolo dell'appellante non vi è la prova della notifica della citazione alla convenuta , la si evince dalla comparsa di Controparte_1 costituzione di questa, nella quale si dichiara che la domanda era stata proposta “con atto di citazione mai notificato” (pag. 1), e che, a seguito del provvedimento del Tribunale del 15/01/2018, che aveva disposto la rinnovazione della citazione per l'udienza del 25/06/2018, l'atto “veniva quindi ritualmente notificato il 28 febbraio 2018” (pag.2).
pag. 7 di 10 Alla luce di tali elementi, appare pienamente corretta la decisione del Giudice di prime cure, che ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da nei confronti dei Parte_1 convenuti, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non risultano invece intervenuti entro l'anno successivo alla consegna, atti idonei ad interrompere la prescrizione. L'appellante individua a tale fine due diffide, asseritamente inviate il 23-27/03/2017, ed un invito alla negoziazione assistita del 21/03/2017 destinato a (Doc.ti 10, 11 e 12). CP_2 Tuttavia, tanto le due diffide quanto la lettera di invito alla negoziazione non sono presenti nel fascicolo di primo grado depositato in copia informatica dall'appellante (all.2, del fascicolo dell'appellante), pur essendo elencati tanto nell'atto introduttivo del giudizio quanto nell'indice. Ne deriva perciò l'infondatezza della censura mossa al primo Giudice, per l'omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione. Non è infine pertinente il riferimento dell'appellante al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 20, del D.P.R. n.156 del 29/03/197 - contenente il testo unico in materia postale-, poiché tale provvedimento legislativo si riferiva a servizi di corrispondenza e trasporto pacchi esercitati in regime di esclusiva statale (art.1) , entro il limite di 20 kg (art. 58). Lo stesso provvedimento dettava all'art.20, particolari modalità per le azioni esercitate dall'utente contro l'Amministrazione, subordinandone l'esercizio al preventivo esperimento, entro un termine di decadenza, di un procedimento amministrativo e prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni (cfr. Cass. Sez.1, Sent. 14/05/1981, n.3168). La disposizione invocata dall'appellante riguardava dunque servizi postali esercitati dallo Stato in regime di esclusiva. Il successivo processo di liberalizzazione del settore, avviato dalla direttiva 1997/67/CE, da ultimo modificata con la direttiva 2008/6/CE, ha determinato l'abolizione di ogni forma di monopolio, aprendo il mercato alla libera concorrenza. I servizi prima riservati all'Amministrazione postale, solo in parte sono confluiti nel cosiddetto servizio postale universale, che ogni stato europeo è tenuto a mantenere su tutto il proprio territorio ed avente ad oggetto la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali fino a 2 Kg e di pacchi fino ad un massimo di 10 Kg (art. 3 Dir. 97/67/CE). Tale servizio è stato affidato in Italia a dall'art. 23, comma 2, del Controparte_4 D.lvo n. 261/1999, per un periodo di 15 anni, poi prorogato fino al 30/04/2026. La spedizione oggetto della presente controversia (riguardante colli di peso rispettivamente di 45,94, 37,51 e 57,37 kg) non rientra nel servizio postale universale
-essendo oltretutto già esclusa dall'art. 58 del D.P.R. n. 156/1973, dai servizi riservati allo Stato-, e costituisce quindi attività liberamente esercitabile da imprese private. A tali soggetti non è pertanto applicabile pag. 8 di 10 l'art. 20 del citato Testo Unico, disposizione concepita per rapporti con l'Amministrazione pubblica e per servizi svolti in regime di esclusiva. Appare quindi improprio anche il riferimento dell'appellante all'Ordinanza della Suprema Corte del 04/10/2021 n.27299, che riguardava un'azione di risarcimento proposta contro , affidataria del Controparte_4 servizio postale universale, avente ad oggetto la spedizione di un plico postale e non di pacchi.
