Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.
Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibilità abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si applica nell'ipotesi di motivazione generica della sentenza del primo giudice, che non contenga valutazioni specifiche sull'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presupposto applicativo del principio, e cioè l'esistenza di una effettiva valutazione negativa sull'attendibilità della prova dichiarativa da parte del giudice di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Pedinamento, insulti, messaggi e telefonate bastano per condanna per stalking (Cass. 40504/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025
Le dichiarazioni della vittima del reato, sicuramente decisive nel contesto di una vicenda persecutoria, nel prisma interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sono autosufficienti alla prova del reato. Il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2017, n. 12783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12783 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
12 783-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 187 Presidente - GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere rel. UP 24/01/2017 CARLO ZAZA - - Consigliere - R.G.N. 21129/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI - Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NO IN, nato a [...] il [...] 2. NO AR, nato a [...] il [...] 3. LA NU, nato a [...] il [...] 4. CA ON, nato a [...] il [...] 5. NO SE, nato a [...] il [...] 6. PO IG, nato a [...] il [...] 7. DE VI OL, nato a [...] il [...] 8. AN IO, nato a [...] il [...] 9. AN MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2015 della Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza 1 impugnata nei confronti del PO, per l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi proposti da IN NO, IO AN e MO AN e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. Angelo Raucci per ON CA, avv.ti Mauro Iodice e VA Aricò per SE NO, avv. Alfredo Santacroce per IO AN e avv. Pasquale AN per IO AN e in sostituzione dell'avv. ON Quarto per NU LA e dell'avv. Carlo De Stavola per IG PO e MO AN, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 29/05/2014, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di IN NO, ON CA, IG PO, IO AN e MO AN per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso Clan dei LE, commesso in provincia di Caserta fino al giugno del 2012; di IO AN per i reati di estorsione e ricettazione commessi in Vairano Patenora dal novembre del 2010 fino all'agosto del 2011 in danno dell'imprenditore Fioravante Palazzo costringendolo a monetizzare assegni di incerta provenienza e copertura, uno dei quali denunciato come smarrito da DO Arena;
di SE NO e del CA per il reato di estorsione commesso fino al luglio del 2011 in danno del Palazzo costringendolo a versare la somma di € 400 e a consegnare prodotti caseari;
e di IN NO, AR NO, MO AN e del LA per il reato di tentata estorsione commesso in Curti fino al periodo pasquale del 2012 rivolgendo all'imprenditore LI IR richieste di versamento di somme di denaro. La sentenza di primo grado era fra l'altro riformata, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, con l'affermazione di responsabilità di AR NO, SE NO, OL DE VI e del LA per la partecipazione al reato associativo, e in accoglimento dell'appello degli imputati con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 nei confronti del PO e di MO AN, il riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza di condanna nei confronti di IO AN e la conseguente rideterminazione delle pene. La responsabilità degli imputati era ritenuta per il reato associativo in base alle dichiarazioni di collaboratori ed ai riscontri emersi con riguardo ai fatti estorsivi contestati, e per questi ultimi in considerazione delle dichiarazioni della persona offesa per le condotte in danno del Palazzo e dei contenuti delle 2 ど conversazioni intercettate sull'autovettura di AR NO per la condotta in danno del IR. Gli imputati ricorrenti deducono:
1. per i ricorrenti IN e AR NO, di1.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione responsabilità per il reato associativo;
difetterebbe la prova del reato in quanto ricavata unicamente dalla condotta estorsiva contestata e da dichiarazioni del collaboratore TO NO generiche, prive di riscontri e inattendibili sia per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che per la derubricazione nella forma tentata, disposta in primo grado, dell'imputazione di estorsione consumata, nonostante il NO avesse riferito dell'avvenuto pagamento della somma estorta;
1.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione;
mancando una denuncia della persona offesa, dalle conversazioni intercettate risulterebbe che i soggetti controllati non si recavano presso l'esercizio commerciale del IR;
il concorso di IN NO, all'epoca ristretto in carcere, sarebbe stato ritenuto in base ad elementi neutri e non dimostrativi di un'effettiva incidenza del predetto sull'esecuzione del reato;
1.3. violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 n. 203 del 1991; la condotta estorsiva non risulterebbe connotata da modalità mafiose;
1.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
mancherebbe la motivazione nel mero riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto delinquenziale;
2. per il ricorrente CA, 2.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione;
posto che dalle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali era fondata la decisione, non emergeva alcuna condotta violenta o minacciosa, e che nella sentenza impugnata si riteneva sufficiente il timore indotto dall'appartenenza degli imputati all'organizzazione criminosa, la motivazione non avrebbe risposto ai motivi di appello con i quali si chiedeva di risolvere la confusione fra la volontà di commettere un'estorsione e l'approfittamento di una situazione creata dalla richiesta della persona offesa all'imputato di intercedere nella vicenda estorsiva relativa al cambio di assegni, prospettiva in base alla quale la gravità indiziaria era stata esclusa in sede cautelare;
il riferimento della Corte territoriale alle ultime dichiarazioni del Palazzo, per le quali lo stesso non aveva richiesto la restituzione della somma di € 400 in quanto sapeva di averla data ad appartenenti all'associazione criminosa, non individuerebbe caratteri estorsivi presenti già al momento della richiesta della somma, che la persona offesa asseriva essergli stata rivolta dal CA nella mera forma della richiesta di un prestito, liberamente accolta nella prospettiva dell'aiuto richiesto al CA per la questione degli assegni;
2.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
non sarebbe stata verificata l'attendibilità intrinseca delle peraltro generiche dichiarazioni del collaboratore OB AR;
l'accertamento del reato estorsivo sarebbe stato indicato come riscontro a dette dichiarazioni senza approfondire la valenza confermativa dell'episodio, malgrado lo stesso apparisse scollegato dall'attività associativa e realizzato, tenuto conto della natura dei beni estorti, ad esclusivo vantaggio del CA;
3. per il ricorrente SE NO, con distinti ricorsi presentati dai difensori, 3.1. vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
