Articolo 505 del Codice di procedura civile
Articolo 476Articolo 484
Versione
21 aprile 1942
Art. 505.
(Assegnazione).

Il creditore pignorante puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione puo' essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu', d'accordo fra tutti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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