CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 22/6/2022, contraddistinta dal n.
6397/2022, iscritto al n. 3243/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in via Monte Gran Sasso, San Cipriano d'Aversa, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Michele De Giorgio (C.F. ); C.F._3
Appellanti
E
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Controparte_1
procuratore dott. , nato a [...] il 4. 12.1971, in virtù di procura conferita dal CP_2
1 Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. con atto del Persona_1
27.9.2022 per notaio di Milano, repertorio n. 16835, raccolta n. 8973, Persona_2 nonché la società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai Parte_3
sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano, via Vittorio
Alfieri n. 1, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Gennaro d'Andria (C.F.
); C.F._4
Appellata (la prima) e Interventrice (la seconda)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la per sentire CP_3 Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare definitivamente accertata nei confronti del la violazione del diritto della concorrenza, dichiarata Controparte_5 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità garante della concorrenza, in ragione dell'utilizzo dello schema di fideiussione uguale allo schema ABI, giusto provvedimento n.
55 del 2005; b) accertare che i sigg.ri e hanno subito un Parte_1 Parte_2
danno dal (oggi ), in seguito all'utilizzo di schema di Controparte_5 Controparte_1 fideiussione conforme a quello determinato dall'ABI ed in contrasto con la disciplina di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della legge 287/90; c) accertare il danno subito dai sigg.ri
[...]
e nella misura delle esecuzioni immobiliari subite per la Parte_1 Parte_2 somma pari ad euro 1.535.443,96, come richiesto nella procedura esecutiva n. 312/2018, presso il Tribunale Santa Maria C.V. e procedura n. 519/2018, presso il Tribunale di
Napoli Nord;
d) condannare alla rifusione dei danni subiti dai Controparte_1
sigg.ri e , nella misura di euro 1.535.443,96 o in quella Parte_1 Parte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese ed interessi dal giorno dell'esecuzione immobiliare subita sino al soddisfo;
e) condannare la Controparte_1
alla rifusione in favore di e di tutte le spese
[...] Parte_1 Parte_2 giudiziarie”.
A sostegno delle domande gli attori deducevano di essersi costituti fideiussori in favore della convenuta, mediante la sottoscrizione di due contratti di fideiussione CP_3
omnibus: il primo stipulato in data 30 aprile 1993 a garanzia delle obbligazioni presenti e future contratte dalla ditta con un importo massimo garantito pari a Lire Controparte_6
2 1.200.000.000,00; il secondo pattuito in data 9 marzo 1996 per gli affidamenti concessi alla società con un importo massimo garantito di Lire 260.000.000,00. Parte_4
Gli odierni attori precisavano che, in virtù della prima garanzia, venivano condannati al pagamento, in favore della banca convenuta, della somma di Euro 507.444,54 (con sentenza n. 1819 del 9 maggio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), mentre in virtù della seconda fideiussione venivano condannati al pagamento della somma di Euro
134.278,79 (con sentenza n. 784 del 22 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere).
In virtù di tali titoli la procedeva al pignoramento dei beni di loro proprietà, per il CP_3 recupero di un credito complessivo di Euro 1.535.443,96.
Secondo gli attori la avrebbe ottenuto i titoli giudiziari grazie ad un comportamento CP_3
illecito, consistito nell'utilizzo dei due contratti di fideiussione predisposti secondo lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Secondo la prospettazione attorea, le fideiussioni, risalenti agli anni 1993 e 1996, sarebbero state sottoscritte mediante l'utilizzo di un modulo negoziale corrispondente allo schema predisposto dall'ABI, contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia.
Per tale ragione gli attori chiedevano l'accertamento del comportamento illecito della Banca
e la condanna al risarcimento del danno patito, consistente nel pregiudizio derivante dalle esecuzioni immobiliari attivate nei lori confronti dalla convenuta.