L'appello va dunque respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, contro la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, Controparte_2 resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, del Tribunale di Cassino;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell'impresa Controparte_1
e di , liquidate per ciascuna
[...] Controparte_2 di esse in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
pag. 9 di 10 L'estensore Il presidente
AR IO GI IR EL ZO
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IO GI IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4239 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Visocchi Filippo (C.F. ) nel cui studio in Atina (FR) C.F._1 Via G. Visocchi 6, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
( ), con Controparte_1 CodiceFiscale_2 l'avvocato Galasso Massimo (C.F. ) nel cui studio C.F._3 in Cassino (FR), Via GI Tosti 38, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
, (C.F. ), con gli avvocati Controparte_2 P.IVA_2 De Paoli Daniela (C.F. ) Varì Pasquale (CF C.F._4
pag. 1 di 10 (CF ), C.F._5 CP_3 C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cifalitti Christian (C.F.
in Cassino (FR), Via Bonghi, 1; C.F._7
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., ha evocato, innanzi a codesto
[...] Tribunale, la e la Controparte_2 Controparte_1
al fine di:” accertare e rilevare la sussistenza del diritto dell'attore
[...] al risarcimento del danno materiale patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, per tutte le motivazioni emarginate nel corpo del presente atto, per l'effetto condannare ciascuno secondo le proprie responsabilità, le parti convenute, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' attore della somma complessiva di euro 24.862,00, a titolo di danno materiale -oltre a tutte le altre voci di danno non patrimoniale e danno all' immagine- o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 chiedeva:” in via principale di rigettare la domanda avanzata dalla
[...]
in quanto del tutto infondata e pretestuosa;
in via Parte_1 subordinata di accertare- dichiarare l' inesistenza di alcuna responsabilità in capo alla ditta relativamente all' asserito danno subito dall' CP_1 attrice. Con condanna alle spese di lite”. Si costituiva in giudizio anche la in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con comparsa di costituzione e risposta, resistendo alla domanda attorea. Dedotta ed espletata la prova testimoniale e rese le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza per essere definitivamente decisa.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso “definendo il giudizio in epigrafe ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l' intervenuta prescrizione, ex art. 2951 c.c., per il decorso di oltre un anno dalla consegna della merce;
-spese compensate.”
pag. 2 di 10 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Orbene, nel caso di specie si rinviene che in data 28.06.2016 il sig. si recava presso la filiale di Parte_2 Cassino della KI Point del di Controparte_4 CP_1 [...]
, per ivi consegnare ai fini della spedizione la merce Controparte_1 Cont imballata, spedizione che si sarebbe perfezionata tramite corriere ( pag. 2 atto ci citazione). Dunque, tra la e la Parte_1 Controparte_1
, per stessa ammissione di parte attrice, si è perfezionato un
[...] contratto di spedizione di merci, consistenti, in n. 3 biciclette complete, marca Pinarello, mod. F8, montate con gruppo SRAM Etap e ruote marca Zip 303. Parte convenuta, ovvero la ha eccepito la Controparte_2 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2951 c.c., “ i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno dalla consegna della merce”. Invero tale eccezione è fondata, atteso che al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 c.c.. ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa. Il secondo comma dell'art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10129 del 2 agosto 2000). Il diritto al risarcimento del danno vantato dal mittente nei confronti del vettore per la perdita di cose trasportate soggiace alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., non solo per quanto attiene alla durata di questa, stabilita in un anno dal primo comma dell'articolo citato, ma anche per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale, il cui inizio coincide con il giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna, e non con il giorno dell'avvenuta conoscenza da parte del mittente della perdita della merce affidata al vettore: fino a tale momento esiste, infatti, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto al risarcimento del danno (art. 2935 c.c.), mentre ogni impedimento successivo, che non si traduca nella legale impossibilità di far valere tale diritto, non può essere che un impedimento di fatto, del tutto irrilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1466 del 29 marzo 1978). Nel caso di specie, essendo decorso più di un anno dalla consegna della merce, avvenuta il 29.06.2016, deve dichiararsi l' intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto da parte della società attrice nei confronti dei convenuti. Si compensano tra le parti le spese di lite.”.
