Sentenza 24 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
' Aula 'A' 09 206/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1870/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 24867 Dott. Bruno BATTIMIELLO Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UA CO, AZ ES, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA SS APOSTOLI 49, presso lo studio dell'avvocato MARIO FUSANI, rappresentati e difesi dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro in persona del POSTELEGRAFONICI, IPOST ISTITUTO legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1490 STATO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 342/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/01/00 - R.G. N. 373/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, riformando le decisioni di primo grado appellate dall'IPOST - Istituto Postelegrafonici, rigettava le domande con le quali CO SQ e ES ZZ unitamente ad altri litisconsorti, tutti già dipendenti dell'Ente Poste, avevano chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, conteggiando nella sua base di calcolo, ai sensi dell'art. 1 legge 29 gennaio 1994 n. 87, il sessanta per cento della indennità integrativa speciale - anziché il quarantotto per cento come erroneamente aveva fatto il predetto Istituto - e con la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto a tale titolo e quanto invece dovuto. Il SQ e il ZZ hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. L'IPOST ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 101 e 330 cod. proc. civ. e deducono la nullità della sentenza qui impugnata, poiché l'appello era stato notificato presso anziché nel domicilio eletto con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè in Milano, via Freguglia n. 8, presso lo studio dell'avv. Sergio Galleano, in altro luogo e ad un altro legale, per cui essi non avevano ricevuto comunicazione dell'instaurazione del giudizio di appello e non erano stati in grado di partecipare a quel giudizio. La censura è fondata. Come risulta dall'esame diretto degli atti di causa, consentito a questa Corte per il denunciato error in procedendo, e come del resto pure ammette la difesa dell'Istituto resistente, il ricorso di appello dell'IPOST fu notificato all'avv. Angelo 3 Pagliarello, in Monza via Freguglia n. 8, quindi a persona diversa dal procuratore costituito per i ricorrenti nel giudizio di primo grado e in luogo diverso dallo studio del medesimo difensore. Sussiste quindi il denunciato vizio della notificazione, che, non rilevato dal giudice d'appello e non sanato dalla costituzione degli appellati, rimasti contumaci, comporta la nullità del medesimo giudizio, compresa la sentenza con cui fu definito, ma non anche l'inammissibilità dell'impugnazione che fu tempestivamente proposta, in quanto nel rito del lavoro la proposizione dell'appello a norma dell'art. 435 cod. proc. civ. si perfeziona si verifica con il deposito del ricorso (Cass. sez. unite 25 ottobre 1996 n. 9331 e numerose altre), avvenuto il 1 aprile 1999. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo, con il quale i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 87 del 1994, 37 e 38 d.P.R. 1032/73 e 12 disposizioni sulla legge in generale, si dolgono che il giudice del gravame senza considerare la formulazione della legge n. 87 del 1994, ove, a loro avviso, non si fa cenno al concetto di base contributiva, anziché ritenere la nuova voce (60% dell'indennità integrativa speciale) un elemento a parte, non assoggettato alla stessa disciplina di computo prevista dall'art. 38 del citato d.P.R. 1032/73, abbia limitato la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione della buonuscita, nella misura del quarantotto per cento. Cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa per il nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 4
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Алісші больница ; Shille IL CANCELLIERS Depositato in C alleria 461.2007 IL CANCGAN P N I A S , D Y O G E R T T O N S I T E T G S I E E R A R I L D L E D 5