non vi sarebbe stata adeguata confutazione delle argomentazioni poste a sostegno dell'assoluzione in primo grado dell'imputato, essendosi la Corte territoriale limitata a dare una lettura alternativa agli stessi elementi;
il giudizio sarebbe comunque fondato unicamente sull'unico episodio estorsivo contestato, di scarsa rilevanza, e sulle generiche dichiarazioni del collaboratore OB AR per le quali l'imputato operava come autista di IO AN, prive di riscontri, e non sarebbe stato indicato un ruolo attivo dell'imputato nell'associazione; di3.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione responsabilità per il reato di estorsione;
oltre a quanto già lamentato nel ricorso proposto per il CA, le ultime dichiarazioni della persona offesa sarebbero prive di spontaneità in quanto dettate dall'esigenza di precisare il quadro probatorio;
la presenza di una minaccia implicita sarebbe stata ritenuta in base ad un'asserita notorietà criminale dell'imputato, viceversa incensurato e sconosciuto alle cronache;
gli atti di disposizione patrimoniale sarebbero avvenuti sul presupposto di una promessa di restituzione del denaro e, quanto alla consegna dei prodotti, nell'aspettativa di ottenere il recupero delle somme cedute per la monetizzazione degli assegni, integrando pertanto i fatti al più il reato di truffa;
sussistenza3.3. violazione di legge e vizio motivazionale sulla dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; la cessione di pochi prodotti caseari non costituirebbe agevolazione dell'associazione, apparendo i fatti nel complesso diretti a fini personali degli imputati e non ad un vantaggio del sodalizio;
non sarebbe stata dimostrata una condotta minacciosa evocatrice del vincolo associativo;
4 02 3.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
non vi sarebbe motivazione nel mero richiamo ad una gravità dei fatti astrattamente riferita al titolo di reato;
4. per il ricorrente LA, motivazionale sull'affermazione di4.1. violazione di legge e vizio responsabilità per il reato di tentata estorsione;
le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaboratore NO, segnalate dalla difesa, sarebbero state apoditticamente ritenute irrilevanti;
i riscontri alle stesse sarebbero stati individuati in conversazioni telefoniche nelle quali il LA veniva identificato in un soggetto chiamato con il diverso nome di IG in base al riferimento ad un periodo di detenzione non corrispondente a quello subito dall'imputato;
4.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado non sarebbero state confutate nell'acritico riferimento ad elementi che in quella sede non erano stati ritenuti utili, in particolare con la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore TO SO in quanto attribuivano all'imputato fatti risalenti ad epoca in cui lo stesso era detenuto;
le dichiarazioni del SO e dell'altro collaboratore NO sarebbero comunque generiche nell'indicare l'imputato come soggetto che effettuava estorsioni per conto del clan dei LE;
4.3. violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; la ricorrenza del metodo mafioso sarebbe stata motivata con clausole di stile, dandosi peraltro atto che non erano state accertate le espressioni utilizzate dall'imputato nella condotta estorsiva;
4.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
anche tale decisione sarebbe stata giustificata con formule di stile sulla gravità e la reiterazione dei fatti e l'allarmante contesto delinquenziale;
5. per il ricorrente PO, violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; posto che la sussistenza di un precedente giudicato sugli stessi fatti veniva esclusa solo in quanto la sentenza prodotta dalla difesa non era irrevocabile, tanto per un verso non corrisponderebbe al vero per il reato associativo, capo sul quale la sentenza di cui sopra, allegata al ricorso, non veniva impugnata ed era pertanto definitiva, e per altro non sarebbe conforme ai principi affermati da questa Corte di legittimità, per i quali la non definitività del precedente non impedisce di valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 649 cod. proc. pen.; 6. per il ricorrente DE VI, vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la partecipazione al reato associativo sarebbe stata ritenuta in 5 と base a dichiarazioni dei collaboratori TO Di VA, AE OL e OB AR generiche, ove non delineavano il ruolo dell'imputato nell'associazione e non indicavano fatti specifici allo stesso riferibili, non verificate nella loro attendibilità intrinseca con il richiamo ad aspetti irrilevanti quali la costanza, la precisione e la spontaneità, accorgimenti elementari per chi voglia rendere credibile il proprio racconto, e prive di riscontri, tale non essendo l'elemento neutro della titolarità del bar nel quale la richiesta estorsiva era rivolta nei confronti del Palazzo, peraltro contraddittoriamente valutato laddove si escludeva il concorso dell'imputato nell'estorsione;
7. per il ricorrente IO AN, violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; sul punto la sentenza impugnata farebbe mero rinvio a quella di primo grado, la cui motivazione si ridurrebbe ad un'esposizione del materiale probatorio, non criticamente valutato;
il reato di ricettazione sarebbe assorbito in quello di estorsione, avendo ad oggetto uno degli assegni impiegati nell'attività estorsiva;
nei fatti non sarebbe comunque ravvisabile l'elemento psicologico del reato di ricettazione, ma al più quello del reato di incauto acquisto, trattandosi di un assegno smarrito dalla banca durante la procedura di consegna;
8. per il ricorrente MO AN, motivazionale sull'affermazione di8.1. violazione di legge e vizio responsabilità per il reato associativo;
non sarebbero state valutate le divergenze fra le dichiarazioni dei collaboratori nel collocare l'imputato in gruppi diversi del clan dei LE;
dette dichiarazioni sarebbero comunque generiche nell'attribuire all'imputato solo una disponibilità dello stesso verso l'associazione senza indicare fatti specifici;
8.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione;
il concorso nel reato sarebbe stato ritenuto per il solo dato della presenza dell'imputato sull'autovettura di AR NO, peraltro in un momento successivo a quello nel quale i coimputati parlavano dello scopo dell'operazione; le coordinate del luogo ove l'autovettura si fermava dopo che l'imputato vi era salito, risultanti dal controllo satellitare, non corrisponderebbero a quelle dell'esercizio commerciale della persona offesa;
le dichiarazioni accusatorie del NO non sarebbero coerenti con il contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali peraltro del NO non si parlava;
sussistenza8.3. violazione di legge e vizio motivazionale sulla dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; non vi sarebbe motivazione sulla volontà dell'imputato di agevolare l'associazione; il metodo mafioso non sarebbe attribuibile al AN nel momento in cui lo stesso non era presente alla richiesta estorsiva;
8.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena;
il riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto delinquenziale costituirebbe una clausola di stile, e non sarebbero state valutate le circostanze della mancata definizione di un ruolo associativo dell'imputato e del contributo marginale dello stesso al reato estorsivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente IN NO sono inammissibili, mentre sono infondati, per le ragioni di seguito esposte, quelli proposti da AR NO.
