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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 30/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563/2024 e promossa con ricorso depositato il 12.08.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], fraz. Saccone;
rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
IC (TN), via alla Costa n. 18; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CARESTIA SANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PORTICI, 11 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 22.01.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 22.01.2025.
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12.08.2024 a chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di mantenimento dei figli nata il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 13.09.2010, così come stabilite nella sentenza n. 304/2015, pronunciata il 02.12.2015 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.12.2024, ha contestato in fatto e in CP_1
diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata, apportandovi limitate modifiche, ed hanno quindi formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 24.01.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa di cui al verbale d'udienza del
22.01.2025, rilevando, inoltre, che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Le previsioni d'ordine economico appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., così provvede:
“A modifica parziale della sentenza n. 304/2015, pronunciata il 02.12.2015 dal Tribunale di
Rovereto:
1. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e pari ad € 500,00 mensili ciascuno, per complessivi € 1.000,00; Per_1 Persona_2
pagina2 di 3 detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere dal gennaio 2026, dovranno essere versati sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
2. rinuncia da parte di a chiedere il pagamento a della differenza CP_1 Parte_1
fra gli importi versati a titolo di mantenimento ordinario dei figli e rivalutazione ISTAT dal
2015 al gennaio 2025, nonché a richiedere il pagamento delle spese straordinarie sostenute per e dal 2015 al gennaio 2025; Per_1 Per_2
3. dispone che il diritto di visita fra il padre e la figlia , attesa l'età della ragazza oramai Per_1
sedicenne, sia esercitato secondo liberi accordi assunti fra loro;
4. compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563/2024 e promossa con ricorso depositato il 12.08.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], fraz. Saccone;
rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
IC (TN), via alla Costa n. 18; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CARESTIA SANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PORTICI, 11 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 22.01.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 22.01.2025.
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12.08.2024 a chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di mantenimento dei figli nata il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 13.09.2010, così come stabilite nella sentenza n. 304/2015, pronunciata il 02.12.2015 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.12.2024, ha contestato in fatto e in CP_1
diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata, apportandovi limitate modifiche, ed hanno quindi formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 24.01.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa di cui al verbale d'udienza del
22.01.2025, rilevando, inoltre, che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Le previsioni d'ordine economico appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., così provvede:
“A modifica parziale della sentenza n. 304/2015, pronunciata il 02.12.2015 dal Tribunale di
Rovereto:
1. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e pari ad € 500,00 mensili ciascuno, per complessivi € 1.000,00; Per_1 Persona_2
pagina2 di 3 detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere dal gennaio 2026, dovranno essere versati sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
2. rinuncia da parte di a chiedere il pagamento a della differenza CP_1 Parte_1
fra gli importi versati a titolo di mantenimento ordinario dei figli e rivalutazione ISTAT dal
2015 al gennaio 2025, nonché a richiedere il pagamento delle spese straordinarie sostenute per e dal 2015 al gennaio 2025; Per_1 Per_2
3. dispone che il diritto di visita fra il padre e la figlia , attesa l'età della ragazza oramai Per_1
sedicenne, sia esercitato secondo liberi accordi assunti fra loro;
4. compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3