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_7 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dagli attori per decorso del termine quinquennale ex artt. 2947 c.c. e 8 del D. Lgs. n. 3 del 2017. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e non provate.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l'esecuzione delle sentenze non potesse configurare un comportamento illecito ex art. 2043 c.c. e che, comunque, la questione della nullità delle fideiussioni fosse coperta dal giudicato in quanto doveva essere dedotta nell'ambito dei giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3 Avverso tale sentenza e hanno proposto appello deducendo Parte_1 Parte_2
che:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la domanda, che non era volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle fideiussioni, ma l'accertamento del comportamento anticoncorrenziale della Banca;
2. gli attori non avevano chiesto di accertare l'illiceità del comportamento della Banca per l'esecuzione delle sentenze, ma per l'utilizzo dei moduli negoziali sanzionati dalla Banca d'Italia;
3. la questione della nullità delle fideiussioni non era coperta dal giudicato implicito, non potendo tale questione essere oggetto dei giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, trattandosi di nullità speciale;
4. l'eccezione di giudicato era stata sollevata dalla solo nella comparsa CP_3
conclusionale e, pertanto, non era stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Hanno, quindi, concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale.
Si sono costituite, con comparsa depositata il 24/11/2022, sia l che la Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, le quali hanno chiesto il Parte_3 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
All'udienza del 25/3/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Con essi gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe mal interpretato la loro domanda, che sarebbe stata diretta ad accertare il comportamento illecito tenuto dalla Banca e non la nullità delle fideiussioni, con la conseguenza che tale questione non sarebbe stata coperta dal giudicato implicito, come affermato erroneamente dal
Tribunale.
4 La Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia stata corretta, per le seguenti considerazioni.
In primo grado gli attori hanno agito chiedendo l'accertamento del comportamento anticoncorrenziale della che sarebbe consistito nell'aver fatto loro sottoscrivere le CP_3
fideiussioni utilizzando i moduli negoziali contenenti le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. Conseguentemente, hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante da tale comportamento illecito, consistente nelle CP_3 somme richieste dall'istituto di credito nell'ambito dei giudizi esecutivi iniziati sulla base delle due sentenze emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pari a complessivi €
1.535.443,96.
Ebbene, correttamente il Tribunale ha evidenziato che l'esecuzione di un provvedimento giudiziario non può dar luogo ad un comportamento illecito ex art. 2043 c.c. Per tale ragione non c'è dubbio che nel caso in esame l'illecito non può essere consistito nella mera esecuzione delle sentenze.
Gli appellanti hanno dedotto, infatti, che l'illiceità del comportamento della alla base CP_3
della richiesta risarcitoria, non consisteva nell'esecuzione delle sentenze, ma nel fatto di aver utilizzato i moduli negoziali frutto della condotta anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'Italia. In tal modo, però, gli appellanti sostengono che le fideiussioni, frutto dell'intesa illecita, sarebbero nulle e da tale nullità deriverebbe l'illecito generatore del danno. Dunque, per accertare l'esistenza del danno, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente valutare la validità delle fideiussioni e la loro eventuale nullità. Tale questione, però, andava necessariamente avanzata nei due giudizi svoltisi innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei quali la ha chiesto la condanna degli CP_3 appellanti al pagamento di crediti garantiti proprio dalle fideiussioni di cui si discute. Era in quei giudizi che i fideiussori avrebbero dovuto chiedere l'accertamento della nullità delle garanzie, non potendosi riproporre la medesima questione in un separato giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
La giurisprudenza, a partire dalla nota pronuncia a SU n. 26243 del 12/12/2014, ha più volte chiarito che tra le parti può discutersi una sola volta della validità/invalidità del rapporto giuridico, per cui tutte le questioni non avanzate nell'ambito del giudizio instaurato da una di esse (che presuppone la validità del negozio) determinano l'inammissibilità di tutte le
5 domande successivamente proposte e volte ad ottenere un nuovo accertamento (sia pur implicito) della validità o dell'invalidità del rapporto.
