Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
La preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/11/2014
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 1535
Dott. DEMARCHI ALBENGO AO G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 27425/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AL N. IL 21/06/1968;
SS OS N. IL 06/10/1952;
TA LF N. IL 01/05/1978;
OL IE ME N. IL 29/06/1967;
avverso l'ordinanza n. 265/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 28/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
- Udito, per ET AT, AT LF e RI TR EL l'avv. Pino Ernesto, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
- Udito, per SS OS, l'avv. Spada IO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ET AT, AT LF, SS OS e RI TR EL ricorrono avverso l'ordinanza del 26.3.14 del Tribunale del riesame di Catania con la quale - in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale tribunale avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 27.1.14, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico Ministero in data 27.9.13 - veniva disposta, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo A), la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei suddetti indagati, per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "clan ET", costituente articolazione sul territorio di Giarre e Fiumefreddo del clan mafioso TApaola di Catania.
2. Lamenta la difesa di AT LF, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione di legge, sussistendo - a suo giudizio - una causa di preclusione all'esercizio dell'azione penale per il periodo fino al gennaio 2007, essendo già stata esercitata l'azione penale nell'ambito del proc. pen. n. 690/06 r.g.n.r., come evidenziato dallo stesso Giudice delle indagini preliminari, non potendo pertanto il Pubblico Ministero esercitare l'azione penale due volte per lo stesso fatto nei confronti dello stesso imputato, atteso che nel procedimento cd. "Fiori Bianchi" (n. 16623 r.g.n.r.) al AT era contestato il reato di cui all'art. 416-bis c.p. commesso dal gennaio 2007 all'aprile del 2010.
Quand'anche poi - prosegue il ricorrente - il Pubblico Ministero non avesse esercitato l'azione penale nei confronti del AT, avrebbe comunque dovuto esserci un provvedimento di archiviazione;
perciò, per procedere per lo stesso fatto, sarebbe stato necessario un decreto di riapertura delle indagini, emesso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., assente nel caso di specie, con conseguente illegittimità dell'emissione di provvedimento cautelare. Inoltre, aggiunge, non era possibile sostenere - come aveva fatto il tribunale etneo - che la mancata richiesta di rinvio a giudizio renderebbe inoperante il principio della preclusione, dal momento che un procedimento "iniziato" deve avere lo sbocco previsto dal codice di rito, costituito o dalla richiesta di rinvio a giudizio o dal decreto di archiviazione, nessun valore processuale potendo attribuirsi ad una "verosimile richiesta di archiviazione", come invece aveva fatto il tribunale.
Potrebbero dunque essere presi in considerazione - conclude il ricorrente - soltanto gli indizi successivi al 2010, rappresentati dalla conversazione tra presenti (acquisita in procedimento diverso) intercorsa tra MU ZO e FR EL, da cui era però possibile dedurre solo l'operatività del clan, ma non l'apporto ad esso dato dal AT in termini di partecipazione.
3. ET AT deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per non essere gli elementi posti a sostegno della tesi accusatoria tali da integrare un quadro di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., non essendo stato il p.m. in grado di indicare un solo atto avente caratteristiche dimostrative del consapevole apporto dell'accusato al perseguimento degli interessi della consorteria.
Inoltre, non vi era neanche la possibilità di desumere con certezza l'epoca dei fatti in contestazione, dal momento che il ET era già stato condannato, per il medesimo reato, in riferimento a fatti commessi fino al 2007, e non era dato comprendere da quale elemento i giudici avessero tratto il convincimento che i fatti per cui discutevano i dialoganti, AT LF e AT EB, si fossero verificati in epoca posteriore a tale data, mancando qualsiasi riferimento temporale agli accadimenti narrati, per cui i fatti-reato erano coperti dal giudicato, anche con riferimento alle esternazioni attribuite al capo del sodalizio, ET AO, nel corso della conversazione intercettata il 13.2.09, sempre intercorsa tra i predetti AT, come pure in quella del 10.4.09. Privo di concretezza, infine, era il riferimento operato dai giudici alla conversazione intercettata il 17.3.11, intercorsa tra FR EL e MU ZO, nel corso della quale quest'ultimo aveva sì fatto riferimento a ET AT, indicato come uno dei "tanti amici di Fiumefreddo, ma in termini generici e che nulla provavano di una eventuale partecipazione del medesimo al clan mafioso.
