Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314 comma primo cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 42746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42746 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1718
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 003839/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
2) NI US, N. IL 07/11/1958;
avverso ORDINANZA del 09/12/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9.12.2005 della Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale era stata liquidata, in favore di NI SE, la somma di Euro 98.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere dal 23.2.2002 al 25.6.2003 relativamente ad una vicenda processuale all'esito della quale il NI era stato dichiarato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria per non avere commesso il fatto, con sentenza divenuta esecutiva il 27.12.2003.
Il ricorrente, con un primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 125 e 314 c.p.p., e cioè la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta esclusione della colpa grave, quale causa di diniego del diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, assumendo che la Corte di Appello aveva ritenuto non sussistere il dolo o la colpa grave, non motivando in alcun modo sul punto.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 315 c.p.p., nonché la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum, di poco inferiore al criterio aritmetico. Il ricorrente ha assunto che, se è vero che il giudice di merito deve contemperare il criterio aritmetico con quello equitativo, nella specie le circostanze che il NI avesse già commesso altri reati in materia di armi, e non avesse interrotto i rapporti con ambienti malavitosi, giustificavano una riduzione più ampia della somma da liquidare in base al mero criterio aritmetico.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese.
In data 13.2.2006 il NI ha depositato memoria, della quale non si tiene conto alcuno in quanto firmata personalmente dalla parte interessata senza il patrocinio di un difensore abilitato a norma dell'art. 613 c.p.p., trattandosi di persona diversa dall'imputato. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Come risulta dal verbale di udienza, e come ammesso dallo stesso ricorrente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito nel giudizio di merito, richiedendo genericamente alla Corte di Appello di verificare la eventuale sussistenza della colpa grave ex art. 314 c.p.p., comma 1, esaminando la sentenza e controllando se ne risultino condotte colpevoli. Nulla di specifico ha eccepito il Procuratore Generale di merito.
La Corte territoriale (pag. 2 ordinanza impugnata) ha ritenuto che dagli atti processuali non sono emersi fatti che abbiano dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave.
In riferimento a tale situazione processuale, e con riguardo alla motivazione del giudice di merito sulla indagine relativa alla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che "il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo" (Cass.
2.4.2004 n. 23630, conforme Cass.
5.10.2000 n. 4549). Tale limite non va ovviamente riconosciuto in modo assoluto (e la stessa sentenza di legittimità citata ne da atto), nel senso che la Corte di Appello ben può accertare di ufficio la sussistenza del dolo o della colpa grave, come causa di esclusione del diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, sia in base agli atti prodotti (ad es. sentenza di assoluzione), sia procedendo ad ulteriori indagini, poteri riconosciuti anche nel procedimento civile (artt. 117, 118, 191 e 213 c.c.), e quindi, a maggior ragione in un procedimento teso al riconoscimento di un'obbligazione di diritto pubblico, finalizzato ad indennizzare la persona che ha subito gli effetti di una misura cautelare ingiusta (custodia in carcere o arresti domiciliari). Nella specie, come già precisato nulla di specifico hanno rilevato sia il P.G. di merito che la controparte pubblica (Ministero dell'Economia e delle Finanze), non indicando alcun preciso elemento di indagine, pur sollecitando il giudice ad un controllo di ufficio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non può, però, poi, con ricorso per cassazione censurare una motivazione sintetica sul punto, non essendo stata la Corte territoriale sollecitata ad una più puntuale valutazione, sicché è sufficiente l'avere motivato con la mancata individuazione di elementi tali da far riscontrare che il NI abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare, tanto che quelli valorizzati hanno condotto il giudice penale a decidere la sua estraneità ai fatti contestatigli. Il lungo periodo di latitanza, che da solo non può costituire colpa grave, ed è comunque successivo alla emissione della misura cautelare, è una condizione di rifiuto di sottoporsi alla custodia in carcere, che, stante anche la successiva assoluzione per non essere stata la chiamata in correità di un collaboratore di giustizia, suffragata da alcun riscontro, neppure dalle dichiarazioni di altri collaboratori, che hanno dichiarato che il NI era estraneo all'episodio omicidiario dal quale è scaturito il provvedimento restrittivo della libertà personale. I precedenti penali e la probabile frequentazione di ambienti criminali nel periodo di latitanza sono stati ritenuti dal giudice di merito rilevanti per la determinazione dell'indennizzo, e tale decisione appare condivisibile e corretta perché i primi non possono costituire colpa grave, altrimenti un pregiudicato potrebbe essere assurdamente sottoposto a misura cautelare per ogni delitto che avvenga, senza che poi possa agire per la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., e le frequentazioni, peraltro indicate in modo del tutto ipotetico e generico e, comunque, successive all'applicazione della misura, non hanno inciso sull'emissione del provvedimento cautelare, e - non risulta - nemmeno sulla sua protrazione.
In tal modo, la Corte di merito ha dato atto di avere compiuto il controllo impostogli dall'art. 314 c.p.p., comma 1, e di non avere rilevato alcun elemento idoneo ad escludere il diritto alla riparazione, e altra motivazione più ampia non era necessaria in assenza di eccezione specifica della parte resistente. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità si è stabilmente orientata nel ritenere la necessità di contemperare il parametro aritmetico (costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita) con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (Cass. sezioni unite 9.5.2001 n. 24287). Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1 del 13.1.1995, hanno, poi, già ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643 c.p.p., comma 1, che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore dinamico che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione. Tale principio non contrasta con quello successivamente affermato dalla sezioni unite, che, pur indicando un metodo, per così dire, "di partenza" del sistema di definire il quantum, hanno lasciato margini discrezionali al giudice di merito in presenza di situazioni variabili attraverso il criterio equitativo.
Nella specie, comunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e logica, in quanto, secondo il criterio aritmetico, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un indennizzo di Euro 115.315,98 (489 gg. di detenzione x 235,82 Euro), cifra ridotta ad Euro 98.000,00, tenuto conto che il danno all'immagine era attenuato dalla personalità dell'istante e dal permanere di contatti con la criminalità organizzata durante il periodo di latitanza. La Corte di merito ha quindi proceduto ad una riduzione del quantum debeatur, tenendo conto degli elementi di valutazione indicati proprio dal ricorrente Ministero per la prima volta in sede di legittimità, con particolare riguardo alla circostanza che, da rapporti della Polizia, il NI risultava persona socialmente pericolosa, e gravata da precedenti penali, che attenuavano la rilevanza del danno all'immagine.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di merito, tale valutazione non ha nulla ha che vedere ne' con la colpa grave, e neppure con quella lieve, ma è influente per quantificare i parametri di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.. Nulla a provvedere sulle spese del NI, irregolarmente intervenuto (senza difensore) nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007