Sentenza 5 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASEIFICIO SOCIALE COOP. SORANO S.C.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. AN Nucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI VI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati SETTIMIO CHELLI con studio in 58100 GROSSETO VIA ADIGE 51, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, emessa il 05/02/00 (R.G. 86/99 + 87/99 + 94/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Settimio CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione il Caseificio di Sorano proponeva opposizione avversi i decreti ingiuntivi 21/99, 22/99 e 23/99 emessi in data 30.3.99 in favore del socio IC VI per le rispettive somme di lire 1.995.000, 1.736.800 e 1.536.090, dovute a titolo di pagamento del latte conferito al Caseificio nei mesi da aprile a luglio 1998. Esponeva che il IC, espulso dalla società con comunicazione 29.3.1999, risultava debitore, nei confronti di esso Caseificio, di somme varie per indennizzo ex art. 12 dello statuto sociale, per penalità e perdite di bilancio, che opponeva in compensazione con il credito vantato dall'opposto. Chiedeva quindi la revoca dei decreti e la condanna del IC al pagamento della somma di lire 2.850.941; risultante dalla suddetta compensazione. Il IC eccepiva carenza di giurisdizione del giudice ordinario in virtù di clausola compromissoria contenuta nello statuto che prevedeva la giurisdizione del Collegio dei Probiviri;
eccepiva altresì l'incompetenza per valore del giudice adito essendo competente il Tribunale di Grosseto;
chiedeva il rigetto delle opposizioni perché fondate su pretese creditorie inesistenti.
Il Giudice di pace, riuniva i tre procedimenti, e con sentenza 5.2.2000, dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale in favore della competenza del Tribunale di Grosseto e rigettava le opposizioni. Avverso tale sentenza il Caseificio ricorre per Cassazione con quattro motivi di gravame. Il IC resiste con controricorso ed eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità formulata dal resistente si articola su due rilievi. Sussisterebbe la nullità della procura per incertezza in ordine alla persona che l'ha rilasciata e mancherebbe nell'atto l'esposizione dei fatti di causa. L'eccezione è infondata. Nella procura conferita in calce al ricorso si legge che il mandato viene conferito dal legale rappresentante del Caseificio, nonché la sottoscrizione "N IA apposta sopra il timbro della società. Nella epigrafe del ricorso si legge quanto segue: "ricorre il Caseificio sociale cooperativo di Sorano s.c.r.l. in persona del legale rappresentante sig. AN UC. Non sussiste quindi incertezza sulla persona che ha rilasciato la procura. Nella prima parte del ricorso sono esposti i fatti di causa in maniera stringata, ma sufficiente e, del resto essa è ampiamente integrata, quanto alla esposizione dei fatti, dal contenuto dei motivi di gravame, cosicché questa Corte è in grado di conoscere gli elementi indispensabili per una piena cognizione dei fatti di causa. Risulta quindi assolto l'onere di cui all'art. 366, comma 3^, c.p.c.. Dei quattro mezzi di gravame prodotti dal ricorrente deve essere subito esaminato il secondo perché propedeutico all'esame del primo. Infatti, con la seconda censura il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 34, 36 e 354 c.p.c. in ordine al capo decisionale con il quale il giudice a quo ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, afferma sussistere tra questa e le domande di cui ai ricorsi monitori il nesso di pregiudizialità, con conseguente necessità di applicazione dell'art. 34 del codice di rito. Sostiene il ricorrente che tale nesso sarebbe ravvisabile nel fatto che la decisione sulla domanda riconvenzionale postula l'accertamento sul presupposto dell'applicazione della penalità, ossia sul mancato conferimento del latte. La censura non merita accoglimento. L'impegno del socio IC verso il Caseificio si sostanziava nell'obbligo di conferire il latte, mano a mano che veniva in esistenza, con più consegne diluite per tutto il tempo del vincolo societario, secondo i tempi della produzione. Cosicché, mentre non si ravvisa negli atti e nelle difese del Caseificio alcun riferimento, sotto il profilo della domanda riconvenzionale, alle partite di latte di cui al decreto ingiuntivo, è ben lecito ritenere, sulla base della lettura delle predette difese, peraltro generiche sul punto, che l'opposto, attore in riconvenzione, pretenda il pagamento della penale in virtù di altre e successive vicende societarie. Da ciò deriva la mancanza di prova circa il dedotto nesso di pregiudizialità.
Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, osservando essere erronea l'affermazione del giudice di pace, secondo cui la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale appartiene al collegio del Probiviri, secondo l'art. 47 dello statuto del Caseificio. Ora, a prescindere dal fatto che nel dispositivo della sentenza impugnata si legge la pronuncia di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Grosseto e non, quindi, la pronuncia di difetto di giurisdizione, risulta evidente che, su tale capo, esulante dalla fattispecie del giudizio di equità ex art. 223, ultimo comma c.p.c., la sentenza non è ricorribile per Cassazione, ma è soggetta all'appello. Ne deriva la inammissibilità della censura.
Con il terzo mezzo di gravame il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1988 c.c., osservando che il giudice a quo ha illegittimamente ritenuto che la domanda di compensazione integrasse un atto ricognitivo del debito dipendente dalle forniture di latte di cui al decreto opposto. La censura è inammissibile. Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716) il giudice di pace, nelle controversie contenute entro il limite di valore indicato dall'art. 113, ultimo comma c.p.c., non è tenuto alla applicazione della norma di diritto sostanziale riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendo invece giudicare facendo applicazione della equità cosiddetta formativa, con un procedimento di tipo intuitivo e non sillogistico. Pertanto tali sentenze non sono ricorribili per Cassazione per violazione delle norme di diritto sostanziale e la norma dell'art. 1988 c.c. è una norma di diritto sostanziale.
Con il quarto ed ultimo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta l'incongruità e la contraddittorietà della motivazione. Nega che dalla sua difesa possano dedursi gli estremi del riconoscimento di debito e osserva che il richiamo fatto dal giudice a quo all'istituto della ripetizione di indebito stravolge l'oggetto del giudizio con motivazione incomprensibile. Anche tale censura non merita accoglimento. Sul primo punto si è già detto in risposta alla censura precedente. Quanto alla seconda deduzione devesi rilevare che il giudice a quo non ha fatto riferimento alcuno all'istituto della ripetizione di indebito.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e le spese di lite devono essere regolate secondo quanto prescrive l'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 1000, di cui euro 900 per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004