4. SS OS deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per la mancata ritenuta insufficienza del quadro indiziario per il reato di cui all'art. 416- bis c.p., mancando sia la possibilità di desumere con certezza l'epoca dei fatti in contestazione, avendo il SS patteggiato una pena di anni due di reclusione per il delitto di associazione mafiosa per fatti commessi dal 1996 al novembre del 2005, sia gli elementi da cui desumere una partecipazione del SS al programma criminoso della consorteria, potendo le esternazioni riferite dai AT al capo del sodalizio risalire ad un'epoca remota rispetto alla data dei colloqui dagli stessi intrattenuti e non essendo neanche certa l'individuazione del SS OS, atteso che il "AR" di cui si parlava nella conversazione del 13.2.09, solo in modo autoreferenziale era stato riferito al SS, come tale inserito nella consorteria criminale con ruolo apicale.
5. RI TR EL deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per essere l'unico indizio a suo carico rappresentato dall'intercettazione tra presenti del 16.8.12 intercorsa tra La IA e CA, dal momento che l'intraneità dell'RI al sodalizio fino al 29.7.09 risultava già dalla sentenza emessa nei suoi confronti.
Senonché - sostiene il ricorrente - ad un'attenta lettura di detta conversazione non emergevano circostanze altamente indizianti, unico elemento essendo rappresentato dal passo nel quale il CA aveva detto che EL comanda a Giarre", circostanza che, ove reale, avrebbe impedito al CA di rivolgersi direttamente all'altro reggente, obbligandolo invece a rivolgersi direttamente a lui. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei ricorsi passati in rassegna merita accoglimento.
1. Nella sua richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere, il p.m. ha contestato l'appartenenza del AT al clan mafioso ET (la cui esistenza e attuale operatività non è sostanzialmente in contestazione) dal dicembre del 2004 al marzo del 2011 (arco temporale poi ristretto dal g.i.p. al periodo "gennaio 2007-marzo 2011" e condiviso dal p.m. per la preclusione processuale derivante dalla litispendenza per il rinvio a giudizio, per fatti analoghi commessi fino al gennaio 2007, con decreto 9.11.12, nell'ambito del proc.pen. n.690/06 r.g.n.r. ) ed il tribunale, pur dando atto che nell'ambito del procedimento cd. "Fiori bianchi" (n. 16623/10 r.g.n.r.) era stata elevata analoga imputazione, per il periodo da gennaio 2007 ad aprile 2010, ha ritenuto che, non essendo mai stata esercitata l'azione penale nei confronti del AT in tale ultimo e parallelo procedimento (avendo il p.m. disposto nei suoi confronti lo "stralcio" della sua posizione, propedeutico - secondo i giudici - alla successiva richiesta di archiviazione), difettavano nel presente procedimento i presupposti per una valutazione di improcedibilità nei confronti del predetto indagato e quindi della inammissibilità di una richiesta di applicazione di misura cautelare. L'impostazione del Tribunale è corretta. Pur convenendo sul fatto che il principio del ne bis in idem - il quale tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti - ha portata generale e più ampia di quella formalmente espressa dall'art. 649 c.p.p., postulando esso una preclusione derivante anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona su iniziativa del medesimo ufficio del p.m. (v. SU, 28 giugno 2005, n. 34655, Donati;
Sez. 5, 29 gennaio 2007, n. 9180), deve ribadirsi, in conformità al dettato normativo e alla mai smentita giurisprudenza di questa Corte, che la preclusione suddetta opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità Giudiziaria, giacché è in questo momento che si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato;
consumazione che rende la successiva iniziativa priva della sua fonte di legittimazione,'e quindi inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale. Va ribadito, invero, che il principio del ne bis in idem, consacrato nell'art. 649 cod. proc. pen. - e già presente nell'art. 90 codice di rito abrogato - svolge la duplice funzione di assicurare la certezza del diritto, conferendo stabilità alle pronunce penali definitive, e proteggere l'individuo dal rischio di essere indefinitamente perseguito per lo stesso fatto. Esso, pertanto, per quel che rileva in questa sede, ha la funzione, avvertita in tutti i regimi liberal-democratici, di non esporre l'individuo ad iniziative di punizione rimesse all'arbitrio dell'organo titolare del