1.1. La differenziazione di cui sopra concerne in particolare i motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato associativo.
1.1.1. Le censure comuni ai ricorrenti si risolvono sul punto in rilievi di merito, non consentiti in questa sede, in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore NO;
e sono soprattutto generiche nella svalutazione del riscontro individuato dalla Corte territoriale nelle risultanze relative alla tentata estorsione in danno del IR, laddove le critiche all'efficacia confermativa del dato si fondano su una riduttiva limitazione di quest'ultimo al fatto estorsivo in sé considerato. La ben più ampia ed articolata argomentazione della sentenza impugnata era viceversa incentrata sui contenuti della conversazione intercettata nell'occasione sull'autovettura di AR NO, a bordo della quale, come emerso dai controlli successivamente effettuati dalla polizia giudiziaria, si trovavano anche il LA e MO AN;
e sullo spaccato che tali contenuti offrivano con riguardo non solo all'episodio specifico, ma anche all'attività estorsiva nella quale lo stesso si collocava, ed al relativo contesto organizzativo. Osservando i giudici di merito che dai dialoghi captati si desumeva, oltre alle richieste da rivolgere al IR, identificabile come tale in base ad un esplicito accenno al figlio dello stesso ed all'esito del controllo satellitare sulla sosta dell'autovettura presso la concessionaria del predetto, anche l'intenzione degli interlocutori di prelevare denaro dai commercianti della zona con precisi riferimenti alle somme da richiedere, alle scadenze dei pagamenti in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali, tipiche delle condotte estorsive di carattere mafioso, alla delimitazione territoriale delle operazioni ed alle direttive impartite in proposito da IN NO, all'epoca detenuto, tramite il figlio AR, al quale peraltro il LA raccomandava 7 significativamente in un dato passaggio della conversazione di non pronunciare nomi. In questi termini, la Corte d'Appello evidenziava come l'intercettazione fornisse la rappresentazione di un'attività estorsiva costituente manifestazione dell'operatività propria di un'associazione mafiosa, puntualmente corrispondente allo scenario descritto dal NO anche in relazione ai rapporti fra i NO ed alla posizione assunta nella vicenda dalla spedizione effettuata nei confronti del IR;
avendo il NO dichiarato in effetti che AR NO, dopo l'arresto del padre, gli chiedeva un ausilio nella riscossione dei proventi delle estorsioni compiute dal clan dei LE mostrandogli una lista di commercianti che ne erano vittime, e che esso NO incaricava il LA e MO AN di aiutare il NO ad ottenere il denaro dal IR. Su tali argomentazioni, così come sulle considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine all'infondatezza dei rilievi difensivi sulla valenza dell'intercettazione, all'irrilevanza dello stato di detenzione di IN NO a fronte delle indicazioni dallo stesso date al figlio ed all'identificazione del ruolo associativo dei NO nell'esecuzione delle attività estorsive del sodalizio, nessuna specifica censura è presente nei ricorsi. Quanto alla deduzione di contraddittorietà fra la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del NO, in quanto comprendenti l'asserzione dell'avvenuto pagamento della somma richiesta da parte del IR, e la qualificazione dell'episodio come tentativo, la stessa trascura la motivazione di tale qualificazione nella mancanza di riscontri a quel particolare passaggio del narrato del dichiarante, non incompatibile con la complessiva credibilità intrinseca del racconto dello stesso.
