Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2017, n. 12783
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Sentenza 24 gennaio 2017

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In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.

Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibilità abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si applica nell'ipotesi di motivazione generica della sentenza del primo giudice, che non contenga valutazioni specifiche sull'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presupposto applicativo del principio, e cioè l'esistenza di una effettiva valutazione negativa sull'attendibilità della prova dichiarativa da parte del giudice di primo grado.

Commentario1

  • 1Pedinamento, insulti, messaggi e telefonate bastano per condanna per stalking (Cass. 40504/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025

    Le dichiarazioni della vittima del reato, sicuramente decisive nel contesto di una vicenda persecutoria, nel prisma interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sono autosufficienti alla prova del reato. Il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2017, n. 12783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12783
Data del deposito : 24 gennaio 2017

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