relativo potere, sicché è proprio per assicurare l'effettività della funzione che la giurisprudenza ha riconosciuto efficacia preclusiva non solo alle iniziative sfociate nel giudicato, ma anche a quelle in itinere. Tale preoccupazione deve fare i conti, però, con l'esigenza di rendere effettivo, e non aleatorio, lo ius puniendi dello Stato, certamente compromesso dalla attribuzione di un effetto preclusivo a tutte le iniziative - assunte in relazione ad uno specifico fatto di reato - dell'organo pubblico di accusa (quali sono quelle relative alla iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, nonché quelle relative allo svolgimento di atti di indagine), precedenti l'esercizio dell'azione penale, giacché esse non sono espressione dello ius puniendi, ma del potere di indagine spettante agli organi statuali in funzione della assunzione delle deliberazioni di loro competenza. Quell'effetto va riconosciuto, pertanto, alle iniziative che hanno dato la stura ad un procedimento destinato a sfociare nella res iudicata;
alle iniziative, quindi, che costituiscono - come correttamente ritenuto dal giudicante - esercizio dell'azione penale. Nel caso di specie non vi è stata, prima dell'emanazione dell'ordinanza per cui è processo, una iniziativa siffatta, giacché il AT, iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito del diverso proc. n. 16623/10 r.g.n.r., non è stato, in detto procedimento, rinviato a giudizio, e quindi nessuna pretesa punitiva è stata esercitata nei suoi confronti (lo stesso difensore afferma che la posizione di AT è stata, nel detto procedimento, stralciata prima del rinvio a giudizio dei co- indagati). Quindi, nessuna preclusione può essere invocata - per la detta ragione - a suo favore.
Nè un effetto preclusivo può attribuirsi alla pendenza del diverso procedimento stralciato dal n. 16623/2010 (certamente concernente il AT per il reato di cui all'art. 416/bis cod. pen.), giacché, contrariamente all'assunto del difensore - che interpreta malamente la giurisprudenza sopra richiamata ed altra giurisprudenza di questa Corte - non è la pendenza (in fase di indagine) di un procedimento che determina preclusioni, ma solo il suo passaggio alla fase processuale vera e propria;
passaggio che avviene, notoriamente, con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dal codice di rito. E va aggiunto che una preclusione siffatta non sussisterebbe nemmeno se il procedimento stralciato fosse stato, nel frattempo, archiviato (cosa che, nella specie, non è comunque avvenuta), dal momento che, a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, gli elementi a carico del AT sono stati acquisiti nell'ambito del procedimento instaurato per l'omicidio di LÀ AT (elementi che non hanno corroborato il sospetto di omicidio, ma hanno disvelato la sua partecipazione al clan ET); e quindi, nell'ambito di un procedimento a sè stante, che ben poteva riguardare un periodo già passato sotto lente ad altro titolo o arricchirsi degli atti di indagine di un procedimento archiviato, posto che vige, nel nostro ordinamento, il principio della libera circolazione della prova (quantomeno nella fase delle indagini). Infine, e conclusivamente, va poi detto che arbitraria è la pretesa difensiva di dare per archiviato un procedimento che tale non è, non essendo mai stata avanzata - dall'unico organo titolare del potere - una richiesta di tal genere, ne' essendo mai intervenuto un provvedimento di tal fatta dall'unico organo competente ad emetterlo. Nel merito va poi rilevato che nemmeno il difensore contesta la gravità indiziaria degli indizi desumibili dalle intercettazioni dei mesi di febbraio-maggio 2009, acquisite nell'ambito del presente procedimento, dalle quali è emersa - secondo il Tribunale - il pieno inserimento di AT LF nel clan ET, solo emergendo un contrasto interno al gruppo criminale, riconducibile alle dinamiche criminali che qui si agitavano, per niente indicative di un allontanamento del prevenuto dal sodalizio. Così come non contesta che la successiva conversazione intercettata il 17.3.11, in altro procedimento penale, tra MU ZO e FR EL (nel corso della quale MU dice all'interlocutore di essersi incontrato con una persona latitante, alla quale ha riportato le sue conoscenze nella zona di Fiumefreddo, indicando AT LF quale uno dei suoi "amici" e "fratelli"), sia, se letta insieme alle intercettazioni della primavera 2009, confermativa della perdurante affiliazione criminale del prevenuto.
