Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15104 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO TE UPREMA DI CASSAZIONE1 5404/02 Oggetto Identita dell'offe re-chefelto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: soffetto's GIUSTINIANIDott. Vito Presidente R.G.N. 10293/01 Cron. 35293 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 3937. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.13/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REDILCO- REALIZZAZIONI CONSULENZE IMMOBILIARI SPA, in Sole dal Sig. per diritti € 10 persona del legale rappresentante pro tempore, 25 OTT, 2002 elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 2, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato SERGIO BARENGHI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA IPER CREMONA SPA, ora fusa per incorporazione nella IPER MONTEBELLO SPA, con sede in Milano, in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante domiciliata in2002 sig. Lorenzo Achilli, elettivamente 638 ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato -1- ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamenteENRICO all'avvocato TEODORO DALAVECURAS, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
ORTOFIN SRL, con sede in Milano, in persona ---- dell''Amministratore Unico legale rappresenta pro tempore Dott. Maurizio Pavan, elettivamente 20, presso lodomiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anchestudio all'avvocato MARINA FIGINI, giusta disgiuntamente delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IMMOBIARE LISCATE SRL IN LIQUIDAZIONE, in personadel Liquidatore Dott. Giuseppina Viganò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO LARUSSA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCA MUCCI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2503/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 04/10/00 e depositata il 17/10/00 (R.G. 656/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Sergio BARENGHI;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. E ROMANELLI); udito l'Avvocato Adolfo LA RUSSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -3- Svolgimento del processo 1. La FI s.r.l. e la IP NA s.p.a. convenivano in giudizio la ED s.p.a. e proponevano in suo confronto una domanda di accertamento negativo. Le due società nelle separate citazioni a comparire davanti al tribunale di Milano, notificate il 15.12.1993 - esponevano questi fatti. La IP NA aveva acquistato un immobile dalla OB LI s.r.l. e l'aveva dato in locazione alla FI. La ED aveva sostenuto d'aver messo in contatto la OB LI con la FI e che l'acquisto della IP NA fosse avvenuto come risultato di tale mediazione, per cui aveva domandato il pagamento di una provvigione sia alla FI che alla IP NA. Ma la FI, in quanto affittuaria, non poteva che essere all'affare e la IP NA s'era valsa di altro estranea intermediario per entrare in contatto con la OB LI. - La ED, dal canto suo, dopo essersi costituita nei due 1.2. giudizi proponendovi una domanda riconvenzionale di accertamento suo diritto alla provvigione, con la citazione notificata il del 19.5.1994, iniziava un terzo giudizio contro l'OB LI e in tutti esponeva questi fatti. Aveva ricevuto nell'anno 1992, in distinte epoche, prima dalla OB LI l'incarico di trovare chi acquistasse un suo capannone industriale, poi dalla FI l'incarico di reperire un immobile da utilizzare per il suo commercio di ortofrutticoli. Nell'espletamento di questo incarico aveva fatto visitare l'immobile a rappresentanti della FI e, per 1' OB LI, ne aveva informato la società Dioguardi s.p.a. Aveva successivamente appreso dell'acquisto fatto dalla IP NA e della locazione dell'immobile da questa alla FI. Sosteneva che la due società facevano parte di uno stesso gruppo e che l'acquisto da parte della IP NA doveva essere considerato il risultato della attività di mediazione spesa col mettere in contatto la FI e la OB LI. 1.2. - Il tribunale di Milano, riuniti i procedimenti, sulla base dei documenti prodotti e senza ammettere le prove dedotte dalle parti, rigettava la domanda della ED. 3. - La corte d'appello, con la sentenza 17.10.2000, ha confermato la decisione. Ha svolto le seguenti considerazioni. La ED ha dedotto d'aver prestato la sua attività di mediazione solo in favore della FI, che è soggetto diverso dalla IP NA. D'altro canto non vi è prova né di una fittizia interposizione della IP NA né che la FI abbia agito come mandataria I della IP NA. Il diritto alla provvigione verso le due società non può derivare dal fatto che esse farebbero parte del medesimo gruppo societario. Le società appartenenti ad un medesimo gruppo mantengono la loro propria soggettività e quindi, in assenza di concreti elementi di prova, non è possibile imputare alla IP NA comportamenti che sono stati tenuti verso la FI. Prove sono state dedotte dalla ED a sostegno del suo inammissibili perché non sono state volte aassunto, ma sono dimostrare che la IP NA e 1' OB LI abbiano tratto consapevolmente vantaggio, nella conclusione dell'affare, dalla attività di mediazione spesa a favore della FI. cheSfornita completamente di prova è anche la circostanza anche solo l'OB LI abbia profittato della mediazione svolta verso la FI, ovverosia che sia pure solo per lei quella attività di mediazione abbia avuto incidenza causale sulla conclusione dell'affare.