1.1.2. Con riguardo alla posizione di AR NO, la cui responsabilità per il reato in esame era affermata sovvertendo la contraria decisione assunta con la sentenza di primo grado, le censure di vizi motivazionali pongono tuttavia inevitabilmente la questione relativa all'applicabilità dei principi stabiliti da questa Corte Suprema in tema di ricorrenza, per il giudice d'appello che riformi una pronuncia assolutoria di primo grado, dell'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638); nonché di necessità, nella descritta situazione processuale, della rinnovazione in sede di appello dell'assunzione delle prove dichiarative ove una diversa valutazione sull'attendibilità delle stesse sia alla base della pronuncia di condanna in secondo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), principio, quest'ultimo, del quale è stata recentemente ribadita l'operatività anche nel 8 caso, corrispondente a quello esaminato, in cui il procedimento si sia svolto nelle forme del rito abbreviato (Sez. U, 19/01/2017, Patalano). Orbene, quanto al primo dei principi indicati, non vi è dubbio che la motivazione della sentenza impugnata non contenga una specifica confutazione delle argomentazioni della decisione di primo grado. La lettura della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli evidenzia però come la stessa si riducesse sul punto all'esposizione del contenuto delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni del NO e della conversazione intercettata, seguita dalla conclusione, meramente assertiva, per la quale da tali risultanze non emergeva una sufficiente prova di responsabilità dell'imputato per il reato associativo, e ad un richiamo alla conforme decisione pronunciata sul punto dal Tribunale in sede di riesame, le cui argomentazioni non venivano tuttavia riproposte. Si trattava, in sostanza, di una motivazione definibile senz'altro come generica, in quanto priva dell'esposizione degli elementi valutativi che giustificassero la decisione. E questa particolarità pone il problema dell'effettiva operatività, in una situazione siffatta, del principio di cui sopra;
quesito al quale non può che essere data risposta negativa. Nella fattispecie in esame, infatti, la stessa possibilità di un'effettiva confutazione delle difformi considerazioni della sentenza di primo grado viene ad essere esclusa, nel momento in cui non • sussistono considerazioni di questo genere con quale il giudice d'appello possa confrontarsi, venendo pertanto a mancare il presupposto fattuale del principio in discussione. Ma neppure ricorre in concreto l'esigenza, posta a fondamento del principio, di evitare che la decisione di condanna sia affidata ad una valutazione proposta in via meramente alternativa a quella che sosteneva la difforme conclusione assolutoria, nel momento in cui la genericità di quest'ultima conclusione fa sì che il giudizio affermativo della responsabilità dell'imputato sia di fatto l'unico realmente argomentato e giustificato. Le indicate caratteristiche del caso esaminato rendono altresì inoperante nella specie il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa la cui diversa e positiva valutazione di attendibilità abbia determinato la riforma della decisione di primo grado. Anche per questo profilo difetta invero il presupposto applicativo del principio, ossia l'esistenza di una valutazione negativa sull'attendibilità della prova dichiarativa, posta a sostegno della conclusione assolutoria e sostituita dal giudice d'appello con una valutazione di segno contrario che abbia inciso sulla difforme decisione di secondo grado. Dalla rimarcata genericità della motivazione della sentenza di primo grado discende invero la mancanza nella stessa di una qualsiasi valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni del NO, semplicemente riportate nel loro contenuto;
per cui la decisione di condanna non si fondava su 9 una rivisitazione di tale aspetto, ma Su un giudizio, per la prima volta effettivamente motivato, sulla convergenza di tali dichiarazioni con il contenuto della conversazione intercettata e sulla complessiva sussistenza di un valido e convincente quadro probatorio.
1.2. Sull'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di tentata estorsione, le censure dei ricorrenti sono generiche rispetto alla dettagliata esposizione della sentenza impugnata in ordine al significato della conversazione intercettata ed alla conferma della stessa in quanto dichiarato dal NO, con particolare riguardo all'intervento dello stesso a sostegno dell'operazione di riscossione dei proventi estorsivi dal IR, di cui si è detto al precedente punto 1.1.1. Analoga genericità connota le doglianze del ricorrente IN NO sul concorso dello stesso nel reato dalla posizione di detenuto, rispetto a quanto già osservato in ordine ai riferimenti delle intercettazioni a specifiche direttive fornite dallo stesso tramite il figlio AR;
mentre l'affermazione dei ricorrenti, per la quale gli imputati non si sarebbero effettivamente recati presso l'esercizio commerciale della persona offesa, si risolve in un'ammissibile rilievo in fatto a fronte di quanto rilevato dalla Corte territoriale sulla risultanza dell'intercettazione, per la quale il LA parlava nell'occasione con il figlio del IR.
1.3. Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, i motivi di ricorso si riducono alla generica asserzione per la quale la condotta non sarebbe stata eseguita con metodo mafioso, che non si confronta con quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni del NO, per le quali l'attività estorsiva era effettuata in nome del clan dei LE e mirava a manifestare alle vittime il controllo esercitato dall'associazione sul territorio, ed al contenuto dell'intercettazione, da cui emergevano modalità operative tipicamente mafiose quale la coincidenza dei pagamenti delle somme estorte con le festività.
1.4. Sul diniego delle attenuanti generiche, la denuncia di carenza motivazionale si articola in non consentite valutazioni di merito in ordine alla significatività degli elementi ostativi indicati dalla Corte territoriale nella gravità dei fatti e nell'allarmante contesto criminoso in cui gli stessi si inserivano.
2. I motivi dedotti dal ricorrente CA sono infondati.
2.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione, le censure del ricorrente si incentrano sostanzialmente sulla deduzione della mancanza di un'adeguata risposta della sentenza impugnata al tema, posto dalla difesa, dell'assenza di minacce esplicitamente rivolte alla persona offesa e dell'impossibilità di ravvisare una minaccia implicita in una 10 vicenda che aveva inizio allorché la stessa vittima si rivolgeva agli imputati chiedendone l'intercessione per risolvere le conseguenze dell'estorsione precedentemente subita con l'imposizione del cambio di assegni di dubbia provenienza. La Corte territoriale, nell'esaminare la connessa posizione dell'imputato SE NO con argomenti espressamente richiamati per quella del CA, affrontava tuttavia la questione osservando che, dopo un'iniziale reticenza, la parte offesa Palazzo aveva ammesso, con le ultime dichiarazioni rese, di aver aderito alla richiesta di consegna di prodotti caseari agli imputati solo in quanto consapevole dell'appartenenza degli stessi all'associazione criminosa, e di avere per le stesse ragioni rinunciato a richiedere la restituzione del prestito della somma di € 400 concesso al CA;
e che l'origine del contatto con gli imputati nella richiesta di aiuto in relazione agli effetti della precedente estorsione non escludeva la valenza intimidatoria delle richieste che nell'ambito di tale contatto venivano rivolte al Palazzo, tenuto conto dello stato di soggezione in cui lo stesso si trovava nel subire tali richieste da parte di soggetti appartenenti alla stessa organizzazione mafiosa a cui era riferibile la condotta estorsiva già effettuata nei suoi confronti. Tanto integra una congrua motivazione sulla configurabilità del reato, che si sottrae ai rilievi di illogicità del ricorrente e, per altro verso, implica risposta anche all'ulteriore doglianza di omessa individuazione di connotati estorsivi già nella richiesta di prestito del CA;
connotati la cui eventuale assenza non valeva comunque ad eliminare, nella coerente ricostruzione dei giudici di merito, la natura estorsiva della mancata restituzione del prestito, oltre che del prelievo dei generi alimentari. Ed anche la censura di omessa valutazione dell'esclusione del requisito di gravità indiziaria in sede cautelare è infondata nel momento in cui il dato era esaminato nella sentenza impugnata e correttamente ritenuto irrilevante nella diversa prospettiva del giudizio di cognizione.