Nel caso in esame, l'azione della Banca volta ad ottenere la condanna dei garanti al pagamento dei debiti delle società garantite, presupponeva l'accertamento della validità delle fideiussioni;
per tale ragione era in quel giudizio che i garanti avrebbero dovuto avanzare le domande e le eccezioni dirette a far dichiarare le nullità (per qualsiasi ragione) delle fideiussioni. Non avendo fatto ciò, non è possibile riproporre la questione nell'odierno processo.
Dunque, poiché nei precedenti giudizi è stata accertata la validità delle fideiussioni, non è possibile in questa sede accertarne la nullità, sia pur in via incidentale ed al solo scopo di condannare la all'eventuale risarcimento del danno. Pertanto, poiché le fideiussioni CP_3
sono valide ed efficaci, non è possibile configurare alcun comportamento illecito della
Banca nell'aver utilizzato quei moduli negoziali;
di conseguenza non è ipotizzabile alcun danno giuridicamente risarcibile, non potendosi configurare nel nostro ordinamento un danno da atto lecito.
Quanto alla questione del passaggio in giudicato delle due sentenze emesse dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, si osserva che gli appellanti, pur dolendosi dell'asserita erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che tali pronunce sarebbero passate in giudicato, non hanno fornito alcuna prova dell'impugnazione delle sentenze.
Per tali ragioni questa Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia rigettato la domanda.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 7147/2022) nei seguenti importi, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme richieste in primo grado (€ 1.535.443,96), dell'assenza di attività istruttoria o di trattazione, del fatto che l'appellata e l'interventrice non hanno depositato le memorie conclusionali: Euro 7500 per la fase di studio, Euro 4000 per la fase introduttiva,
Euro 8.000 per quella decisoria.
6 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa il
22/6/2022, contraddistinta dal n. 6397/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata e dell'interventrice, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 19.500 per compenso professionale ed Euro 2.925 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 22/6/2022, contraddistinta dal n.
6397/2022, iscritto al n. 3243/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in via Monte Gran Sasso, San Cipriano d'Aversa, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Michele De Giorgio (C.F. ); C.F._3
Appellanti
E
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Controparte_1
procuratore dott. , nato a [...] il 4. 12.1971, in virtù di procura conferita dal CP_2
1 Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. con atto del Persona_1
27.9.2022 per notaio di Milano, repertorio n. 16835, raccolta n. 8973, Persona_2 nonché la società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai Parte_3
sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano, via Vittorio
Alfieri n. 1, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Gennaro d'Andria (C.F.
); C.F._4
Appellata (la prima) e Interventrice (la seconda)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la per sentire CP_3 Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare definitivamente accertata nei confronti del la violazione del diritto della concorrenza, dichiarata Controparte_5 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità garante della concorrenza, in ragione dell'utilizzo dello schema di fideiussione uguale allo schema ABI, giusto provvedimento n.
55 del 2005; b) accertare che i sigg.ri e hanno subito un Parte_1 Parte_2
danno dal (oggi ), in seguito all'utilizzo di schema di Controparte_5 Controparte_1 fideiussione conforme a quello determinato dall'ABI ed in contrasto con la disciplina di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della legge 287/90; c) accertare il danno subito dai sigg.ri
[...]
e nella misura delle esecuzioni immobiliari subite per la Parte_1 Parte_2 somma pari ad euro 1.535.443,96, come richiesto nella procedura esecutiva n. 312/2018, presso il Tribunale Santa Maria C.V. e procedura n. 519/2018, presso il Tribunale di
Napoli Nord;
d) condannare alla rifusione dei danni subiti dai Controparte_1
sigg.ri e , nella misura di euro 1.535.443,96 o in quella Parte_1 Parte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese ed interessi dal giorno dell'esecuzione immobiliare subita sino al soddisfo;
e) condannare la Controparte_1
alla rifusione in favore di e di tutte le spese
[...] Parte_1 Parte_2 giudiziarie”.