pag. 3 di 10 § 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 624/2022 Tribunale di Cassino, dott. Domenico Tirozzi, pubblicata il 09.05.2022, Rep. 965/2022, emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 3618/2017, notificata in data 15.06.2022 dal difensore di per le ragioni Controparte_2 meglio esposte nel corpo del presente atto:
- Rilevato ed accertato che il diritto azionato da parte appellante non risulta prescritto per tutte le motivazioni dedotte in seno al presente atto
- Rilevato ed accertato che l'istruttoria svoltasi in primo grado ha fornito piena prova della fondatezza della pretesa avanzata da parte attrice/ odierna appellante, per l'effetto
- Riformare la sentenza impugnata nel senso di dichiarare la sussistenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno materiale patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, e, per l'effetto, condannare le parti convenute/appellate, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 24.862,00 a titolo di danno materiale – oltre a tutte le voci di danno non patrimoniale e danno all'immagine - o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Infine e conclusivamente, si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte.”
Ha resistito titolare della ditta individuale Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Controparte_1 In via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 624/2022 Parte_1 emessa in data 05.05.2022, pubblicata il 09.05.2022, dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Dott. Tirozzi per i motivi ex ante rappresentati;
2. In via preliminare accertare e dichiarare ex art. 2951 c.c. il diritto azionato prescritto;
3. Nel merito, rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni rassegnate con il presente atto;
4. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo n. 624/2022 emessa in data 05.05.2022, pubblicata il 09.05.2022 dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Dott. Tirozzi e tutte le statuizioni in essa contenute;
5. Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge.
6. IN VIA DI MERO Subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di I grado, individuare quale unico responsabile della condotta ritenuta dannosa, la
, unico soggetto che ebbe a curare il trasporto.” Controparte_2
pag. 4 di 10 Ha resistito , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto: Parte_3 Cont
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di cui in premessa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziale in ragione di quanto stabilito dall'art. 26 delle condizioni generali di trasporto.
- accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art 2951 cc del diritto al risarcimento dei danni della confermare la Parte_3 sentenza n. 624/2022 del Tribunale di Cassino emessa il 09.05.2022 dichiarando che la nulla deve alla società appellante;
CP_2
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, limitare il danno risarcibile ai sensi e per gli effetti dell'art 1696 cc. ovvero a 1 (uno) € per ogni chilogrammo di peso lordo della merce. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 24/10/2025.
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, titolare dell'impresa , ai sensi dell'art. 342 CP_1 c.p.c., in quanto l'unico motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal pag. 5 di 10 tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene Parte_1 un unico motivo intitolato: “INSUFFICIENTE ED ERRATA MOTIVAZIONE SU UNA QUESTIONE DECISIVA DELLA CONTROVERSIA – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO DALLA PARTE ATTRICE GIAMMAI MATURATA - SENTENZA MANIFESTAMENTE MERITEVOLE DI INTEGRALE RIFORMA IN QUANTO EMESSA IN ASSENZA DI QUALSIVOGLIA RIFERIMENTO CONCRETO ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ACQUISITE AL GIUDIZIO - SENTENZA PRONUNCIATA IN CONTRASTO INSANABILE RISPETTO A PROVE DOCUMENTALI DIRIMENTI SU FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.” Con tale motivo l'appellante contesta la decisione impugnata per avere dichiarato prescritto, ex art. 2951 cc, il diritto al risarcimento dei danni fatto valere da essendo decorso un anno dal Parte_3 giorno della consegna dei colli, asseritamente manomessi. Lamenta in particolare l'appellante