Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Non può essere promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., con la conseguenza che, se nel procedimento eventualmente duplicato l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, in quanto opera la preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., che si configura nelle situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 17789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17789 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 713
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 021421/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO SA, N. IL 19/10/1968;
avverso SENTENZA del 28/02/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 28 febbraio 2007 e depositata il 20 marzo 2007, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola 10 febbraio 2006, di condanna alla pena dell'arresto in mesi otto, appellata da SO TO, imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, per non aver osservato le prescrizioni del giudice della prevenzione, in relazione al decreto Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola 23 maggio 2003, di proroga sottoposizione alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Sulla base della testimonianza del brigadiere dei Carabinieri, Guglielmo Occhipinti, i giudici di merito hanno accertato:
all'epoca del fatto la misura di prevenzione era in corso di esecuzione;
il sorvegliato era stato avvistato a bordo di un ciclomotore in transito per via Mascagni, in Pachino il 28 novembre 2003, tra le ore 21.50 e le 22.00 e, pertanto, in violazione della prescrizione della permanenza domiciliare notturna;
all'immediato accesso dei militari alla abitazione del sorvegliato ne aveva confermato l'assenza e il successivo accertamento presso la locale guarda medica aveva disvelato il mendacio del motivo adotto per giustificare l'uscita da casa.
In relazione ai motivi di appello la Corte territoriale - per quanto in questa sede rileva - ha rilevato che la mozione di proscioglimento dell'appellato perché l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita per la preclusione di precedente giudicato, non meritava accoglimento in quanto "la sentenza menzionata nei motivi di appello" concerneva fatto diverso, ne' peraltro era passata in giudicato. 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Sena, mediante atto recante la data del 29 maggio 2007 col quale denunzia, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 649 c.p.p.: ribadisce che per il medesimo fatto SO era stato giudicato dal medesimo giudice con sentenza del 16 dicembre 2005; invoca la verifica di questa Corte sul punto;
e sostiene che il divieto del ne bis in idem opera anche "se la sentenza precedente non è ancora passata in giudicato". 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Risulta alla stregua della sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola 16 dicembre 2005, n. 633 (prodotta in copia dal difensore del SO) che l'imputato era già stato giudicato dal medesimo giudice pel medesimo fatto.
Difetta, invero, la prova che tale precedente sentenza sia passata in giudicato.
Soccorre, tuttavia, il principio di diritto - fissato da questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza del 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, massima n. 231800 - secondo il quale "non può essere novamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.", con la conseguenza che "nel procedimento eventualmente duplicato (..), se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità". Opera, infatti, la "preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal Pubblico Ministero" che si configura nelle "situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale", laddove non trovano applicazione "le disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano, invece, applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente".
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere esercitata, avendola il Pubblico Ministero già promossa e, pertanto, consumato il relativo potere.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere esercitata.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008