A sostegno delle domande gli attori deducevano di essersi costituti fideiussori in favore della convenuta, mediante la sottoscrizione di due contratti di fideiussione CP_3
omnibus: il primo stipulato in data 30 aprile 1993 a garanzia delle obbligazioni presenti e future contratte dalla ditta con un importo massimo garantito pari a Lire Controparte_6
2 1.200.000.000,00; il secondo pattuito in data 9 marzo 1996 per gli affidamenti concessi alla società con un importo massimo garantito di Lire 260.000.000,00. Parte_4
Gli odierni attori precisavano che, in virtù della prima garanzia, venivano condannati al pagamento, in favore della banca convenuta, della somma di Euro 507.444,54 (con sentenza n. 1819 del 9 maggio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), mentre in virtù della seconda fideiussione venivano condannati al pagamento della somma di Euro
134.278,79 (con sentenza n. 784 del 22 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere).
In virtù di tali titoli la procedeva al pignoramento dei beni di loro proprietà, per il CP_3 recupero di un credito complessivo di Euro 1.535.443,96.
Secondo gli attori la avrebbe ottenuto i titoli giudiziari grazie ad un comportamento CP_3
illecito, consistito nell'utilizzo dei due contratti di fideiussione predisposti secondo lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Secondo la prospettazione attorea, le fideiussioni, risalenti agli anni 1993 e 1996, sarebbero state sottoscritte mediante l'utilizzo di un modulo negoziale corrispondente allo schema predisposto dall'ABI, contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia.
Per tale ragione gli attori chiedevano l'accertamento del comportamento illecito della Banca
e la condanna al risarcimento del danno patito, consistente nel pregiudizio derivante dalle esecuzioni immobiliari attivate nei lori confronti dalla convenuta.
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_7 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dagli attori per decorso del termine quinquennale ex artt. 2947 c.c. e 8 del D. Lgs. n. 3 del 2017. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e non provate.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l'esecuzione delle sentenze non potesse configurare un comportamento illecito ex art. 2043 c.c. e che, comunque, la questione della nullità delle fideiussioni fosse coperta dal giudicato in quanto doveva essere dedotta nell'ambito dei giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3 Avverso tale sentenza e hanno proposto appello deducendo Parte_1 Parte_2
che:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la domanda, che non era volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle fideiussioni, ma l'accertamento del comportamento anticoncorrenziale della Banca;
2. gli attori non avevano chiesto di accertare l'illiceità del comportamento della Banca per l'esecuzione delle sentenze, ma per l'utilizzo dei moduli negoziali sanzionati dalla Banca d'Italia;
3. la questione della nullità delle fideiussioni non era coperta dal giudicato implicito, non potendo tale questione essere oggetto dei giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, trattandosi di nullità speciale;
4. l'eccezione di giudicato era stata sollevata dalla solo nella comparsa CP_3
conclusionale e, pertanto, non era stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Hanno, quindi, concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale.
Si sono costituite, con comparsa depositata il 24/11/2022, sia l che la Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, le quali hanno chiesto il Parte_3 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
All'udienza del 25/3/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Con essi gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe mal interpretato la loro domanda, che sarebbe stata diretta ad accertare il comportamento illecito tenuto dalla Banca e non la nullità delle fideiussioni, con la conseguenza che tale questione non sarebbe stata coperta dal giudicato implicito, come affermato erroneamente dal
Tribunale.
4 La Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia stata corretta, per le seguenti considerazioni.
In primo grado gli attori hanno agito chiedendo l'accertamento del comportamento anticoncorrenziale della che sarebbe consistito nell'aver fatto loro sottoscrivere le CP_3
fideiussioni utilizzando i moduli negoziali contenenti le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. Conseguentemente, hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante da tale comportamento illecito, consistente nelle CP_3 somme richieste dall'istituto di credito nell'ambito dei giudizi esecutivi iniziati sulla base delle due sentenze emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pari a complessivi €
1.535.443,96.