2.2. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo, la sentenza impugnata era motivata in base alle dichiarazioni del collaboratore OB AR, che indicava il CA come affiliato all'associazione con mansioni di esecutore delle condotte estorsive, ed al riscontro delle stesse nell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nell'estorsione di cui si è detto al punto precedente. Posto che la prova dichiarativa non presenta i profili di genericità lamentati dal ricorrente, emergendone i precisi dati dell'affiliazione all'associazione e delle mansioni in concreto svolte dall'imputato nella stessa, la censura di omesso esame dell'attendibilità di dette dichiarazioni si rivela essa invece generica nella mancata indicazione di profili di inattendibilità intrinseca, e comunque infondata 11 と 2 nel momento in cui le dichiarazioni erano valutate unitamente al riscontro costituito dall'episodio estorsivo contestato, puntualmente corrispondente al ruolo associativo attribuito al CA dal dichiarante. Per il resto, il ricorrente propone rilievi di merito sulla validità confermativa di tale elemento di riscontro;
mentre i rilievi sul travisamento delle dichiarazioni del AR in ordine all'affiliazione del CA all'associazione, esposti dal difensore del ricorrente nel corso dell'odierna discussione, sono inammissibili in quanto non dedotti con il ricorso, e d'altra parte non deducibili, in presenza di una doppia conforme decisione di condanna, in base ad elementi non introdotti per la prima volta nel giudizio di appello (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, DE Gaudio, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130).
3. I motivi dedotti dal ricorrente SE NO sono infondati.
3.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo, è in primo luogo infondata la censura di violazione del principio di necessaria confutazione delle argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado. La motivazione di quest'ultima era invero articolata sul punto nella rilevata assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore ER e nell'inefficacia a tal fine delle frequentazioni con alcuni dei coimputati;
mentre nella sentenza impugnata si osservava come le predette dichiarazioni trovassero riscontro nella condotta estorsiva commessa in danno del Palazzo. La Corte territoriale motivava pertanto in base all'individuazione di un dato di riscontro decisivo, trascurato dal Giudice dell'udienza preliminare;
il che si traduce in una sostanziale confutazione della decisione di primo grado, in quanto carente nella valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili. Il raffronto fra le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado esclude altresì che la Corte d'Appello, ai fini dell'assunzione della decisione qui impugnata, dovesse procedere alla escussione del AR. Da quanto detto in precedenza risulta infatti che la decisione assolutoria non era fondata su una valutazione negativa in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, ma sulla mancanza dei riscontri necessari secondo la previsione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.; e che la decisione di condanna in secondo grado trovava sostegno non in una diversa considerazione sull'attendibilità di quelle dichiarazioni, ma nell'individuazione degli elementi di riscontro ritenuti in primo grado insussistenti. Non ricorrevano pertanto i presupposti per la riassunzione della prova. 12 E Le censure del ricorrente sono per il resto generiche nella riduttiva lettura delle dichiarazioni del AR come attributive al NO delle mere funzioni di " autista del coimputato IO AN, laddove nella sentenza impugnata si osservava che il AR indicava altresì l'imputato come factotum del AN, affiliato all'associazione e dalla stessa stipendiato e, inoltre, incaricato dal AR della fissazione degli appuntamenti con lo stesso AN;
essendo di conseguenza manifestamente infondata la doglianza di omessa indicazione del ruolo Mentre l'efficacia confermativa di talidell'imputato nell'associazione. dichiarazioni, conferita dalla Corte territoriale all'episodio estorsivo contestato, è oggetto nel ricorso di valutazioni di merito sull'entità dell'episodio stesso, non consentite in questa sede.
3.2. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione, il ricorrente propone censure analoghe a quelle dedotte dal coimputato CA, per le quali non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al precedente punto 2.1 in termini di infondatezza del ricorso del predetto imputato. Le ulteriori doglianze del ricorrente si risolvono in rilievi sulia spontaneità delle ultime dichiarazioni della persona offesa, il cui carattere decisivo è stato evidenziato nel punto appena richiamato, in realtà generici nel vago riferimento all'essere dette dichiarazioni mosse dall'esigenza di precisare il quadro probatorio, della quale non sono precisate le ragioni di incompatibilità con la credibilità del narrato del teste;
in valutazioni di merito sulla capacità intimidatoria ricollegabile alla persona dell'imputato, che peraltro trascurano la significatività attribuita nella sentenza impugnata alla percezione della persona offesa sull'appartenenza del CA all'associazione criminosa;
e nella prospettazione della tesi della ravvisabilità nei fatti del diverso reato di truffa, fondata su una ricostruzione in fatto alternativa a quella che si è detto essere stata coerentemente esposta nella sentenza impugnata in ordine alla determinante incidenza, sull'adesione della persona offesa alla cessione dei generi alimentari ed alla sostanziale rinuncia alla restituzione del prestito, della minaccia implicita derivante dal contesto mafioso in cui gli imputati agivano.
