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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1841/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Coscia ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Venosa, alla via Vittorio
Emanuele II n. 43/A 4, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'Avv. Arabia Ippolito ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 18.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal sig. in data 29.03.2023, Parte_1
ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 18 (diciotto) punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; di condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1
corrispondere al sig. la dovuta rendita, come prevista dalla Parte_1
legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del
29.03.2023, valutabile in 18 (diciotto) punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria delle competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
domandava di rigettare il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
“… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo, della documentazione
2 sanitaria esaminata, si ritiene che l'infortunio patito dal Sig. Parte_1
in data 29.03.2023, sia da imputare all'attività lavorativa
[...] dell'assicurato (coltivatore diretto); si viene pertanto a determinare un grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del
16% (sedici per cento), con decorrenza fin dall'epoca dell'evento lesivo”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
della relativa prestazione con decorrenza dalla cessazione dell'inabilità temporanea del 07 ottobre 2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 18.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico complessivo Parte_1
nella misura del 16% con decorrenza dal 07 ottobre 2023;
2) condanna in persona del presidente p.t., alla corresponsione a CP_1
favore di alle relative prestazioni a decorrere dal 07 Parte_1
ottobre 2023, oltre accessori come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_3
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[...] Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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