2. Con riferimento agli altri indagati (ET AT, SS OS e RI TR EL), il quadro indiziario delineato dai giudici catanesi si compone della necessaria gravità e concludenza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p.. 2.1. ET AT, fratello minore del capo clan ET AO, è già stato condannato in via definitiva per la sua appartenenza all'omonimo clan fino al 2007, ma il protrarsi della sua appartenenza al sodalizio anche in epoca successiva e fino al marzo del 2011, correttamente è stata desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate tra AT EB ed il figlio LF, nella prima delle quali (13.2.09) il EB informava LF del fatto che ET AO, detenuto, aveva detto al fratello AT - dando, in tal modo, una precisa disposizione - che in sua assenza "c'è NE (AT EB). Quando non c'è NE c'è AR (inteso SS OS), non fate niente se non glielo fate sapere a NE", per poi aggiungere che volontà del capo clan era anche quella di evitare che il fratello AT partecipasse agli incontri con i catanesi, e che a tali incontri partecipasse, piuttosto, AT EB, giustificando il fatto con l'atteggiamento non consono tenuto da ET AT in occasione di un precedente suo incontro con i catanesi, al quale si era presentato accompagnato da 5-6 persone armate, gesto ritenuto offensivo da due degli esponenti del amico (LL NZ e RI AR) e per il quale lo stesso AT EB si era dovuto scusare.
Non certo illogicamente tale episodio è stato ritenuto dai giudici del riesame "cristallino, di univoca valenza indiziaria circa l'organicità di ET AT nel sodalizio capeggiato dal fratello AO" ed altrettanto correttamente l'importante quadro indiziario è stato ritenuto completato dalla conversazione intercettata il 17.3.11, in altro procedimento penale ed acquisita agli atti, tra MU ZO e FR EL, nel corso della quale il primo raccontava al suo interlocutore di essersi incontrato con un soggetto latitante, al quale aveva riportato le sue "conoscenze" nella zona di Fiumefreddo, indicando, tra gli appartenenti al clan ET, anche UR, cioè ET AT.
2.2. La posizione di vertice ricoperta all'interno del sodalizio in questione da SS OS è già stata accertata, per il periodo 1996-2005, con sentenza definitiva, e per il periodo attualmente in contestazione (novembre 2005-febbraio 2009) i giudici etnei hanno fatto congruo riferimento alla già ricordata conversazione intercorsa il 13.2.09 tra AT EB ed il figlio LF (all'epoca detenuto), nella parte in cui il SS era stato collocato dal capo clan subito dopo AT EB nella scala gerarchica del sodalizio, quale persona che, in sua assenza, avrebbe avuto la reggenza del medesimo.