3.3. Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, decisiva ed assorbente è la considerazione per la quale la sussistenza del metodo mafioso nella condotta degli imputati era adeguatamente motivata dalla Corte territoriale in base a quanto da ultimo riferito dalla persona offesa sull'aver accettato tale condotta nella consapevolezza della partecipazione dei predetti al sodalizio criminoso. Situazione, questa, che nella fattispecie concreta non riduceva i suoi effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente all'odierna udienza, all'integrazione dei presupposti della diversa aggravante dell'appartenenza dei soggetti agenti ad un'associazione mafiosa, 13 2 prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nel momento in cui gli imputati, secondo la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, prelevavano i beni ed omettevano la restituzione del prestito nella disinvolta sicurezza di poter liberamente disporre del patrimonio della persona offesa in forza della soggezione derivante dalla fama dell'associazione; tanto realizzando i requisiti di configurabilità dell'aggravante in esame nella ricorrenza di un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulla vittima la particolare coartazione richiesta che giustifica la previsione normativa (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), in quanto evocativo di una capacità intimidatoria che rende superfluo non solo il ricorso alla violenza o alla minaccia, ma anche il mero avvertimento mafioso (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263706). E questo è sufficiente a rendere infondato il ricorso sul punto, a prescindere dall'ulteriore profilo della destinazione o meno dei vantaggi specificamente ottenuti dagli imputati a soddisfare finalità personali degli stessi ovvero proprie dell'associazione, e dell'incidenza di tale questione sulla configurabilità dello scopo di favorire quest'ultima.
3.4. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura di carenza motivazionale è generica nel criticare la motivazione della sentenza impugnata in quanto riferita solo alla gravità del titolo di reato, laddove la Corte territoriale argomentava in base ad una valutazione di gravità afferente ai fatti nella loro concretezza, e comunque all'ulteriore richiamo al contesto delinquenziale in cui le condotte erano realizzate.
4. I motivi dedotti dal ricorrente LA sono infondati.
4.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione, la censura di apoditticità della valutazione di irrilevanza delle asserite incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore NO sono generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si evidenziavano la precisione di dette dichiarazioni, l'assenza nelle stesse di intenti calunniatori ed il riscontro proveniente dalle conversazioni intercettate. Quanto a queste ultime, ed in particolare all'individuazione dell'imputato nel soggetto che, come la Corte territoriale dava atto, vi veniva nominato come IG, il ricorrente propone non consentite valutazioni di merito sull'efficacia identificativa del riferimento degli interlocutori ad un periodo di detenzione subito dal detto IG per una durata corrispondente a quella della pregressa carcerazione del LA, in base a marginali difformità nei termini iniziali e finali del periodo, che non incidono sulla valenza attribuita alla sostanziale coincidenza nella dimensione temporale della restrizione. 14 4.2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, è in primo luogo infondato il rilievo del ricorrente per il quale la Corte territoriale non avrebbe specificamente confutato le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado. Posto che tali argomentazioni si riducevano ad una valutazione di genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, e di imprecisione delle stesse rispetto al dato del lungo periodo di detenzione subito dal LA, deve osservarsi, quanto al primo di tali aspetti, che l'apoditticità con la quale le dichiarazioni di cui sopra erano ritenute generiche, senza alcuna specificazione di ragioni a sostegno di questo giudizio, ripropone anche per questa posizione le condizioni illustrate al precedente punto 1.1.2, con riguardo all'esame del ricorso di AR NO, nelle quali la genericità della decisione assolutoria rende impossibile una specifica confutazione della stessa, e conseguentemente inesigibile una motivazione particolarmente rafforzata della decisione di secondo grado;
essendo di conseguenza adeguate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata, che evidenziavano il carattere dettagliato delle dichiarazioni dei collaboratori ove il NO indicava il LA come suo referente per l'esecuzione delle attività estorsive svolte per conto del clan nelle zone di Frignano OL e Frignano Maggiore, stipendiato dall'associazione e da lui incaricato in tal veste di aiutare AR NO nella riscossione dei proventi delle estorsioni, fra le quali quella in danno del IR, e l'altro collaboratore TO SO descriveva l'imputato come affiliato all'associazione e dalla stessa stipendiato in relazione alla sua collaborazione nelle estorsioni. Per ciò che concerne il dato della detenzione del LA, oggetto per quanto detto dell'unico riferimento argomentativo della sentenza di primo grado per il quale sussisteva l'effettiva possibilità di una confutazione, quest'ultima veniva effettuata dalla Corte territoriale, per un verso, attribuendo efficacia di riscontro estrinseco delle dichiarazioni dei collaboratori all'episodio estorsivo contestato ed alle intercettazioni allo stesso afferenti, elementi questi del tutto trascurati in questa prospettiva dal Giudice dell'udienza preliminare;
e, per altro, rilevando che nella conversazione intercettata lo stesso LL vantava di essere stato il primo fra gli interlocutori ad essere affiliato al clan dei LE. Circostanza, quest'ultima, anch'essa non esaminata nella sentenza di primo grado, e di particolare significatività in termini di irrilevanza della detenzione dell'imputato, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di compatibilità di tale detenzione con il legame associativo in mancanza di elementi positivamente indicativi di una dissociazione dell'imputato da quest'ultimo (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021; Sez. 4, n. 2893 del 07/12/2005, 15 02 Attolico, Rv. 232883), nella specie non dedotti e addirittura esclusi dalla rivendicazione di risalente appartenenza di cui sopra. Le considerazioni appena esposte valgono ad escludere altresì che nella specie fosse necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità del LA per il reato in esame, la riassunzione dei collaboranti in sede di appello. La decisione assolutoria di primo grado, per quanto detto, era in effetti fondata sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei predetti e sulla ritenuta esistenza di un elemento di segno contrario, rappresentato dalla detenzione del LA. Nel rilevare la presenza di elementi di riscontro, tali da superare il menzionato dato negativo, la Corte d'Appello riformava pertanto il giudizio assolutorio in base non ad una diversa valutazione sull'attendibilità dei dichiaranti, ma alla valenza decisiva attribuita ad elementi estrinseci non esaminati in primo grado. Le ulteriori censure di insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori, in quanto attributive all'imputato della mera funzione di addetto alle estorsioni, sono generiche a fronte di quanto osservato nella sentenza impugnata, e precedentemente riportato, sulla precisione di tali dichiarazioni con particolare riguardo a quanto riferito dal NO sull'inserimento organico del LA nell'associazione e su circostanze nelle quali le mansioni estorsive erano esercitate, e dei riscontri indicati.