4. La ED ha chiesto la cassazione della sentenza. Le altre società hanno resistito con controricorso. La ED ha depositato una memoria. d Motivi della decisione Il ricorso contiene quattro motivi.
1. Il primo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e 1.1. - norme sul procedimento, oltre a difetti di motivazione (art. di 360 nn. 31 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1754 e 1755 cod. civ., ed agli artt. 115, 116 e 184 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che non è stato contestato ed è provato l'incarico ricevuto dalla OB LI;
d'altra parte aveva sostenuto, documentato (col documento n. 3 inserito nel fascicolo di primo grado della causa da lei iniziata) e chiesto di provare (col capitolo 7 della prova per testimoni dedotta in primo grado e 105 riprodotta in appello) d'avere determinato il contatto tra la OB LI e la FI. Dunque, nella decisione della causa non si sarebbe potuto prescindere dal considerare che era stata svolta un'attività di mediazione orientata all'affare poi concluso. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul 1.2. procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 184 dello stesso codice). La ricorrente considera d'aver provato e comunque chiesto di provare per testimoni che l'immobile stata visitato, per la era FI, da persona, il signor Bonora, che era membro del amministrazione della società PE, società consiglio di gruppo di società di cui facevano parte sia la capogruppo del FI sia la IP NA. Osserva che i giudici di merito, non dando valore a questa circostanza e non tenendo conto della stretta successione degli eventi che avevano portato prima all'acquisto da parte dell'IP NA, poi alla locazione a favore della FI, si siano posti in contrasto con il principio di diritto più volte affermato anche da questa Corte, secondo il quale, perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative, sino all'accordo definitivo, bastando che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento. 6 1.3. Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1754 e 1755 cod. civ., oltre che agli artt. 115, 116 e 184 cod. proc. civ.). - si soffermain una prima parte del motivo La ricorrente - inutilmente, perché il punto non ha costituito oggetto di ma sulla circostanza che l'affare possa essersi concluso decisione anche per effetto del successivo intervento di altro mediatore. Nella seconda parte del motivo, invece, osserva che il codice, quando si riferisce al risultato dell'attività del mediatore che fa sorgere per lui il diritto alla provvigione, parla di affare e ' non di contratto. Ne trae che i giudici di merito non avrebbero dovuto dare pervenuto alla FI in rilievo al fatto che il bene fosse locazione e non in proprietà e che fosse stato acquistato non dalla FI, ma dalla IP NA, bensì alla circostanza che, sia pure attraverso questa serie di contratti, ad essere rimasto soddisfatto era appunto l'interesse del soggetto che per il suo mezzo era stato messo in contatto col venditore. 1.4. - Il quarto ed ultimo motivo denunzia lo stesso tipo di vizi 4 e 5, cod. proc. civ., in 31del precedente (art. 360 nn. relazione agli artt. 2331, primo comma, e 2745, ultimo comma, cod. civ., ad una serie di norme che danno rilevanza al gruppo di società e al controllo fra società, agli artt. 115, 116 e 184 cod. proc. civ.). 