Si trattava quindi - hanno perspicuamente rilevato i giudici della cautela - del medesimo ruolo apicale per il quale il SS era già stato in precedenza condannato e che si poneva in rapporto di continuità e coerenza con la posizione già consolidatasi in precedenza, funzionale al perseguimento degli scopi criminosi del gruppo, laddove poi - ha doviziosamente rimarcato il tribunale - non poteva sussistere alcun dubbio sulla riferibilità del "AR" alla persona di SS OS, dal momento che, tra l'altro, gli interlocutori avevano fatto esplicito riferimento a E", indicato come il figlio di AR, ed era rimasto accertato che SS OS aveva un figlio a nome EN PE.
2.3. Infine, quanto alla posizione di RI TR EL, anch'egli già condannato in via definitiva per appartenenza al medesimo sodalizio mafioso per il periodo ottobre 2000-luglio 2009 (cd. Operazione Cicero), con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p. per il periodo luglio 2009-agosto 2012, i giudici della cautela hanno congruamente evidenziato gli elementi indiziari da cui desumere che il predetto aveva continuato a svolgere, per conto del clan ET, il ruolo di referente del sodalizio sul territorio di Giarre. Ricordate le conversazioni intercorse (sia pure in periodo precedente l'arco temporale dell'attuale contestazione) tra i due AT, nel corso delle quali AT EB era stato invitato dal figlio ad investire "EL" di Giarre del compito di affiliare all'organizzazione mafiosa AR AO, desideroso di affiliarsi definitivamente alla cosca, i giudici hanno evidenziato gli elementi fortemente indizianti dell'appartenenza dell'RI alla cosca ET anche per il periodo esame, facendo corretto riferimento al contenuto delle conversazioni del 7 e 16 agosto 2012, intercettate nell'ambito del proc. n. 8875/12, relativo alla scomparsa di UR IO, nel corso delle quali era stato fatto riferimento da parte di La RN MA (convivente dello scomparso) al coinvolgimento del UR in discussioni concernenti il furto di collane subito dalla La IA ad opera di certa TO RA (convivente di calandrino giuseppe, ritenuto gravitare nell'area dei ET e uomo di fiducia di RI TR EL).
Era stato il UR a sollecitare l'intervento di ET AO al fine di ottenere la restituzione delle collane per il tramite proprio dell'RI, il quale aveva nell'occasione preso le difese della TO rimproverando UR di aver "scomodato" il ET per risolvere la vicenda.
Detta vicenda - a seguito della quale il UR, come precisato dai giudici catanesi, aveva deciso di abbandonare il clan ET iniziando a frequentare il rivale clan dei UD - aveva avuto i riscontri oggettivi rappresentati dagli accertamenti eseguiti dalla p.g. presso il negozio "Ovovia" di Giarre, dai quali era emerso che TO TA aveva venduto una collana in oro il 9.11.11, per la somma di 390 Euro, per poi, in data 25.11.11, vendere altra collana in oro con crocifisso, per la somma di 520 Euro, oggetto, quest'ultimo, restituito il 30.11.11 alla venditrice. Correttamente poi è stata ritenuta di particolare valenza indiziaria la conversazione intercorsa il 16.8.12 tra CA IO (soggetto intraneo al sodalizio mafioso) e La IA, durante la quale il primo aveva descritto le gerarchie del sodalizio, indicando, tra gli altri, in EL" (cioè RI TR EL) il referente per la zona di Giarre e spiegando come nessuna decisione di eliminare il UR poteva essere stata presa senza la preventiva autorizzazione del capo clan.
Non certo illogicamente, pertanto, i giudici catanesi hanno ritenuto cospicuo il quadro indiziario a carico dell'RI in ordine alla intraneità del medesimo al sodalizio mafioso "clan ET" anche per il periodo intercorrente tra il luglio del 2009 e l'agosto del 2012, contestato all'indagato al capo A) della rubrica. Deve concludersi, pertanto, che nella ricostruzione del giudice di merito vi è un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e una lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che danno ampia ragione del divisamento espresso, anche sotto il profilo della concatenazione logica degli elementi disponibili, e rendono la decisione incensurabile in questa sede di legittimità. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle relative spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015