4.3. Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, le censure del ricorrente, nel denunciare l'adozione sul punto di formule di stile e il mancato accertamento delle espressioni utilizzate dall'imputato nel contatto con la persona offesa, sono generiche ove non si confrontano con quanto osservato nella sentenza impugnata, e già esposto al precedente punto 1.3 nel trattare le posizioni dei coimputati IN e AR NO, in ordine alle dichiarazioni del NO, per le quali l'attività estorsiva era effettuata in nome del clan dei LE e mirava a manifestare alle vittime il controllo esercitato dall'associazione sul territorio, ed al contenuto dell'intercettazione, da cui emergevano modalità operative tipicamente mafiose quale la coincidenza dei pagamenti delle somme estorte con le festività.
4.4. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente propone non consentite valutazioni di merito sulle argomentazioni della sentenza impugnata in merito alla gravità dei fatti ed al contesto delinquenziale degli stessi.
5. I motivi dedotti dal ricorrente PO sull'affermazione di responsabilità sono fondati nei seguenti termini. Come premesso nel ricorso, l'eccezione sull'esistenza di un precedente giudizio a carico dell'imputato per gli stessi fatti veniva rigettata con la sentenza 16 impugnata in base al solo richiamo alla mancanza di irrevocabilità della relativa sentenza. Quest'ultima, allegata al ricorso, riporta la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli del 19/06/2015 con la quale veniva confermata la condanna del PO per il reato di partecipazione al clan dei LE, commesso fino al 07/03/2013. Orbene, se l'affermazione del ricorrente, per la quale detta sentenza sarebbe in realtà divenuta definitiva, non trova nella produzione alcun sostegno documentale, è comunque corretto il riferimento del ricorso ai principi affermati da questa Corte Suprema, per i quali la pendenza di altro procedimento per gli stessi fatti, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa dello stresso ufficio del pubblico ministero, manifesta l'avvenuta consumazione del potere di quest'ultimo di esercitare l'azione penale, dando luogo ad una condizione di improcedibilità (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800; Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, dep. 2015, Brunetto, Rv. 262219; Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Gesso, Rv. 239849). Presupposti, quelli individuati dall'orientamento richiamato, puntualmente ricorrenti nella situazione esaminata, in cui l'azione penale risulta, dalla sentenza prodotta, essere stata precedentemente esercitata nei confronti del PO, dallo stesso ufficio d'accusa e nella stessa sede giudiziaria, per una condotta associativa avente estensione temporale addirittura più estesa di quella contestata nel presente procedimento. Su questo aspetto dell'eccezione difensiva, anch'esso posto all'attenzione della Corte territoriale, la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione. La stessa deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto, nell'ambito del quale dovrà naturalmente essere verificata l'eventuale sopravvenienza del giudicato sulla sentenza indicata dal ricorrente.
6. I motivi dedotti dal ricorrente Dei VI sull'affermazione di responsabilità sono infondati. Posto che l'imputato era ritenuto responsabile per il reato associativo in riforma della decisione assolutoria pronunciata in primo grado sul punto, non ricorrevano in primo luogo, anche per la posizione del DE VI, le condizioni per l'applicazione dei più volte menzionati principi in ordine alla necessità di specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza di primo grado e di riassunzione di prove dichiarative la cui attendibilità sia stata rivalutata in appello in senso sfavorevole all'imputato. I termini nei quali la posizione in esame era trattata nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare sono puntualmente analoghi a quelli nei quali era motivata in quel grado l'assoluzione 17 di AR NO, con una mera esposizione del contenuto degli elementi di prova seguita da un'apodittica affermazione di insufficienza di detti elementi ai fini della prova del reato;
e non possono pertanto che richiamarsi anche per il ricorso in esame le considerazioni svolte al precedente punto 1.1.2 nei confronti del NO, nel senso della genericità della motivazione della decisione assolutoria, in questo caso peraltro sottolineata dalla Corte territoriale, tale da non richiedere una motivazione rafforzata a sostegno della difforme decisione di condanna, e della mancanza di alcuna valutazione in primo grado sull'attendibilità delle prove dichiarative e, conseguentemente, di una diversità di tale valutazione in sede di appello, che imponesse la riassunzione dei dichiaranti. Tanto premesso, la sentenza impugnata era congruamente motivata in base innanzitutto alle dichiarazioni del teste Palazzo, il quale, a proposito di una tentata estorsione perpetrata ai suoi danni con la richiesta di versamento di somme per il sostentante della famiglie di detenuti, riferiva che tale richiesta gli era stata rivolta da IN NO presso il bar gestito dal figlio del DE VI presso il quale gli era stato dato appuntamento a quello scopo, e di essere stato convocato in quel locale anche in altra occasione;
aggiungendosi che la funzione di punto di riferimento dell'associazione, assunta dal bar di cui si tratta, era altresì dimostrata dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria sulla frequentazione del locale da parte degli associati, che in una conversazione intercettata AR NO parlava dell'imputato come componente della famiglia, e che il DE VI era indicato dai collaboratori TO Di VA e AE OL come affiliato e soggetto che gestiva le estorsioni, e dal collaboratore AR come persona disponibile per l'associazione agli ordini di IO AN. A ciò il ricorrente oppone rilievi di merito sull'attendibilità dei dichiaranti, e generici nell'omessa considerazione del contenuto dell'intercettata conversazione di AR NO, delle risultanze sulla funzione logistica assunta dal bar ove operava l'imputato e della convergenza degli elementi indicati. Quanto alla censura di contraddittorietà della decisione di condanna dell'imputato per il reato associativo, rispetto alla conferma dell'assoluzione pronunciata in primo grado per il concorso del DE VI nella condotta estorsiva in danno del Palazzo di cui si è detto, la stessa è infondata nel momento in cui la diversità dei giudizi era coerentemente giustificata dalla Corte territoriale osservando come non fosse provata la specifica conoscenza, da parte dell'imputato, del contenuto della richiesta estorsiva rivolta al Palazzo in un colloquio al quale, come precisato dal teste, il DE VI non era presente. 