7 Il punto centrale della critica svolta con questo motivo lo si può letteralmente desumere dal ricorso. Il convincimento del Giudice del merito si sostiene stato viziato nella sua formulazione dal pregiudizio che il suo compito dovesse tendere alla individuazione del rapporto tra L'esistenzacontraente dell'acquisto e opera del mediatore. invece di un gruppo di imprese che gestisce gli affari nel campo economico il che costituisce appunto lo scopo della costituzione e della attività dei gruppi, doveva far considerare la necessità di accertare, anche attraverso l'ammissione delle prove richieste, se l'affare proposto dal mediatore era stato ritenuto coerente all'interesse del gruppo e dal gruppo acquisito. Il successivo riferimento della titolarità e dall'utilizzazione concreta del bene che il gruppo aveva deciso di acquistare all'una o all'altra delle società facenti parte del gruppo, non doveva essere considerata elemento di rilievo e comunque impeditivo dell'accertamento della congruità dell'opera del mediatore e dell'utilità che attraverso tale opera era stata raggiunta. Rientra infatti nella logica dell'attività del gruppo gestire gli demandando poi l'utilizzazione e l'acquisizione anche affari formale dei beni e comunque decidendo il rapporto tra i beni e i soggetti che partecipano al gruppo secondo la strategia economica, che spetta appunto al gruppo elaborare e decidere. Da questa in relazione a quanto dedotto nel terzo considerazione deriva motivo, cui comunque questa considerazione anche si riferisce -1 che 1'erronea interpretazione della parola affare come 8 restrittivamente considerata dalla Corte del merito ha determinato la limitazione del campo prescelto per valutare la controversia. E ha comportato anche la mancatatale erronea impostazione ammissione della prova testimoniale articolata, ammissibile e rilevante, in quanto finalizzata alla puntuale dimostrazione di quanto a suo tempo realizzato in danno della ED>.
2. I motivi debbono essere presi in considerazione nel loro insieme. Sono fondati per le ragioni e nei limiti delle ragioni di seguito svolte.
3. E' necessario muovere dalla premessa che la ED, nel giudizio di merito, ha sostenuto e chiesto di provare, che in vista di un acquisto da parte della FI, aveva posto questa società in contatto con la OB LI, che l'aveva dal canto suo incaricata di trovare un acquirente per un suo capannone industriale. Non è controverso che questo immobile sia stato acquistato dalla IP NA e da questa dato in locazione alla FI. La ED ha anche sostenuto che la IP NA e la FI fanno parte di un medesimo gruppo di società e che l'intervento della IP NA nell'acquisto ha trovato causa nel contatto che essa ED aveva stabilito tra la FI e la OB LI. Orbene, il punto centrale della controversia consisteva nello stabilire, se la circostanza che l'acquisto era stato concluso dalla IP NA anziché dalla FI, fosse da considerare 9 dirimente al fine di escludere che il contratto di compravendita potesse rilevare, in rapporto al diritto della ED alla provvigione, come un affare concluso per effetto dell'intervento da mediatore speso dalla stessa ED nel mettere in contatto la FI con la OB LI. La soluzione della corte d'appello è stata appunto in questo senso. Questa soluzione non è condivisibile.