che il Giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione comprovante gli atti interruttivi compiuti dall'attrice ed avrebbe altresì errato a ritenere applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione di un anno contemplato dall'art.2951 c.c., laddove avrebbe dovuto invece tenere conto dell'art. dell'art. 20 D.P.R. n.156 del 29/03/1973, che prevede la prescrizione triennale per le spedizioni postali. L'appellante chiede dunque che, riformata sul punto la sentenza ed accertato il mancato compimento della prescrizione, venga analizzato il merito della domanda, non trattato dal Giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Promovendo un'azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ha convenuto in giudizio gli Parte_1 odierni appellati, affermando di aver affidato il 28/06/2016, all'impresa
, esercente il centro KI Point di Cassino, Controparte_1 del , la spedizione di tre colli, contenenti altrettante Controparte_4 biciclette, del valore complessivo di € 24.000,00, da recapitarsi a Pisa, alla ditta Ergomotion Center di Fulvio Valentini. I pacchi, consegnati il giorno successivo da un corriere della risultavano tuttavia manomessi CP_2 e contenevano tre bancali di legno in luogo delle biciclette. Dalla documentazione in atti, risulta pacifico che la società appellante si fosse rivolta all'impresa di per la Controparte_1 spedizione dei tre colli. Ciò si ricava dalle stesse ammissioni della ditta pag. 6 di 10 , dalla lettera-proposta commerciale di spedizione del 27/06/2016 e CP_1 dalla fattura del 29/06/2016 (doc.ti 3 e 5, del fascicolo di primo grado
, allegato sub 2 al fascicolo di parte appellante). La Parte_1 visura commerciale della ditta di (all.3 al CP_1 Controparte_1 fascicolo di primo grado di chiarisce che l'attività dell'impresa CP_1 consiste in un'“agenzia d'affari per il disbrigo di servizi a persona compresa la spedizione senza recapito diretto”. Dalle tre lettere di vettura prodotte in atti dalla stessa convenuta risulta poi che il trasporto venne affidato da , non in proprio ma in CP_1 nome e per conto di alla Parte_1 [...] (all.4 al fascicolo di primo grado della ). I CP_2 Controparte_5 predetti documenti di trasporto, redatti su moduli intestati a
[...]
indicano infatti quale mittente la società appellante e CP_2 contengono un riferimento alle “condizioni generali di trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di avere esaminato ed accettato”. L'invio e la successiva consegna dei plichi sono avvenuti quindi in esecuzione di un contratto di spedizione concluso tra la Parte_1
e la ditta e di un contratto di trasporto perfezionato tra la
[...] CP_1 e la stessa appellante. CP_2
Quanto allo specifico oggetto del motivo di appello, si osserva che ai sensi dell'art. 2951 c.c., i diritti derivanti da entrambe le suddette tipologie di contratto si prescrivono nel termine di un anno, decorrente dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna della cosa al luogo di destinazione. Al riguardo, è pacifico che nel caso di specie la consegna dei colli avvenne il 29/06/2016, al domicilio del destinatario. Questi, riscontrata in tale occasione la non integrità dei pacchi, preferì ritirarli il giorno seguente presso i locali della di Ospedaletto, CP_2 ove in presenza del responsabile della sede, verificò che il contenuto non corrispondeva a quanto atteso. La domanda di risarcimento dei danni della Parte_1
fondata sull'asserita, illecita sostituzione del contenuto dei colli,
[...] avrebbe dunque dovuto essere proposta entro il 29/06/2017. L'atto di citazione veniva invece notificato a oltre tale Controparte_2 scadenza, il 15/09/2017; mentre la notifica all'impresa di spedizione avveniva il 28/02/2018. Quest'ultima data, considerato che nel fascicolo dell'appellante non vi è la prova della notifica della citazione alla convenuta , la si evince dalla comparsa di Controparte_1 costituzione di questa, nella quale si dichiara che la domanda era stata proposta “con atto di citazione mai notificato” (pag. 1), e che, a seguito del provvedimento del Tribunale del 15/01/2018, che aveva disposto la rinnovazione della citazione per l'udienza del 25/06/2018, l'atto “veniva quindi ritualmente notificato il 28 febbraio 2018” (pag.2).