18 7. I motivi dedotti dal ricorrente IO AN sull'affermazione di responsabilità sono infondati. Le censure del ricorrente sono generiche nell'affermazione per la quale la sentenza impugnata si risolverebbe nel mero rinvio agli elementi di prova indicati nella sentenza di primo grado. Il concorso di IO AN nel reato estorsivo, commesso in danno del Palazzo costringendoio a monetizzare assegni, era viceversa ritenuto in base alle dichiarazioni del Palazzo nella parte in cui lo stesso, parlando del colloquio con NN EZ in cui il predetto gli richiedeva di cambiare i titoli, affermava che tale richiesta era stata presentata per conto del AN;
nonché alla conversazione intercettata in carcere nel corso della quale il EZ faceva riferimento al AN a proposito dell'episodio in esame, con riguardo alla quale le difformità nell'importo di uno degli assegni, rispetto a quanto riferito dal Palazzo, era giustificata, senza incorrere in alcuna illogicità, come dovuta alla sovrapposizione di vicende diverse. Mentre la partecipazione dell'imputato alla contestata associazione criminosa trovava congrua motivazione nelle dichiarazioni dei collaboratori TO NO, Franco Bianco e Francesco DEla Corte, nelle quali il AN era indicato come organizzatore dell'attività estorsiva del sodalizio nel casertano, e nel riscontro costituito dall'episodio estorsivo di cui sopra. Quanto al reato di ricettazione, le censure contenute nel ricorso non venivano proposte con i motivi di appello, il che ne preclude l'esame in questa sede;
non senza considerare che la questione posta dal ricorrente in ordine al dedotto assorbimento del reato in quello di estorsione è comunque infondata, trattandosi di reati che, al di là della comune riferibilità al patrimonio degli interessi tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, sono integrati da condotte del tutto distinte e caratterizzate da altrettanto diverse oggettività giuridiche, attinenti per la ricettazione al pregiudizio arrecato dalla circolazione di beni provenienti da delitti per l'accertamento di questi ultimi (Sez. 1, n. 9845 del 21/09/1993, Andolina, Rv. 195331), e per l'estorsione alla libertà personale delle scelte patrimoniali (Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211).
8. Sono infine inammissibili i motivi dedotti dal ricorrente MO AN.
8.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo, la censura di omessa valutazione delle dedotte divergenze fra le dichiarazioni dei collaboratori è generica, nel momento in cui la circostanza era invece viceversa esaminata nella sentenza impugnata e ritenuta irrilevante a fronte della complessiva convergenza dei contenuti riferiti da TO SO, TO NO e OB AR sull'intraneità dell'imputato all'associazione e del riscontro proveniente dalle conversazioni intercettate nel corso della tentata 19 estorsione in danno del IR;
così come generica è la doglianza per la quale non sarebbero stati indicati fatti specifici attribuibili all'imputato, viceversa evidenziati con riguardo all'episodio estorsivo appena citato ed alle direttive di IN NO sull'esecuzione dell'estorsioni, nell'occasione menzionate nei colloqui intercettati.
8.2. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione, il ricorrente ripropone questioni già dedotte con l'appello senza confrontarsi con quanto osservato in proposito nella sentenza impugnata, ove si rilevava, quanto alla circostanza per la quale il AN saliva sull'autovettura occupata dai coimputati in un momento successivo a quelli in cui i predetti parlavano dell'operazione estorsiva, che tali conversazioni erano ancora in corso allorché l'imputato entrava nel veicolo, che la presenza del AN non trovava giustificazione diversa dal concorso nel reato a fronte della successiva fermata presso la concessionaria del IR e che comunque, dopo tale fermata, l'imputato partecipava ad un dialogo con il LA riguardante l'annotazione del pagamento dovuto da parte della persona che era stata contattata;
e, quanto alla prova che l'autovettura aveva sostato presso l'esercizio commerciale del IR, che la difformità delle coordinate satellitari del luogo della fermata, indicate dalla polizia giudiziaria, rispetto a quelle della concessionaria della persona offesa non poteva che derivare da un errore materiale, laddove gli operanti riferivano di essersi recati presso quella concessionaria e di avervi verificato la corrispondenza delle coordinate stesse. Mentre le ulteriori censure sul punto si risolvono in valutazioni di merito non consentite in questa sede sulla compatibilità delle dichiarazioni del collaboratore NO con i contenuti delle intercettazioni, aspetto del quale non viene peraltro dedotta la decisività a fronte dell'autonoma valenza probatoria attribuita dalla Corte territoriale a detti contenuti.
8.3. Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, il ricorso è inconferente rispetto alla decisione impugnata, con la quale detta aggravante veniva, come si è detto in premessa, esclusa nei confronti dell'imputato.
8.4. Sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, il ricorrente propone non consentite valutazioni alternative a quelle formulate dai giudici di merito con riguardo alla gravità dei fatti ed al contesto criminoso in cui i reati erano commessi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da IN NO e MO AN segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000. 20 I ricorsi proposti da AR NO, SE NO, NU LA, OL DE VI, ON CA e IO AN segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PO IG con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di NO AR, LA NU, DE VI OL, CA ON, AN IO e NO SE, che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara inammissibili ¡ ricorsi di NO IN e AN MO che condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente inte rese CaptoBaza DISPORITATA IN CANCELLERIA addi 16 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzube 21