3.1. La Corte, da epoca risalente, enuncia un diverso principio - di diritto, è ovverosia che il diritto alla provvigione riconosciuto al mediatore in relazione alla conclusione dell'affare fra le parti che il mediatore ha messo in contatto, non già in relazione alla stipulazione del relativo negozio fra le 1767; stesse parti o fra soggetti diversi (Cass. 25 maggio 1967 n. 30 giugno 1959 n. 2049; 10 agosto 1966 n. 2184; 9 ottobre 1978 n. 4494; 27 maggio 1987 n. 4734). Nella prima delle decisioni richiamate è stato espressamente affermato che il diritto alla provvigione è indipendente dalla disciplina giuridica che le parti abbiano inteso dettare per la concreta attuazione dell'affare sul piano giuridico nonché dalla sorte del contratto;
e pertanto la provvigione è dovuta anche se come è accaduto nella specie, secondo quanto ha ritenuto il a sé le parti dell'affare sostituiscano altrigiudice di merito = stesse nella stipulazione del negozio di vendita>. Se il caso in esame è messo a raffronto col principio di 3.2. - diritto appena richiamato, si ha che dovrà essere dimostrato il 10 contatto tra FI e OB LI, provocato dalla ED, richiesto o consapevolmente ricevuto dalle due parti o da una almeno d'esse, ed orientato alla vendita dell'immobile dall'una all'altra, ma per sé non potrà essere attribuita rilevanza di escludere il diritto alla provvigione al fatto che in seguito l'affare sia stato concluso con 1' OB LI, anziché dalla FI dalla IP NA. 1 Naturalmente dovrà anche risultare dimostrato che l'intervento della IP NA rappresenta uno sviluppo di questo contatto e non un evento affatto autonomo. 3.3. - Quante volte il contratto è concluso tra parti diverse da quelle che il mediatore ha messo in contatto per la conclusione dell'affare, si propongono, in rapporto al diritto del mediatore alla provvigione, oltre al più generale problema del nesso tra contatto provocato dal mediatore e affare concluso (sul quale la Corte ha avuto, anche di recente, occasione di soffermarsi, con le sentenze luglio 2001 n. 9078; 15 maggio 2001 n. 6703; 30 gennaio 2001 n. 1290; 21 novembre 2000 n. 15014; 25 febbraio 2000 n. 2136; 11 maggio 1998 n. 4742), problemi più specifici, in particolare, se il contratto concluso si presti ad essere considerato mezzo per realizzare il medesimo affare in vista del quale le parti originarie sono state messe in contatto (problema affrontato di recente nella sentenza 6 settembre 2001 n. 11467) e quali siano i soggetti obbligati verso il mediatore al pagamento della mediazione (Cass. 28 giugno 2001 n. 8850). 11 Si tratta di problemi che vanno risolti alla stregua dei fatti accertati in base alle prove dedotte dalle parti. Con riguardo al caso in esame, e come logico sviluppo del principio di diritto avanti richiamato, si deve osservare che, dal punto di vista della identità dell'affare in senso economico, non si può apprezzare alcuna differenza, perché la OB LI ha venduto e l'altra parte, sia pure la IP NA e non la FI, ha comprato. La duplice circostanza che la IP NA e la FI, secondo l'assunto, facessero parte di un medesimo gruppo di fossero ambedue controllate da una terza società e comunque società, la PE, e che la IP NA, una volta acquistato l'immobile, sempre secondo l'assunto, l'abbia dato in locazione alla FI, ovverosia al soggetto che la ED ha sostenuto d'aver messo in contatto con la OB LI, deve essere invece valutata sotto il profilo se possa o no valere a dimostrare che l'acquisto dell'immobile da parte dalla IP NA non stato il risultato di una trattativa affatto indipendente da quel contatto, ma anzi vi ha trovato causa. La circostanza, infine, che la IP NA sebbene facesse саро, come la FI, sempre secondo l'assunto, ad un medesimo gruppo di società 0 come la FI fosse controllata da altra sia soggetto distinto dalla FI non assume identica società - rilievo dirimente neppure nell'ambito del terzo tipo di problema. Dipende dal concreto svolgimento dei fatti, da ricostruire sulla base degli elementi di fatto acquisiti e di quelli 12 suscettibili di esserlo attraverso le prove dedotte, che siano da giudicare rilevanti in relazione al principio di diritto enunciato, stabilire se la provvigione possa essere dovuta, oltre che, eventualmente, dalla OB LI, anche dalla IP NA o solo dalla FI, dovendo valutarsi da quali soggetti la ED è stata incaricata о con quali soggetti abbia avuto contatti e quali soggetti abbiano avuto consapevolezza del suo intervento orientato all'affare e non l'abbiano espressamente rifiutato.
4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Milano. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Così deciso il giorno 13 marzo 2002, in Roma, nella camera di della terza sezione civile della Corte suprema di consiglio cassazione. Il relatore, ed estensore Il Presidente. роби ки Mapientiniani IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1095 129,11 41,32 4565 Depositata in Cancelleria 770,43 25.10.02 Oggi, 13 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CATE ROMA 2 AGE 8 NOV 2007 4 47879 170143 CENTOSETTANTA/43 8 NOV DELLE E ENTRAT