Ebbene, correttamente il Tribunale ha evidenziato che l'esecuzione di un provvedimento giudiziario non può dar luogo ad un comportamento illecito ex art. 2043 c.c. Per tale ragione non c'è dubbio che nel caso in esame l'illecito non può essere consistito nella mera esecuzione delle sentenze.
Gli appellanti hanno dedotto, infatti, che l'illiceità del comportamento della alla base CP_3
della richiesta risarcitoria, non consisteva nell'esecuzione delle sentenze, ma nel fatto di aver utilizzato i moduli negoziali frutto della condotta anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'Italia. In tal modo, però, gli appellanti sostengono che le fideiussioni, frutto dell'intesa illecita, sarebbero nulle e da tale nullità deriverebbe l'illecito generatore del danno. Dunque, per accertare l'esistenza del danno, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente valutare la validità delle fideiussioni e la loro eventuale nullità. Tale questione, però, andava necessariamente avanzata nei due giudizi svoltisi innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei quali la ha chiesto la condanna degli CP_3 appellanti al pagamento di crediti garantiti proprio dalle fideiussioni di cui si discute. Era in quei giudizi che i fideiussori avrebbero dovuto chiedere l'accertamento della nullità delle garanzie, non potendosi riproporre la medesima questione in un separato giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
La giurisprudenza, a partire dalla nota pronuncia a SU n. 26243 del 12/12/2014, ha più volte chiarito che tra le parti può discutersi una sola volta della validità/invalidità del rapporto giuridico, per cui tutte le questioni non avanzate nell'ambito del giudizio instaurato da una di esse (che presuppone la validità del negozio) determinano l'inammissibilità di tutte le
5 domande successivamente proposte e volte ad ottenere un nuovo accertamento (sia pur implicito) della validità o dell'invalidità del rapporto.
Nel caso in esame, l'azione della Banca volta ad ottenere la condanna dei garanti al pagamento dei debiti delle società garantite, presupponeva l'accertamento della validità delle fideiussioni;
per tale ragione era in quel giudizio che i garanti avrebbero dovuto avanzare le domande e le eccezioni dirette a far dichiarare le nullità (per qualsiasi ragione) delle fideiussioni. Non avendo fatto ciò, non è possibile riproporre la questione nell'odierno processo.
Dunque, poiché nei precedenti giudizi è stata accertata la validità delle fideiussioni, non è possibile in questa sede accertarne la nullità, sia pur in via incidentale ed al solo scopo di condannare la all'eventuale risarcimento del danno. Pertanto, poiché le fideiussioni CP_3
sono valide ed efficaci, non è possibile configurare alcun comportamento illecito della
Banca nell'aver utilizzato quei moduli negoziali;
di conseguenza non è ipotizzabile alcun danno giuridicamente risarcibile, non potendosi configurare nel nostro ordinamento un danno da atto lecito.
Quanto alla questione del passaggio in giudicato delle due sentenze emesse dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, si osserva che gli appellanti, pur dolendosi dell'asserita erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che tali pronunce sarebbero passate in giudicato, non hanno fornito alcuna prova dell'impugnazione delle sentenze.
Per tali ragioni questa Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia rigettato la domanda.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 7147/2022) nei seguenti importi, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme richieste in primo grado (€ 1.535.443,96), dell'assenza di attività istruttoria o di trattazione, del fatto che l'appellata e l'interventrice non hanno depositato le memorie conclusionali: Euro 7500 per la fase di studio, Euro 4000 per la fase introduttiva,
Euro 8.000 per quella decisoria.
6 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa il
22/6/2022, contraddistinta dal n. 6397/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata e dell'interventrice, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 19.500 per compenso professionale ed Euro 2.925 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7