pag. 7 di 10 Alla luce di tali elementi, appare pienamente corretta la decisione del Giudice di prime cure, che ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da nei confronti dei Parte_1 convenuti, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non risultano invece intervenuti entro l'anno successivo alla consegna, atti idonei ad interrompere la prescrizione. L'appellante individua a tale fine due diffide, asseritamente inviate il 23-27/03/2017, ed un invito alla negoziazione assistita del 21/03/2017 destinato a (Doc.ti 10, 11 e 12). CP_2 Tuttavia, tanto le due diffide quanto la lettera di invito alla negoziazione non sono presenti nel fascicolo di primo grado depositato in copia informatica dall'appellante (all.2, del fascicolo dell'appellante), pur essendo elencati tanto nell'atto introduttivo del giudizio quanto nell'indice. Ne deriva perciò l'infondatezza della censura mossa al primo Giudice, per l'omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione. Non è infine pertinente il riferimento dell'appellante al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 20, del D.P.R. n.156 del 29/03/197 - contenente il testo unico in materia postale-, poiché tale provvedimento legislativo si riferiva a servizi di corrispondenza e trasporto pacchi esercitati in regime di esclusiva statale (art.1) , entro il limite di 20 kg (art. 58). Lo stesso provvedimento dettava all'art.20, particolari modalità per le azioni esercitate dall'utente contro l'Amministrazione, subordinandone l'esercizio al preventivo esperimento, entro un termine di decadenza, di un procedimento amministrativo e prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni (cfr. Cass. Sez.1, Sent. 14/05/1981, n.3168). La disposizione invocata dall'appellante riguardava dunque servizi postali esercitati dallo Stato in regime di esclusiva. Il successivo processo di liberalizzazione del settore, avviato dalla direttiva 1997/67/CE, da ultimo modificata con la direttiva 2008/6/CE, ha determinato l'abolizione di ogni forma di monopolio, aprendo il mercato alla libera concorrenza. I servizi prima riservati all'Amministrazione postale, solo in parte sono confluiti nel cosiddetto servizio postale universale, che ogni stato europeo è tenuto a mantenere su tutto il proprio territorio ed avente ad oggetto la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali fino a 2 Kg e di pacchi fino ad un massimo di 10 Kg (art. 3 Dir. 97/67/CE). Tale servizio è stato affidato in Italia a dall'art. 23, comma 2, del Controparte_4 D.lvo n. 261/1999, per un periodo di 15 anni, poi prorogato fino al 30/04/2026. La spedizione oggetto della presente controversia (riguardante colli di peso rispettivamente di 45,94, 37,51 e 57,37 kg) non rientra nel servizio postale universale
-essendo oltretutto già esclusa dall'art. 58 del D.P.R. n. 156/1973, dai servizi riservati allo Stato-, e costituisce quindi attività liberamente esercitabile da imprese private. A tali soggetti non è pertanto applicabile pag. 8 di 10 l'art. 20 del citato Testo Unico, disposizione concepita per rapporti con l'Amministrazione pubblica e per servizi svolti in regime di esclusiva. Appare quindi improprio anche il riferimento dell'appellante all'Ordinanza della Suprema Corte del 04/10/2021 n.27299, che riguardava un'azione di risarcimento proposta contro , affidataria del Controparte_4 servizio postale universale, avente ad oggetto la spedizione di un plico postale e non di pacchi.
L'appello va dunque respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, contro la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, Controparte_2 resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n.624, del 2022, del 09/05/2022, del Tribunale di Cassino;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell'impresa Controparte_1
e di , liquidate per ciascuna
[...] Controparte_2 di esse in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
pag. 9 di 10 L'estensore Il presidente
AR IO GI IR EL ZO
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